Oggetto: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SULLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI COMPLESSI AI CLIENTI RETAIL



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Borsa Italiana S.p.A. Sede Legale Piazza degli Affari, 6 20123 Milano Italia Telefono +39 02 72426 1 Fax +39 02 72004333 www.borsaitaliana.it Oggetto: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SULLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI COMPLESSI AI CLIENTI RETAIL Desideriamo innanzitutto ringraziare codesta Commissione per l opportunità di fornire commenti sul documento di consultazione. Come anticipato in occasione di incontri preliminari, la proposta di comunicazione in materia di distribuzione di prodotti complessi ai clienti retail, presenta profili di rilevanza e di forte criticità per la continuità dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana ed Eurotlx. Come noto, infatti, Borsa Italiana gestisce il mercato SEDEX che, al pari di Eurotlx, è deputato alla negoziazione di prodotti derivati cartolarizzati che potrebbero ricadere nella liste proposte. Inoltre, l ampiezza della gamma dei prodotti indicati nelle liste farebbe ricadere nell ambito di applicazione della Comunicazione anche gli strumenti finanziari tradizionali definiti plain vanilla, quali opzioni su singoli titoli e futures, negoziati sull IDEM, nonché prodotti ammessi su ETFplus e non da ultimo sul MOT, anche qualora il capitale sia garantito. Unitamente alla perdita potenziale nell ammissione di nuovi strumenti finanziari e sulle negoziazioni, la proposta potrebbe determinare un immediato impatto concorrenziale in quanto i medesimi prodotti rimarrebbero negoziati in mercati concorrenti non soggetti agli stessi vincoli. Al riguardo, si osserva che l assenza di un quadro normativo armonizzato e in linea con le prassi di altri Paesi, oltre a consistenti difficoltà operative per Borsa Italiana, potrebbe infatti porre criticità in termini di competitività e sviluppo dell industria italiana. In considerazione di quanto detto, si sollecita pertanto l istituzione di un tavolo di lavoro con gli operatori del mercato dove poter affrontare le tematiche individuate dalla Consob. Il confronto con l industria consentirebbe di addivenire a proposte operative efficaci e proporzionate anche per il tramite della predisposizione di apposite Linee Guida associative dedicate alla distribuzione dei prodotti complessi. Non da ultimo andrebbero altresì approfondite le ragioni e gli ostacoli che appaiono limitare fortemente in Italia lo sviluppo di una categoria di investitori professionali. Tale approccio consentirebbe inoltre di agevolare l implementazione dei richiamati Pareri ESMA da parte degli intermediari e di assicurare, nel contempo, un più stretto allineamento rispetto alle nuove norme MIFIR in tema di product intervention. Borsa Italiana S.p.A. Cap. Soc. 8.438.179,36 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 12066470159 - R.E.A. n. 1522426 Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.

*** Il quadro normativo europeo Nel documento di consultazione si fa riferimento, quale presupposto per l intervento in tema di prodotti complessi, alle future nuove norme della MiFID e del MiFIR nonché alle recenti indicazioni fornite dall ESMA nell ambito del Parere MiFID practices for firms selling complex products e del successivo Parere Good practices for product governance arrangements. Tuttavia le misure proposte delineano un approccio alla tematica della distribuzione dei prodotti complessi ai clienti retail non direttamente riconducibile a tali linee di lavoro europee. Si pensi, ad esempio, alle liste di strumenti finanziari e alla previsione del divieto di distribuzione, nonché alla nozione di consulenza evoluta. Si osserva inoltre che, nell ambito delle nuove previsioni MIFID II/MIFIR in tema di product governance e product intervention, l individuazione del target market e/o del gruppo di investitori, per i quali un determinato prodotto finanziario è compatibile, è riguardato come una responsabilità della singola impresa di investimento (ad esempio basata su analisi di scenario, strutture commissionali, etc) e non predeterminata ex ante dalle autorità sulla base e in funzione delle caratteristiche di complessità. Le stesse previsioni in tema di intervento dell autorità sono volte a circoscriverne e non dilatarne l ambito di azione riferendolo ai soli casi di tutela dell investitore o esigenze specifiche di stabilità. Si chiede pertanto di riconsiderare tale intervento di policy nel contesto dell imminente recepimento della direttiva MIFID e del MIFIR, avviando nel frattempo con l industria un tavolo di lavoro. *** Seguono alcune osservazioni che riguardano specificamente le misure proposte: Status di quotato ovvero negoziato in una trading venue Nell ambito delle liste dei prodotti finanziari oggetto di intervento, non è attualmente previsto alcun trattamento differenziale per i prodotti quotati. Al riguardo, si osserva che, nell ambito MIFID, le regole di ammissione e permanenza su un mercato già assicurano la compatibilità delle caratteristiche del prodotto con un processo ordinato di formazione del prezzo. In tal senso sono state adottate le previsioni del regolamento del mercato in termini di requisiti di ammissione e post ammissione dei prodotti non equity strutturati o con componente derivativa.

In fase di ammissione, le regole del mercato sono infatti focalizzate sull esigenza di assicurare un pricing adeguato del prodotto strutturato/derivato attraverso una opportuna selezione delle fonti informative in termini di identificazione del portafoglio/strategia di replica, qualità e affidabilità dei dati di input. Si fa riferimento, in particolare, ai requisiti di ammissione che richiedono attività sottostanti per le quali è disponibile al pubblico un prezzo o altra misura del valore affidabile e aggiornato. Le caratteristiche dello strumento devono inoltre essere chiare ed inequivocabili e consentire una correlazione tra il prezzo dello strumento finanziario e il prezzo o altra misura del sottostante. Nel caso sia prevista la liquidazione monetaria, la modalità di fissazione del prezzo di liquidazione deve garantire che tale prezzo rifletta correttamente il prezzo o altra misura del valore del sottostante. In fase di negoziazione, si rileva che detti prodotti nella generalità dei casi sono negoziati con l assistenza di un operatore Market Maker che esprime quotazioni di prezzo irrevocabili e in via continuativa. Essi rappresentano un valido strumento per il cliente al dettaglio per valorizzare il proprio investimento e verificare nel continuo utili e perdite. Tali informazioni completano quelle pubblicamente disponibili sul sito internet di Borsa Italiana con particolare riferimento al prospetto. Ciò detto, i requisiti in fase di ammissione e la microstruttura del mercato assicurano la sussistenza di condizioni complessive di osservabilità e misurabilità delle variabili individuate che consentono di considerare rispettate le indicazioni ESMA e di agevolare gli intermediari nella relativa osservanza. Laddove venisse confermato l attuale impianto, si dovrebbe prevedere un peso regolamentare inferiore per i prodotti quotati che tenga conto del diverso livello di trasparenza rispetto a un equivalente prodotto non quotato. Trading on line Si condivide la ratio della previsione che esclude dall ambito di applicazione delle raccomandazioni la prestazione del servizio di esecuzione di ordini sulla base di un contratto tra l intermediario e il cliente che consenta la trasmissione elettronica degli ordini di negoziazione ( ) utilizzando l infrastruttura e l identificativo dell intermediario. Tale prestazione del servizio a nostro avviso dovrebbe ricomprendere tutte le forme automatizzate di raccolta degli ordini e di loro trasmissione al mercato, offerte nell ambito di un rapporto di intermediazione, caratterizzate dalla scelta autonoma di investimento da parte dell investitore.

Elenco prodotti finanziari 1 Prodotti finanziari incorporanti quattro o più componenti derivative Si ritiene che i criteri da utilizzare per misurare il grado di complessità di un prodotto debbano essere predefiniti in base a criteri univoci, oggettivi, non discrezionali e non demandati alla valutazione del singolo intermediario. Questo in quanto ne potrebbe derivare altrimenti una situazione di indeterminatezza nella definizione di cosa rappresenti una componente derivativa. Non esiste infatti una classificazione ufficiale di cosa le componenti derivative siano e le stesse non sono desumibili dalla Documentazione di Offerta/Quotazione. Appare pertanto evidente che il criterio delle componenti derivative non sia idoneo per misurare il grado di complessità di un prodotto e che occorra adottare un diverso criterio. Si propone pertanto di utilizzare il criterio del numero di meccanismi di pay-off, indicando con questa espressione il numero di meccanismi di calcolo che concorrono alla definizione degli scenari di payoff dello strumento, da definire in maniera condivisa e standardizzata con l industria nel tavolo di lavoro proposto. Inoltre è opportuno che quelle caratteristiche del prodotto che si configurano come meccanismi del payoff a tutela dell investitore (sia con riferimento a eventuali importi periodici, che a scenari dell importo di liquidazione a scadenza) non siano computate nel conteggio dei meccanismi di calcolo, per evitare di determinare in automatico la complessità del prodotto e di inibire o consentire solo a determinate condizioni la distribuzione verso l investitore retail. Sul punto si propone di considerare che la sussistenza di meccanismi di protezione/garanzia del capitale dovrebbe valere ai fini della esclusione del prodotto dalla definizione di strumento complesso. Prodotti con leva finanziaria>2 Quanto ai prodotti a leva suscita perplessità la circostanza che il meccanismo della leva sia equiparato, nel documento in consultazione, a strutture incorporanti quattro o più componenti derivative e si chiede pertanto di considerare la leva al pari degli altri elementi da computare ai fini della definizione del perimetro di complessità.

Elenco prodotti finanziari 2 Derivati plain vanilla Suscita perplessità l inclusione di tutti gli strumenti finanziari derivati listati nell elencazione dei prodotti per i quali è prevista una distribuzione nell ambito di un servizio di consulenza evoluta. A differenza degli altri prodotti complessi, per tali strumenti finanziari non varrebbe neppure il criterio discriminante rappresentato dal numero delle componenti derivative: di conseguenza, a rigore, anche gli strumenti finanziari derivati plain vanilla ricadrebbero per definizione nella definizione di prodotto complesso. Si propone quindi di assoggettare gli strumenti finanziari derivati al medesimo regime previsto per i prodotti finanziari incorporanti fino a 3 componenti derivative. Pietro Poletto Head Fixed Income Markets Fabrizio Plateroti Head Regulation & Post Trading