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Confagricoltura Bologna MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla Responsabilità Amministrativa delle Imprese Parte Generale Allegato 2 STATUTO ORGANISMO DI VIGILANZA Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ( Modello ) di Confagricoltura Bologna è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001. Esso è stato adottato da Confagricoltura Bologna con delibera del Consiglio Direttivo del 20/01/2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio Direttivo medesimo e dell Organismo di Vigilanza. Il Modello rappresenta il riferimento gestionale diretto atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica adottata da Confagricoltura Bologna. 1

DURATA IN CARICA E SO STITUZIONE DEI MEMBRI Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dell Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare che ne determina la durata in carica, di regola non inferiore ai tre anni (salvo eccezioni motivate). L organismo di Vigilanza è strutturato come unità di staff rispetto all organo societario più elevato, dal quale mantiene totale indipendenza, al fine di evitare qualsiasi tipo di soggezione, e al quale risponde direttamente. L Organismo è composto da due componenti che provvedono a nominare il presidente; Ai fini della valutazione del requisito di indipendenza, al momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell Organismo: 1. non dovranno rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio Direttivo; 2. non dovranno svolgere funzioni operative all interno dell Associazione; 3. non dovranno intrattenere rapporti professionali con l Associazione, con società da questa controllate, ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, che possano generare in concreto conflitto di interessi, né con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi); 4. non dovranno far parte del nucleo familiare dei consiglieri esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado; 5. non dovranno essere stati condannati, (anche con riferimento al patteggiamento ex art. 444 c.p.p.), per taluno dei reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 231/2001; 6. non dovranno essere indagati, per reati di cui il Modello mira la prevenzione, ovvero per altri reati ritenuti dal Consiglio Direttivo gravi e incompatibili con il ruolo e le funzioni di OdV; in tutti questi casi, comunque, il Consiglio Direttivo può valutare le argomentazioni dell interessato e con il parere favorevole degli altri membri dell OdV decidere, con adeguata motivazione, di non procedere alla sostituzione dello stesso, mantenendolo nell incarico fino all esito del processo. I componenti dell Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare immediatamente al Consiglio e allo stesso OdV l insorgere di eventuali condizioni ostative: I componenti dell Organismo restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio Direttivo che li ha nominati; Costituiscono cause di decadenza automatica le ipotesi di incompatibilità di 2

cui ai precedenti punti 1/2/3/4/5, la sopravvenuta incapacità e la morte. Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i componenti dell Organismo non possono essere revocati dal Consiglio Direttivo se non per giusta causa In caso di dimissioni o decadenza automatica di un componente dell Organismo, quest ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio Direttivo il quale provvederà alla sostituzione. E fatto obbligo al Presidente ovvero al componente più anziano di comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un componente dell Organismo. L Organismo si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio Direttivo provvede a nominare i componenti. L Organismo disciplina con specifico regolamento le regole per il proprio funzionamento e lo comunica all Organo amministrativo. LE FUNZIONI E I POTERI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA. All Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare: sull efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati; sull osservanza delle prescrizioni del Modello. Al fine dell assolvimento dei compiti sopra riportati, l Organismo di Vigilanza dovrà coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dagli Organi Sociali e dai Dipendenti: a) sugli aspetti dell attività aziendale che possono esporre l Associazione al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con gli outsourcer e gli altri soggetti terzi che operano per conto dell Associazione nell ambito di operazioni sensibili; effettuare, anche avvalendosi di esperti esterni, verifiche volte a monitorare l idoneità ed effettiva attuazione del Modello; segnalare all Organo amministrativo la necessità dell aggiornamento del Modello, laddove riscontri esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative; : 3

evidenziare all Organo amministrativo le esigenze di adeguamento del Modello eventualmente indicando le azioni di miglioramento ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello desiderato (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); verificare periodicamente l attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte; coordinarsi con il management aziendale per valutare l adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermi restando la competenza degli organi deputati ad istruire il procedimento disciplinare ed a provvedere all irrogazione della sanzione;. coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi agli Organi Sociali, ai Dipendenti e agli outsourcer, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001; monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello. Durante la propria attività l Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli Organi Sociali. Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal Consiglio Direttivo i poteri d iniziativa e di controllo e le prerogative necessarie al fine di garantire all Organismo stesso la possibilità di svolgere l attività di vigilanza sul funzionamento e sull osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto. TEMPISTICHE DELL ATTIVITA DELL ODV Il calendario e le modalità delle riunioni dell O.d.V. sono stabiliti dal Regolamento dello stesso Organismo. In ogni caso l OdV dovrà riunirsi almeno tre volte all anno. IL REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI 4

L O.d.V. ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini della vigilanza sul funzionamento e l osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale né sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Organi Sociali Collaboratori esterni o Partner. L O.d.V. riporta, secondo le seguenti modalità: al Consiglio Direttivo, a cadenza annuale, predisponendo apposita relazione sulle attività svolte, con particolare evidenza dei controlli effettuati e degli esiti degli stessi, nonché di eventuali aggiornamenti dei processi aziendali sensibili; Il reporting ha ad oggetto l attività svolta dall OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Confagricoltura Bologna, sia in termini di efficacia del Modello. L Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI VERSO L ORGANISMO DI VIGILANZA L Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte di amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti e partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Confagricoltura Bologna ai sensi del D. Lgs. 231/2001. L Organismo è destinatario dei flussi periodici (sull attività delle funzioni aziendali) e occasionali (su singoli fatti) necessari per lo svolgimento della propria attività. L Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire la riservatezza delle informazioni ricevute. LA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI. Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo. 5