Pubblicato il 09/11/2017 N. 04779/2017 REG.PROV.CAU. N. 07172/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Silvano Vitale, Giovanni Castoro, Roberta De Donno, Maria Paola Leucci e Ernesto Mola, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Massa e Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Massimo Luciani in Roma, l.go Tevere Raffaello Sanzio; Silvano Vitale, Giovanni Castoro, Roberta De Donno, Maria Paola Leucci, Ernesto Mola, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Massa, Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Luciani in Roma, l.go Tevere Raffaello Sanzio; contro
Comune di Lecce, Antonio Torricelli, Pierpaolo Patti, Carlo Mignone, Massimo Fragola, Carlo Maria Salvemini, non costituiti in giudizio; Attilio Monosi, Giorgio Pala, Laura Calo', Federica De Benedetto e Angelo Tondo, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30; per la riforma, previa sospensione cautelare, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del dispositivo di sentenza n. 1590 dell'11 ottobre 2017 del T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, resa tra le parti, concernente l'annullamento e la conseguente correzione dei risultati: a) dell'atto del 24 luglio 2017 di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del Comune di Lecce a seguito delle elezioni svoltesi in data 11 giugno ed in data 25 giugno 2017, nella parte in cui è stato attribuito al Sindaco eletto al turno di ballottaggio Carlo Salvemini il premio di maggioranza del 60% dei seggi e sono stati proclamati eletti Pierpaolo Patti, Antonio Torricelli, Ernesto Mola, Carlo Mignone, Silvano Vitale e Massimo Fragola in luogo dei ricorrenti; b) del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compreso, ove occorra, il «dispositivo» verbale pronunciato dal Presidente dell'ufficio Centrale Elettorale del 19 luglio 2017, nonché l'atto di convalida degli eletti e gli eventuali atti di surroga dei consiglieri dimissionari e/o decaduti; per la riforma, per quanto riguarda i motivi aggiunti, previa sospensione cautelare, della sentenza del TAR Puglia - Lecce - Sez. I, 17 ottobre 2017, n. 1626. Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Attilio Monosi, Giorgio Pala, Laura Calo', Federica De Benedetto e Angelo Tondo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Massimo Luciani, Federico Massa e Pietro Quinto; Rilevato preliminarmente che i difensori delle parti appellate hanno dichiarato in udienza di rinunciare ai termini a difesa in relazione alla trattazione dell istanza cautelare presentata a corredo dei motivi aggiunti; Considerato che: a) le questioni di diritto che caratterizzano la presente controversia implicano l interpretazione da dare all art. 73 comma 10-seconda parte del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo i diversi canoni letterale, logico-sistematico e della coerenza costituzionale; b) sotto questo profilo, impregiudicata ogni questione di rito, di merito e sulle spese, occorre una disamina e una puntualizzazione propria della sede di merito, anche al fine di ripercorrere analiticamente le acquisizioni cui sinora è pervenuta in proposito la giurisprudenza di questo Consiglio; c) a questo fine, può sin d ora sollecitamente fissarsi la relativa udienza pubblica per il giorno 8 febbraio 2018;
d) nelle more, continua a prevalere l esigenza di poter provvedere re adhuc integra, già evidenziata nel decreto del Consigliere delegato reso nella fase monocratica del presente incidente cautelare, per cui l esecutività della sentenza di primo grado deve essere sospesa; Ritenuto di fissare, per la trattazione nel merito dell appello, l udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018; Ritenuto che la complessità dell oggetto della controversia giustifichi la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti relativamente al giudizio cautelare di appello; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero 7172/2017) e, per l'effetto: - sospende l'esecutività della sentenza impugnata; - fissa per la trattazione nel merito dell appello l udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018; - compensa le spese del giudizio cautelare di appello. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Lanfranco Balucani, Presidente Umberto Realfonzo, Consigliere Pierfrancesco Ungari, Consigliere Giorgio Calderoni, Consigliere Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ezio Fedullo Lanfranco Balucani IL SEGRETARIO