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C O M U N E D I S C A R L I N O - COMPLESSO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE BANDITE DI SCARLINO (Provincia di Grosseto) Repertorio n del.. DISCIPLINARE CONCESSIONE IN USO DELLA STRUTTURA DENOMINATA CENTRO VISITE E ACCOGLIENZA DI POGGIO TONDO, NEL COMUNE DI SCARLINO, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE BANDITE DI SCARLINO GESTITO DAL COMUNE DI SCARLINO IN QUALITA DI ENTE COMPETENTE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2000 E SS.MM.II. L anno.. il giorno del mese di. nella sede delle Bandite di Scarlino, in Scarlino via Citerni,2, SCRITTURA PRIVATA TRA Comune di Scarlino Complesso Agricolo Forestale Regionale Bandite di Scarlino con sede a Scarlino Via Martiri d Istia,1, Codice Fiscale 80001830530, P.IVA: 00186560538, nella persona del Dr. Patrizio Biagini, nato a Gavorrano il 11.03.1957, CF:BGNPRZ57C11D848R, domiciliato per la carica nella sede del Comune di Scarlino, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, conto e interesse del Comune di Scarlino Gestione Complesso Agricolo Forestale Regionale Bandite di Scarlino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile p.t. del Servizio Bandite di Scarlino, in forza del Decreto Sindacale di nomina n. 27 del 21.08.2014, di seguito Ente Concedente E

con sede a via P.IVA: persona del nato/a a il cf: che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, conto e interesse di nella sua qualità di legale rappresentante p.t.. PREMESSO che il Complesso Agricolo Forestale Regionale Bandite di Scarlino con sede in Scarlino (GR), Via Martiri D Istia, 1, gestisce ai sensi della Legge Regionale 39/2000 e ss.mm.ii, il Patrimonio Agricolo Forestale Regionale di proprietà della Regione Toscana ; che all interno del Complesso Forestale Bandite di Scarlino è presente un immobile denominato Centro Visite e di Accoglienza di Poggio Tondo nel Comune di Scarlino, a servizio dell area Archeologica di poggio Tondo, comprensiva di spazi di pertinenza, da destinare ad attività, di promozione del territorio, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale ; che in base a quanto disposto dall art. 26 della L.R.T. 39/2000 e ss.mm.ii gli Enti gestori dei beni facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale possono rilasciare, per tali beni, atti di concessione temporanea senza la preventiva autorizzazione della Regione Toscana, purchè venga mantenuta la destinazione d uso del bene stesso, che con Determinazione Dirigenziale n. del veniva indetta una gara pubblica per l affidamento in regime di concessione d uso della struttura di Poggio Tondo, approvando gli atti di gara compreso il presente schema di concessione; che con Determinazione Dirigenziale n. 938 del 22.12.2015 veniva aggiudicata definitivamente a con sede a la suddetta gara; Tutto ciò premesso e ritenuto, quale parte integrante e sostanziale, tra le parti suddette, si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 - Oggetto della concessione La presente concessione ha per oggetto la gestione dell immobile Centro Visite e di Accoglienza di Poggio Tondo, di proprietà della Regione Toscana in Loc. Pian Alma, nel Comune di Scarlino, facente parte del Complesso Agricolo Forestale Regionale Bandite di Scarlino censita al Fg. 62, particelle 87 del Comune di Scarlino e la possibilità di operare all interno dell area archeologica di Poggio Tondo contraddistinta al Foglio 62 particella 37 parte. La struttura comprende locali adibiti alla funzione di centro visite e di accoglienza e di ristorazione dei visitatori, oltre ad essere dotato di spazi adiacenti come aree di sosta, giardini e una corte esterna di notevoli dimensioni, ed è destinata ad attività di promozione del territorio, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. I locali saranno consegnati senza arredi. L area oggetto di concessione è servita da tutte le reti tecnologiche e sono state rispettate le vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9.01.1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche. Art.2. Finalità della concessione La struttura di Poggio Tondo è concessa in uso per le finalità dell art. 27 della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alle lettere b) tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico ed f) promozione dell uso sociale del bosco e delle attività ricreativo culturali ad esso correlate ; Art. 3. Durata concessione La concessione avrà una durata di anni 9 (NOVE) dalla stipula entro i limiti previste dalle direttive regionali vigenti in materia. Ai sensi dell art. 42 comma 4 del Regolamento regionale n. 61/R del 2005 non è ammesso il tacito rinnovo né proroga della concessione. Qualora al termine il concessionario intenda richiedere il rinnovo della concessione, dovrà

inoltrare all ente concedente, mediante A.R., apposita richiesta scritta almeno sei mesi prima della scadenza. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall ente concedente al concessionario uscente, il quale avrà diritto di asportare dall esercizio tutto quanto conferito e indicato nell inventario che verrà redatto tra le parti alla fine della concessione. Non è consentito il sub-ingresso di altro soggetto nella concessione. Art. 4 Uso dei beni in concessione Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i beni dati in concessione sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi di gestione che intende realizzare e si impegna e dichiara di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d uso. Il Concessionario nell usufruire dell immobile avuto in concessione si obbliga, altresì, ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti tutte le leggi, regolamenti in materia agricola e forestale e gli ordinamenti in materia di sicurezza, igiene e sanità, nonché di pubblica sicurezza, esonerando espressamente ora per allora l Ente concedente da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno che possa derivare alle persone e cose per la mancata osservanza degli stessi. Il concessionario è tenuto, altresì, a custodire e conservare con buona diligenza il bene avuto in consegna e gli è espressamente vietato, senza il preventivo consenso scritto dell Ente, eseguire o fare eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dell immobile. In caso di

inadempienza l Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario. Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, all Ente Terre Regionali Toscane e all Ente concedente, il diritto di accedere al bene dato in concessione, con o senza preavviso, per verificare il rispetto del vincolo di destinazione del bene stesso e delle finalità per le quali il bene è stato concesso oltre che per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L Ente si riserva, inoltre, la facoltà di impartire disposizioni circa l utilizzo del bene nonché l eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento del bene stesso. La Regione Toscana, l Ente Terre Regionali Toscane e l Ente Concedente si riservano l uso gratuito dell immobile per lo svolgimento di incontri e/o manifestazioni di interesse pubblico previo preavviso ed accordo sulla data e le modalità con il concessionario e riconoscendo allo stesso solo le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle iniziative. Art. 5 obblighi del concessionario Il concessionario dovrà garantire, per conto del Comune di Scarlino Complesso Agricolo Forestale Regionale Bandite di Scarlino la gestione ed il funzionamento complessivo del centro Visite di Poggio Tondo, assicurando la conservazione, la valorizzazione e il godimento pubblico dei beni culturali ed ambientali in esso contenuti, nonché la manutenzione, la sicurezza e l integrità dei beni nel rispetto della normativa vigente. Presso il Centro dovranno essere forniti servizi di informazione, accoglienza e orientamento dei visitatori riguardo all offerta turistico culturale relativa al territorio. Considerato che l immobile è a servizio dell area archeologica il concessionario dovrà provvedere:

a) alla custodia, e tutela del centro Visite e di Accoglienza, dei beni archeologici, naturali ed ambientali e dell area circostante. Dovrà altresì provvedere a tenere pulite le aree di pertinenza ( taglio erba); b) alle manutenzioni ordinarie agli itinerari di visita, in modo da renderli perfettamente agibili compatibilmente con le caratteristiche degli itinerari stessi e comunque sempre da concordare con la Gestione Forestale del Comune di Scarlino. Il personale di vigilanza o tecnico delle Bandite di Scarlino potrà provvedere a verificare lo stato di manutenzione e conservazione dei singoli percorsi e itinerari. Il concessionario dovrà provvedere alla ripulitura dei sentieri intorno all area archeologica 1 (una) volta all anno entro il 31 Marzo e al taglio dell erba almeno tre volte all anno e precisamente entro il 30 Giugno, il 30 luglio e il 30 Agosto di ogni anno anche all interno dell area archeologica. c) a garantire l apertura al pubblico dell area archeologica la più ampia possibile, assecondando le esigenze dettate dalla tipologia dell utenza. Dovrà comunque garantire un apertura: Bassa stagione: dal 01/10 al 31/05 orario 08.00 13.00 i fine settimana Alta stagione: dal 01.06 al 30/09 orario 08.00 17.00 tutti i giorni compresi i festivi d) ad effettuare il servizio di accoglienza fornendo ai visitatori tutte le informazioni necessarie sui servizi esistenti nell Area, nonché ogni possibile informazioni archeologiche, storiche e naturalistiche nonché del contesto ambientale in cui tali luoghi si trovano. Il concessionario dovrà garantire visite guidate all interno dell area archeologica, ove richieste, utilizzando personale adeguatamente formato per le informazioni necessarie anche in lingua straniera.; e) a garantire in tutta l area una adeguata segnaletica.

f) ad aderire alle campagne tematiche di promozione promosse da Regione, comune, scuole e altri enti, come Amico Museo, Notti dell Archeologia e simili., almeno due all anno; g) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell immobile e degli impianti ivi presenti, per tutta la durata della concessione. Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene, previa autorizzazione dell Ente concedente, verranno eseguiti direttamente dal Concessionario e, dietro presentazione di regolari fatture, potranno, su richiesta scritta dello stesso Concessionario, essere scomputate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all 80% della cifra da corrispondere per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del Concessionario (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005. Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente. h) a non eseguire alcun intervento sull immobile e relative pertinenze senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell ente concedente, che non consenta in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al disciplinare di concessione, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò

potrà comportare un incremento del canone concessorio in misura pari all interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005); i) a risarcire l ente concedente qualsiasi danno causato all area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; l) a pagare il canone annuo di concessione; m) A essere in regola con le norme igieniche sanitarie e con ogni legge di settore. In caso contrario la concessione sarà subito revocata con l addebito di eventuali spese e/o danni. Art. 6. Forniture. L immobile è fornito di acqua, luce e gas. È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a suo nome dei contratti per le forniture suddette. Art. 7. Permessi e nullaosta. Il Concessionario si impegna a subordinare l effettivo uso della struttura all ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per l espletamento dell attività proposta. Art.8 Canone annuale di concessione e oneri tributari Il canone di concessione, risultante dall offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara, è determinato in. da corrispondersi in un unica soluzione entro il mese di settembre ed ogni anno sarà sottoposto ad aggiornamento pari al 100% della variazione accertata dall ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. di famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nell anno precedente. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l anno successivo. l pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 12435582, intestato al Comune di Scarlino Gestione Bandite di Scarlino. In caso di ritardo nel pagamento del canone verranno applicati gli interessi legali correnti.

Sul concessionario gravano, ai sensi dell art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone. Art. 9. Cauzioni Il concessionario a garanzia del pagamento del canone e dei danni eventualmente causati all immobile e all area oggetto di concessione, ha costituito un deposito cauzionale infruttifero a favore delle Bandite di Scarlino di importo pari a. (12 mensilità del canone ), e di durata pari alla durata della concessione. La cauzione sopra indicata è stata costituita da fideiussione assicurativa e/o bancaria stipulata con in data. La fideiussione, depositata agli atti dell ufficio, dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo. Art.10. Assicurazione Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell esecuzione delle attività..a tale scopo il concessionario ha stipulato un assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per danni a strutture e beni presenti all interno dell area e relative pertinenze, (compreso l incendio, scoppio e fulmine), con polizza n. e valide fino al, stipulata in data con l Assicurazione, per un massimale di. 300.000, presentata al momento della stipula del presente contratto e che si trova agli atti dell ufficio. Art. 11 Divieti Il concessionario dovrà utilizzare il bene esclusivamente per gli scopi di cui al punto 2) del presente disciplinare di concessione e non potrà mutarne la destinazione d uso. Il concessionario non potrà costituire e consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul

bene oggetto della concessione, né cedere a terzi il godimento anche parziale del bene oggetto di concessione, pena la revoca immediata della stessa. È vietata altresì la subconcessione. Art. 12 Revoca Concessione La presente concessione sarà revocata nei seguenti casi : per sopravvenuto interesse pubblico, debitamente motivato, alla diretta utilizzazione del bene, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell interesse pubblico originario. Nel caso specifico la revoca deve essere preceduta da un preavviso di almeno 6 mesi, senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi; per violazione degli obblighi assunti nel presente disciplinare ; a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso ; morosità per oltre sei mesi nel pagamento del canone di concessione; qualora il concessionario costituisca o consenta la costituzione di servitù di qualsiasi genere sul bene oggetto di concessione; qualora il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi. qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione; inosservanza, anche parziale o temporanea delle modalità di gestione così come disposti nel presente disciplinare; qualora il concessionario abbia eseguito opere senza preventiva autorizzazione dell Ente concedente o in difformità della normativa urbanistica vigente; ripetuta mancanza di presentazione della relazione consuntiva della gestione di fine anno.

La revoca della concessione sarà comunicata all interessato con lettera raccomandata AR. La comunicazione può contenere anche l invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni,(art. 49 comma 2 del D.P.R.G n. 61/R del 2005). Art.13. Recesso E facoltà dell aggiudicatario richiedere la risoluzione anticipata del contratto dandone preavviso almeno 6 (sei) mesi prima della data dalla quale si intende far decorrere la risoluzione. La risoluzione anticipata comporterà una penale consistente nell incameramento da parte dell amministrazione del deposito cauzionale così come costituito ai sensi dell art. 9, secondo capoverso, del presente disciplinare. Art. 14 Domicilio del concessionario A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, le parti eleggono domicilio: il concedente a : Scarlino Via Martiri d Istia n.1; il concessionario a : Art.15 Foro competente Per eventuali controversie in merito all interpretazione del presente atto, ogni controversia sarà devoluta e definita dal Foro di Grosseto. Art.16 Spese per l atto di concessione La presente scrittura viene registrata dall ente concedente a spese del Concessionario Il Concedente. Art.17 Condizioni alla scadenza Entro il termine di 30 (trenta) giorni dal termine del rapporto di concessione le volture delle utenze e tutto ciò che è intervenuto nel corso della gestione dovranno essere ripristinati, a cura e spese del concessionario, nella situazione di fatto e di diritto di cui all atto di

affidamento. Sarà altresì onere del concessionario liberare le strutture dagli arredi e quant altro di sua proprietà sempre entro il suddetto termine di 30 giorni dalla scadenza del rapporto contrattuale. Art. 18 Norme di rinvio. Per l osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge.per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini. Art. 19 Disposizioni finali. E parte integrante della presente scrittura lo stato di consistenza dei beni sottoscritto dalle parti Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione. Luogo. Data.. Il Concedente Il Concessionario