CAMERA ARBITRALE DI LUCCA

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Transcript:

CAMERA ARBITRALE DI LUCCA STATUTO Articolo 1 (Istituzione e sede) Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, in corte Campana, 10, è istituita ai sensi dell art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 la Camera Arbitrale, organismo operante per il raggiungimento delle finalità di cui al seguente art. 2 in piena coerenza con l istituzione camerale ai cui indirizzi strategici si uniforma. Articolo 2 (Scopi) La Camera Arbitrale ha come scopo lo sviluppo e la diffusione dell arbitrato, come metodo di risoluzione delle controversie. La Camera Arbitrale svolge le seguenti funzioni e servizi: a) offerta dei servizi di arbitrato (rituale o irrituale); b) amministrazione della procedura secondo i tempi e le modalità stabilite nel Regolamento di c) nomina degli arbitri, secondo quanto stabilito nella convenzione arbitrale e nel Regolamento di d) organizzazione e promozione di corsi di formazione, convegni, incontri, tavole rotonde ed azioni comuni con altre istituzioni, anche specializzate, ovvero con ordini professionali, associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali. 1. Sono organi della Camera arbitrale: a) il Presidente b) il Vice Presidente; c) il Consiglio Arbitrale; d) il Segretario. Articolo 3 (Organi) Articolo 4 (Il Presidente)

La Camera arbitrale è retta e amministrata da un Presidente, che di diritto è il Presidente della Camera di Commercio. Il Presidente: a) vigila per garantire la puntuale e corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento; b) presiede il Consiglio arbitrale; c) in caso d urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio arbitrale, salvo ratifica del Consiglio arbitrale medesimo nella prima seduta successiva; d) esercita le ulteriori funzioni previste dal Regolamento di arbitrato. Articolo 5 (Il Vice-presidente) Il Vice-presidente della Camera arbitrale è nominato dalla Giunta camerale in occasione del rinnovo del Consiglio arbitrale, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In assenza o impedimento del Presidente, il Vice-presidente ne adempie le funzioni. In caso di assenza o di impedimento anche di questi provvede il consigliere più anziano. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce l organo di presidenza costituisce prova dell assenza o impedimento dell organo stesso. Articolo 6 (Il Presidente onorario) La Giunta camerale può altresì nominare, qualora lo ritenga opportuno, un Presidente onorario, di chiara fama e competenza specialistica in materia di arbitrato, che rimane in carica per la durata del Consiglio della Camera Arbitrale e può essere riconfermato. Il Presidente onorario, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio Arbitrale con funzioni consultive e con diritto di voto. Articolo 7 (Il Consiglio Arbitrale: composizione) Oltre che dal Presidente, dal Vice-presidente e dal Presidente onorario, se nominato, la Camera arbitrale è composta da 7 membri, nominati dalla Giunta Camerale fra persone particolarmente esperte in materia giuridico-economica, commerciale e tecnica, su designazione di: Consiglio Notarile, Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, Ordine degli Avvocati, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei Geometri, Collegio dei Consulenti del Lavoro. A ciascuno dei suddetti organismi compete un membro del Consiglio. Essi formano il Consiglio della Camera Arbitrale, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. I membri del Consiglio non possono essere nominati arbitri nei procedimenti instaurati innanzi alla Camera Arbitrale. Articolo 8 (Consiglio Arbitrale: attribuzioni)

Il Consiglio arbitrale ha le seguenti attribuzioni: a) svolge le funzioni di amministrazione delle procedure arbitrali previste dal Regolamento di b) provvede alla formazione, alla tenuta e alla revisione di un elenco di arbitri; c) propone l organizzazione di corsi di formazione, seminari, convegni e di ogni altra iniziativa promozionale volta alla conoscenza e alla diffusione della cultura dell d) propone alla Giunta della Camera di Commercio le modifiche al presente Statuto e al Regolamento arbitrale; e) predispone compromessi arbitrali e clausole compromissorie tipo; f) formula pareri in ordine alle proposte di convenzione o collaborazione con altri enti od istituzioni in materia arbitrale; g) svolge ogni altra attività utile al conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2. Articolo 9 (Consiglio Arbitrale: deliberazioni) Il Consiglio Arbitrale delibera in conferenza personale o, su richiesta della Segreteria, mediante dichiarazione di voto a questa comunicata via e-mail o telefax. Articolo 10 (Consiglio Arbitrale: deliberazioni in conferenza personale) Il Consiglio arbitrale si riunisce in ogni caso almeno due volte l anno. Alla convocazione procede la Segreteria di propria iniziativa. Esso deve inoltre essere convocato entro quindici giorni dalla presentazione alla Segreteria di richiesta del Presidente o di almeno tre membri del Consiglio. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri, compresi tra essi il Presidente o il Vice Presidente o il consigliere più anziano. Il Consiglio decide a maggioranza relativa dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Le deliberazioni in materia di modifica dello Statuto e del Regolamento arbitrale, di decadenza e di ricusazione degli arbitri, devono essere approvate in conferenza personale da almeno cinque componenti del Consiglio. Alle riunioni del Consiglio Arbitrale partecipa, con funzioni di verbalizzante, il Segretario della Camera Arbitrale. Articolo 11 (Consiglio Arbitrale: deliberazioni senza conferenza personale) Nel caso in cui il Consiglio arbitrale sia chiamato ad esprimere il proprio voto via e-mail o telefax, la Segreteria sottopone preliminarmente la questione da votare ai Consiglieri affinché esprimano il proprio parere entro il termine da essa fissato. Allo scadere del termine, la Segreteria raccoglie i pareri espressi e li inoltra a tutti i componenti del Consiglio assegnando un nuovo termine per l espressione di voto. Le deliberazioni devono essere approvate da almeno cinque membri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente o il consigliere più anziano.

Articolo 12 (La Segreteria) Presso la sede della Camera di Commercio è costituito un ufficio di segreteria, diretto da un Segretario, che è il responsabile dell Ufficio arbitrato e conciliazione. Può essere nominato anche un Vice-segretario. Il Segretario: a) cura l esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Arbitrale o dei provvedimenti adottati in via di urgenza dal Presidente; b) è responsabile nei confronti della Camera di Commercio del funzionamento della Segreteria e del corretto svolgimento dell attività amministrativa relativa alla Camera Arbitrale; c) dirige il personale addetto alla Camera Arbitrale; d) redige i verbali delle sedute del Consiglio Arbitrale. Articolo 13 (Elenco arbitri: formazione) Il Consiglio della Camera Arbitrale provvede alla formazione e alla tenuta di un elenco di arbitri. L elenco è pubblicato sul sito web della Camera di Commercio. Da tale elenco è data facoltà alle parti di scegliere l arbitro di propria competenza. In tutti i casi in cui alla nomina degli arbitri procederà il Consiglio della Camera arbitrale, questo si atterrà esclusivamente ai nominativi inseriti nell elenco. Possono essere iscritti all Elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera di Commercio di Lucca coloro che, oltre ad essere iscritti ad ordini o collegi professionali con una anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione di almeno cinque anni, abbiano frequentato, in data non anteriore al 15 febbraio 2006 1, un corso di formazione in materia di arbitrato ed i corsi di aggiornamento di cui all art. 14. Possono essere inoltre iscritti all Elenco degli Arbitri i docenti universitari in materie giuridiche ed economiche, anche in quiescenza, ed altri soggetti i quali, seppure non in possesso dei requisiti predetti, abbiano maturato, a giudizio del Consiglio della Camera Arbitrale, una significativa esperienza professionale in materia di arbitrato. Per l iscrizione nell Elenco degli Arbitri gli interessati devono presentare domanda utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dalla Segreteria della Camera arbitrale, corredata di tutta la documentazione utile a comprovare la propria competenza e la propria formazione in materia arbitrale. Articolo 14 (Elenco arbitri: revisione) Il Consiglio della Camera Arbitrale, al fine di promuovere la conoscenza e l utilizzo dell arbitrato e di riqualificare i professionisti che intendono svolgere funzioni arbitrali presso la Camera di Commercio di Lucca, organizza periodicamente corsi di aggiornamento in materia di arbitrato. 1 Data di pubblicazione del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n.40, recante Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (GU n. 38 del 15-2-2006- Suppl. Ordinario n.40)

A seguito di tali corsi, può provvedere alla revisione dell Elenco degli arbitri, confermando l iscrizione di coloro che abbiano frequentato nell ultimo periodo corsi di aggiornamento in materia di arbitrato e disponendo la cancellazione degli altri. Articolo 15 (Modificazione dello Statuto e del Regolamento) Le modifiche al presente Statuto e del Regolamento arbitrale sono approvate dalla Camera di Commercio, anche su proposta del Consiglio Arbitrale, con deliberazione della Giunta camerale. In ogni caso le modificazioni non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso. Articolo 16 (Obbligo di riservatezza) I componenti degli organi della Camera Arbitrale ed il personale che svolge le funzioni di segreteria sono tenuti a custodire con la massima riservatezza qualsiasi notizia relativa ai procedimenti arbitrali conclusi ed in corso. Articolo 17 (Norme finali) Il funzionamento della Camera Arbitrale, dei suoi organi e delle procedure arbitrali è disciplinato, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal Regolamento Arbitrale.