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1 SEAC S.p.A TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: info@seac.it Tel. 0461/ Fax 0461/ Servizio INFORMATIVA APRILE 2009 Informativa n. 30 Detrazione del 19% per le spese relative ad asili nido SOMMARIO L'articolo 2, comma 6, Legge Finanziaria 2009, ha prorogato per il periodo d'imposta 2008 e per i successivi, la possibilità per il contribuente di portare in detrazione le spese sostenute per la frequenza di asili nido, introdotte per la prima volta dalla Finanziaria Con la presente Informativa si offre un'analisi delle agevolazioni fiscali (detrazione del 19 %) previste con riferimento alle spese sostenute per le rette degli asili nido. EDITORIA FISCALE SEAC
2 Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 30 Prot DATA Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Detrazioni del 19% per le spese relative ad asili nido Riferimenti: Legge n. 203/2008 (Finanziaria 2009); Legge n. 266/2005 La presente Informativa propone un analisi sulle agevolazioni fiscali per le spese relative alle rette degli asili nido. La Finanziaria 2009 proroga, per l anno d imposta 2008 e per i successivi, L'articolo 2, comma 6, Legge Finanziaria 2009, infatti, proroga per l anno d imposta 2008 e per i successivi, la possibilità per il contribuente di portare in detrazione le spese sostenute per la frequenza di asili nido, introdotte per la prima volta con la Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006). Così recita il citato articolo: Le disposizioni di cui all articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d imposta successivi ONERE DETRAIBILE: CARATTERISTICHE Il comma 335 dispone che le spese per la frequenza di asili nido sono detraibili per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per quelli successivi. Ciò significa che la detrazione è ammessa già per le spese sostenute nel 2008 ed è fruibile nella dichiarazione presentata nel PERIODO DI RIFERIMENTO La detrazione in oggetto è ammessa per le rette pagate nel Anche per tale spesa, infatti, valgono i principi generali in tema di detrazione e quindi, come per gli altri oneri detraibili di cui all art. 15, TUIR, si applica il principio di cassa. Di conseguenza possono essere portate in detrazione solamente le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008, a prescindere dall anno cui si riferiscono. Il contribuente, pertanto, dovrà valutare il momento di pagamento prescindendo dalla competenza della mensilità pagata. Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605
3 Informativa n pagina 2 di 5 ESEMPIO Retta di dicembre 2008 pagata in data: 1) 20 gennaio 2009; tale importo costituirà onere detraibile della prossima dichiarazione; 2) 29 dicembre 2008; tale importo costituirà onere da riportare nella presente dichiarazione Mod. 730/2009. LIMITI ALLA DETRAZIONE L importo massimo di spesa che può essere portato in detrazione è pari ad 632,00. Tale importo deve essere riferito ad ogni figlio che frequenta l asilo nido. Quindi, per ogni figlio frequentante l asilo nido il contribuente avrà diritto ad uno sconto d imposta massimo di 120,08 (632,00 x 19%). Articolo 2, comma 6 Finanziaria 2009 Detrazione 19% spese asili nido per frequenza Proroga al 2008 e anni seguenti Importo massimo 632,00 per figlio AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE Il comma 335 indica come detraibile la spesa per la frequenza di asili nido da parte dei figli del contribuente. L art. 70, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), definisce gli asili nido come: strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori. In riferimento alla norma appena citata occorre innanzitutto individuare: 1. la tipologia di asilo nido; 2. i figli per i quali spetta la detrazione. 1. La Circolare n. 6/2006, specifica che il comma 335 fa riferimento agli asili nido in generale, senza alcun rinvio alla legislazione di settore e senza indicare una particolare tipologia di struttura scolastica. L agevolazione, quindi, è ugualmente ammissibile per la frequenza di asili nido: pubblici; privati. 2. Per quanto riguarda i figli menzionati dalla norma, essi sono individuati in base all art. 12, TUIR, come segue: figli legittimi; figli naturali riconosciuti; figli adottivi; figli affidati o affiliati.
4 Informativa n pagina 3 di 5 In particolare, su questo punto, la citata Circolare n. 6/2006 precisa che i soggetti per i quali compete la detrazione sono i bambini e le bambine, figli del contribuente, che sono ammessi e frequentano l asilo nido. ATTENZIONE Non costituisce un limite, ai fini dell agevolazione, quindi, il riferimento all età del bambino contenuto nell art. 70, Legge 448/2001 sopra citato. SOGGETTI BENEFICIARI Secondo le disposizioni del comma 335, la detrazione spetta ai genitori per la frequenza di asili nido dei propri figli. Ci si potrebbe chiedere se con il termine genitori il legislatore abbia voluto, di fatto, comprendere anche: soggetti diversi dai genitori, ma che hanno sostenuto le spese per la frequenza dell asilo nido; altri familiari che hanno diritto, nella loro dichiarazione dei redditi, alle deduzioni per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR, in quanto hanno il bambino a loro carico (es. nonni); oppure abbia inteso concedere l agevolazione soltanto ai genitori. Secondo quanto affermato anche da Assonime, nella Circolare 20 marzo 2006, n. 11, la disposizione va interpretata in senso letterale. Il comma 335, fa riferimento espressamente ai genitori e non ad altri soggetti, anche se quest ultimi godono della deduzione per carichi di famiglia. Beneficiari Genitori (solamente) TABELLA RIEPILOGATIVA Spesa detraibile Rette pagate nel 2008 (solamente) Importo massimo detraibile 632,00 (per ciascun figlio) Detrazione spettante 120,08 (per ciascun figlio) ESEMPIO Un contribuente ha 2 figli che frequentano entrambi un asilo nido, per i quali ha pagato complessivamente 4.800,00. La retta è così ripartita: 1.400,00 ( 700,00 per ciascun figlio) pagati nel 2008; 800,00 ( 400,00 per ciascun figlio) pagatinel La spesa ammissibile è solo quella effettivamente sostenuta nel 2008 ( 1.400,00) per un importo, però, massimo di 632,00 per ciascun figlio. Il contribuente, quindi, potrà portare in detrazione 1.264,00 (632,00 x 2) ed avrà diritto ad uno sconto d imposta pari ad 240,16 (1.264,00 x 19%). ATTENZIONE Nel caso in cui l onere sia sostenuto da entrambi i genitori, il limite di 632,00 andrà calcolato complessivamente per ciascun figlio a prescindere dalla ripartizione effettuata.
5 Informativa n pagina 4 di 5 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA La Circolare n. 6/2006, indica la documentazione idonea ad attestare l avvenuto pagamento secondo i principi generali validi in tema di detrazione: fattura; bollettino bancario o postale; ricevuta; quietanza di pagamento. ATTENZIONE La Circolare n. 6/2006 fa presente inoltre che la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell onere sostenuto da ciascuno. Pertanto, nel caso in cui il documento sia intestato al bimbo è possibile specificare le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto, tramite annotazione sulla stessa dichiarazione. Analoga procedura di ripartizione è ammessa, altresì, nell ipotesi di documento di spesa intestato ad uno solo dei genitori. Anche in questo caso è possibile specificare le percentuali di spese da imputare a ciascun genitore. MODALITÀ DI COMPILAZIONE La spesa per la frequenza degli asili nido deve essere riportata nel quadro E, righi E19, E20 ed E21 (Altri oneri). Il contribuente dovrà indicare: a colonna 1, il codice 36, codice identificativo di quest onere; a colonna 2, l importo della spesa nel limite massimo di 632,00 per figlio. Riprendendo l esempio di prima, il contribuente nel 2008, ha sostenuto una spesa totale di 1.400,00, cioè 700,00 per ciascun figlio. Il contribuente dovrà quindi compilare il rigo E19: l importo da indicare è pari ad 1.264,00 (632,00 x 2), in quanto l importo massimo detraibile per ciascun figlio è pari ad 632,00. Il quadro E del contribuente risulterà così compilato: ES. n. 1 La detrazione spettante al contribuente è pari ad 240,16.
6 Informativa n pagina 5 di 5 ES.n. 2 Due contribuenti hanno speso nel ,00 per la retta dell asilo nido frequentato dal figlio. L onere è stato sostenuto in misura uguale da entrambi che ne annotano la ripartizione al 50% sulla ricevuta intestata al figlio. Poiché il limite massimo di 632,00 è riferito al figlio e non a ciascun soggetto che ha sostenuto la spesa, ognuno dei genitori potrà portare nella propria detrazione l importo massimo di 316,00 (632,00 : 2). Il quadro E del Mod. 730 di ciascun coniuge sarà così compilato: Ciascuno dei due contribuenti avranno quindi diritto ad una detrazione pari a 60,04.
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