REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Documenti analoghi
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Tribunale di Udine. - sezione civile -

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO - II SEZIONE SENTENZA

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

ATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito azionato. L istituto... 39

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PERUGIA TERZA SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. (Sezione Seconda ter)

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

L ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Estinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

ha pronunciato la presente

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER

Giunta Regionale della Campania

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo Italiano

Atto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

ha pronunciato la presente

INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII

36 Mariateresa Elena Povia. 11. Termine ad adempiere (art. 482 c.p.c.)

[Giurisprudenza] Il Caso.it

AREA ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GEST. AFFITTI ALLOGGI E LOCALI

CITTÀ di AVIGLIANA Provincia di TORINO

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

ha pronunciato la presente

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO. Nella Causa Civile Promossa da: Il. e residente in. Codice Fiscale. e domiciliato/a presso l Avvocato. Contro.

GROUP PLC /03/ /2016 R.G.).

CONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata

ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO ex art 521 bis c.p.c.

Tribunale di Pistoia

Servizio Provveditorato ed Economato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE

Ist. n. 1 dep. 28/09/2017

La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL

conclusioni: all udienza del 14 gennaio 2016 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale

AVVERTENZA PER IL LETTORE

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Legislazione Giurisprudenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

2. Competenza, tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato Questioni di rito... 33

IL COORDINATORE UNICO S.C. AFFARI LEGALI

Tribunale di Reggio di Calabria. Prima Sezione Civile. Verbale di Causa. contro. TOTAL ERG SPA TOTAL ERG SPA, con avv. RADIUS RODOLFO, MARTINO PAOLO e

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA PER

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in

REGIONE CAMPANIA. AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA

Costituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C.

TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi XXX S.p.A. Premesso YYY S.r.l. YYY S.r.l. XXX S.p.A. YYY S.r.l., XXX S.p.A.

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL COORDINATORE UNICO DI S.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro

Centro di Responsabilita' 68 Centro di Costo 61

TRIBUNALE CIVILE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011 PER

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

3/3/ amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda3/~edisp/eron5pi7rsm76bdxhjvsj6pimq.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

IL COLLEGIO ARBITRALE

ATTO DI PRECETTO PER., in persona del legale rappresentante pro. tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ),

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

TRIBUNALE DI CASSINO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico G.Martino di Messina

CAMERA ARBITRALE. c/o Camera di Commercio di Reggio Emilia. Nella controversia promossa da: Società S.r.l. - attrice - contro

Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica -

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari

Transcript:

N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella ha pronunziato, la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6534 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell anno 2013, vertente TRA BETTING 2000 s.r.l. in liquidazione, in Amministrazione Giudiziaria, (cf e p. iva 06203901001), con sede legale in Napoli, alla via Eleonora Duse, 29, in persona del Custode ed Amministratore Giudiziario, legale rapp.te p.t., dott. Antonio Telese, rappresentata e difesa dall avv. Bruno Cimadomo, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via F. Lomonaco n. 3, giusta procura in atti OPPONENTE E SHARING S.R.L., P.I. 07032181211, in persona del legale rappresentante p.t., elett.dom.ta in Napoli ALL Emiciclo Capodimonte n. 156/d presso lo studio dell Avv. Fulvio Arpaia, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti OPPOSTA Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo; Conclusioni: come da verbale del 17.3.2016 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L opponente ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 8286/13, emesso in data 9.11.2012 dal Tribunale di Napoli e notificato il 23.1.2013, con il quale le veniva ingiunto di pagare alla n. 6534/2013 r.g.a.c. Pag. 1

opposta la somma di 5.445,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, per mancato pagamento di un servizio di assistenza tecnica. Eccepiva l opponente l incompetenza del Giudice adito per essere competente un collegio arbitrale, l infondatezza della domanda per mancata autorizzazione del Giudice, trattandosi di società sottoposta ad amministrazione giudiziaria nonché per mancata prova dell espletamento dell attività per la quale è stato ingiunto il d.i.. Si costituiva l opposta contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell opposizione Con ordinanza del 10.4.2014 veniva concessa la provvisoria esecuzione. All udienza del 10.1.2015 veniva escusso un teste All udienza del 17.3.16 venivano fatte precisare le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all art. 190 c.p.c.. L opposizione è infondata e va rigettata. In ordine alla devoluzione del presente giudizio al un Collegio arbitrale, con ordinanza del 10.4.2014 veniva evidenziato non solo che il contratto era privo di data, ma anche - in via assorbente - che dello stesso, depositato in copia soltanto in prima udienza, ne veniva immediatamente contestata la conformità all originale. Nella fattispecie in esame l eccezione non può considerarsi generica, come sostenuto dall opponente nelle memorie ex art. 183 comma VI e nella comparsa conclusionale. Invero parte opposta ha negato (p. 2 comparsa di costituzione e risposta ed in sede di prima udienza) di aver sottoscritto un contratto con relativa clausola compromissoria. La contestazione di conformità all originale non potrebbe considerarsi generica, posto che la contestazione era specifica e diretta all inesistenza stessa di una clausola compromissoria. Era a questo punto onere dell opponente quello di depositare il contratto in originale. Tale deposito non è mai avvenuto. Tra l altro l opposta risulta aver sottoscritto per approvazione soltanto le disposizioni contenute negli artt. 2,3,5, e non quella di cui all art. 9, prevedente la clausola compromissoria. Parte opponente ritiene che, essendo la relativa previsione oggetto di trattativa tra le parti, per giurisprudenza pacifica la stessa non poteva considerarsi inefficace ex art. 1341 c.c.. Parte opponente, tuttavia, non ha provato che l art. 9 del contratto sia stato oggetto di trattativa, né ha articolato richieste istruttorie sul punto. Infondata è, altresì, l eccezione secondo la quale, considerato inefficace il contratto depositato in copia, parte opposta avrebbe dovuto proporre necessariamente domanda ex art. 2041 c.c.. n. 6534/2013 r.g.a.c. Pag. 2

Premesso che l inefficacia concerne esclusivamente la clausola compromissoria, in ogni caso trattasi di un contratto atipico per il quale, ai sensi dell art. 1350 c.c., non è indispensabile la forma scritta ad substantiam. Infondata è, altresì, l eccezione relativa all inefficacia dell iniziativa intrapresa dall amministrazione giudiziario nei confronti della società, trattandosi di atto eccedente l ordinaria amministrazione per il quale era necessaria l autorizzazione del Giudice. Premesso che la prestazione in oggetto, tenuto conto del suo valore economico non eccessivo, non appare un atto di straordinario amministrazione, ma un ipotesi rientrante nei poteri gestionali dell Amministratore Giudiziario per i quali non era necessaria un autorizzazione del GIP, in ogni caso l eventuale mancanza di poteri dell Amministratore Giudiziario non è opponibile a terzi. Qualora ritenuto opportuno l opponente, se vorrà, potrà proporre un autonomo giudizio nei confronti dell Amministratore Giudiziario al fine di accertare le sue responsabilità per la fattispecie in esame. Nel merito il credito risulta provato non solo dal contratto depositato dalla stessa opponente (S.U. n. 13533/2001), ma anche da fatture ed estratti autentici. L attività della opposta, infine, è stata ampiamente provata anche con prova testimoniale. Il teste Ranieri Luigi Francesco Alfredo, invero, della cui genuinità ed attendibilità non vi è motivo di dubitare, essendo stato dipendente della opponente, ha espressamente riconosciuto gli interventi eseguiti dalla Sharing s.r.l. Per queste ragioni l opposizione deve essere rigettata. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, d ufficio, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all art. 28 di tale decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) rigetta l opposizione; 2) condanna la Betting 2000 s.r.l. in liquidazione, al pagamento, in favore della Sharing s.r.l., delle spese relative al presente procedimento, che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 20,00 per spese ed euro 2.480,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per n. 6534/2013 r.g.a.c. Pag. 3

legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all avv. Fulvio Arpaia, anticipatario. Così deciso in Napoli, in data 9 giugno 2016 La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale. Il Giudice dott. Fabio Perrella n. 6534/2013 r.g.a.c. Pag. 4

n. 6534/2013 r.g.a.c. Pag. 5