Beni ammortizzabili: non è rimborsabile la quota IVA riferibile al costo dell area

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1 CIRCOLARE PERIODICA SULLE PROBLEMATICHE FISCALI E TRIBUTARIE SOMMARIO Beni ammortizzabili; non è rimborsabile la quota IVA riferibile al costo dell area - Rimborso Iva sui beni ammortizzabili - Scorporo terreno imposte dirette Beni ammortizzabili: non è rimborsabile la quota IVA riferibile al costo dell area Nel corso della teleconferenza di Italiaoggi del 17 gennaio 2009, l Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al rimborso Iva sull acquisto di fabbricati ammortizzabili precisando che non è rimborsabile la quota d imposta riferibile al costo dell area. Eccedenze di pagamento: pronti i modelli per i rimborsi - Rimborso versamento di somme eccedenti - Richiesta entro tre mesi dalla notifica - Documentazione e modulistica Detrazione attività sportive: limite di spesa riferito a ciascun figlio e non al genitore che l effettua - Il caso trattato dalle Entrate - Detrazione Irpef spese sportive dei figli - La soluzione Rimborso Iva sui beni ammortizzabili Importanti chiarimenti circa gli eventuali riflessi, in materia di presupposti per il rimborso dell'iva, sono stati forniti dall Agenzia delle Entrate il 17 gennaio 2009, durante la teleconferenza di Italiaoggi. Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate, durante la teleconferenza in questione, nel caso di acquisto di un fabbricato ammortizzabile, la quota di imposta sul valore aggiunto riferibile al costo dell area non può essere rimborsata come previsto per l Iva dei beni ammortizzabili dall art. 30 comma 3 lett. c) del D.p.r. n. 633/72. La precisazione fornita dall Agenzia delle Entrate ha il merito di aver risolto un incertezza che si trascinava da quando la manovra Visco- Bersani dell estate 2006 ha introdotto le suddette disposizioni in tema di ammortamento dei terreni ai fini delle imposte sui redditi. Scorporo terreno imposte dirette Con il citato comma 7 dell'art. 36 del Decreto Legge n. 223 del 2006, com'è noto, è stato stabilito che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e da quelle che ne costituiscono pertinenza.

2 Per il calcolo del valore del terreno bisogna distinguere tre diverse fattispecie: FATTISPECIE 1 L acquisto dell immobile è stato rappresentato in bilancio indicando un valore unico. In tale ipotesi, il valore fiscalmente riconosciuto del terreno è pari al 20% (o 30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo. FATTISPECIE 2 L acquisto dell immobile è stato rappresentato in bilancio indicando due valori distinti, uno per il terreno ed uno per la costruzione. In questo caso, il costo fiscalmente riconosciuto da attribuire all area sarà pari al maggiore tra i due seguenti importi: il valore dell area indicato in bilancio; il valore che deriva dall applicazione del 20% (o 30%) al costo totale dell immobile (area più fabbricato). FATTISPECIE 3 Il contribuente ha acquistato prima l area e poi ha proceduto con la costruzione del fabbricato. In quest ultima ipotesi, il valore fiscalmente riconosciuto dell area è pari a quello indicato nell atto di compravendita. IVA Dopo aver disciplinato il trattamento del terreno dei fabbricati strumentali ai fini delle imposte dirette è rimasto il dubbio relativo all Imposta sul valore aggiunto. Più precisamente, ci si è chiesti se nell ipotesi di acquisto di un fabbricato strumentale, lo scorporo del valore dell area debba essere effettuato anche ai fini della determinazione dell Iva rimborsabile. Si ricorda infatti che secondo quanto stabilito dall art. 30 comma 3, lett. c) del D.p.r. 633/72 il contribuente può chiedere il rimborso dell Imposta sul valore aggiunto risultante dalla Dichiarazione Iva limitatamente all Iva relativa all acquisto e importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche. Tale dubbio è stato sciolto dall'agenzia delle Entrate, la quale, durante la teleconferenza ha chiarito che: la norma reddituale esplica effetto anche sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 30, terzo comma, lett. c), del dpr , con la conseguenza che, nel caso di acquisto di fabbricati, l'imposta rimborsabile deve essere ridotta nell'ammontare del costo dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza non ammortizzabile. Pertanto, ad esempio: l'impresa che ha acquistato nel 2008 un fabbricato industriale strumentale all'attività per un milione di euro, oltre Iva di euro, potrà chiederne a rimborso, in base al presupposto della lettera c) del terzo comma dell'art. 30, al massimo euro, ossia l imposta corrispondente al 70% del prezzo di acquisto, oppure il minor importo risultante dal minor valore attribuito al fabbricato dal perito. Naturalmente, specifica l Agenzia delle Entrate il diritto alla detrazione della quota d'imposta riferibile al valore dell'area, come pure la possibilità di ottenere il rimborso anche di tale quota qualora ricorrano altri presupposti previsti dal terzo comma dell'art. 30, resta impregiudicato.

3 Eccedenze di pagamento: pronti i modelli per i rimborsi Ai contribuenti che hanno versato erroneamente somme in eccesso al concessionario della riscossione è stata concessa l'opportunità di recuperare l'indebito (D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008). Equitalia, società di riscossione pubblica, ha provveduto a predisporre i modelli di rimborso necessari che saranno inviati direttamente a casa dei contribuenti destinatari del rimborso. Rimborso versamento di somme eccedenti In caso di versamento di somme eccedenti di almeno 50 euro rispetto a quelle complessivamente iscritte a ruolo dall agente di riscossione è offerta al contribuente, secondo quanto disposto dal D.L. n. 112 del 2008 (convertito nella Legge n. 133/2008), art. 83, commi 21 e 22, la restituzione delle somme versate in eccesso, notificandogli una comunicazione indicante l importo da rimborsare e le modalità di restituzione dell eccedenza. La restituzione dell eccedenza di versamento avviene da parte di Equitalia, società di riscossione pubblica, che, oltre a dare attuazione a quanto disposto dal D.L. n. 112 del 2008 (convertito nella Legge n. 133/2008), con direttiva n. 2009/003 del 6 marzo 2009 ha provveduto a predisporre i modelli di rimborso necessari al rimborso. I modelli, inviati da Equitalia direttamente a casa dei contribuenti destinatari del rimborso e cioè di quei contribuenti che hanno effettuato un pagamento per una somma superiore, come detto, di almeno 50 euro, a quella richiesta, contengono nello specifico: il dettaglio degli importi spettanti relativi a cartelle/avvisi in cui si è evidenziato il versamento di somme in eccesso; un prospetto riepilogativo degli sportelli dell agente pubblico della riscossione presso cui rivolgersi; i documenti da esibire. Tali modelli dovranno essere compilati dal contribuente destinatario, il quale dovrà riportare all interno degli stessi: il nome del titolare del rimborso e il suo codice fiscale; la somma spettante; le modalità che preferisce utilizzare per la restituzione delle somme. L istanza in questione potrà essere inviata all agente della riscossione a mezzo fax.

4 Richiesta entro tre mesi dalla notifica La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla notifica della comunicazione, decorsi i quali senza che l avente diritto abbia richiesto la restituzione, le somme saranno riversate all ente creditore. I riversamenti andranno effettuati al 20 del mese di giugno e di dicembre. Osserva Se le somme saranno riversate all ente creditore sarà poi il contribuente a doversi attivare presso quest ultimo per richiederne la restituzione entro il termine ordinario di prescrizione (5 anni). Il titolare del rimborso potrà ritirare personalmente la somma allo sportello di riscossione o delegare un altro soggetto per il suo ritiro. Ricorda: La direttiva 2009/003 dello scorso 6 marzo ricorda che l'importo da erogare è al netto del costo della notifica della comunicazione e, anche nel caso in cui il contribuente opti per il bonifico come via per il rimborso, i costi per effettuare questa modalità di pagamento andranno a carico del cittadino e saranno decurtati dalle somme rimborsate. Questa indicazione è riportata anche in nota alla comunicazione che il contribuente riceverà da parte di Equitalia. Se il contribuente non vorrà, però, subire questa decurtazione potrà recarsi agli uffici di Equitalia che comunque gli vengono indicati nella comunicazione che riceverà dall'agente della riscossione. Documentazione e modulistica Sul sito nella sezione "I servizi per il cittadino e le imprese", alla voce "Rimborsi" e poi "Rimborsi da eccedenza da pagamento", è possibile scaricare i documenti di seguito indicati.

5 un vademecum sulla documentazione da allegare all'istanza; Il

6 modulo di richiesta del rimborso mediante bonifico;

7 Il modulo per delegare un terzo a presentarsi allo sportello per ottenere la somma in eccedenza.

8 Detrazione attività sportive: limite di spesa riferito a ciascun figlio e non al genitore che l effettua Intervenuta in ordine al tetto massimo di spesa detraibile ai fini Irpef per l iscrizione a strutture sportive, l Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50/E del 25 febbraio 2009, ha chiarito che: la detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies), del TUIR, relativa alle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, spetta per un importo di spesa non superiore, per ciascun ragazzo, ad euro 210,00, anche se le spese sono relative ai familiari fiscalmente a carico e, quindi, specifica la risoluzione: - i genitori che partecipano entrambi alle spese dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in relazione all'onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva. Il caso trattato dalle Entrate Il 25 febbraio 2009, l Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 50/E, ha fornito importanti chiarimenti in ordine al tetto massimo di spesa detraibile ai fini Irpef per l iscrizione a strutture sportive. Con tale risoluzione, l Agenzia delle Entrate ha trattato il caso di un contribuente che chiede di sapere, avendo due figli che esercitano un'attività sportiva con una spesa annuale di euro 400,00 ciascuno, se ed in quale misura tali spese siano detraibili in sede di dichiarazione dei redditi, tenuto conto che lui e la moglie presentano due distinte dichiarazioni dei redditi. Il contribuente istante riteneva di poter dividere con la moglie i 400 euro spesi per l attività sportiva di ciascun figlio (400 per l uno e 400 per l altro), in modo da permettere ad entrambi i genitori (ognuno nella propria dichiarazione dei redditi) di fruire della detrazione su un importo di 200 euro per figlio (dal momento che la detrazione spetta per un importo di spesa non superiore, per ciascun ragazzo, a 210,00 euro). Detrazione Irpef spese sportive dei figli L Agenzia delle Entrate, nel rispondere all interpello, ricorda, innanzitutto, che la detrazione Irpef per l iscrizione alle strutture sportive è stata introdotta, con scopo mirato ad incentivare la frequentazione di piscine e palestre da parte dei ragazzi, dall articolo 1 comma 319 della Legge Finanziaria per il 2007, che ha previsto, nell'art. 15, comma 1, del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, la lettera i- quinquies) secondo cui dall imposta lorda si detrae: un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive,

9 palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive. Il beneficio in questione, secondo quanto ricordato dall Agenzia delle Entrate, spetta, dunque, se persistono: le caratteristiche delle strutture sportive di cui alla suddetta norma e le modalità di certificazione delle spese sostenute per iscrizione o l'abbonamento individuate dal decreto interministeriale del 28 marzo 2007, emanato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del ). In particolare, l Agenzia delle entrate fa presente che il citato decreto: per quanto concerne le caratteristiche delle strutture sportive: - fa riferimento alle "associazioni sportive", con cui si intendono le società e le associazioni sportive dilettantistiche indicate dall'art. 90, commi 17 e seguenti, della legge 289/2002, che abbiano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica, precisando inoltre che: - per "palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi" si intendono tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica compresi gli impianti polisportivi; per quanto concerne, invece, la documentazione che attesti il sostenimento delle spese: - dispone che la stessa deve essere costituita da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle strutture sportive recante l'indicazione: a) della denominazione o ragione sociale dell associazione sportiva e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome e cognome e della residenza, nonché del codice fiscale; b) della causale del pagamento; c) dell'attività sportiva esercitata; d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa; e) dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. La soluzione Ai sensi dell articolo 15, comma 1 lettera i- quinquies, del Tuir, il genitore può applicare la detrazione Irpef del 19%, su quanto speso per l attività ginnica del figlio, soltanto dopo aver verificato che: la struttura sportiva rientri tra quelle individuate dall'art. 1 del D.I. del 28 marzo 2007; la spesa per l'iscrizione annuale o l'abbonamento sia certificata in uno dei modi indicati dall'art. 2 del predetto decreto.

10 In riferimento a quanto sopra precisato, l Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito esposto dal contribuente istante, con la risoluzione n. 50/E del 25 febbraio 2009 ha stabilito, dunque, che: la detrazione per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica spetta per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli e quindi: - i genitori che partecipano entrambi alle spese dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in relazione all'onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva.

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