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Segreteria Provinciale Macerata Via dei Velini 174 Tel. +39 3313697732 macerata@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 63/14 S.P. Macerata, 26 giugno 2014 e, per conoscenza: AL QUESTORE DI MACERATA ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP R O M A OGGETTO: Questura di Macerata - Pasto non fruito Violazione dell art. 13, comma 8 del D.P.R. 51/2009 e della relativa circolare interpretativa. Il Questore di Macerata pretende di prenderci in giro. Egregio Questore, con nota prot. 57/14 S.P. del 14 giugno 2014, che ad ogni buon fine le alleghiamo in copia, il COISP le segnalava garbatamente l ennesimo caso di violazione dei diritti dei dipendenti derivante da una superficiale ed errata valutazione delle norme che regolano l indennizzo spettante ai dipendenti per il cosiddetto pasto non fruito da parte del Dirigente dell Ufficio Amministrativo Contabile, ben illustrando la fattispecie e ricordando quale sia la disciplina vigente e cioè il DPR 51/2009 - Art. 13 8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso è corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi. e la relativa circolare interpretativa, del 17.02.2011. Ebbene, in data 24 c.m., Lei (stavolta c è proprio la Sua firma), rispondeva con la nota allegata con la quale richiama acriticamente una circolare del 2008 e che si riferisce al seguente, precedente e abrogato testo normativo DPR 170/2007 Art. 6 8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Nota delle differenze tra le due norme?? Se guarda bene, noterà che la norma del 2009 è un po più lunga, infatti precisa che Il rimborso è corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due

Segreteria Provinciale Macerata Via dei Velini 174 Tel. +39 3313697732 macerata@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi. Il Ministero, tenendo ad un uniformità interpretativa, nel 2011 ha emanato un apposita circolare e nonostante tutto, Lei continua a sostenere che i dipendenti, all atto della maturazione del diritto, avevano già terminato il servizio e pertanto non hanno diritto a consumare il secondo pasto (il termine cena è in realtà un imprecisione, parlando la norma semplicemente di pasto ). Ma ci permettiamo di farle notare che è in errore perché il diritto al secondo pasto era maturato alla 12ª ora e non alla 13ª e dunque a missione ancora in corso. La circolare del 2011 dice Tali requisiti sono attestati nella dichiarazione del dipendente, anche per quelle missioni che terminano in orari coincidenti con la fruizione del pasto il che vuol dire che anche se fossero arrivati a Macerata allo scoccare della 12ª ora, i dipendenti ne avrebbero avuto diritto lo stesso. Ma visto che non ci capiamo, sollecitiamo vivamente che lei - nonostante la chiarissima circolare del 2011 - inoltri un ulteriore quesito al Ministero allegandovi tutta la corrispondenza intercorsa (compresa la presente missiva) e facendo anche dichiarare al Dirigente dell Amministrativo contabile che mai la Questura di Macerata ha concesso il beneficio ad altri dipendenti in analoghe occasioni, neppure in data 01 aprile 2013, allorché giustamente fu liquidata allo stesso Sost. Comm. Paolo Buongarzone il pasto non fruito per un servizio svolto dalle ore 01.00 alle ore 11.00. In attesa di cortese immediato riscontro, l occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. PER LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP IL SEGRETARIO GENERALE NICOLA LALLA 2

Segreteria Provinciale Macerata Via dei Velini 174 Tel. +39 3313697732 macerata@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 57/14 S.P. Macerata, 14 giugno 2014 AL QUESTORE DI MACERATA OGGETTO: Questura di Macerata - Pasto non fruito Violazione dell art. 13, comma 8 del D.P.R. 51/2009 e della relativa circolare interpretativa. Egregio Questore, siamo a segnarle l ennesimo caso di violazione dei diritti dei dipendenti derivante da una superficiale ed errata valutazione delle norme che regolano l indennizzo spettante ai dipendenti per il cosiddetto pasto non fruito. A seguito di una missione riservata svolta dal personale della Divisione Anticrimine, gli interessati richiedevano il citato rimborso, avendo svolto servizio ininterrotto dalle ore 05.00 alle ore 18.00, per un totale di ore 13. La richiesta veniva fatta nella consapevolezza che, oltre al dettato di legge, una circolare ministeriale interpretativa, precisamente la 333-G/II.2624/02 del 17.02.2011, stabilisce, tra l altro: sono state, altresì, prospettate perplessità in ordine alla corretta applicazione del comma 8 del suddetto articolo 13 (del D.P.R. 51/2009, n.d.r.), relativamente al rimborso dell equivalente del pasto non fruito, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione dello stesso. Al riguardo, si precisa che il diritto al rimborso del mancato pasto si acquisisce in presenza di uno dei due requisiti indicati dalla norma: 1) la mancanza di strutture di ristorazione, 2) l esistenza di esigenze di servizio che non hanno consentito al dipendente la regolare fruizione del pasto. La circolare precisa poi che: Tali requisiti sono attestati nella dichiarazione del dipendente, anche per quelle missioni che terminano in orari coincidenti con la fruizione del pasto. Qualora non sussistano ragioni di servizio che impediscano la consumazione del pasto, si ritiene che il rimborso non sia da corrispondere pur salvaguardando il diritto al pasto previsto dalle vigenti norme. A tal proposito si richiama l attenzione dei dirigenti, che hanno disposto l invio in missione, perché verifichino la compatibilità delle dichiarazioni rese dei dipendenti con le concrete modalità di svolgimento del servizio (orari d inizio e conclusione, tipologia del servizio effettuato). I predetti Dirigenti inoltre vorranno sensibilizzare il personale inviato in missione a rilasciare dichiarazioni dettagliate circa la consumazione del pasto, significando che, con il termine dettagliate non si richiedono notizie riservate riguardanti il servizio svolto, ma l indicazione del tipo di attività, evitando il ricorso alla locuzione generica per esigenze di servizio. Si richiama in proposito la circolare prot. 333- G/2.1.24.02 del 23 giugno 2008. Tornando alla fattispecie in esame, chiunque sarebbe in grado di constatare la sussistenza del diritto dei dipendenti, atteso che, come chiarito dalla norma (art. 13 comma 8 D.P.R. 51/2009) e dalla

Segreteria Provinciale Macerata Via dei Velini 174 Tel. +39 3313697732 macerata@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA circolare, esso sorge con il mero decorso di 8 (per un pasto) e 12 ore (per due pasti) a prescindere dagli orari destinati alla consumazione dei pasti e che esistano esigenze di servizio che non hanno consentito ai dipendenti la regolare fruizione dei pasti, la cui valutazione spetta esclusivamente e per ovvii motivi al Dirigente dell Anticrimine. Ed invece ci troviamo in presenza di una stringatissima ed imperscrutabile nota a firma del Dirigente dell amministrativo contabile, del tutto priva di riferimenti giuridici che legittimerebbero il diniego; questi si limita a restituire (??) le richieste di pasto dei dipendenti in quanto avrebbero potuto consumare il 2 ordinario presso la mensa di servizio essendo rientrati in sede alle ore 18.00. Qualora gli interessati non abbiano usufruito del vitto presso la mensa, può essere attribuito, in alternativa, il buono pasto del valore di euro 7,00 per la cena del 31 01 2014, presentando l apposito modulo. Si soggiunge, inoltre, che il pranzo è stato consumato dai dipendenti sopraindicati alle ore 15.00 circa. Dunque, il contabile, non si limita a una verifica dei presupposti oggettivi che danno diritto a due pasti, ma entra nel merito dell orario di consumazione degli stessi, non prescindendo affatto dall orario di consumazione, quando è fin troppo chiaro essendo scolpito a chiare lettere, che, ai fini del rimborso, si deve prescindere dagli stessi (art. 13 co. 8 D.P.R, 51/2009 - Il rimborso è corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi ) e, seguendo un proprio iter logico-giuridico assolutamente oscuro a chiunque legga la nota, pretenderebbe di attribuire il buono pasto di 7.00! E in base a cosa??? Voglia pertanto intervenire prontamente, sanando la violazione di cui trattasi. In attesa di cortese urgente riscontro, l occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. PER LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP IL SEGRETARIO GENERALE NICOLA LALLA 2