contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Documenti analoghi
Esame avvocato: va disposta l ammissione con riserva alla prova orale e, nelle more, la nuova correzione degli elaborati del ricorrente

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

ha pronunciato la presente

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 21 di A.P. del 2018, proposto dal

ha pronunciato la presente

sul ricorso in appello n del 2017, proposto da:

STUDIO LEGALE DI GIUNTA Via Antonello da Messina 67, Viagrande (CT)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ORDINANZA

Esame avvocato, plagio, annullamento prove

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4653 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

ha pronunciato la presente

ALL Marzo 2014 n. 1037

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8970 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 8023 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 5475 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

12 Marzo 2014 N. 1031

l o g o R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

Niente informativa interdittiva antimafia per lavoratori con precedenti penali

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento,

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 6423 del 2016, proposto dai Signori

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2015, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

contro per la riforma ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Settima) ORDINANZA. contro

sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2010, proposto da:

16/6/2014 N /2014 REG.RIC.

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

Alloggi popolari: nessuna tutela per l'occupante abusivo. Neppure se si tratta di madre con figli minori

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

ha pronunciato la presente ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

contro nei confronti di e con l'intervento di

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

Transcript:

Pubblicato il 09/11/2017 N. 04779/2017 REG.PROV.CAU. N. 07172/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Silvano Vitale, Giovanni Castoro, Roberta De Donno, Maria Paola Leucci e Ernesto Mola, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Massa e Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Massimo Luciani in Roma, l.go Tevere Raffaello Sanzio; Silvano Vitale, Giovanni Castoro, Roberta De Donno, Maria Paola Leucci, Ernesto Mola, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Massa, Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Luciani in Roma, l.go Tevere Raffaello Sanzio; contro

Comune di Lecce, Antonio Torricelli, Pierpaolo Patti, Carlo Mignone, Massimo Fragola, Carlo Maria Salvemini, non costituiti in giudizio; Attilio Monosi, Giorgio Pala, Laura Calo', Federica De Benedetto e Angelo Tondo, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30; per la riforma, previa sospensione cautelare, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del dispositivo di sentenza n. 1590 dell'11 ottobre 2017 del T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, resa tra le parti, concernente l'annullamento e la conseguente correzione dei risultati: a) dell'atto del 24 luglio 2017 di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del Comune di Lecce a seguito delle elezioni svoltesi in data 11 giugno ed in data 25 giugno 2017, nella parte in cui è stato attribuito al Sindaco eletto al turno di ballottaggio Carlo Salvemini il premio di maggioranza del 60% dei seggi e sono stati proclamati eletti Pierpaolo Patti, Antonio Torricelli, Ernesto Mola, Carlo Mignone, Silvano Vitale e Massimo Fragola in luogo dei ricorrenti; b) del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compreso, ove occorra, il «dispositivo» verbale pronunciato dal Presidente dell'ufficio Centrale Elettorale del 19 luglio 2017, nonché l'atto di convalida degli eletti e gli eventuali atti di surroga dei consiglieri dimissionari e/o decaduti; per la riforma, per quanto riguarda i motivi aggiunti, previa sospensione cautelare, della sentenza del TAR Puglia - Lecce - Sez. I, 17 ottobre 2017, n. 1626. Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Attilio Monosi, Giorgio Pala, Laura Calo', Federica De Benedetto e Angelo Tondo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Massimo Luciani, Federico Massa e Pietro Quinto; Rilevato preliminarmente che i difensori delle parti appellate hanno dichiarato in udienza di rinunciare ai termini a difesa in relazione alla trattazione dell istanza cautelare presentata a corredo dei motivi aggiunti; Considerato che: a) le questioni di diritto che caratterizzano la presente controversia implicano l interpretazione da dare all art. 73 comma 10-seconda parte del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo i diversi canoni letterale, logico-sistematico e della coerenza costituzionale; b) sotto questo profilo, impregiudicata ogni questione di rito, di merito e sulle spese, occorre una disamina e una puntualizzazione propria della sede di merito, anche al fine di ripercorrere analiticamente le acquisizioni cui sinora è pervenuta in proposito la giurisprudenza di questo Consiglio; c) a questo fine, può sin d ora sollecitamente fissarsi la relativa udienza pubblica per il giorno 8 febbraio 2018;

d) nelle more, continua a prevalere l esigenza di poter provvedere re adhuc integra, già evidenziata nel decreto del Consigliere delegato reso nella fase monocratica del presente incidente cautelare, per cui l esecutività della sentenza di primo grado deve essere sospesa; Ritenuto di fissare, per la trattazione nel merito dell appello, l udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018; Ritenuto che la complessità dell oggetto della controversia giustifichi la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti relativamente al giudizio cautelare di appello; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero 7172/2017) e, per l'effetto: - sospende l'esecutività della sentenza impugnata; - fissa per la trattazione nel merito dell appello l udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018; - compensa le spese del giudizio cautelare di appello. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Lanfranco Balucani, Presidente Umberto Realfonzo, Consigliere Pierfrancesco Ungari, Consigliere Giorgio Calderoni, Consigliere Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Ezio Fedullo Lanfranco Balucani IL SEGRETARIO