RICONOSCIMENTO MUTUO. Punti essenziali

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RICONOSCIMENTO MUTUO DEI CAMPIONI DI MISURA NAZIONALI E DEI CERTIFICATI DI TARATURA E MISURAZIONE EMESSI DAGLI ISTITUTI METROLOGICI NAZIONALI Accordo redatto dal Comitato internazionale dei pesi e delle misure in virtù dell autorità ad esso conferita dagli Stati membri della Convenzione del Metro Obiettivi Punti essenziali L accordo di riconoscimento mutuo (ARM) è stato redatto dal Comitato internazionale dei pesi e delle misure in virtù dell autorità ad esso conferita dagli Stati membri della Convenzione del Metro; esso è destinato alla firma dei direttori degli Istituti Metrologici Nazionali (IMN) degli Stati membri della Convenzione stessa. stabilire il grado di equivalenza dei campioni di misura nazionali mantenuti dagli IMN; provvedere al riconoscimento mutuo dei certificati di taratura e misurazione emessi dagli IMN; fornire in questo modo ai Governi e ad altre parti un solido fondamento ad altri e più estesi accordi legati al commercio internazionale, agli affari ed alle attività di regolamentazione. Procedimento di attuazione confronti internazionali di misurazioni, denominati confronti chiave; confronti internazionali di misurazioni supplementari; messa in opera da parte degli IMN di sistemi di qualità e dimostrazione della propria competenza. Risultato dichiarazione, da parte di ciascun istituto, delle proprie capacità di misurazione, che vengono inserite in una banca dati gestita dal BIPM e pubblicamente accessibile tramite il Web. Impegno I direttori degli IMN firmatari dell accordo di riconoscimento mutuo hanno l approvazione delle competenti autorità del loro paese, e pertanto: accettano i procedimenti, specificati nell accordo, intesi a stabilire la banca dati; riconoscono i risultati dei confronti chiave e supplementari inseriti nella banca dati; riconoscono le capacità di misurazione e taratura degli altri istituti aderenti all accordo, riportate nella banca dati. 1

Restrizioni la firma dell accordo impegna gli istituti metrologici nazionali, ma non necessariamente altre agenzie del loro Paese; la responsabilità delle misure e delle tarature è unicamente dell istituto metrologico nazionale che le effettua, e non si estende, per effetto dell AMR, ad alcun altro istituto partecipante. Organizzazione il coordinamento è realizzato dal BIPM sotto gli auspici del CIPM, in virtù dell autorità ad esso conferita dagli Stati membri della Convenzione del Metro; i comitati consultivi del CIPM, le organizzazioni metrologiche regionali (OMR) ed il BIPM hanno la responsabilità dell organizzazione e della realizzazione dei confronti chiave e supplementari; un comitato congiunto delle OMR e del BIPM ha la responsabilità di esaminare le capacità di misurazione e taratura dichiarate dagli IMN, allo scopo di inserirle nella banca dati. 2

Premessa Gli organismi nazionali di accreditamento e regolamentazione necessitano di accordi o di intese multilaterali che stabiliscano le condizioni alle quali accettare i certificati di taratura, di misurazione e di prova emessi dai laboratori accreditati in altri Paesi. La validità di tali accordi o intese è legata all'accuratezza dei campioni di misura nazionali e dei certificati di taratura e di misurazione emessi dagli istituti nazionali di metrologia (IMN) Il presente accordo provvede al riconoscimento mutuo dei campioni di misura nazionali e dei certificati di taratura e di misurazione emessi dagli istituti metrologici nazionali; esso si fonda sugli sforzi che ciascun istituto metrologico nazionale compie per legare le sue misure e le loro incertezze alle unità del Sistema Internazionale di Unità (SI). Allo scopo di stabilire i criteri di riconoscimento mutuo su basi oggettive, quest'accordo si basa su (a) i risultati di un insieme di confronti chiave effettuati secondo procedure specificate che conducono ad una valutazione quantitativa del grado di equivalenza dei campioni di misura nazionali, (b) la messa in opera da parte di ciascun INM di mezzi appropriati a garantire la qualità delle misurazioni e (c) la partecipazione effettiva di ciascun INM ad appropriati confronti supplementari. Il risultato complessivo di queste tre azioni indica alle istituzioni partecipanti il grado di fiducia che ciascuno può nutrire nei risultati da altri pubblicati, la qual cosa risulta in una maggiore fiducia reciproca. Ai fini del presente accordo, il grado di equivalenza dei campioni di misura è inteso nel senso di grado di compatibilità di detti campioni ai valori di riferimento determinati sulla base dei confronti chiave. I gradi di equivalenza indicano dunque in quale misura i campioni sono tra loro compatibili. Il valore di riferimento è detto valore di riferimento del confronto chiave e, nella maggior parte dei casi, può essere considerato una approssimazione buona, ancorché non necessariamente la migliore possibile, del valore della corrispondente unità SI. Il grado di equivalenza di un campione di misura nazionale è espresso quantitativamente dallo scostamento tra il suo valore ed il valore di riferimento del confronto chiave, accompagnato dall'incertezza di questo scostamento. Quest'accordo comprende due parti: nella prima, i firmatari riconoscono il grado di equivalenza dei campioni di misura nazionali degli istituti nazionali partecipanti; nella seconda, i firmatari riconoscono la validità dei certificati di taratura e di misurazione emessi dagli istituti partecipanti. Formalmente, questo documento costituisce un accordo di carattere tecnico tra i direttori degli istituti metrologici nazionali degli Stati membri della Convenzione del Metro; non è un trattato diplomatico. Esso è stato redatto dal Comitato internazionale dei pesi e delle misure (CIPM), conformemente alla Convenzione del Metro, della quale peraltro non costituisce un'aggiunta né sostituisce alcun articolo. I direttori che a suo tempo decidono di firmare l'accordo lo fanno con l'approvazione delle competenti autorità del loro Paese, siano esse governative o altre autorità ufficiali. E' probabile che la partecipazione a quest accordo aprirà la strada a più vasti accordi legati al commercio, agli affari ed alle attività di regolamentazione, firmati dalle 3

1 L'accordo autorità competenti di ciascun paese o regione, ed a tali accordi fornirà le basi tecniche. L'adesione al presente accordo da parte di Stati e di entità economiche associati alla Conferenza generale dei pesi e delle misure (CGPM) è possibile nella loro qualità di membri di un organizzazione metrologica regionale. 1.1 Questo documento costituisce un accordo tra istituti metrologici nazionali. Esso specifica le condizioni per il riconoscimento mutuo dei campioni di misura nazionali e della validità dei certificati di taratura e misurazione emessi dagli istituti metrologici nazionali. Esso è stato redatto dal CIPM in virtù dell'autorità che gli è conferita dall'articolo 10 (1921) del Regolamento allegato alla Convenzione del Metro. 1.2 Quest'accordo consta di due parti, come specificato nel successivo paragrafo 2; la prima parte riguarda i campioni di misura nazionali, la seconda i certificati di taratura e misurazione. 1.3 Gli istituti metrologici nazionali che, sottoscrivendola, partecipano all'accordo, possono scegliere di limitare la loro adesione alla prima parte, cioè al riconoscimento dei campioni di misura nazionali. 1.4 Ogni firmatario di quest'accordo è l istituto metrologico nazionale che la competente autorità, sia essa governativa o altra autorità ufficiale, del suo Stato, membro della Convenzione del Metro, ha investito della responsabilità dei campioni di misura nazionali. Per quegli Stati che a questo scopo hanno designato più di un istituto, l'accordo è firmata da un solo istituto per conto di tutti, ed il nome degli altri istituti è allegato al documento. 1.5 Gli istituti metrologici nazionali designati dagli Stati o dalle entità economiche associati alla CGPM possono partecipare a quest'accordo solo attraverso le loro organizzazioni metrologiche regionali mediante la firma di una dichiarazione allegata a quest'accordo. 1.6 Possono altresì partecipare a quest'accordo organizzazioni intergovernative e internazionali designate dal CIPM. 2 Scopo dell'accordo 2.1 Gli istituti metrologici nazionali partecipanti, elencati all'appendice A, riconoscono il grado di equivalenza dei campioni nazionali di misura, derivato dai risultati dei confronti chiave, per le grandezze ed i valori specificati nell'appendice B. Questo costituisce la prima parte dell'accordo. 2.2 Gli istituti metrologici nazionali partecipanti riconoscono la validità dei certificati di taratura e misurazione emessi dagli altri istituti partecipanti, per le grandezze ed i campi di misura specificati nell'appendice C. Questo costituisce la seconda parte dell'accordo. 4

3 Basi tecniche dell'accordo 3.1 La base tecnica di quest'accordo è costituita dall'insieme dei risultati via via conseguiti nei confronti chiave realizzati dai comitati consultivi del CIPM, dall'ufficio internazionale dei pesi e delle misure (BIPM) e dalle organizzazioni metrologiche regionali (OMR). Detti risultati sono pubblicati dal BIPM e conservati nella banca dati dei confronti chiave. Le prescrizioni tecniche dettagliate sono indicate nel Supplemento Tecnico di quest accordo. 3.2 I confronti chiave realizzati dai comitati consultivi e dal BIPM sono chiamati confronti chiave del CIPM ed i confronti chiave organizzati dalle organizzazioni metrologiche regionali sono chiamati confronti chiave delle OMR. Il collegamento tra i confronti chiave delle OMR ed i confronti chiave del CIPM deve essere assicurato da un certo numero di istituti che partecipano ad entrambi. I gradi di equivalenza dedotti dai risultati dei confronti chiave delle OMR hanno lo stesso status di quelli dedotti dai risultati dei confronti chiave del CIPM. 3.3 Un comitato congiunto delle OMR e del BIPM (JCRB), creato dal CIPM, è responsabile del coordinamento dei dati forniti dalle OMR e delle altre azioni che esse intraprendono per promuovere la fiducia nei certificati di taratura e di misurazione (vedi paragrafo 9.3). 4 Responsabilità dei comitati consultivi del CIPM I comitati consultivi hanno la responsabilità di scegliere i confronti chiave, il cui elenco è nell'appendice D, e di sancirne i risultati. Le responsabilità specifiche dei comitati consultivi sono fornite in dettaglio nel Supplemento tecnico. 5 Responsabilità delle organizzazioni metrologiche regionali Gli istituti metrologici nazionali firmatari dell'accordo s impegnano a mettere in atto in seno alle loro OMR le strutture che a queste permettano: a) di proporre ai comitati consultivi una scelta di confronti chiave; b) di condurre a termine i confronti chiave delle OMR descritti nel Supplemento tecnico e corrispondenti ai confronti chiave del CIPM; c) di partecipare allo JCRB (vedi paragrafi seguenti 9.3 e 9.4); d) di organizzare confronti supplementari e altre azioni volte a rinforzare la fiducia reciproca nella validità dei certificati di taratura e di misurazione emessi dagli istituti partecipanti (vedi seguente paragrafo 7.3). 6 Partecipazione ai confronti chiave e supplementari 6.1 La partecipazione ad un confronto chiave del CIPM è aperta ai laboratori che possiedono la massima competenza ed esperienza tecnica, vale a dire, di norma, ai membri del comitato consultivo competente. I laboratori che non sono membri di un comitato consultivo o non sono istituti metrologici nazionali devono essere nominati dall istituto nazionale designato, indicato al paragrafo 1.4, come responsabili dei campioni di misura nazionali. Nella scelta dei partecipanti il comitato consultivo si adopererà per assicurare un adeguata rappresentanza delle varie regioni. Può 5

accadere che il numero di laboratori partecipanti ai confronti chiave del CIPM venga limitato per ragioni tecniche. 6.2 La partecipazione ai confronti chiave di un'organizzazione metrologica regionale è aperta a tutti i membri della OMR e ad altri istituti che rispondano ai criteri dell'organizzazione regionali (compresi laboratori invitati esterni alla regione) e che abbiano la competenza tecnica adeguata allo specifico confronto. 6.3 La partecipazione ai confronti supplementari delle OMR è aperta agli istituti che rispondono alle condizioni specificate al paragrafo 6.2. 7 Fiducia nelle misure 7.1 La fiducia nelle misure è uno dei presupposti essenziali del commercio internazionale e facilita la maggior parte delle attività del mondo industrializzato. Questa fiducia già è molto diffusa: essa è basata sul SI, pietra angolare del sistema internazionale di misura, così come è realizzato dai laboratori metrologici nazionali. Obiettivo del presente accordo di riconoscimento mutuo è quello di estendere e rinforzare la fiducia internazionale già esistente nelle misurazioni. 7.2 E' auspicabile che gli istituti che partecipano a quest'accordo accrescano la fiducia nelle loro attività, di cui già godono, attraverso la pubblicazione di rapporti periodici sul loro lavoro, il loro invio al BIPM, la partecipazione alle conferenze su temi di loro competenza e alle attività promosse dal BIPM. 7.3 In aggiunta alla partecipazione ai confronti chiave ed a quelli supplementari definiti nel paragrafo 6, il riconoscimento dei certificati di taratura e di misurazione presuppone che venga attuata una delle seguenti procedure, allo scopo di assicurare il livello di mutua fiducia richiesto: e) Un IMN che scelga, per i suoi servizi di taratura e misurazione, di dotarsi di un sistema di qualità in conformità alla Guida ISO 25 (o equivalente) e attestato da un ente di accreditamento conforme alla Guida ISO 58, dichiara le sue capacità di taratura e misurazione (vedi paragrafo T.7) e le sottopone alla locale OMR per la presentazione al comitato congiunto, che le analizza e le include nell'appendice C. f) Un IMN che scelga, per assicurare la qualità delle misure, di mettere in atto mezzi diversi, o che scelga un altro sistema di qualità o un sistema conforme alla Guida ISO 25 ma senza valutazione esterna, dichiara le sue capacità di taratura e misurazione (vedi paragrafo T.7) e le sottopone alla locale OMR per revisione e trasmissione al comitato congiunto, che le analizza e le include nell'appendice C. La verifica delle competenze e delle possibilità di misura dichiarate può rendere necessario l'esame delle procedure utilizzate e la visita del laboratorio da parte di un IMN o di terzi di pari livello designati dall organizzazione metrologica regionale locale. 7.4 Quest'accordo non pretende di limitare in alcun modo la libertà di uno o più firmatari di stabilire altri accordi o intese di riconoscimento mutuo, conformi ai paragrafi 2.1 e 2.2, esterni all'accordo stessa. 6

8 Controversie relative a quest'accordo Quest'accordo viene messo in atto dal BIPM in stretto collegamento con i comitati consultivi e le organizzazioni metrologiche regionali che, in virtù dei precedenti paragrafi 4 e 5, hanno la responsabilità di condurre a buon fine i confronti chiave e di valutarne i risultati. Le controversie in merito alla messa in atto del presente accordo saranno innanzi tutto discusse in seno al comitato consultivo competente, o all'organizzazione metrologica regionale o al comitato congiunto. In caso di mancata composizione a questo livello, saranno presentate al CIPM. 9 Coordinamento 9.1 Il coordinamento delle attività legate a quest'accordo spetta al CIPM. 9.2 Il coordinamento dei confronti chiave è assicurato da consultazioni tra i comitati consultivi e le organizzazioni metrologiche regionali. 9.3 Il coordinamento dei confronti supplementari e delle altre azioni condotte dalle organizzazioni metrologiche regionali, allo scopo di rinforzare la fiducia nei certificati di taratura e misurazione, è di competenza del comitato congiunto (JCRB) creato dal CIPM. Questo comitato è costituito da rappresentanti delle OMR e presieduto dal direttore del BIPM. I compiti del comitato congiunto sono specificati nell'appendice E. 9.4 Il comitato congiunto, sotto la responsabilità del CIPM, è responsabile dell'analisi e dell'aggiornamento del contenuto dell'appendice C. 10 Responsabilità e obblighi relativi alle misure 10.1 Ciascun firmatario riconosce ed accetta che quest'accordo non crea né diritti né responsabilità né obblighi vincolanti sul piano del diritto nazionale o internazionale. 10.2 Ciascun firmatario riconosce ed accetta che per ciascun Paese il presente accordo si applica esclusivamente all istituto firmatario ed agli altri istituti che esso rappresenta. L'accordo non si estende necessariamente ad altre istituzioni aventi responsabilità in materia di metrologia o di regolamentazione in quel Paese. 10.3 La responsabilità delle misure prodotte nell'ambito del presente accordo ricade esclusivamente sull istituto che effettua le misurazioni. Né il CIPM, né il BIPM o i Comitati consultivi o le organizzazioni metrologiche regionali sono responsabili delle incertezze dichiarate o delle dichiarazioni relative alla qualità. 11 Firma dell'accordo di riconoscimento mutuo e data di validità 11.1 La procedura di attivazione del presente accordo è la seguente Nel corso della riunione dei direttori degli istituti metrologici nazionali tenutasi dal 23 al 25 febbraio 1998 i direttori sono stati invitati a siglare una bozza del presente accordo; 7

Nel corso della riunione dei direttori degli istituti metrologici nazionali che si terrà durante la 21 a CGPM nell'ottobre 1999 i direttori saranno invitati a firmare il presente accordo per un periodo iniziale di quattro anni. Nuovi firmatari potranno aderire a quest'accordo in qualunque momento, dietro semplice richiesta al direttore del BIPM. 11.2 Per ritirarsi dall'accordo, il direttore di un istituto firmatario notifica la sua decisone al direttore del BIPM sei mesi prima della data effettiva di rinuncia. Il direttore del BIPM informerà di questa decisone gli altri firmatari entro e non oltre un mese dal suo ricevimento. 11.3 Nel periodo dall'ottobre 1999, e fintantoché la prima campagna di confronti chiave e supplementari non sia stata portata a termine, e non siano stati attuati i sistemi di controllo della qualità definiti nel precedente paragrafo 7.3, il presente accordo funzionerà in modo transitorio. Valori provvisori dei gradi di equivalenza (Appendice B) saranno basati sui risultati dei confronti effettuati all'incirca dal 1988, saranno riesaminati ed approvati dal comitato consultivo competente per ogni campo e saranno inseriti nella banca dati dei confronti chiave menzionata al paragrafo 3.1. Le capacità di taratura e misurazione (Appendice C) saranno basate transitoriamente sui corrispondenti risultati, rivisti dalle organizzazioni metrologiche regionali ed esaminati dal comitato congiunto, secondo le procedure indicate nel paragrafo 7.3, e saranno inserite nella banca dati dei confronti chiave. 11.4 Al termine del periodo iniziale di quattro anni i firmatari potranno, con l'approvazione delle competenti autorità del loro Paese, siano esse governative o altre autorità ufficiali, apportare modifiche al presente accordo nel corso di riunioni, organizzate dal CIPM, tra i direttori degli istituti metrologici nazionali. 12 Status dei campioni di misura nazionali tarati dal BIPM o da un istituto metrologico nazionale. Il presente accordo non limita i diritti individuati nella Convenziona del Metro, che permettono agli istituti metrologici nazionali membri di far tarare i loro campioni nazionali dal BIPM o da un altro istituto metrologico nazionale. Il riconoscimento mutuo di questi campioni è subordinato alla successiva partecipazione a confronti chiave o supplementari (vedere precedenti paragrafi 3 e 6). 13 Istituti metrologici nazionali non membri di un'organizzazione metrologica regionale Gli istituti metrologici nazionali che desiderano aderire a quest'accordo, e non sono membri di una OMR, devono formare una nuova OMR o associarsi ad una OMR esistente per le finalità di quest'accordo, scegliendo la soluzione che ritengono più appropriata. Se nessuna delle due soluzioni è praticabile, dovranno ricercare accordi specifici. 14 Istituti metrologici nazionali membri di più organizzazioni metrologiche regionali 8

Gli istituti metrologici nazionali membri di più organizzazioni metrologiche regionali devono dichiarare con quale OMR parteciperanno alla seconda parte di quest'accordo. 15 Ammissione di nuove organizzazioni metrologiche regionali al comitato congiunto L'ammissione di una nuova organizzazione metrologica regionale al comitato congiunto è subordinata all'approvazione del CIPM. 9