COMUNE DI PISA TIPO ATTO ORDINANZE SINDACO N. atto DD-08 / 27 del 28/12/2017 Codice identificativo 1525689 PROPONENTE Polizia Municipale OGGETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORO E DEGRADO URBANO NELLA ZONA DELLA STAZIONE CENTRALE DI PISA Dirigente della Direzione STEFANELLI MICHELE
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SS.MM.II. OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORO E DEGRADO URBANO NELLA ZONA DELLA STAZIONE CENTRALE DI PISA VISTI - il disposto dell art. 54 della legge n. 120 del 29/7/2010 I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. e I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, ( ). il comma 5 dell art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalle legge18 aprile 2017, n. 48: In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti ( ) anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche il disposto dell art. 12, comma 1 del Decreto Legge 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48: 1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ; l art. 79 bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato dal Consiglio Comunale di Pisa con delibera n. 43 del 23/11/2017, che individua i luoghi nei quali trovano applicazione le norme contenute dall art. 9 e seguenti del D.L. 14/2017, convertito in Legge 48/2017; l art. 7 della Legge 241/90, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell urgenza di dare immediata tutela all interesse del decoro urbano e della tranquillità e del riposo dei residenti) non è comunicato l avvio del procedimento; la delibera di Giunta Municipale n 131 del 16/10/2008; CONSIDERATO
che la situazione attuale del traffico ferroviario in Toscana evidenzia una marcata concentrazione in prossimità della stazione di Pisa, che negli ultimi anni ha visto un consistente incremento del proprio flusso passeggeri, siano essi turisti, pendolari, studenti o viaggiatori; che l area contigua alla Stazione centrale di Pisa è divenuta pertanto un luogo frequentato ed attraversato da tale consistente flusso, oltre che da quello costituito dai residenti dell area e dai fruitori dei servizi di trasporto pubblico locale ivi presenti; che l area della Stazione centrale è altresì caratterizzato da un consistente numero di esercizi commerciali e strutture turistico-alberghiere in virtù della presenza dei flussi sopra richiamati; che la medesima area vede comunque il permanere di numerose abitazioni private coi relativi residenti e di numerosi servizi pubblici; VISTA la relazione del Comando della Polizia Municipale prot. n. 109900 del 28.12.2017 (allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto) nella quale in sostanza si riferisce che in applicazione della ordinanza sindacale n. 20 del 21/9/2017: è stata garantita quotidianamente l operatività nell area di agenti della Polizia Municipale, anche attraverso la costituzione di uno speciale nucleo antidegrado ; si è constatato come i fenomeni di degrado (liti, risse, resistenza, alla forza pubblica, schiamazzi, disturbo alla quiete pubblica, sversamento al suolo di contenitori in vetro) siano legati all abuso di alcolici; in virtù della citata presenza di operatori della sicurezza è constatata una riduzione dei fenomeni di degrado evidenziati nella medesima ordinanza, ma che tali fenomeni, seppure ridotti, sono tutt ora presenti e richiedono un ulteriore periodo temporale affinché possano essere consolidati i risultati ottenuti, assicurando effettivamente la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché la fruibilità dell area da parte di residenti, turisti, passeggeri e studenti; CONSIDERATO che l applicazione della ordinanza sindacale n. 20 del 21/9/2017 (qui richiamata integralmente) ha consentito una riduzione dei fenomeni di incuria e degrado evidenziati nella medesima ordinanza; che il livello di tale riduzione ancora non può essere considerato soddisfacente in termini di rispetto delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché della fruibilità dell area da parte di residenti, turisti, passeggeri e studenti, sussistendo ancora fenomeni di impedimento alla fruibilità del suolo pubblico, degli arredi urbani e dell accesso alle infrastrutture pubbliche, nonché fenomeni legati all abuso di alcolici e di dispersione di rifiuti di vetro a terra; che il Consiglio Comunale ha integrato il vigente Regolamento di Polizia Urbana individuando l area della Stazione Centrale di Pisa quale particolare luogo per l applicazione delle norme contenute dall art. 9 e seguenti del D.L. 14/2017 (convertito nella Legge 48/2017), e dotando di conseguenza in via regolamentare le Forze dell Ordine di maggiori strumenti di contrasto a condotte illecite o costituenti fattore di degrado, tra le quali quelle già individuate nell ordinanza sindacale 20/2017 ai punti a), b) e c); che l applicazione di tali nuovi strumenti di contrasto richiede da parte degli esercizi commerciali comportamenti coerenti con l esigenza di ridurre ulteriormente i fenomeni legati all abuso degli alcolici ed alla dispersione dei rifiuti in vetro, in via eccezionale e per un ulteriore ristretto periodo di tempo per consentire il definitivo superamento dei fenomeni di degrado attraverso il consolidamento dei risultati ottenuti con la citata ordinanza 20/2017;
che occorre contemperare i legittimi interessi imprenditoriali degli esercizi commerciali della zona della Stazione Centrale di Pisa con la predetta esigenza di superare definitivamente i fenomeni di degrado legati all abuso degli alcolici e della dispersione di rifiuti di vetro al suolo attraverso modalità di vendita e di somministrazione che non contribuiscano all abuso di bevande alcoliche sul suolo pubblico, col conseguente rilascio al suolo di pericolosi rifiuti di vetro; che al fine di raggiungere il predetto contemperamento di interessi possa essere utile, per un ulteriore periodo di tempo limitato a tre mesi: o mantenere il divieto di cui al punto e) dell ordinanza sindacale n. 20/2017, che interviene soltanto nelle modalità di somministrazione degli alcolici dalle ore 21 alle ore 3; o ridurre alle sole ore notturne (ore 20-24) il divieto di vendita, anche per asporto, di alcolici di qualsiasi gradazione (e solo a tale fattispecie di commercio, ferme restando le possibilità di vendita di qualsiasi altro prodotto), al fine di evitare fenomeni di degrado per ubriachezza o comunque legati all abuso di alcolici in una fascia oraria dove è minore la presenza nell area delle forze dell ordine, stanti le necessità di pattugliamento di altre zone cittadine; o introdurre, limitatamente agli esercizi di vicinato, medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, laboratori artigianali alimentari, il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività (ivi comprese le aree esterne pertinenziali), in modo da non limitare la capacità di vendita ma da scoraggiare i compratori ad un consumo degli alcolici direttamente nelle aree aperte al pubblico in tutto l arco della giornata; CONSIDERATO ALTRESI che l Amministrazione Comunale, al fine di consentire una maggiore vivibilità e fruibilità dell area della Stazione, ha presentato un ampio progetto di riqualificazione e sicurezza urbana ai sensi del DPCM 25 maggio 2016, ottenendo col DPCM 6 dicembre 2016 il finanziamento governativo di. 18 ml., oggi in fase esecutiva; che l Amministrazione Comunale ha posto in essere una serie di interventi sugli spazi urbani nella zona della Stazione Centrale (esemplificando: cancellazione scritte e rimozione affissione abusive, potenziamento del sistema di raccolta dei rifiuti, definizione di nuovi spazi per parcheggio auto, scooter e biciclette, manutenzione camminamenti coperti, implementazione del sistema di videosorveglianza urbana e di illuminazione pubblica) e che tali interventi possono essere vanificati dai comportamenti di inciviltà sopra richiamati; che l Amministrazione Comunale ha attivato le procedure interne per la presentazione al Consiglio Comunale di un nuovo Regolamento di polizia urbana che interverrà sulle condotte di degrado ed insicurezza presenti in viarie situazioni della città, tra le quali l area della Stazione centrale, per la quale peraltro il Consiglio Comunale è già intervenuto individuando l area quale luogo di applicazione della nuova normativa di cui agli artt. 9 e seguenti della Legge 48/2017; DATO ATTO - che sono state sentite le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessate in data 21 dicembre 2017, anche al fine di raggiungere un equo contemperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell interesse pubblico (v. allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto); - che tali associazioni condividono il giudizio di una riduzione del fenomeni di degrado operata con l applicazione della ordinanza sindacale 20/2017, pur rilevando la necessità di un ulteriore periodo di tempo per consolidare tale riduzione;
- che pertanto tali associazioni concordano sulla necessità di emanare una nuova ordinanza sindacale che ponga alcuni divieti relativi alle modalità ed agli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche; VALUTATO per quanto sopra riportato, che sussistano i presupposti di contingibilità ed urgenza necessari per l emanazione della presente ordinanza, valida per un periodo limitato di tempo (mesi tre); ORDINA per i motivi indicati in premessa, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2018 e fino al giorno 31 marzo 2018 nelle seguenti vie e piazze del territorio comunale di Pisa: piazza della Stazione; viale Antonio Gramsci; via Pietro Mascagni, dal numero civico 2 al numero civico 24 e dal numero civico 9 al numero civico 27; Via Benedetto Croce, da via Gian Battista Queirolo a Piazza Vittorio Emanuele II (piazza Vittorio Emanuele II esclusa); Via Gian Battista Queirolo da numero civico 3 a numero civico 25; Via Francesco Bonaini, da numero civico 90 a numero a numero civico 108 e da numero civico 85 a numero civico 125; Via Filippo Corridoni, da via Colombo a Piazza della Stazione; nelle aree di cui sopra si intendono compresi anche i loggiati e le Gallerie A e B di viale Gramsci, ed i loggiati della Stazione Centrale. a) il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 20:00 fino alle 24:00 b) il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività (ivi comprese le aree esterne pertinenziali) allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza. Il divieto di cui al punto b) riguarda tutti gli esercizi di vicinato, medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, laboratori artigianali alimentari, mentre non riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. c) il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 fino alle 3:00 in contenitori di vetro o lattine, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell attività, legittimamente autorizzate all occupazione di suolo pubblico. ORDINA ALTRESI ai titolari degli esercizi commerciali che insistono nell area di applicazione della presente ordinanza di esporre in vetrina, e comunque in maniera ben visibile dal pubblico all esterno, l avviso recante i divieti contemplati dalla presente ordinanza e che sarà loro consegnato dall Amministrazione Comunale. DISPONE CHE
l inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, e fatto salvo quanto previsto dall art. 12, comma 1, del Decreto Legge 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017 n. 48, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra 25,00 e 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d ora fissata in 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell art. 13 L. 689/1981 la presente ordinanza sia affissa all Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima. la presente ordinanza sia comunicata: o al Prefetto per l esecuzione da parte delle Forze dell Ordine; o al Questore di Pisa o alla Polizia Municipale del Comune di Pisa o allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Pisa o all Ufficio Controllo Attività Economiche del Comune di Pisa RENDE NOTO CHE Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241. Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Municipale Pisa, via C. Battisti, 53, tel. 050-910811; Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Comando Polizia Municipale, Dott Michele Stefanelli; Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all Albo Pretorio del Comune. Allegati (quali parte integrante e sostanziate del presente provvedimento): 1) relazione del Comando della Polizia Municipale prot. 109900 del 28.12.2017 2) verbale incontro rappresentanze commercio. Il Sindaco Marco Filippeschi Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.