Città di Rapallo Provincia di Genova



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Città di Rapallo Provincia di Genova Ordinanza sindacale n. 27 / 2013 Nuovo Rep. Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA - LIMITAZIONI PER VEICOLI CIRCOLANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAPALLO. IL SINDACO Visto il D.P.R. 24 Maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuiva alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria; Considerata la Legge Regionale 21 Giugno 1999 n. 18 Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia ed in particolare l articolo 61, comma 1, lettera a), che ha mantenuto alla Regione la competenza all adozione del Piano di risanamento e tutela della qualità dell aria; Atteso il D.Lgs. 4 Agosto 1999 n. 351 recante "Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera; Vista la Deliberazione del Consiglio regionale della Liguria in data 21 Febbraio 2006 n. 4 con la quale è stato approvato il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell aria e per la riduzione dei gas serra. Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria in data 3 Agosto 2007 n. 946 recante la revisione della zonizzazione ed adeguamento delle disposizioni del Piano di risanamento e tutela della qualità dell aria e per la riduzione dei gas serra di cui alla sopra richiamata deliberazione del Consiglio Regionale n. 4/2006 Considerato il Decreto Legislativo n. 155 del 13 Agosto 2010 che ha recepito la direttiva 2008/50/CE e istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente stabilendo tra l altro i valori limite e/o i valori obiettivo per le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene). Atteso che: il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell aria e per la riduzione dei gas serra individua la Regione, i Comuni e le Province quali titolari per procedere alla selezione delle azioni da mettere in atto, mediante la predisposizione di specifici programmi degli interventi o di Documenti di indirizzi, secondo quanto indicato dal Piano stesso; il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell aria e per la riduzione dei gas serra, assegna al Comune l individuazione delle iniziative più idonee per conseguire i livelli di qualità dell aria previsti dalla norma, mediante l adozione di specifici Programmi degli interventi, contenenti le misure che il Comune intende assumere; il Piano di cui sopra individua il Sindaco quale Autorità competente alla gestione delle situazioni di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; Atteso altresì che: Nell ambito della Zonizzazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 946/2007 sopra richiamata il Comune di Rapallo è ricompreso in Zona 4: Aree in cui prevale la fonte traffico;

Nel territorio del Comune di Rapallo è stata attivata dall'amministrazione Provinciale di Genova una postazione per il monitoraggio della qualità dell aria di cui alla Rete Regionale preposta al rilevamento dei seguenti parametri: Monossido di Carbonio (CO), Diossido di azoto (NO2), Benzene (C6H6) e Particolato Atmosferico (PM10), come dai dati forniti dalla Provincia stessa che si allegano alla presente ordinanza; Preso atto che: Con nota del 30 luglio 2013 la Provincia di Genova ha comunicato al Comune di Rapallo una relazione inerente i dati di qualità dell aria registrati dalla postazione fissa in argomento; A seguito di suddetta segnalazione si è svolto un primo incontro tra i rappresentanti del Comune di Rapallo e della Provincia presso la sede della Provincia e successivamente, in seguito a sollecitazione da parte della C.A. di Rapallo, in data 13 settembre 2013 si è svolto un incontro presso il Comune di Rapallo alla presenza anche di rappresentanti della ASL 4 Chiavarese, durante il quale la Provincia comunicava i risultati del monitoraggio confermando la sussistenza di inquinamento da benzene sul territorio del Comune; In assenza pertanto di interventi finalizzati al contenimento di emissioni inquinanti nell anno 2013 si configurerebbe il superamento del limite del parametro benzene; Ritenuto che: La Provincia ha individuato il traffico veicolare quale responsabile delle emissioni di benzene e che in attesa dell adozione di un programma degli interventi così come previsto dal Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell aria e per la riduzione dei gas serra si debbano adottare misure con carattere di urgenza a giusta tutela della salute pubblica e dell ambiente; Si configurino i presupposti di cui all art. 7 del Codice della strada approvato con d. Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. con il quale si dà facoltà ai comuni di limitare, sulle strade comunali, la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale; Si debba procedere conseguentemente a limitazioni della circolazione di veicoli, ciclomotori e motocicli alimentati a benzina, metano o GPL con omologazioni precedenti all EURO1; Visto il parere pervenuto in data 04/10/2013 prot. n 44672 da parte dall'azienda Sanitaria Locale n 4 Chiavarese ; Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; Visti gli artt. 5, 6 e 7, del D.Lgs. n 285 del 30/04/1992 e s.m.; ORDINA Per le motivazioni di cui in premessa dal giorno 09/12/2013 viene istituito il temporaneo divieto di transito nel territorio interessato dalle strade di cui al successivo elenco, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, alle seguenti categorie di veicoli: veicoli della categoria M1 destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente, di cui all'art. 54, comma 1 lett.a, del vigente C.d.S., alimentati a benzina, metano o GPL con omologazioni precedenti all'euro 1 - veicoli della categoria N1 destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonn. utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, alimentati a benzina, metano o GPL, con omologazioni precedenti all'euro 1 - Negli stessi orari è vietata la circolazione dinamica di ciclomotori e motocicli a 2 o 3 ruote con motore termico a due tempi non conformi alla normativa EURO 1 direttiva 97/24/CE ELENCO STRADE INTERESSATE DAL TEMPORANEO DIVIETO DI TRANSITO

Ex strada provinciale 227 Via S.Michele di Pagana, C.so Colombo, largo Moro, Via Dante, Via Langano, C.so Matteotti, Via della Libertà (compresa l'area parcheggio adiacente campo di calcio), Via Giustiniani, Via San Benedetto, C.so Mameli (tratto compreso fra P.zza Cavour e Via d'aosta), P.zza Cavour, C.so Italia, Via Lamarmora, Via della Vittoria, Via Orazio Ratto (scalo ferroviario), Via San Filippo Neri, P.zza delle Nazioni, P.zza Grosso, P.zza Molfino, C.so Assereto, Via Betti (tratto compreso fra C.so Assereto e sottovia linea ferroviaria), lungomare Vittorio Veneto, P.zza IV Novembre, Via Gramsci, Lungomare Cavalieri di Vittorio Veneto, Rotonda Marconi, Via Diaz, Ponte Carristi d'italia, Via Trieste (tratto compreso fra Via della Libertà e C.so Mameli), Via San Desiderio, C.so Roma (tratto compreso fra Via della Libertà e C.so Mameli), Vico Ferrovia, Via S. D'Acquisto, P.zzetta Ardito, Via Zignago (tratto compreso fra Via della Libertà e C.so Mameli), Via Trento, Via Gorizia. VEICOLI ESENTI DALLE LIMITAZIONI Le limitazioni di cui sopra non si applicano ai seguenti veicoli: a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico; b) veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl (esclusi quelli di categoria Euro 0) o idrogeno; c) motocicli e ciclomotori a quattro tempi; d) veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 ton. (categorie N2, N3); e) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3); f) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per riprese cinematografiche; g) taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente; h) veicoli oltre 3,5 tonn., autocaravan, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera. i) veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale" [Motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate a. furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b. contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi; c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d. cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti; e. altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C. ] [Motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e

dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi special i motoveicoli: a. attrezzati con scala; b. attrezzati con pompa; c. attrezzati con gru; d. attrezzati con pedana o cestello elevabile; e. attrezzati per mostra pubblicitaria; f. attrezzati con spazzatrici; g. attrezzati con innaffiatrici; h. attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile; i. attrezzati con saldatrici; j. attrezzati con scavatrici; k. attrezzati con perforatrici; l. attrezzati con sega; m. attrezzati con gruppo elettrogeno; n. dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C ] j) veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e autoveicoli per uso speciale [Autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) furgoni blindati per trasporto valori; o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.]; [Autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli: a). trattrici stradali; b). autospazzatrici; c). autospazzaneve; d). autopompe; e). autoinnafiatrici; f). autoveicoli attrezzi

g). autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h). autoveicoli gru; i). autoveicoli per il soccorso stradale; j). autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k). autosgranatrici; l). autotrebbiatrici; m). autoambulanze; n). autofunebri o). autofurgoni carrozzati per trasporto detenuti; p). autoveicoli per disinfestazioni; q). autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r). autoveicoli per radio, televisione e cinema;i; s).autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t). autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u). autocappella; v). auto attrezzate per irrorare i campi; w). autosaldatrici; x). auto con installazioni telegrafiche; y). autoscavatrici; z). autoperforatrici; a.a). autosega; b.b). autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; c.c).autopompe per calcestruzzo; d.d). autoveicoli per uso abitazione; e.e). autoveicoli per uso ufficio; f.f). autoveicoli per uso negozio; g.g). autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; h.h). altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.- In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione: I. veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata; II. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.; III. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario; IV. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a

persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia; V. veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni; VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti); VII. casi di sciopero del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli di sospensione del provvedimento. L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero. AVVERTE Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D. Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale. AVVISA Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Rapallo, 29/11/2013 Il Sindaco Giorgio Costa