L art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 cd Manovra Monti o decreto salva Italia convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 - ha anticipato l istituzione dell Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall anno 2012. CHI PAGA Sono tenuti a versare l IMU: - i proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) - i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili - il concessionario in caso di concessione di aree demaniali - per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di locazione - il coniuge assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento di separazione/divorzio) a prescindere dalla quota di possesso, è tenuto a versare per intero l imposta equiparando l immobile ad abitazione principale. PER QUALI IMMOBILI SI PAGA L IMU deve essere versata quando si possiedono: - fabbricati; - aree fabbricabili; - terreni agricoli; L applicazione dell IMU, a differenza dell ICI, è estesa anche all abitazione principale e alle sue pertinenze. Per Abitazione Principale (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011) si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per Pertinenze dell abitazione principale (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011) si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE IMU Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: VALORE: rendita x 1,05 x moltiplicatore CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE IMU A (esclusa A/10)- abitazioni 160 C/2 - magazzini e locali deposito 160 C/6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse 160 C/7 tettoie 160 B case di cura, uffici pubblici, scuole 140 C/3 laboratori per arti e mestieri 140 C/4 fabbricati e locali sportivi 140 C/5 stabilimenti balneari 140 D/5 banche, assicurazioni 80 A/10 uffici e studi privati 80 D edifici industriali e commerciali (esclusa D/5) 60 C/1 - negozi 55 E - Esclusi dall IMU Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento, i seguenti moltiplicatori: TERRENI AGRICOLI MOLTIPLICATORE IMU Terreni agricoli 135 Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 110 Per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI STABILITE DAL COMUNE DESCRIZIONE Aliquota di base 0,76 % ALIQUOTA DETRAZIONE Abitazione principale e relative pertinenze. 0,35 % 200 Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modifiche nela Legge 26/02/1994, n. 133 0,35 % 200 0,76 % 200 0,2 % Aree fabbricabili 0,76 % REGIME DI AGEVOLAZIONE PER I POSSESSORI DI ABITAZIONE PRINCIPALE Per l abitazione principale e le sue pertinenze la Manovra Monti prevede l applicazione di una aliquota ridotta. Oltre a ciò, è previsto che dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, vengano detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell abitazione principale (mentre non è richiesto che sia anche fiscalmente a carico dei genitori). L importo complessivo della maggiorazione non può superare l importo massimo di Euro 400,00. Esempio di conteggio delle detrazioni:per l abitazione principale e relative pertinenze di una famiglia con due figli entrambi di età non superiore a 26 anni, l importo totale che viene tolto dall imposta dovuta calcolata con aliquota ridotta è pari ad Euro 300,00 (Euro 200,00 di detrazione ed Euro 100,00 di maggiorazione per i due figli). Con il D.L. n. 201/2011 è stata soppressa la facoltà di equiparare all abitazione principale l abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, che la occupano quale loro abitazione principale.
Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2012, le unità immobiliari date in uso gratuito a familiari saranno soggette ad aliquota base IMU e non beneficeranno di alcun regime agevolativo, a differenza di quanto stabiliva la normativa ICI. IMU E FABBRICATI RURALI La Manovra Monti, a differenza dell ICI, prevede l applicabilità dell IMU ai fabbricati rurali. I fabbricati rurali destinati ad abitazione sono soggetti ad IMU al pari delle altre abitazioni. Sarà quindi applicabile l aliquota ridotta, oltre alle detrazioni, nel caso si tratti di abitazione principale. Se si tratta di fabbricato abitativo, ma non abitazione principale, si applicherà l aliquota base senza alcuna detrazione. I fabbricati rurali ad uso strumentale (stalle, ricovero attrezzi ecc..), accatastati in categoria D/10, sono soggetti ad IMU con applicazione di una aliquota ridotta nella misura dello 0,2 per cento. I fabbricati rurali ancora iscritti nel catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. (Art. 13, comma 14 ter e 14 quater, D.L. 201/2011). IMU E FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI Nella normativa IMU è prevista la riduzione di imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati. Il contribuente ha facoltà di autocertificare, qualora ve ne siano le circostanze, l inagibilità dei locali dichiarando lo stato di fatto dell immobile oggetto di tale dichiarazione (immobile privo di ogni utenza, immobile fatiscente e privo totalmente e/o parzialmente di copertura, immobile incendiato, immobile pericolante ecc.) e a sostegno della stessa allegare foto dimostrative. Si ricorda che affinché l autocertificazione sia valida, l interessato deve allegare alla stessa copia fotostatica del documento d identità in corso di validità. QUOTA STATALE L IMU, a differenza dell ICI, racchiude due imposte, una comunale e una statale.
La quota di IMU riservata allo Stato è pari alla metà dell imposta calcolata applicando l aliquota base. Quindi i contribuenti versano allo Stato una imposta pari allo 0,38 per cento della base imponibile. Sono escluse dalla quota Statale il gettito delle abitazioni principali e relative pertinenze, e quello relativo ai fabbricati rurali strumentali. QUANDO E COME SI PAGA I contribuenti devono effettuare il versamento dell imposta dovuta per l anno in corso in due rate di pari importo, scadenti: la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. L IMU, solo per l abitazione principale, può essere pagata in tre rate, le prime due pari ad un terzo (16 giugno, 16 settembre) e l ultima a conguaglio (16 dicembre). In ogni caso il contribuente può provvedere al versamento dell imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento dell IMU può avvenire solo tramite modello F24. Il modello, debitamente compilato, può essere presentato per il pagamento presso qualsiasi sportello bancario o postale. CODICI TRIBUTO PER PAGAMENTO SOMME A TITOLO DI IMU: 3912 - IMU - su abitazione principale e relative pertinenze COMUNE; 3913 - IMU - su fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE; 3914 - IMU - su terreni COMUNE; 3915 - IMU - su terreni STATO; 3916 - IMU - su aree fabbricabili - COMUNE; 3917 - IMU - su aree fabbricabili - STATO; 3918 - IMU - su altri fabbricati COMUNE; 3919 - IMU - su altri fabbricati - STATO; 3923 - IMU - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE; 3924 - IMU - SANZIONI DA ACCERTAMENTO COMUNE. Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all imposta dovuta. In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna importi a debito versati con le seguenti indicazioni: nello spazio codice ente/codice comune è riportato il codice catastale del Comune che per il Comune di Fontanafredda è D670; nello spazio Ravv. barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento; nello spazio Acc. barrare se il pagamento si riferisce all acconto; nello spazio Saldo barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
nello spazio Numero immobili indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); nello spazio Anno di riferimento deve essere indicato l anno d imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio Ravv. indicare l anno in cui l imposta avrebbe dovuto essere versata. ESEMPI DI CALCOLO: 1) Due coniugi contitolari, della loro abitazione principale e relativa pertinenza, ciascuno per la quota del 50% che risiedono anagraficamente nell immobile: IMU annua per ciascun coniuge: [(rendita catastale x 1,05 x 160) = valore immobile : 2 x 0,0035 (aliquota)] 100 (quota detrazione abitazione principale) 2) Due coniugi contitolari, della loro abitazione principale e di due garage (cat. C/6), ciascuno per la quota del 50% che risiedono anagraficamente nell immobile: IMU personale annua per l abitazione e 1 sola delle due pertinenze: [(somma rendite catastali abitazione più 1 garage x 1,05 x 160) = valore immobile : 2 x 0,0035) 100 (quota detrazione abitazione principale)]. IMU personale annua del secondo garage: [(rendita catastale x 1,05 x 160) = valore immobile : 2 x 0,0076 (aliquota)]. 3) Due coniugi contitolari, della loro abitazione principale e di due garage (cat. C/6), ciascuno per la quota del 50% che risiedono anagraficamente nell immobile con il loro figlio di venti anni: IMU annua abitazione e 1 sola delle due pertinenze: [(somma rendite catastali abitazione più 1 garage x 1,05 x 160) : 2 x 0,0035 (aliquota) 100 (quota detrazione abitazione principale) 25 (quota detrazione per figlio)]. IMU annua del secondo garage: [(rendita catastale x 1,05 x 160) = valore immobile : 2 x 0,0076 (aliquota)]. 4) Due fratelli sono contitolari di un immobile ciascuno per la quota del 50%. Solo Tizio risiede anagraficamente nell abitazione e quindi solo per lui è abitazione principale, per Caio si tratta di seconda casa. IMU annua di Tizio: [(rendita catastale immobile x 1,05 x 160) = valore immobile : 2 x 0,0035 (aliquota) 200 (detrazione prima casa che spetta per intero all unico residente].
IMU annua di Caio: [(rendita catastale x 1,05 x 160) = valore immobile : 2 x 0,0076 (aliquota)]. 5) Un coniuge superstite ha ereditato con i suoi due figli l abitazione dove vive da solo. IMU annua dovuta per intero dal SOLO coniuge superstite che gode di diritto di abitazione: [(rendita catastale x 1,05 x 160) = valore immobile x 0,0035 (aliquota)] 200 (detrazione abitazione principale)]