Carte di credito aziendali UBS Condizioni generali di assicurazione

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Carte di credito aziendali UBS Condizioni generali di assicurazione

Indice Panoramica delle prestazioni assicurative 5 Condizioni generali di assicurazione Carte di credito aziendali UBS 6 I Disposizioni comuni a tutte le componenti assicurative 6 II Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative 8 A Infortuni di viaggio e di volo 8 B Ritardi nei viaggi 10 C Consegna ritardata e smarrimento dei bagagli 11 D Sostituzione di documenti 12 E Costi per avvocati e foro (Travel) 12 F Corporate Liability Waiver 12 G Costi di annullamento 12 H Spese di cura all estero 14 I Responsabilità privata in viaggio 15 III Disposizioni particolari relative ai singoli servizi 16 J SOS Soccorso consulenza e/o assistenza in caso di emergenza 16 3

Panoramica delle prestazioni assicurative Insurance Insurance benefits Sum insured (maximum) Tutti gli importi in CHF Carte Classic e Gold Classic A Infortuni di viaggio e di volo B Ritardi nei viaggi C Consegna ritardata o smarrimento dei bagagli D Sostituzione di documenti E Costi per avvocati e foro (Travel) F Corporate Liability Waiver Decesso/Invalidità a seguito di incidente a bordo di autobus, treno, aereo, taxi, auto a noleggio Ritardi di almeno 4 ore del decollo prenotato o della partenza prenotata della nave a seguito di un evento assicurato Smarrimento o consegna ritardata dei bagagli; per determinate prestazioni è previsto un massimale. Solo carte Gold: Perdita di contanti (rapina) Sostituzione di documenti smarriti e indispensabili per proseguire il viaggio di lavoro Spese per avvocati e spese giudiziarie per sostenere una rivendicazione contro per terzi nel caso di un evento assicurato Tutela dell azienda contro l uso indebito della carta da parte del titolare decesso/invalidità costi di trasporto e di salvataggio 300 000 60 000 Gold 600 000 60 000 per evento 500 500 per evento all anno per evento 1000 6000 1500 6000 1000 per evento 1000 1000 per evento 2 500 2 500 per evento all anno 25 000 1 650 000 25 000 1 650 000 Solo carte Gold G Costi di annullamento H Spese di cura all estero I Responsabilità privata in viaggio Annullamento del viaggio e partenza ritardata Assunzione delle spese non coperte dall assicurazione malattie o contro gli infortuni Copertura del patrimonio dell assicurato in qualità di privato contro le richieste di risarcimento per responsabilità civile da parte di terzi durante il viaggio per evento 2000 per evento 100 000 per evento 1 000 000 J Servizi senza l assunzione dei costi per le carte di credito Classic e Gold SOS Soccorso J1 Travel Hotline J2 Accertamento dello stato di salute J3 Organizzazione del rimpatrio d emergenza J4 Organizzazione dell assistenza legale J5 Organizzazione di altra assistenza non medica 5

Condizioni generali di assicurazione Carte di credito aziendali UBS AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), Succursale di Wallisellen (Svizzera) (di seguito «AGA»), è tenuta a fornire i servizi pattuiti con UBS Switzerland AG (di seguito «UBS») ai sensi del contratto di assicurazione collettiva e riportati nelle presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA). A titolo complementare, trovano applicazione le disposizioni della legge svizzera sul contratto d assicurazione. Al fine di garantire una migliore leggibilità, nel presente testo verrà utilizzata soltanto la forma maschile, la quale tuttavia sottintende sempre anche quella femminile. I Disposizioni comuni a tutte le componenti assicurative 1 Definizioni 1.1 Accompagnatore A scelta del titolare della carta, è considerato accompagnatore ogni partner d affari, cliente, ospite, amico o qualsivoglia altra persona che si trovi in viaggio di lavoro con il titolare della carta. 1.2 Valori pecuniari Per valori pecuniari s intendono denaro in contante, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o merce commerciale), monete, medaglie, pietre preziose e perle non incastonate. 1.3 Viaggio di lavoro Un viaggio di lavoro prevede andata e ritorno in aereo o con un altro mezzo di trasporto e almeno un pernottamento in una località diversa dal domicilio abituale. Un viaggio di lavoro dura al massimo 90 giorni. Qualora la durata fosse prolungata, la copertura assicurativa decade comunque alla scadenza dei 90 giorni. Il concetto di viaggio include esclusivamente i viaggi di lavoro. 1.4 Persone vicine Per persone vicine si intendono: familiari (coniuge, genitori, figli, cognati, nipoti, suoceri e nonni); il/la convivente e i suoi genitori e figli. 1.5 Mezzi di trasporto pubblici Per mezzi di trasporto pubblici si intendono quei mezzi di trasporto che circolano con regolarità in base a una tabella oraria e il cui utilizzo presuppone l acquisto di un biglietto. Taxi e auto a noleggio non rientrano in tale definizione. 1.6 Infortunio a persone Per infortunio si intende l effetto improvviso, involontario e lesivo di un fattore che agisce dall esterno sul corpo umano. 1.7 Agenzie viaggi Per agenzie viaggi (tour operator, agenti di viaggio, compagnie aeree, autonoleggi, hotel, organizzatori di corsi, ecc.) si intendono tutte le imprese che forniscono servizi di viaggio sulla base di un contratto con e per la persona assicurata. 1.8 Svizzera Il campo di validità territoriale della Svizzera comprende sia la Svizzera sia il Principato del Liechtenstein. 1.9 Malattia grave/lesioni gravi da incidente Per malattia grave e lesioni gravi da incidente si intendono il caso in cui il medico prescriva almeno un farmaco soggetto a obbligo di ricetta o attesti una incapacità lavorativa di almeno cinque giorni lavorativi. 2 Persone assicurate Le persone assicurate comprendono il titolare di una Visa Corporate Card UBS (di seguito «Carta») e al massimo tre accompagnatori dell assicurato, che compiano assieme a lui un viaggio di lavoro, a condizione che almeno il 50% del costo del viaggio sia stato pagato con la carta dell assicurato. 3 Campo di validità territoriale La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo purché le Condizioni particolari non prevedano un ambito d applicazione diverso per le singole componenti assicurative. 4 Inizio, durata e fine della copertura assicurativa La copertura assicurativa vale a partire dall emissione della Carta e termina con la scadenza di quest ultima, ovvero con lo scioglimento del contratto relativo alla Carta (disdetta da parte di UBS, dell assicurato o del datore di lavoro) ovvero con la disdetta del contratto di assicurazione collettiva stipulato tra UBS e AGA. 6

5 Accettazione delle CGA Le presenti CGA sono inviate all assicurato assieme alla sua Carta e valgono anche come certificato di assicurazione. Apponendo la sua firma sulla Carta e/o utilizzandola, l assicurato conferma di aver ricevuto, letto e compreso le CGA e di accettarle come vincolanti. 6 Requisiti di base delle prestazioni assicurative La copertura assicurativa vale soltanto per i viaggi di lavoro. Affinché l assicurato abbia diritto alla prestazione assicurativa al verificarsi dell evento assicurato, oltre a ottemperare agli eventuali ulteriori obblighi di cui alla cifra I 7 e agli obblighi riportati nelle Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative (cfr. cifra II) all insorgere del danno deve essere anche in grado di apportare le seguenti prove cumulative: dimostrazione del sinistro (il modulo di denuncia del sinistro può essere richiesto alla AGA; cfr. cifra I 16.); dimostrazione dell esistenza di un contratto di carta di credito valido tra l assicurato e UBS (numero della carta di credito); prova del fatto che il costo del viaggio è stato pagato per almeno il 50% con la Carta; su richiesta: giustificazione dello scopo del viaggio (motivi di lavoro). La documentazione necessaria deve essere recapitata a l assicurazione (cfr. cifra I 16). 7 Obblighi in caso di sinistro 7.1 La persona assicurata o avente diritto è tenuta a fare tutto il possibile per evitare infortuni, lesioni, smarrimenti o danni, per ridurre il danno e per chiarire le circostanze dello stesso. 7.2 La persona assicurata o avente diritto è tenuta ad adempiere appieno ai propri obblighi di comunicazione, informazione e comportamento previsti dal contratto o dalla legge (tra cui l immediata denuncia dell evento assicurato ad AGA). Le richieste di prestazione devono essere motivate e comprovate. 7.3 Se il sinistro si è verificato a seguito di una malattia o di una lesione, la persona assicurata deve esonerare i medici curanti dall obbligo del segreto professionale nei confronti di AGA, affinché possano fornire le informazioni necessarie. 7.4 Se le prestazioni erogate da AGA sono coperte del tutto o in parte da un assicurazione della persona assicurata, i diritti vantati da quest ultima nei confronti della relativa compagnia di assicurazione devono essere ceduti ad AGA. 7.5 I documenti qui di seguito riportati devono essere presentati ad AGA (a seconda dell evento assicurato): conferma di prenotazione o prospetto del viaggio organizzato o programma di viaggio in originale; ricevute dei trasporti (biglietti aerei e ferroviari), ricevute, ecc. in originale; giustificativi di spese impreviste in originale; certificato di morte; documenti o attestati ufficiali che dimostrino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, referto medico, attestato del datore di lavoro, rapporto della polizia, ecc.); conferma del viaggio da parte del datore di lavoro; fatture originali relative alle spese assicurate aggiuntive; verbale di accertamento o prova/conferma del ritardo della compagnia aerea o marittima. 8 Violazione degli obblighi Se la persona assicurata o avente diritto viola i propri obblighi, AGA ha il diritto di rifiutare o ridurre le prestazioni. 9 Eventi non assicurati 9.1 Il diritto alla prestazione non sussiste se, al momento della stipula dell assicurazione o della prenotazione del viaggio, l evento si era già verificato ovvero se la persona assicurata poteva già prevederlo. 9.2 Gli eventi causati dalla persona assicurata nei seguenti modi: abuso di alcol, stupefacenti o farmaci; suicidio o tentato suicidio; partecipazione a scioperi o disordini; partecipazione a gare e allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni; partecipazione ad azioni rischiose nel corso delle quali ci si espone consapevolmente a un pericolo; azioni/omissioni intenzionali o per colpa grave; esecuzione di delitti o reati o tentativo di commetterli. 9.3 I danni conseguenti di un evento assicurato, quali il costo di sostituzione dei beni assicurati o le spese di polizia o altre spese legate all evento assicurato. 9.4 Le conseguenze degli eventi qui di seguito riportati: guerra, attacchi terroristici, disordini di qualsiasi tipo, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e casi legati a sostanze atomiche, biologiche o chimiche. 7

9.5 Le conseguenze derivanti da disposizioni delle autorità, quali sequestri patrimoniali, arresto o divieto di lasciare il Paese, chiusura dello spazio aereo, ecc. 9.6 I viaggi che abbiano come scopo un trattamento medico in degenza. 9.7 L evento in cui un perito (esperto, medico, ecc.) sia direttamente agevolato, ovvero congiunto o imparentato con la persona assicurata. 9.8 I costi legati ai rapimenti. 10 Clausola sussidiaria In caso di assicurazione cumulativa, AGA fornisce le proprie prestazioni in via sussidiaria. Il diritto di regresso passa ad AGA nella misura in cui essa abbia effettuato il risarcimento. Se anche un altra società fornisce le proprie prestazioni in via sussidiaria, le società interessate si assumeranno i costi proporzionalmente alla somma assicurata. Le spese vengono rimborsate in totale una sola volta. 11 Prescrizione I crediti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione una volta trascorsi due anni dal verificarsi del fatto che motiva l obbligo alla prestazione. 12 Gerarchia delle norme 12.1 Le Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative (cifra II) hanno priorità rispetto alle Disposizioni comuni a tutte le componenti assicurative (cifra I). 12.2 Qualora si evidenziassero discrepanze linguistiche tra la versione francese, italiana, inglese e tedesca delle Condizioni generali di assicurazione, in caso di dubbio fa sempre fede quella tedesca. 13 Foro competente e diritto applicabile 13.1 Le azioni legali contro AGA possono essere intentate presso il tribunale della località in cui ha sede la filiale oppure nel luogo di domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto. Se il domicilio non si trova in Svizzera, il foro competente è quello della sede della filiale. 13.2 A integrazione delle presenti disposizioni trova applicazione la legge federale sul contratto d assicurazione (LCA). 14 Trattamento e inoltro di dati/ Coinvolgimento di terzi La persona assicurata accetta che UBS o AGA possano coinvolgere terzi ai fini dell espletamento dei propri obblighi. L assicurato accetta che UBS prendano atto dei suoi dati in qualità di incaricati nella misura in cui ciò sia necessario allo scrupoloso adempimento dei compiti assegnati sulla base della presente assicurazione. Il titolare della Carta accetta in particolare il fatto che AGA verifichino presso UBS se, al momento del sinistro, egli era in possesso di un valido contratto per la carta di credito con UBS. In tale ambito, il titolare della carta principale autorizza UBS a fornire informazioni alla AGA. Al riguardo, la persona assicurata esonera tali soggetti dal segreto bancario e commerciale. 15 Altre disposizioni 15.1 UBS ha stipulato con AGA un assicurazione collettiva per i propri clienti di carte di credito aziendali. L assicuratore è AGA. Sulla base di tale contratto di assicurazione, a UBS non può derivare alcun obbligo legale, neanche al verificarsi di un evento assicurato. 15.2 Eventuali divergenze fra AGA e l assicurato non esonerano quest ultimo dal proprio obbligo di saldare i debiti relativi alla propria carta di credito. 15.3 AGA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti «Condizioni generali di assicurazione Carte di credito aziendali UBS». Eventuali modifiche saranno comunicate in modo appropriato e si riterranno accolte se il contratto della Carta non verrà disdetto per iscritto prima dell entrata in vigore di tali modifiche. 16 Contatti Per tutte le questioni concernenti la presente assicurazione, l assicurato può rivolgersi al servizio clienti della assicurazione. Per informazioni dettagliate, domande, notifiche di sinistri, ecc.: tel. +41-44-283 38 05/fax +41-44-283 31 07. Per le emergenze mediche in viaggio contattare il n. +41-44-283 35 80 (24 ore su 24). L indirizzo per la corrispondenza è: Allianz Global Assistance (Svizzera), Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen. II Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative Carte Classic e Gold A Infortuni di viaggio e di volo 1 Somme assicurate Le somme assicurate sono riportate nella «Panoramica delle prestazioni assicurative» (di seguito «panoramica»). 8

2 Infortuni assicurati L assicurazione copre le conseguenze degli infortuni subiti dalla persona assicurata in qualità di passeggero (conducente o viaggiatore) di un mezzo di trasporto ai sensi della cifra II A 4, comprese salita e discesa dallo stesso, se almeno il 50% del costo del viaggio è stato pagato con la Carta. Per infortunio s intende l effetto improvviso, involontario e lesivo di un fattore esterno inconsueto sul corpo umano. 3 Infortuni non assicurati Sono esclusi dalla copertura assicurativa: le conseguenze della partecipazione a risse e pestaggi, a meno che l assicurato non venga ferito nonostante la sua estraneità ai fatti o mentre presta soccorso a una persona indifesa; suicidio, autolesione o il tentativo di commetterli; effetto di radiazioni ionizzanti; infortuni con veicoli a motore e aerei in leasing; infortuni di volo con aerei ed elicotteri che il titolare della Carta ha noleggiato per lavoro o privatamente; infortuni sul tragitto di lavoro; conseguenze di eventi bellici all estero (al di fuori dalla Svizzera o dello Stato di domicilio), salvo nel caso in cui nel Paese in cui si trova l assicurato scoppi improvvisamente una guerra: in tal caso la copertura assicurativa rimane in vigore per 14 giorni, calcolati dalla data in cui è scoppiata la guerra. 4 Mezzi di trasporto assicurati Autobus; Treni; Aerei (esclusi gli aerei pilotati dall assicurato); Elicottero (esclusi gli elicotteri pilotati dall assicurato); Biciclette noleggiate; Ciclomotori noleggiati; Motociclette noleggiate; Auto a noleggio; Imbarcazioni a noleggio; Imbarcazioni (navi da crociera, barche a vela, a motore e a remi); Taxi. La copertura assicurativa vale anche per taxi/ autobus/treno navetta verso l aeroporto (il volo deve essere stato pagato con la carta di credito) e verso il luogo di destinazione (hotel, casa di villeggiatura, ecc.) e di domicilio. Per i trasporti con abbonamento generale o a metà prezzo in Svizzera, sia l abbonamento sia il biglietto devono essere stati pagati con la Carta al 100%. 5 Veicoli a noleggio Sono considerati veicoli a noleggio i veicoli a motore (auto, motociclette, ciclomotori), i veicoli a due ruote o le imbarcazioni utilizzati dietro pagamento per il trasporto commerciale o privato di persone o merci e dati a noleggio da un offerente professionista. 6 Prestazioni assicurate 6.1 Invalidità Qualora l assicurato subisca un invalidità determinata in base a criteri medici a seguito di un infortunio assicurato, AGA gli verserà un indennizzo per invalidità calcolato sulla base della somma assicurata riportata nella panoramica e del grado di invalidità in funzione dell apposita tabella. Se l assicurato era già invalido prima del sinistro, AGA verserà la differenza tra gli importi di invalidità dovuti in funzione del presente contratto sulla scorta del grado di invalidità precedente e successivo al sinistro. Il grado di invalidità deve essere accertato in Svizzera. L indennizzo di invalidità sarà versato non appena potrà essere constatata l entità dell invalidità permanente. 6.2 Decesso Qualora l assicurato deceda a seguito di un infortunio assicurato, AGA verserà la somma assicurata riportata nella panoramica. Per gli assicurati che al momento dell infortunio non avevano ancora compiuto 16 anni, l indennizzo per decesso ammonta al massimo a CHF 10 000. Beneficiari della prestazione sono le seguenti persone, nell ordine riportato: il coniuge superstite; se l assicurato non era coniugato, il partner dimostratamente convivente; in sua assenza, i figli e i figli adottivi in parti uguali; in loro assenza, i genitori; in loro assenza i fratelli e le sorelle. Qualora il titolare della Carta auspichi una diversa designazione dei beneficiari, è necessaria una richiesta datata e firmata dall assicurato inviata tramite lettera alla AGA (cfr. cifra I 16). Tale designazione sarà valida fino a nuovo ordine. In mancanza di tutti i superstiti elencati, saranno indennizzate solo le spese funerarie fino a un massimo pari al 10% della somma assicurata. 6.3 Spese di trasporto e di salvataggio Le somme necessarie fino a un massimo di CHF 60 000 verranno fornite entro 5 anni dal giorno del sinistro in via sussidiaria a un assi- 9

curazione contro gli infortuni per: azioni di ricerca intraprese in vista del salvataggio o del recupero dell assicurato; tutti i viaggi e i trasporti dell assicurato verso il luogo di cura a seguito dell infortunio; in aereo solo se assolutamente indispensabile per motivi medici o tecnici; azioni di salvataggio a favore dell assicurato non dovute a malattia; recupero e trasferimento della salma al luogo di sepoltura. 6.4 Spese di cura Le spese di cura non sono assicurate. 6.5 Indennizzo massimo per ogni persona assicurata Per ogni assicurato e per lo stesso sinistro, la somma concordata sarà versata al massimo una volta, anche se l assicurato possiede più di una Carta o più certificati di assicurazione. 6.6 Prestazioni massime per incidente aereo Se più assicurati subiscono un sinistro a bordo dello stesso aeromobile, gli indennizzi che AGA dovrà corrispondere per ogni contratto sono limitati all importo massimo di CHF 15 000 000. Se le richieste di risarcimento superano tale importo, la somma di CHF 15 000 000 sarà ripartita in modo proporzionale. 6.7 Prestazione massima per tutti gli altri mezzi di trasporto (esclusi aeromobili) Se più assicurati subiscono un sinistro a bordo dello stesso mezzi di trasporto, gli indennizzi che AGA dovrà corrispondere per il presente contratto sono limitati all importo massimo di CHF 20 000 000. Se le richieste di risarcimento superano tale importo, la somma di CHF 20 000 000 sarà ripartita in modo proporzionale. 7 Obblighi in caso di sinistro Se si prevede che un infortunio dia diritto a prestazioni assicurative, occorre consultare un medico abilitato e provvedere a cure adeguate il più presto possibile. L assicurato o avente diritto deve inoltre comunicare tempestivamente e per iscritto il fatto a AGA. In caso di decesso, AGA deve essere informata quanto prima affinché sia possibile ordinare un autopsia qualora la morte possa essere imputabile anche a cause estranee a un incidente. La violazione dell obbligo di denuncia comporta la perdita del diritto alle prestazioni assicurative, a meno che tale omissione possa essere considerata senza colpa in base alle circostanze. B Ritardi nei viaggi 1 Somme assicurate Le somme assicurate sono riportate nella panoramica. 2 Evento assicurato e prestazione 2.1 Se, durante il viaggio di andata o ritorno, la partenza dell aereo o della nave previsto/a per il viaggio organizzato della persona assicurata viene posticipata a causa di scioperi, condizioni atmosferiche avverse, difetti o guasti tecnici, ovvero a seguito di un divieto di decollo dell aereo per un guasto meccanico o strutturale, e se tale ritardo è di almeno 4 ore rispetto agli orari riportati nel viaggio organizzato o nel programma di viaggio, AGA risarcisce alla persona assicurata le spese aggiuntive (spese alberghiere, cambio di prenotazione, spese telefoniche) per il proseguimento del viaggio fino all importo massimo riportato nella anoramica. 2.2 Il diritto alla prestazione sussiste soltanto se la persona assicurata ha rispettato i tempi per il check-in indicati nel viaggio organizzato o nel programma di viaggio del tour operator o della compagnia aerea ed è in possesso di una conferma scritta della compagnia aerea o marittima o di un loro rappresentante che attesti che il volo o il viaggio ha subito un ritardo a causa di uno degli eventi citati alla cifra II B 2.1. In tale conferma deve inoltre essere indicata l effettiva durata del ritardo. Quest ultima è calcolata sulla base dei regolari orari di partenza indicati nel programma di viaggio. 3 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 9) AGA non verserà alcun indennizzo se la persona assicurata non rispetta i tempi di check-in indicati nel viaggio organizzato o nel programma di viaggio del tour operator o della compagnia aerea, ovvero se è personalmente responsabile del ritardo. 4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 7) 4.1 Occorre richiedere la conferma scritta del ritardo alla rispettiva compagnia aerea o marittima o a un loro rappresentante. Tale documento deve riportare il motivo e la durata effettiva del ritardo. 4.2 La persona assicurata deve comunicare per iscritto ad AGA il verificarsi dell evento subito dopo il rientro al proprio domicilio, accludendo la conferma della compagnia aerea o marittima o di un loro rappresentante. La richiesta deve essere motivata e comprovata. 10

C Consegna ritardata e smarrimento dei bagagli 1 Oggetti assicurati Sono assicurati i bagagli di viaggio compresi gli strumenti ausiliari trasportati al fine di esercitare la propria attività professionale, ossia tutti gli oggetti di uso personale e professionale che sono portati in viaggio o consegnati a un vettore per il trasporto e che sono di proprietà della persona assicurata o del suo datore di lavoro. 2 Ambito di applicazione La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. È escluso il luogo di domicilio permanente della persona assicurata. 3 Somme assicurate Le somme assicurate sono riportate nella panoramica. 4 Prestazioni eventi assicuratie 4.1 In caso di smarrimento o consegna ritardata dei bagagli (viaggio di andata e ritorno) da parte della compagnia aerea o marittima, AGA indennizzerà la persona assicurata in conformità con quanto esposto qui di seguito e nell ambito della somma massima assicurata riportata nella panoramica: in caso di smarrimento sarà corrisposto il valore d acquisto attuale; in caso di consegna ritardata da parte della compagnia aerea o marittima, saranno indennizzati i costi degli acquisti di cui si documenta l assoluta necessità (compresi i costi di noleggio); in caso di smarrimento di attrezzature fotografiche, video e cinematografiche, di apparecchi musicali (lettori MP3 o di CD, ecc.), hardware di computer (desktop, laptop, accessori, palmari, ecc.) nonché di videoproiettori e dispositivi di proiezione sarà rimborsato il valore corrente, ossia il valore pagato al momento dell acquisto meno un ammortamento annuo del 20% a partire dall anno successivo a quello dell acquisto (ammortamento); in caso di smarrimento di film, supporti dati, immagini e audio sarà rimborsato il valore materiale; in caso di smarrimento di documenti d identità personali e del veicolo nonché di chiavi sarà rimborsato il costo della loro sostituzione; per gli apparecchi telefonici mobili sarà corrisposto un forfait di CHF 200. 4.2 Copertura supplementare esclusivamente per le carte Gold In caso di rapina (furto con minaccia/ricorso alla violenza) con furto di contante, AGA risarcirà alla persona assicurata un massimo fino all importo della somma assicurata riportata nella panoramica. 5 Oggetti non assicurati Veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf, sci, snowboard e aeromobili con i rispettivi accessori Oggetti di valore coperti da un assicurazione particolare Titoli, atti, documenti d affari, biglietti di viaggio e buoni, denaro contante (eccezione cifra II C 4.2), carte di credito e carte clienti, francobolli Software di qualsiasi tipo Metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, articoli commerciali, campionature, oggetti di valore artistico o da collezione e utensili professionali Occhiali in caso di danneggiamento e distru zione 6 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 9) Non sono assicurati i danni che possono essere direttamente o indirettamente ricondotti a disordini, saccheggi, disposizioni di autorità e scioperi. 7 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 7) 7.1 La persona assicurata deve richiedere tempestivamente alla rispettiva compagnia aerea o marittima o a un loro rappresentante la conferma dettagliata di causa, circostanze ed entità dell evento (smarrimento o consegna ritardata da parte della compagnia aerea o marittima). 7.2 Nell ambito della copertura aggiuntiva per le carte Gold ai sensi della cifra II C 4.2, la causa, le circostanze e l entità dell evento devono essere attestate dall ufficio di polizia più vicino. 7.3 L entità del danno deve essere comprovata dalle ricevute originali. Se ciò non fosse possibile, AGA ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni. 7.4 L evento assicurato deve essere immediatamente comunicato per iscritto ad AGA. La richiesta deve essere motivata e comprovata. 11

D Sostituzione di documenti 1 Somme assicurate Le somme assicurate sono riportate nella panoramica. 2 Evento assicurato e prestazione 2.1 Se la persona assicurata smarrisce (definitivamente o temporaneamente) documenti indispensabili al proseguimento del viaggio di lavoro, AGA risarcisce il costo della loro sostituzione provatamente necessaria (compresi dischetti/cd e diapositive/lucidi per presentazioni), al massimo fino all importo della somma assicurata riportata nella panoramica. 2.2 Il rimborso spese è limitato alla sostituzione fisica o materiale dei documenti; non saranno risarciti i costi dovuti alle conseguenze della perdita di un documento. Non viene rimborsato il valore di libretti di risparmio, assegni bancari (chèque, assegni di viaggio, ecc.) o di documenti analoghi. 3 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 9) In caso di dimenticanza o abbandono di documenti, AGA non effettua alcun risarcimento. 4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 7) 4.1 L entità del danno deve essere comprovata dalle ricevute originali. Se ciò non fosse possibile, AGA ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni. 4.2 L evento assicurato deve essere immediatamente comunicato per iscritto ad AGA. La richiesta deve essere motivata e comprovata. E Costi per avvocato e foro (Travel) 1 Somma assicurata La somma assicurata è riportata nella panoramica. 2 Evento assicurato e prestazione Sono assicurate le spese per avvocati e le spese giudiziarie sostenute dietro autorizzazione scritta di AGA per rivendicare una pretesa contro quei terzi che durante il viaggio di lavoro abbiano provocato l evento responsabile della lesione fisica, della malattia o del decesso della persona assicurata. 3 Eventi non assicurati e costi (a integrazione della cifra I 9) In mancanza dell autorizzazione scritta di AGA rispetto all assunzione delle spese per avvocati e delle spese giudiziarie secondo la cifra II E 2, AGA non effettua alcun risarcimento. 4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 7) L evento assicurato deve essere immediatamente comunicato per iscritto ad AGA. La richiesta deve essere motivata e comprovata. Prima di ogni esborso per spese di avvocati e spese giudiziarie, occorre richiedere l autorizzazione scritta di AGA. F Corporate Liability Waiver 1 Prestazione assicurata I danni provocati dall uso indebito (azione fraudolenta o disonesta con l intenzione di trarre un vantaggio illecito a livello finanziario dall utilizzo della carta di credito, sia per conto proprio che per conto di terzi) da parte di una persona assicurata (collaboratore del titolare del conto di fatturazione UBS Visa Corporate). 2 Informazioni I rappresentanti aziendali autorizzati della controparte contrattuale della carta di credito possono ricevere informazioni dettagliate sull assicurazione Liability Waiver e sulle prestazioni assicurate chiamando UBS Card Center SA al numero di telefono +41 44 828 37 37. Solo carte Gold G Costi di annullamento 1 Prestazioni assicurative/ Spese assicurate 1.1 La somma assicurata è riportata nella panoramica. 1.2 L emissione della carta Gold deve avvenire prima dell eventuale decorrenza dei termini di annullamento soggetti a spese del tour operator. 1.3 Costi di annullamento Se a causa di un evento assicurato la persona assicurata non è in grado di rispettare il contratto con l agenzia viaggi e lo annulla, AGA verserà le spese di annullamento dovute per contratto fino all importo della somma assicurata riportata nella panoramica. 1.4 Ritardo della data di partenza Se a causa di un evento assicurato la persona assicurata inizia il viaggio in ritardo, in sostituzione dei costi di annullamento AGA si accollerà (per un importo massimo pari ai costi di un annullamento): le spese di viaggio aggiuntive derivanti dalla partenza ritardata e le spese per la parte non fruita del soggior- 12

no proporzionalmente al prezzo del viaggio organizzato (senza spese di trasporto); la giornata dedicata al viaggio d andata è considerata come una giornata utilizzata del viaggio organizzato. 1.5 Non vengono risarciti i diritti amministrativi sproporzionati o ripetuti, le spese per forfait di prenotazione, le tasse aeroportuali, le spese per visti e vaccinazioni. 2 Eventi assicurati 2.1 Malattia, infortunio, decesso, gravidanza 2.1.1 In caso di malattia grave, di lesioni gravi da incidente o di decesso, a condizione che il relativo evento sia avvenuto successivamente alla prenotazione: della persona assicurata; di una persona vicina (cfr. cifra I 1.7); del sostituto sul luogo di lavoro nel caso in cui la presenza della persona assicurata sia indispensabile. 2.1.2 Qualora la malattia sia cronica o recidiva, e senza che al momento della prenotazione sia stata per questo messa in dubbio l effettuazione del viaggio, la copertura assicurativa sussiste solo se il viaggio deve essere annullato per un peggioramento acuto e inaspettato attestato da un medico, per una ricaduta inattesa o per il decesso. 2.1.3 In caso di gravidanza della persona assicurata o di una persona vicina, a condizione che la gravidanza sia emersa successivamente alla prenotazione e che l inizio del viaggio risulti per tale motivo impossibile o irragionevole. 2.2 Danneggiamento della proprietà presso il luogo di domicilio Qualora la proprietà presso il luogo di domicilio della persona assicurata sia gravemente pregiudicata a seguito di danni da eventi naturali, inondazioni, incendi o furto e la presenza a casa della persona assicurata sia pertanto indispensabile. 2.3 Ritardo e soppressione del mezzo di trasporto per il viaggio di andata Qualora l inizio del viaggio prenotato venga impossibilitato per il ritardo o la soppressione di un mezzo di trasporto pubblico o taxi da utilizzarsi nel Paese di domicilio abituale della persona assicurata per giungere al luogo di partenza previsto dal viaggio organizzato. 3 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 9) 3.1 Processo di guarigione difficile Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un operazione o di un intervento medico sono già presenti al momento della prenotazione del viaggio e non sono state superate entro la data di inizio del viaggio. Se non sono state superate entro la data di inizio del viaggio le conseguenze di un intervento medico/operazione già pianificati al momento della prenotazione ma effettuati successivamente. 3.2 Annullamento da parte del tour operator Se l agenzia viaggi, il noleggiatore, il tour operator, ecc. non è obiettivamente in grado di fornire, del tutto o in parte, i servizi previsti dal contratto, se annulla il viaggio o dovrebbe annullarlo a causa di circostanze concrete. Una tale obiettiva impossibilità si dà anche nel caso in cui il Dipartimento federale degli affari esteri o l Ufficio federale della sanità pubblica sconsiglia i viaggi nel Paese o nell area interessati. 3.3 Disposizioni delle autorità Nel caso in cui eventuali disposizioni delle autorità rendono impossibile la regolare effettuazione del viaggio prenotato. 3.4 Malattie psichiche Tutti i disturbi psichici, stati di ansietà, traumi da separazione e malattie psicosomatiche, nonché le loro conseguenze e complicazioni. 3.5 Cure mediche Le prestazioni sono escluse se lo scopo del viaggio è una cura medica. 4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 7) 4.1 Per poter rivendicare le prestazioni di AGA al verificarsi dell evento assicurato, la persona avente diritto deve immediatamente annullare il viaggio prenotato presso l agenzia viaggi, il noleggiatore o l organizzatore del corso e comunicare il sinistro per iscritto alla AGA (cfr. cifra I 16) 4.2 Oltre ai documenti di cui alla cifra I 7.5 devono essere presentati alla AGA (cfr. cifra I 16) i seguenti documenti (a seconda dell evento assicurato): modulo di denuncia sinistro della Allianz Global Assistance conteggio delle spese di annullamento originaria conferma della prenotazione/ titoli di trasporto documenti o attestati ufficiali che dimostrino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato di morte ecc.) 13

H Spese di cura all estero 1 Persone assicurate La copertura assicurativa si estende alle persone indicate alla cifra I 2 che non abbiano ancora compiuto l 80º anno di età. 2 Validità territoriale/durata della copertura assicurativa 2.1 La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di validità, a eccezione della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e del Paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio fisso. 2.2 Le spese per le cure mediche e ospedaliere all estero vengono coperte sino ai 90 giorni successivi alla durata concordata dell assicurazione, a condizione che la malattia o l infortunio si siano verificati nel corso del periodo assicurato. 3 Somma assicurata La somma assicurata è riportata nella panoramica. 4 Prestazioni assicurative/ Spese assicurate AGA fornisce le prestazioni in qualità di assicurazione complementare alle assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattie LAMal, assicurazione contro gli infortuni LAINF e analoghe assicurazioni del Paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio fisso), fino all importo della somma assicurata riportata nella panoramica, per i ricoveri in ospedale e le spese per le cure mediche ambulatoriali che esse non coprano interamente. In caso di infortunio o di malattia ai sensi della cifra II H 5, AGA si accolla le spese delle prestazioni mediche nel Paese interessato riportate di seguito, a condizione che esse siano necessarie e convenienti e che siano prescritte da un medico o dentista abilitato o da una persona con la necessaria abilitazione professionale. 4.1 Prestazioni in caso di infortunio e malattia L assicurazione per le spese di cura all estero si accolla le spese di cura non coperte dalle assicurazioni sociali di legge (LAMal, LAINF e analoghe assicurazioni del Paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio fisso) e da eventuali assicurazioni complementari per le cure ambulatoriali e i ricoveri in ospedale conseguenti a malattia o infortunio all estero nel corso del viaggio (fa eccezione la partecipazione alle spese dell assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie): interventi terapeutici inclusi i farmaci; ricovero in ospedale; trattamento di un chiropratico abilitato; noleggio di ausili medici; in caso d infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici, ecc.; riparazione o sostituzione di ausili medici se sono stati danneggiati in un incidente per cui si richiedono cure mediche; trasporto all ospedale più vicino e idoneo alle cure; cure dentistiche a seguito di incidente fino ad un massimo di CHF 3000. 4.2 Limite delle prestazioni Se non sussiste una copertura LAINF e/o della cassa malattia o coperture analoghe del Paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio fisso, AGA rimborserà solo il 50% delle spese complessive documentate relative alle cure ambulatoriali e ospedaliere, a condizione che derivino da malattia o infortunio. In questo caso non vengono fornite ulteriori prestazioni. 5 Eventi assicurati 5.1 Infortuni Per infortunio s intende l effetto improvviso, involontario e lesivo di un fattore esterno inconsueto sul corpo umano. A meno che non siano chiaramente riconducibili a una malattia o degenerazione, sono equiparati agli infortuni: stiramento, rottura del tendine e strappo muscolare, intossicazione, lesione tramite involontaria assunzione o inalazione di sostanze o liquidi corrosivi, congelamento, insolazione, colpo di sole e danni alla salute derivanti dai raggi ultravioletti (eccezione: scottature). 5.2 Malattie Per malattia si intende il peggioramento della salute indipendente dalla volontà della persona assicurata che impone un trattamento medico e non è conseguenza di un infortunio. 6 Spese/Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 9) 6.1 Infortuni e malattie già esistenti alla data di decorrenza dell assicurazione e le relative conseguenze. 6.2 Complicazioni, aggravamento o ricaduta, in particolare anche le malattie croniche e ricorrenti, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata ne fosse a conoscenza alla data di decorrenza dell assicurazione. 6.3 Accertamenti e cure di malattie dentarie e della mandibola. 6.4 Accertamenti e cure di stati di affaticamento ed esaurimento, di malattie nervose e psichiche. 6.5 Accertamenti e cure di tumori, inclusi gli esami di controllo. 14

6.6 Esami di controllo ginecologici, pediatrici o generali (check-up). 6.7 Farmaci profilattici, sonniferi, sedativi, vitamine, rimedi omeopatici, vaccinazioni, pronto soccorso da viaggio, anfetamine, ormoni e farmaci per la riduzione del colesterolo. 6.8 Gravidanza, aborto, parto, nonché le eventuali complicazioni e conseguenze di misure volte alla contraccezione o all aborto. 6.9 Infortuni avvenuti alla guida di un veicolo a motore per il quale la persona assicurata non soddisfa le disposizioni di legge in materia di licenza. 6.10 Infortuni avvenuti durante l esercizio del paracadutismo o il pilotaggio di aerei e velivoli. 6.11 Infortuni avvenuti durante l esercizio di un attività professionale artigianale. 6.12 Infortuni avvenuti nel corso del servizio militare all estero. 6.13 Massaggi, trattamenti wellness e interventi di chirurgia estetica. 6.14 Le prestazioni se lo scopo del viaggio è una cura medica. 7 Garanzia del pagamento AGA fornisce garanzie di pagamento per tutti i ricoveri in ospedale nell ambito della presente assicurazione e in via complementare alle assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattie LAMal, assicurazione contro gli infortuni LAINF e analoghe assicurazioni del Paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio fisso) e a eventuali assicurazioni complementari. La persona assicurata è debitrice nei confronti del fornitore di servizi (medico, ecc.) per tutte le cure ambulatoriali sul posto. Per le garanzie di pagamento telefonare al numero +41-44 283 35 80 (24 ore su 24). 8 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 7) 8.1 L AGA deve essere formato immediatamente per iscritto al verificarsi dell evento (cfr. cifra I 16). 8.2 Su richiesta di AGA e a sue spese, la persona assicurata è tenuta a sottoporsi in qualsiasi momento a una visita del medico della società. 8.3 Oltre ai documenti di cui alla cifra I 7, devono essere presentati alla AGA i seguenti documenti (in base all evento assicurato): certificato medico dettagliato; fatture in originale delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere nonché le ricette mediche. I Responsabilità privata in viaggio 1 Somme assicurate La somma assicurata è riportata nella panoramica. 2 Prestazione assicurata L assicurazione di responsabilità civile in viaggio copre il patrimonio della persona assicurata, contro le richieste di risarcimento di terzi che risultino durante il viaggio. AGA pagherà le legittime richieste di terzi e rappresenterà la persona assicurata nei confronti della persona che ha subito il danno. AGA respinge le richieste illegittime e sostiene le persone assicurate al fine di ottenere la riduzione di richieste elevate. 3 Eventi assicurati La copertura assicurativa sussiste per i diritti rivendicati nei confronti della persona assicurata sulla base delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile per danni a persone, cioè uccisione, ferimento o analoghi danni alla salute delle persone; danni a cose, cioè distruzione, danneggiamento o smarrimento di cose. 4 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 9) La copertura assicurativa non è prevista per: 4.1 la responsabilità civile in riferimento a un attività professionale; 4.2 le richieste basate su una responsabilità assunta per contratto e in eccesso rispetto alle disposizioni di legge e sull inadempienza dell obbligo assicurativo legale o contrattuale; 4.3 la responsabilità civile ai sensi di CO 54 (responsabilità di equità per gli incapaci di discernimento); 4.4 la responsabilità civile in qualità di detentore, conducente o utilizzatore attivo di veicoli a motore, compresi i go-kart e relativi rimorchi; 4.5 la responsabilità civile in qualità di detentore, pilota o utilizzatore di imbarcazioni e velivoli di ogni tipo; 4.6 i danni alle imbarcazioni e ai velivoli utilizzati, compresi attrezzature e accessori; 4.7 le richieste di risarcimento per lo smarrimento o il danneggiamento di dati e programmi (software); 4.8 le richieste di risarcimento per i danni derivanti dallo smarrimento di chiavi o altri dispositivi volti all apertura dei sistemi aziendali, quali i badge, compresi i costi supplementari; 4.9 le spese per la prevenzione dei danni; 15

4.10 le richieste di risarcimento a seguito della trasmissione di malattie contagiose di esseri umani, animali e piante; 4.11 le richieste di risarcimento connesse a modifiche genetiche; 4.12 le richieste di risarcimento connesse all amianto o materiali contenenti amianto. 5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 7) 5.1 Per poter rivendicare le prestazioni di AGA, la persona avente diritto deve comunicare immediatamente e per iscritto l evento verificatosi. 5.2 I decessi devono essere comunicati nel giro di ventiquattr ore. 5.3 Se la persona assicurata viene citata in giudizio in via giudiziale o extragiudiziale ovvero viene avviato contro di essa un procedimento penale, AGA deve essere informata immediatamente e devono esserle inoltrati tutti i documenti. 5.4 La persona assicurata è tenuta a sostenere AGA nell accertamento delle circostanze, nella conduzione delle trattative con la persona che ha subito il danno e nell opposizione a richieste di risarcimento ingiustificate o eccessive. Senza l assenso di AGA, la persona assicurata non può riconoscere né soddisfare, del tutto o in parte, le richieste di risarcimento. III Disposizioni particolari relative ai singoli servizi Carte Classic e Gold J SOS Soccorso consulenza e/o assistenza in casi di emergenza 1 Prestazioni di servizio Le persone assicurate possono richiedere le prestazioni di servizio di AGA elencate nelle cifre 2 fino a 5 24 ore su 24, per 365 giorni l anno, sia prima che durante il viaggio. Per poter usufruire delle prestazioni di servizio la persona assicurata può chiamare i seguenti numeri o inviare un fax: telefono +41-44-283 35 80 / telefax +41-44-283 33 33. 2 Travel Hotline Informazioni di viaggio Mediazione di ospedali e medici, nonché di avvocati e interpreti / traduttori all estero Servizio di consulenza in caso di problemi nel paese di viaggio Servizio di avviso 3 Acertamento dello stato ti salute AGA accerta lo stato di salute della persona assicurata in caso di ricovero in ospedale nel corso di un viaggio assicurato, a condizione che disponga delle necessarie autorizzazioni. AGA garantisce in proposito l osservanza di tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati in termini di riservatezza e il rigoroso rispetto delle autorizzazioni trasmesse. 4 Organizzazione del rimpatrio d emergenza Dopo un primo salvataggio medico con successivo ricovero della persona assicurata durante un viaggio all estero, AGA organizza il trasferimento nell ospedale più vicino e idoneo per le cure e/o il rientro nel Paese di domicilio fisso del titolare della carta (senza assunzione dei costi che ne derivano). 5 Organizzazione dell assistenza legale AGA comunica alla persona assicurata che sta facendo un viaggio assicurato, il nome, l indirizzo, il numero di telefono, nonché, se richiesto e se disponibile, l orario d ufficio di avvocati risp. legali. AGA non fornisce alla persona assicurata alcuna consulenza legale e non si assume eventuali spese per avvocati, altre spese di consulenza legale o spese a esse collegate, di cui risponde la sola persona assicurata. 6 Responsabilità AGA non risponde dei danni e dei danni conseguenti in connessione alla prestazione di servizio. 7 Costi Tutti i costi di trasferimento e i costi relativi alle prestazioni organizzative sono interamente a carico della persona assicurata che se li deve accollare. 16

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