BENEFICIARI TIPO DI AGEVOLAZIONE. ADEMPIMENTI DA COMPIERE e SCADENZA

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CONTRIBUTI PER CITTADINI, FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI SCONTI FISCALI PER LA PRATICA SPORTIVA DEI RAGAZZI BENEFICIARI PERSONE FISICHE CHE NEL CORSO DEL 2007 HANNO SOSTENUTO SPESE PER L ATTIVITÀ SPORTIVA PRATICATA DA MINORI A PROPRIO CARICO. TIPO DI AGEVOLAZIONE DETRAZIONE DEL 19% DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ISCRIZIONE E L'ABBONAMENTO DEI RAGAZZI DAI 5 AI 18 ANNI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE, PALESTRE, PISCINE E ALTRE STRUTTURE DESTINATE ALLA PRATICA SPORTIVA DILETTANTISTICA, SOSTENUTE NELL'ANNO 2007, FINO AD UN MASSIMO DI EURO 210,00.=. ADEMPIMENTI DA COMPIERE e SCADENZA LA DETRAZIONE VERRÀ EFFETTUATA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER LE PERSONE FISICHE (IRPEF) NEL 2008. PER POTER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE, LA SPESA DEVE ESSERE CERTIFICATA DA BOLLETTINO BANCARIO O POSTALE, DA FATTURA, RICEVUTA O QUIETANZA DI PAGAMENTO CHE RECHINO CHIARAMENTE L'INDICAZIONE: A) DELLA DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE E DELLA SEDE LEGALE, OVVERO, SE PERSONA FISICA, DEL NOME COGNOME E DELLA RESIDENZA, NONCHÉ DEL CODICE FISCALE; B) DELLA CAUSALE DEL PAGAMENTO; C) DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA ESERCITATA; D) DELL'IMPORTO CORRISPOSTO PER LA PRESTAZIONE RESA; E) DEI DATI ANAGRAFICI DEL PRATICANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEL CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL PAGAMENTO. E' QUINDI FONDAMENTALE RICHIEDERE SUBITO E CONSERVARE LE RICEVUTE E LE CERTIFICAZIONI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2007.

DOCUMENTAZIONE RICEVUTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE: BOLLETTINO BANCARIO O POSTALE, FATTURA, RICEVUTA O QUIETANZA DI PAGAMENTO. ULTERIORI INFORMAZIONI E POSSIBILE CHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI AI CAF O AI COMMERCIALISTI. ALLEGATI SI ALLEGA: 1. DECRETO DETRAZIONI FISCALI ATTIVITÀ SPORTIVE RAGAZZI.DOC

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA SPORTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l on. Giovanna Melandri è stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l incarico per le politiche giovanili e le attività sportive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 di delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive on. Giovanna Melandri; Visto l art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, secondo il quale all art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i quater) sono aggiunte le seguenti: << i quinquies), le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l iscrizione annuale e l abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze>> ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l attribuzione all On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell economia e delle finanze; 1

Ritenuto di dover procedere all individuazione, in attuazione dell art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle caratteristiche delle associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica ai fini della predetta detrazione d imposta, D E C R E T A Art. 1 1. Ai sensi dell articolo 15, comma 1, lettera i quinquies del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all articolo 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale l espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica; b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile. Art. 2 1. Ai fini della detrazione prevista dall art. 15, comma 1, lettera i quinquies del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, la spesa è certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti indicati nell articolo 1, recante l indicazione: a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti di cui all articolo 1; b) della causale del pagamento; c) dell attività sportiva esercitata; d) dell importo corrisposto per la prestazione resa; e) dati anagrafici del praticante l attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, Il Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive Giovanna Melandri Il Vice Ministro dell Economia e delle Finanze Vincenzo Visco 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 1. Il comma 319 dell art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha inserito, al comma 1 dell art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), la lettera i quinquies), sì da includere, tra gli oneri detraibili dall imposta lorda, le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l iscrizione annuale e l abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. In forza di tale previsione normativa, le persone fisiche residenti in Italia sono legittimate a decorrere dal periodo d imposta corrispondente con l anno solare 2007 a detrarre dal tributo personale dovuto un importo pari al 19% della somma corrisposta per l iscrizione annuale e l abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La norma demanda alla adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, la compiuta individuazione sia delle associazioni sportive e delle palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, sia delle caratteristiche alle quali debbono rispondere tali soggetti. 2. Sotto il primo profilo, va innanzitutto segnalato che la norma persegue lo scopo di promuovere ed incentivare l attività sportiva dilettantistica tra i ragazzi ed i giovani di età compresa tra i cinque ed i diciotto anni, per gli intuibili effetti di tale pratica, sia sotto l aspetto della tutela della salute, in sé considerata, sia sotto l aspetto della maggiore diffusione possibile della cultura dello sport. Se dunque la menzionata detrazione IRPEF è chiaramente intesa ad incentivare la pratica sportiva da parte delle giovani generazioni, è di tutta evidenza che un interpretazione tesa a limitare eccessivamente il novero dei beneficiari della detrazione si porrebbe in antitesi con la finalità della disposizione in esame, fermo restando che la stessa deve essere interpretata in modo coerente con la ratio che essa sottende, valutata nella più ampia prospettiva della tutela del diritto alla salute, di cui all art. 32 della Costituzione. Partendo quindi dal tenore letterale della norma, va rilevato che la stessa utilizza un criterio qualificatorio di natura sostanzialmente mista, cioè al tempo stesso soggettivo ed oggettivo, rinviando da un lato ad una particolare categoria di soggetti giuridici (le associazioni sportive ) e, dall altro, ad una particolare tipologia di attività esercitata (vale a dire la gestione di palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica). 2.1. Il criterio di natura soggettiva non desta particolari difficoltà interpretative. Infatti ai fini della individuazione dei soggetti istituzionalmente deputati alla promozione ed alla pratica di attività sportive dilettantistiche, soccorre adeguatamente l art. 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Peraltro lo stesso comma 17 specifica che le società e associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità 3

giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro, fermo restando che lo statuto deve essere redatto in conformità al successivo comma 18. Pertanto l art. 1, comma 1 lettera a), del Decreto si limita ad esplicitare che il rinvio alle associazioni sportive, contenuto nella disposizione introdotta dalla legge finanziaria, si estende anche alle società sportive di capitali o cooperative di cui al comma 17 lettera c) dell art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,. 2.2. Maggiori complessità ermeneutiche suscita il criterio qualificatorio oggettivo, atteso che l attività di gestione di palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica può essere svolta sotto differenti forme giuridiche. In realtà, la previsione di due distinti criteri qualificatori ai fini del riconoscimento di una detrazione, è tutt altro che sconosciuta (in via di esemplificazione, può rammentarsi che mentre la lettera i quater dell art. 15 del t.u.i.r. è incentrata sul solo criterio soggettivo (in quanto fa riferimento alle erogazioni effettuate a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte ), la precedente lettera e), invece, è focalizzata sul solo profilo oggettivo (nella misura in cui accorda una detrazione per le spese di frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria). Ciò posto, la lettera i quinquies del citato art. 15 TUIR presenta la peculiarità di adottare entrambi i criteri qualificatori affiancando alla categoria delle associazioni sportive quella, sostanzialmente innominata, dei soggetti esercenti una determinata attività (ossia la gestione di palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica ). Dalla ratio della norma discende che i due criteri qualificatori operano su piani concettuali alternativi. In altri termini la gestione delle palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica non deve essere necessariamente riconducibile alle associazioni sportive. D altro canto, occorre prendere atto della multiformità dell esperienza quotidiana, che presenta numerosi casi di strutture ove si pratica attività sportiva dilettantistica e che sono gestite in forma di impresa e per fini di lucro. Se in questi casi si negasse la possibilità di beneficiare della detrazione, si perverrebbe ad una parziale interpretatio abrogans della norma, giacché si priverebbe di autonomo rilievo il criterio oggettivo. Inoltre, si introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento, escludendo dall ambito applicativo della detrazione tutti quei soggetti che fruiscono di prestazioni rese da soggetti esercenti attività d impresa e non da associazioni sportive dilettantistiche, e ciò ancorché il servizio in concreto fruito sia assolutamente analogo. Dunque il comma 1, lettera b) si limita a esplicitare l autonomia dei due criteri (soggettivo ed oggettivo), sancendo espressamente che la detrazione opera anche nel caso di soggetti giuridici privati, quali imprenditori singoli, società di persone, società di capitali, e che le altre strutture ed impianti sportivi non possono che formare una categoria aperta, non predeterminabile ex ante. 3. L articolo 2, con il quale viene specificato che la spesa deve essere certificata fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento 4