proposta di legge n. 82



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REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 82 a iniziativa dei Consiglieri Bugaro, Acquaroli, Carloni, Ciriaci, D'Anna, Foschi, Marinelli, Massi, Natali, Trenta, Zinni presentata in data 15 marzo 2011 INTRODUZIONE DELLA CARTA SCONTO METANO/GPL PER L'INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DI CARBURANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE pdl 82

REGIONE MARCHE 2 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Signori Consiglieri, l inquinamento nel suo complesso (di terra, di mare e dell'aria), è andato via via crescendo negli ultimi 30 anni, divenendo un fattore di alta criticità per la salute dell'uomo. Più specificatamente l'inquinamento atmosferico deve in larga parte il suo sviluppo al trasporto su strada, che negli ultimi anni ha subito una forte accelerazione ed è in continuo aumento. Come evidenziato nel Piano di Risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente della Regione Marche, il settore dei trasporti è il maggiore responsabile della produzione di PM10 primario, rappresentando, circa il 37% delle emissioni totali di polveri sottili PM10 primarie. Lo stesso settore rappresenta inoltre la fonte primaria di emissione di NOx (+ del 68%). Sempre il trasporto su strada contribuisce per più del 50% dei metalli pesanti, mentre un 30% è dovuto ai processi produttivi. Circa l 80% del contributo delle emissioni totali di benzene proviene dal traffico veicolare, il 14% da attività inerenti l'uso dei solventi. Il monossido di carbonio è emesso prevalentemente dai trasporti off-road e su strada e solo il 10% proviene da fonti fisse di combustioni domestiche. Per quanto riguarda i principali gas serra, le emissioni di anidride carbonica, sono imputabili per circa il 40% al trasporto su strada.... Sono appunto i veicoli dotati di motori che utilizzano come carburante il gasolio e la benzina, prodotti tratti dalla raffinazione del petrolio, che determinano nell'atmosfera emissioni di gas (SO2, NO2, COV, NH3), che pur in misura diversa, sono largamente responsabili dell'effetto serra e delle polveri PM10, fortemente nocive per l'uomo. Sia la Comunità europea che i Governi ad essa aderenti, tra cui l'italia, e tutte le Regioni d'europa e quelle italiane e quindi anche le Marche, sono impegnate da tempo per ridurre l'inquinamento ad ogni livello. Basti qui ricordare: - il già citato Il Piano regionale di risanamento della qualità dell'aria ; - l accordo tra Regione Marche, UPI Marche, ANCI Marche sulla riduzione polveri PM10 - situazione al 19/01/2011. Si tratta specificatamente di un verbale d'intesa sull'inquinamento dell'aria, ambiente da polveri sottili e dell'attuazione del Piano d'azione DACR 52/2007 misure contingenti per la riduzione della concentrazione in aria delle polveri sottili PM10. Proprio in funzione dell accordo sopra citato, la Regione Marche e gli enti locali hanno preso una serie di misure antipolveri per i camion e le auto euro 0 1 e 2 senza filtro antiparticolato, provvedimento che presenta sicuramente lati positivi contro lo smog, ma va attuato mediante incentivi per l installazione dei filtri e l'adattamento in termini di circolazione che va permessa fino alle zone provviste di scambiatori e parcheggi che consentano poi agli utenti di utilizzare il mezzo pubblico. Questa proposta di legge intende andare oltre tali provvedimenti, incentivando l'utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale istituendo una carta sconto metano / gpl, che può essere richiesta e concessa a tutti i cittadini residenti nella regione Marche. In tal modo la strategia di politica ambientale inerente il trasporto su strada si evolve passando dall'introduzione di provvedimenti, tesi in larga parte a ridurre la circolazione dei veicoli inquinanti, alla sostituzione degli stessi con veicoli dotati di motori non inquinanti o a tassi di bassissimo inquinamento.

REGIONE MARCHE 3 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art. 1 (Finalità) 1. La presente proposta di legge si inquadra nell'insieme dei provvedimenti adottati per il miglioramento della qualità dell'aria, tramite la riduzione delle emissioni inquinanti provenienti dal settore dei trasporti. 2. Nello specifico si intende incentivare la diffusione del metano e del GPL come carburanti per autotrazione, considerati carburanti a più basso impatto ambientale. 3. Lo strumento che si intende utilizzare è la concessione di uno sconto, per consumi personali, ai privati cittadini residenti nella regione Marche che utilizzano questi carburanti per autotrazione. Art. 2 (Rilascio di una tessera identificativa) 1. I privati cittadini intestatari o titolari di diritto reale di godimento di un autoveicolo o di un motoveicolo con alimentazione a metano o GPL, potranno richiedere il rilascio di una tessera identificativa, che darà diritto ad uno sconto per il rifornimento di metano o GPL per autotrazione direttamente alla pompa di erogazione di carburante. 2. La Regione Marche provvederà poi a rimborsare i gestori degli impianti di carburante degli importi relativi agli sconti praticati. Art. 3 (Definizioni) 1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento sono definiti: a) beneficiari : le persone fisiche residenti nella regione Marche intestatarie o titolari del diritto reale di godimento di veicoli alimentati a metano o GPL; b) veicoli : i veicoli a motore alimentati a metano, a GPL o bifuel (benzina/metano e benzina/gpl), regolarmente iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), come individuati all articolo 53 comma 1, lettere a) e b) e all articolo 54, comma 1, lettere a) e m), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), e successive modificazioni ed integrazioni; c) identificativi : le tessere rilasciate ai beneficiari, i cui contenuti sono esplicitati con apposita deliberazione di Giunta regionale; d) POS : gli apparecchi le cui caratteristiche tecniche sono definite con apposita deliberazione di Giunta regionale;

REGIONE MARCHE 4 ASSEMBLEA LEGISLATIVA e) gestori degli impianti di carburante : i gestori di impianti di erogazione carburante dotati di POS ubicati sul territorio della regione Marche che erogano metano e/o GPL. Art.4 (Requisiti e modalità per il rilascio degli identificativi) 1. L identificativo per la fruizione della riduzione del prezzo alla pompa del metano e GPL per autotrazione è rilasciato ai beneficiari, previa autorizzazione della regione Marche, a seguito del versamento, da parte dei beneficiari di una somma definita in euro 5,00. 2. Ai fini del rilascio dell'identificativo, i soggetti interessati debbono presentare presso una delle sedi territoriali della Regione Marche relativa istanza, i cui contenuti sono precisati in apposito modulo rilasciato dalla Regione Marche, unendo allo stesso la seguente documentazione in fotocopia: a) documento di riconoscimento in corso di validità; b) carta di circolazione del veicolo per il quale si richiede il rilascio dell'identificativo, dalla quale risultino l'intestazione o il diritto reale di godimento, la destinazione per trasporto persone ad uso privato, nonché la tipologia del carburante utilizzato per l'alimentazione dello stesso. 3. L identificativo è personale e non cedibile e pertanto deve essere utilizzato esclusivamente dal titolare dello stesso, per il rifornimento del veicolo per il quale è stato rilasciato, ferma restando in capo al beneficiario la responsabilità per l'uso improprio dell'identificativo medesimo. 4. Il beneficiario è tenuto a segnalare alla sede territoriale della Regione che ha rilasciato l'identificativo il trasferimento della propria residenza in altra regione, il venir meno dell'intestazione o della titolarità del titolo reale di godimento del veicolo nonché lo smarrimento, il furto, il deterioramento, la distruzione dell'identificativo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui lo stesso è stato oggetto di contestazione. Il trasferimento della residenza in altra regione o il venir meno della titolarità del veicolo comportano la revoca del beneficio con conseguente obbligo per il soggetto interessato di restituire alla Regione Marche l'identificativo in suo possesso. Nel caso di utilizzo improprio dell'identificativo e ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, la Regione Marche procederà a rendere lo stesso non più utilizzabile.

REGIONE MARCHE 5 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art.5 (Entità delle riduzioni di prezzo) 1. La riduzione di prezzo praticata alla pompa di distribuzione del carburante è determinata come segue: a) 0,10 / kg per il metano; b) 0,08 / l per il GPL. 2. L entità dello sconto per ciascuna tipologia di carburante, potrà essere soggetta a variazione, con provvedimento di Giunta regionale, qualora se ne ravvisi l'opportunità, anche in relazione al riscontro dei risultati conseguito dall'iniziativa ed all'andamento dei prezzi del metano e del GPL. 3. Il beneficiario ha titolo alla riduzione del prezzo alla pompa per ogni rifornimento effettuato presso tutti i punti vendita dotati di POS situati sul territorio della Regione Marche. Art.6 (Modalità di erogazione) 1. Per l'acquisto del metano e del GPL come carburanti per autotrazione a prezzo ridotto, il beneficiario è tenuto a consegnare al gestore del punto vendita dotato di POS l'identificativo relativo al veicolo per il quale è stato rilasciato. 2. Il gestore è tenuto a verificare che la targa del veicolo per la quale è richiesto il rifornimento corrisponda a quello risultante dall'identificativo; 3. Effettuato il rifornimento, il gestore dell'impianto di carburante è tenuto a registrare attraverso il POS, la tipologia di carburante (metano o GPL) ed il quantitativo erogato, e a rilasciare al beneficiario una copia dello scontrino emesso dal POS, secondo le modalità ed i contenuti stabiliti con apposita deliberazione di Giunta regionale. 4. Il beneficiario è tenuto a verificare i dati riportati sullo scontrino emesso dal POS, con particolare riferimento al quantitativo di Kg/litri di carburante erogati 5. Il gestore è tenuto a registrare, costantemente, nel POS i prezzi praticati al pubblico presso l'impianto di distribuzione, le cui entità devono essere idoneamente pubblicizzate. 6. Le eventuali inadempienze del gestore dell'impianto di carburante, derivanti dall'inosservanza degli adempimenti previsti nei commi precedenti, comportano, ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, la facoltà di ritiro del POS da parte della Regione Marche.

REGIONE MARCHE 6 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art.7 (Sistema Informativo) 1. Per le finalità previste dal presente provvedimento, il sistema informativo regionale dovrà provvedere alla: a) alla costituzione di specifica anagrafe dei beneficiari e dei gestori degli impianti di distribuzione di metano e di GPL come carburanti per autotrazione; b) alla rilevazione e conseguente monitoraggio dei consumi del metano e del GPL; c) alla rilevazione di eventuali anomalie nei consumi del metano e del GPL; d) alla gestione delle procedure di rimborso a favore dei gestori degli impianti di distribuzione di metano e di GPL per gli sconti riconosciuti ai beneficiari. 2. Per le finalità di cui sopra le sedi territoriali preposte della Regione Marche inseriscono nell'anagrafe dei beneficiari i dati specificati con deliberazione di Giunta regionale di cui all articolo 3 comma 1, lettera c, relativi ai cittadini beneficiari dello sconto. 3. Per prevenire e contrastare i comportamenti elusivi ed evasivi delle disposizioni di cui alla presente legge, la Regione Marche definirà con apposito provvedimento ulteriori parametri, superati i quali il Sistema Informativo riterrà anomali i consumi registrati. In ogni caso si dovranno esprimere apposite verifiche in relazione a: a) erogazioni di carburanti a prezzo ridotto la cui quantità, nell'ambito della stessa giornata risulta superiore alla misura dei consumi complessivamente rilevati, compresi quelli a prezzo pieno; b) rifornimenti di carburanti giornalieri, effettuati dallo stesso beneficiario, superiore ai limiti massimi mensili previsti in Kg 300 per il metano e litri 600 per il GPL; c) rifornimenti plurimi e consecutivi effettuati nello stesso giorno e per lo stesso veicolo dallo stesso beneficiario. 4. Per consentire l'effettuazione dei rimborsi ai gestori degli impianti di distribuzione di metano e di GPL per autotrazione, il sistema informativo dovrà rendere disponibili i dati a tal fine necessari con cadenza non superiore ad una settimana. Art.8 (Autorizzazione alla vendita e relativi adempimenti) 1. Ai sensi della presente legge si intendono soggetti autorizzati alla vendita di metano e di GPL per autotrazione, a prezzo ridotto, i gestori

REGIONE MARCHE 7 ASSEMBLEA LEGISLATIVA dei punti vendita, dotati di POS, situati sul territorio della regione Marche. 2. Il POS sarà installato a spese dell amministrazione regionale, presso tutti gli impianti di metano/gpl i cui gestori presenteranno apposita richiesta di adesione. 3. Giornalmente i gestori dei punti vendita sono tenuti a comunicare al sistema informativo i dati memorizzati nei POS, relativi ai quantitativi di metano e GPL per autotrazione venduti a prezzo scontato. Le comunicazioni devono avvenire in via informatica e dunque il gestore è pertanto tenuto a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di metano e GPL per autotrazione complessivamente venduti. 4. Il gestore ad inizio di ogni giornata lavorativa è tenuto a verificare l'esito della trasmissione dei dati riferiti al giorno precedente. 5. Le notizie ai gestori relative all'avvenuto corretto invio dei dati all'elaboratore ed alle disabilitazioni degli identificativi avvengono informaticamente mediante comunicazione visualizzabile sul POS in dotazione agli stessi. Art.9 (Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo) 1. Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate con cadenza quindicinale ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS. Art. 10 (Disposizioni finanziarie) 1. Per l attuazione della presente legge viene istituito nel bilancio regionale 2012 un Fondo denominato: Fondo per l'introduzione della Carta sconto metano/gpl: incentivazione all'utilizzo dei carburanti a basso impatto ambientale. 2. L ammontare del fondo è stabilito annualmente con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese sono iscritte nell UPB 3.17.05 del bilancio di previsione per l anno 2012 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma Operativo Annuale (POA).