Bilanciamento tra privacy

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Transcript:

Bilanciamento tra privacy e diritto all informazione Privacy Day Forum 21 ottobre 2015 Camilla Bistolfi Research fellow Istituto Italiano Privacy 1

STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE I. La libertà di informazione II. Privacy, protezione dei dati e diritto all informazione III. Motori di ricerca come editori? Il caso Google Spain e la libertà di accesso alle informazioni 2

QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE Art. 10 CEDU Dichiarazione dei diritti dell Uomo, ONU (Art. 19) International Covenant on Civil and Political Rights, ONU, Art. «1. Ogni persona ha diritto alla libertà d espressione. 19 Tale diritto include la libertà d opinione e la libertà di ricevere Art. o Art. di comunicare 11 CDFUE 10 CEDU informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il Art. 11 CDFUE presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, Articolo cinematografiche 11 Libertà di o espressione televisive. e d'informazione 2. L esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle 1. formalità, Ogni persona condizioni, ha diritto restrizioni alla libertà o sanzioni di espressione. che sono previste Tale diritto dalla legge e che costituiscono include la misure libertà necessarie, di opinione una e la società libertà di democratica, ricevere o alla di sicurezza nazionale, comunicare all integrità informazioni territoriale o o alla idee pubblica senza che sicurezza, vi possa alla essere difesa dell ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate frontiera. o per garantire l autorità e l imparzialità del potere giudiziario». 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. 3

Tre profili di base: 1. produrre/pubblicare/diffondere/condividere i dati (profilo attivo); 2. poter essere informati da coloro che si occupano di elaborare e diffondere le notizie di interesse pubblico (profilo passivo); 3. poter accedere alle informazioni (ricerca). 5

L interpretazione dell art.10 CEDU Disciplina della Corte di Strasburgo: 1. valutazione della legge nazionale, accessibile e Caso Handyside conoscibile; c. UK (1976) Pur riconoscendo l intento di proteggere la morale (ex art. 10 comma 2 2. verificare CEDU), la Corte che ravvisava l interferenza l assenza di di uno quest ultima standard europeo sulla che configurasse proprio il concetto libertà di informazione Caso sia proporzionata Du di morale. Roy e Malaurie L assenza c. in Francia dello stesso non legittima lo Stato membro a limitare il pluralismo informativo relazione a priori, al poiché fine una per tale cui limitazione è stata deve adottata comunque la essere norma; commisurata La Corte ha ritenuto legittima ai sensi dell articolo alle necessità della società democratica. 10 della CEDU la condanna civile di un editore e di un giornalista a seguito della pubblicazione su una rivista 3. Limitazioni all articolo 10 CEDU ammesse se di un articolo contenente informazioni su un necessarie al mantenimento procedimento penale dei a valori carico di democratici alcuni politici. (anche se la legge domestica sembra in apparente contrasto Infatti, con per la la Convenzione). legge francese, le informazioni sarebbero dovute rimanere riservate così da non violare il principio della presunzione d innocenza. 5

II. Privacy, protezione dei dati e diritto all informazione Conflitto e necessario bilanciamento tra: 1. diritto degli individui ad essere protetti rispetto all uso dei dati che li riguardano (protezione dei dati personali); 2. diritto della persona, intesa come membro della società civile, di poter accedere alle informazioni e di poterle ricevere oltreché trasmettere/condividere (libertà d informazione). 6

Il bilanciamento tra diritti fondamentali CEDU: diritto all informazione v. Diritto alla vita privata Von Hannover c. Germania (2002) Ruolo pubblico dei personaggi affievolisce diritto alla vita privata Libertà d informazione può anche esplicitarsi nella pubblicazione di notizie relative alla vita privata di personaggi pubblici Modalità degli scatti luogo pubblico, senza inganno. La ricorrente ne era consapevole Axel Springer AG c. Germania (2012) Bilanciamento tra libertà di stampa e diritto alla riservatezza (applicazione criteri relativi all interesse generale in rapporto alla notorietà della persona e alla veridicità delle informazioni). attore=personaggio pubblico: il pubblico aveva interesse ad essere informato sui fatti. 7

Ma l'interesse pubblico alla liberta Handyside di informazione c. UK e l azione di ricerca intesa come liberta di poter reperire Erano le notizie tutti editori possono essere e si separati parlava di in libertà virtù del di diritto all oblio? Du Roy e Malaurie c. Francia Von Hannover c. Germania Axel Springer AG c. Germania informazione come diffusione (pubblicazione) di notizie, non in termini di ricerca delle informazioni (accesso) 10

III. Motori di ricerca come editori? Il caso Google Spain e la libertà di accesso alle informazioni Art. 15, Direttiva 2000/31/CE «Nella prestazione dei servizi di [mere conduit, caching e hosting] gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati». 9

Considerando 42 «Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione [ndr. il motore di ricerca] non conosce ne controlla le informazioni trasmesse o memorizzate».

Causa Google c. Vuitton: Motore di ricerca come service provider La sentenza esclude la responsabilità del motore di ricerca perché i dati che esso memorizza provengono da una richiesta dell inserzionista e su di essi non può esercitare alcun tipo di controllo editoriale. L articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico 200/31/CE «deve essere interpretato nel senso che la norma Dunque: ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio i motori di posizionamento di ricerca non su possono Internet qualora essere detto considerati prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. responsabili Se di non violazioni ha svolto di un diritti siffatto di ruolo, proprietà detto prestatore non può essere industriale ritenuto responsabile da parte per di inserzionisti. i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l accesso agli stessi» ( 121, C-236/08 a C-238/08, CGE). 11

Il decreto cd. Romani (D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 44) approvato per recepire la direttiva 2007/65 (Audiovisual Media Services) in materia di servizi audiovisivi, prescindendo dalle tecniche di trasmissione. Art. 4: elencato l insieme delle categorie non soggette agli obblighi posti dal decreto, poiché non rientranti nella definizione di "servizio di media audiovisivo". Modifiche al decreto introdotte dalla legge 103/2012: inseriti i ricavi pubblicitari dei motori di ricerca nel S.I.C. - conflitto con direttiva 2000/31/CE e con art. 10 CEDU. La funzione svolta dall algoritmo dei search engines è assimilata a quella editoriale se si includono gli introiti pubblicitari del motore di ricerca all interno dei mercati rilevanti per la regolazione ex ante a fini di tutela del pluralismo dell informazione. 12

La Sentenza Google c. Spagna Google=titolare del trattamento=onere per tutti i search providers di mettere a disposizione dell utente metodi di rimozione dei link a tutela del loro diritto alla cancellazione dei dati che li riguardano. «nella misura in cui l attività di un motore di ricerca può incidere, in modo significativo e in aggiunta all attività degli editori di siti web, sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore di tale motore di ricerca quale soggetto che determina le finalità e gli strumenti di questa attività deve assicurare, nell ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46(...)». titolare del trattamento [data controller]: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. 13 (Art. 2, Direttiva 95/46/CE).

La Corte precisa, alla luce della giurisprudenza Lindqvist, che: «per quanto riguarda in particolare Internet, la Corte ha già avuto modo di constatare che l operazione consistente nel far comparire su una pagina Internet dati personali va considerata come un «trattamento» siffatto ai sensi dell articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 v. sentenza». «[ ] occorre constatare che, esplorando Internet in modo automatizzato, costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate, il gestore di un motore di ricerca «raccoglie» dati siffatti, che egli «estrae», «registra» e «organizza» successivamente nell ambito dei suoi programmi di indicizzazione, «conserva» nei suoi server e, eventualmente, «comunica» e «mette a disposizione» dei propri utenti sotto forma di elenchi dei risultati delle loro ricerche. Poiché tali operazioni sono contemplate in maniera esplicita e incondizionata all articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46, esse devono essere qualificate come «trattamento» ai sensi di tale disposizione, senza che rilevi il fatto che il gestore del motore di ricerca applichi le medesime operazioni anche ad altri tipi di informazioni e non distingua tra queste e i dati personali». 14

La Corte: distingue attività di produzione, selezione e controllo dei contenuti (editore) da organizzazione e aggregazione delle informazioni (motore di ricerca) MA disconosce la neutralità dei motori di ricerca - non al punto da attribuire loro lo statuto di editore (search engines come TERTIUM GENUS: trattamento dei dati inteso come diffusione dell informazione già presente in rete); rivede con criterio discutibile sul piano giuridico - anche la propria giurisprudenza in tema di bilanciamento tra il diritto alla privacy e la libertà d informazione. 15

Oscurare i risultati delle ricerche intorno a una determinata chiave in presenza di un diritto all oblio, limita: - pluralismo dell informazione; - libertà di cui all articolo 10 della CEDU - in particolare il diritto di accesso all informazione, poiché le notizie di interesse pubblico vengono eliminate non a livello editoriale (La Vanguardia) ma a livello di raggiungibilità delle stesse (Google Search). La Corte di Giustizia bilancia il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione nei confronti del soggetto sbagliato, il motore di ricerca. Non considera il content provider, in capo al quale va fatta risalire l immissione dei dati personali e dei contenuti.

Separazione tra: interesse pubblico alla libertà di informazione Considerando 53, GDPR azione di ricerca intesa come libertà di poter ricercare le notizie «l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti Art. a trattamento 17, comma i 2-bis propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti «Il responsabile trattati del trattamento ( ), [ ] Tuttavia, dovrebbe essere lecita se ha l'ulteriore reso pubblici dati personali ed conservazione dei dati qualora sia necessaria per Perché se il content provider (La è Vanguardia obbligato, nel ai sensi caso in del esame) paragrafo è 1, a esercitare il diritto alla libertà di espressione e di legittimato a pubblicare, non è lecito cancellarli, l accesso fornito tenendo dal search conto della informazione» engine? tecnologia disponibile e dei costi di attuazione prende ( ) le misure Art. 10 CEDU configura la libertà ragionevoli, di informazione anche anche tecniche, come ( ) per libertà di accesso informare alle notizie! i responsabili del trattamento che stanno trattando i dati della richiesta dell interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali».

GRAZIE!