CUMULO Note e Quesiti. Roma 13 Novembre 2017

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CUMULO Note e Quesiti Roma 13 Novembre 2017

MATURAZIONE REQUISITI TRATTAMENTO ANTICIPATO ENPAM QUOTA A La pensione ordinaria di vecchiaia Quota A e la pensione ordinaria di vecchiaia Quota B sono concesse a tutti gli iscritti alle seguenti condizioni: che abbiano compiuto l età anagrafica pro-tempore indicata nella Tabella B = 2017 : 67 anni e sei mesi, che al compimento di tale età siano iscritti alla relativa gestione e possano contare su un anzianità contributiva effettiva, anche ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, purché non relativa a periodi coincidenti, e/o riscattata, pari ad almeno 5 anni; che non fruiscano della pensione per inabilità di cui al comma 1, lettera b), art. 17. La pensione di vecchiaia, esclusivamente con riferimento ai contributi versati alla Quota A, può essere, altresì, richiesta dall iscritto, in possesso di 20 anni di anzianità contributiva, al compimento del 65 anno di età, previa opzione, in relazione all intera anzianità contributiva maturata, per il sistema di calcolo contributivo.

MATURAZIONE REQUISITI TRATTAMENTO ANTICIPATO ENPAM QUOTA A L accesso al cumulo è consentito ai richiedenti che non siano titolari di trattamento pensionistico presso una delle gestioni considerate, ed è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in uno degli enti interessati.

E OBBLIGATORIA LA CANCELLAZIONE DALL ALBO IN CASO DI PENSIONE CON CUMULO? Per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali. L Inps prevede la cessazione dell attività di lavoro dipendente L Enpam non prevede la cancellazione dall albo professionale

COSA SUCCEDE SE INPS E CASSA CHIEDONO UN REQUISITO ANAGRAFICO DIFFERENTE PER LA VECCHIAIA? Se il requisito anagrafico richiesto dalla Cassa di previdenza è più elevato di quello dell Inps ( 66 anni e 7 mesi nel 2018 ), la pensione verrà pagata in due tempi : L Inps inizierà a erogare la quota di sua competenza quando sarà raggiunta l età minima e successivamente si aggiungerà la quota in carico alla Cassa al raggiungimento dei relativi requisiti. Mentre incasserà l anticipo dell Inps il professionista potrà continuare a lavorare versando i contributi alla cassa. Se, invece, i requisiti della Cassa sono più bassi, per il cumulo si dovrà attendere comunque il minimo anagrafico Inps. In alternativa si potrà chiedere la pensione alla Cassa e poi una pensione autonoma all Inps al raggiungimento dei relativi requisiti anagrafici e contributivi.

PENSIONE ANTICIPATA : POSSO SMETTERE DI LAVORARE SENZA RISPETTARE IL REQUISITO DI ETA? Il cumulo con la pensione anticipata si ottiene quando si maturano i requisiti contributivi generali, cioè attualmente 42 anni e 10 mesi (un anno in meno le donne), sommando tutti i periodi contributivi non coincidenti accumulati nelle varie gestioni che ai fini del diritto all assegno vengono conteggiati sia per raggiungere il minimo Inps sia quello previsto dalle Casse coinvolte nel cumulo. Per questa pensione non è prevista la maturazione per quote successive come per la vecchiaia. Per il trattamento pensionistico anticipato: Inps e Enpam requisiti contributivi uguali. Enpam almeno 30 anni di laurea e cessazione dall attività convenzionale.

ANCHE LA PENSIONE IN CUMULO VIENE TRASFERITA AGLI EREDI? Per i decessi avvenuti dal 1 gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato o pensionato con periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati. Il diritto si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione e a quelli richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità previsti da ogni forma pensione

SE HO LAVORATO ALL ESTERO POSSO CUMULARE? In regime di cumulo può essere considerata anche la contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. La contribuzione estera può essere utilizzata anche qualora abbia dato luogo a pensione nello Stato estero, né tale circostanza preclude l accesso alla pensione in regime di cumulo.

COSA SUCCEDE SE DIVENTO INABILE? La pensione può essere conseguita in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché degli ulteriori requisiti richiesti dalla forma assicurativa nella quale il lavoratore risulta iscritto al momento in cui si verifica lo stato inabilitante. Per i soggetti iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il cumulo può essere attivato per accedere alla pensione di inabilità non dipendente da causa di servizio nonché quella assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. L eventuale maggiorazione spettante sarà quella della forma in cui risulta iscritto da ultimo e la ripartizione dell onere verrà effettuata in rapporto all anzianità contributiva. La facoltà non può essere esercitata per l assegno di invalidità.

LA PENSIONE SARA CALCOLATA CON QUALI CRITERI? Per i soggetti contributivi puri, deve soddisfarsi il requisito del primo importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l assegno sociale. In alternativa, i soggetti contributivi puri accedono alla pensione con 70 anni e sette mesi di età e almeno cinque anni di contribuzione effettiva (senza tener conto di quella figurativa), a prescindere dall importo della pensione. Ai fini della misura del trattamento pensionistico in regime di pro quota, si dovrà tener conto dei periodi di iscrizione maturati in ogni gestione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Sembrerebbe, dalla circolare Inps n. 140/2017,che ai fini del computo dei 18 anni necessari per il diritto al calcolo della pensione secondo il sistema retributivo non rilevino i periodi di contribuzione maturati presso le Casse private!!!