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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa n. 83/2011 R.G. lav. avente ad oggetto: riconoscimento degli effetti giuridici ed economici relativi a contratto a termine per posto vacante del personale supplente ATA, promossa da XXXXXXXXXXXXXXXXX, difesa e rappresentata dall Avv. Maurizio Monetti del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell Avv. Federica Centenaro in Gallarate (VA), L.go Camussi, n. 8, per delega a margine del ricorso ex art. 414 c.p.c. ricorrente contro Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato nei suoi uffici di Milano, via Freguglia, n.1 1

Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale di Varese, Liceo Classico Stefano Maria Legnani di Saronno (VA), in persona dei dirigenti pro tempore convenuti Conclusioni delle parti: come in atti. Fatto e diritto La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato nella cancelleria di questo Tribunale il 20.1.2011, ha convenuto in giudizio il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale di Varese e il Liceo Classico Stefano Maria Legnani per sentire dichiarare il proprio diritto, ex art. 4 della legge n. 124/1999 e del D.M. n. 430/2000, all apposizione del termine del 31.8.2010, anziché quello del 30.6.2010, al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 9.12.2009 per la copertura di un posto vacante e disponibile in organico di diritto prima del 31 dicembre, con riconoscimento, a titolo di servizio, del periodo dall 1.7.2010 al 31.8.2010 e condanna del Ministero convenuto in giudizio a corrispondere le mensilità non percepite, a titolo di risarcimento del danno. Il Ministero convenuto in giudizio ha eccepito la legittimità del termine apposto al contratto in applicazione della legge n. 124/1999, del D.M. n. 430/2000 e della Circolare Ministeriale n. 1004/2006. La domanda è fondata e merita accoglimento. Il 1 comma dell art. 4 della legge n. 124/1999 prevede che Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già 2

assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell espletamento delle procedure concorsuali per l assunzione di personale docente di ruolo ; il 2 comma disciplina la diversa fattispecie della copertura delle cattedre dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell anno scolastico per i quali si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche ; il 3 comma prevede, poi, che nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee e il successivo 11 comma estende tale disposizione anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Il D.M. n. 430/2000 di attuazione della legge n. 124/1999 ribadisce la suddivisione delle supplenze in supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l intero anno scolastico, con termine al 31 agosto; supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti che si rendono disponibili entro il 31 dicembre, con scadenza nel giorno annualmente indicato dal calendario scolastico, quale termine delle attività didattiche, e supplenze temporanee con termine all ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio (artt. 1 e 6). Nel caso di specie in esame, il Liceo Classico Stefano Maria Legnani di Saronno ha stipulato con la ricorrente, in data 9.12.2009, un contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo professionale di Assistente Amministrativo sino al termine delle attività didattiche dal 9.12.2009 al 30.6.2010 (doc. n. 2 fasc. ricorrente), attingendo alla graduatoria d istituto. Parte convenuta non ha contestato la vacanza del posto assegnato per supplenza alla ricorrente con il contratto citato. 3

La disciplina applicabile deve ritenersi, pertanto, quella di cui al 1 comma dell art. 4, applicabile alla ricorrente ex art. 11 della medesima legge n. 124/1999, risultando irrilevante la contestazione di parte convenuta relativa al tipo di graduatoria utilizzata, considerato il dettato legislativo che individua come criterio discretivo per il tipo di supplenza (sino al 31 agosto o sino al 30 giugno) il tipo di posto (vacante o non vacante) ed essendo, invece, la tipologia della graduatoria dalla quale attingere mera conseguenza applicativa del criterio legislativo, il cui eventuale errato utilizzo non può inficiare la struttura essenziale della fattispecie da applicare secondo il dettato legislativo. Sussiste, pertanto, il diritto della ricorrente alla supplenza sino al termine dell anno scolastico, trattandosi di supplenza su posto vacante, sulla base delle norme sopra richiamate che non distinguono tra supplenza conferita dal dirigente scolastico nell ambito delle graduatorie d Istituto, piuttosto che dall Ufficio Provinciale Scolastico nell ambito delle graduatorie provinciali, come condivisibilmente affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito in relazione a casi analoghi (cfr. Trib. Tempo Pausania, ord. 6.3.2008; Trib. Sassari, ord. 2.5.2008 e Trib. Fermo, sent. n. 87 del 4.3.2008, nonché Corte d Appello di Milano, sent. n. 998 del 19.112009, Trib. Milano, sent. n. 81 del 13.1.2009 e n. 4660 del 28.10.2008; Trib. Arezzo, sent. n. 221/2009, Trib. Tolmezzo, sent. n. 33/2011) e da questo stesso Tribunale. Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente all apposizione del termine alla data della conclusione dell anno scolastico del 31.8.201009, anziché alla data di cessazione delle attività didattiche del 30.6.2010, al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il Liceo Classico Stefano Maria Legnani di Saronno il 9.12.2009. Per l effetto, parte convenuta deve essere condannata al riconoscimento dei diritti della ricorrente ai fini giuridici, con attribuzione del relativo punteggio per il periodo aggiuntivo dall 1.7.2010 sino al 31.8.2010, e ai fini economici, 4

con corresponsione della relativa retribuzione per tale periodo per la somma complessiva di euro 2.031,88 (2x1.015,94 come da busta paga prodotta doc. n. 4 fasc. ricorrente), a titolo di risarcimento del danno. In applicazione del principio della soccombenza di cui all art. 91 c.p.c., il Ministero convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, come liquidate nel dispositivo. P.Q.M. così provvede tra le parti: - dichiara il diritto della ricorrente all apposizione del termine del 31.8.2010 al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il Liceo Classico Stefano Maria Legnani di Saronno il 9.12.2009; - condanna il Ministero convenuto al riconoscimento dei diritti della ricorrente ai fini giuridici, con attribuzione del relativo punteggio per il periodo aggiuntivo fino al 31.8.2010; - condanna il Ministero convenuto al pagamento, nei confronti della ricorrente, della somma di euro 2.031,88, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; - condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente e liquidate in complessive euro 1.500,00, di cui euro 750,00 per diritti ed euro 750,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Busto Arsizio, 15 luglio 2011 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Francesca La Russa 5