La L.R. n 5/2006 individua diverse tipologie di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

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Transcript:

IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO? Per tutte le vicende che riguardano lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande. Per questa s intende la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all uopo attrezzati. La L.R. n 5/2006 individua diverse tipologie di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Esercizi aperti al pubblico, intesi come quelli nei quali può accedere una clientela indifferenziata, che vi si rechi con lo scopo primario di consumare cibi e bevande; questi a loro volta si distinguono in: esercizi soggetti a programmazione comunale: in proposito il comma 3 dell art. 64 del Dlgs 59/2010 prevede: Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (.. omissis), ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione. esercizi aperti al pubblico per i quali il Comune non ha adottato alcun atto di programmazione: in tal caso l attività può essere avviata direttamente (salvo il possesso dei requisiti necessari). esercizi esclusi dalla programmazione comunale, la cui apertura o trasferimento è sempre possibile (salvo il possesso dei requisiti necessari), essendo svincolata dai criteri programmatori dei singoli comuni: a. Esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in discoteche, sale da ballo,

sale da gioco, locali notturni, stabilimenti, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari. L attività d intrattenimento e svago s intende prevalente nei casi in cui la superficie riservata esclusivamente al suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata. b. Esercizi in cui l attività di somministrazione è esercitata all interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto all attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Esercizi non aperti al pubblico, quelli nei quali l attività è svolta nei confronti di una cerchia delimitata ed individuabile di persone (esempi: mense aziendali e scolastiche spacci aziendali e scolastici, spacci/mense annessi a strutture residenziali non di carattere turistico con somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati). Attività svolte in forma temporanea nel corso di fiere, feste ed altri eventi straordinari: in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, può essere esercitata l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande. Per la stessa manifestazione l'attività di somministrazione non può avere un durata superiore ai 15 giorni. Attività stagionali, ovvero attività di somministrazione svolte per uno o più periodi, nel complesso non superiori a centottanta giorni, per ciascun anno solare secondo quanto stabilito dal comma 6 dell art, 22 della L.R. 5/2006. Nelle comunicazioni relative alle attività stagionali sono indicati il periodo o i periodi nei quali è svolto, in corso d anno, l esercizio dell attività. Somministrazione al domicilio del consumatore: si intende l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate presso il suo domicilio. Si individuano le seguenti tipologie: a. catering: fornitura di pasti a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere ed è comprensiva anche della preparazione dei tavoli/buffet, del servizio al tavolo, dei tavoli, delle sedie, dei tovagliati, delle posaterie e delle stoviglie necessari all erogazione del servizio nonché del riordino degli stessi. Consiste inoltre nel fornire pasti preparati a mense aziendali, scolastiche, enti pubblici; b. banqueting: l attività di fornitura di pasti a domicilio che può avvenire con l utilizzo delle attrezzature e dei locali del consumatore.

Somministrazione mediante distributori automatici: rientrano nella fattispecie della somministrazione qualora l attività avvenga in locali destinati esclusivamente a tale attività e che siano attrezzati specificatamente per il consumo sul posto (è bene distinguere tale caso da quello, assai più comune, dell'installazione di distributori automatici che effettua la vendita di alimenti e bevande, ancorché sfuse e preparate al momento). Il modulo si utilizza per ogni caso di: Nuova apertura Subingresso Trasferimento di sede Altre variazioni in corso di attività (variazioni dell attività, variazioni dei locali, variazioni della ditta). IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO? Per la somministrazione di alimenti e bevande presso strutture ricettive alberghiere, extraalberghiere ed all aria aperta, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; Per la cessazione dell attività, per la quale si utilizza il solo modello C6; Per adempimenti accessori di varia natura, non comportanti alcun effetto giuridico sul titolo abilitativo per l esercizio dell attività (es. variazioni societarie che non configurano subingresso, comunicazione di sospensione temporanea dell attività e simili) per i quali si utilizza il modello C5 senza il modulo B. QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA? Il procedimento per l esercizio dell attività è l autocertificazione a zero giorni. Tuttavia esso potrebbe essere soggetto a procedimenti diversi (autocertificazione a 20 giorni o Conferenza di Servizi) qualora l intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (interventi edilizi, vincoli, ). Si vedano a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE? L apertura, il trasferimento di sede, le variazioni dell attività sono soggetti a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio, e possono essere effettuati sin dal momento della presentazione al comune della relativa documentazione (autocertificazione a 0 giorni). Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune, e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di

autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti. La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (modello C6), e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa. L ufficio competente, ricevuta la comunicazione con le dichiarazioni previste, provvede ad accertare, in particolare, il possesso dei requisiti morali e professionali, l idoneità dei locali, ogni altro elemento ritenga necessario e trasmette la pratica agli altri enti coinvolti nel procedimento. QUAL E IL TERMINE DI VALIDITA DEL TITOLO ABILITATIVO? E a tempo indeterminato, e decade solo a seguito di cessazione o nei seguenti casi: a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del Dlgs 59/2010; b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi; c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tal caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali; d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni. Ai sensi della Legge Regionale 5/2006 inoltre è prevista la decadenza del titolo: quando venga meno l effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario, l autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza; quando il titolare dell autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell autorizzazione; quando in caso di subingresso non avvii l attività nei termini previsti.

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI? Quando Ente e ufficio competente Descrizione Per tutte le attività Comune Ufficio Commercio / Attività Produttive L ufficio comunale competente ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Legge per l esercizio dell attività. Nell'ambito delle verifiche possono essere coinvolti: Procura della Repubblica (casellario giudiziale), Prefettura o CCIAA (accertamenti antimafia), INPS (accertamenti su requisiti professionali), Ufficio tecnico comunale (accertamenti sulla conformità dei locali), Polizia Municipale (verifiche e accertamenti in loco) Camera di Commercio Ufficio del Registro delle Imprese Il SUAPE ha il dovere di trasmettere la documentazione relativa a qualsiasi procedimento riferito all esercizio di attività produttive di beni e servizi alla Camera di Commercio, ai sensi dell art. 43 bis del D.P.R. n 445/2000

1. DATI GENERALI GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI Nessun campo da compilare. 2. SPECIFICHE RELATIVE ALL ATTIVITÀ Indica i dati via via richiesti. Specifica la tipologia di attività da esercitare, la superficie di somministrazione e inserisci i dati dei soggetti in possesso dei requisiti morali (per ognuno dovrà essere compilato il modello D1); inserisci i dati dei soggetti in possesso dei requisiti professionali (per ognuno dovrà essere compilato il modello D2). 3. NOTE In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le caratteristiche dell intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente modulo e i suoi allegati. 4. DATA E FIRMA Indica luogo, data e nominativo del firmatario. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Classe Descrizione LEGGE 25 agosto 1991, n. 287 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 159 Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 6 MAGGIO 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136- ART. 67

REGIONE L.R. 18.05. 2006 n. 5 s.m.i. "Disciplina generale delle attività commerciali" REGIONE L.R. 6-12-2006 n. 17 Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali). REGIONE Deliberazione n 54/3 del 28/12/2006 Direttive di carattere generale per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. REGIONE Decreto dell'assessore del Turismo, artigianato e commercio del 28 febbraio 2007, n. 739/1 - Corso qualificante somministrazione e vendita alimenti e bevande - L.R. n, 5/06 art. 2, 4 comma, lett.a) come modificata dalla L.R. n. 17/06. D.M. Interno 17.12.1992, n. 564 Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. REGIONE L.R. 20.10.2016 N. 24 - Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministratici e s.m.i. REGIONE Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l edilizia - Allegate alla Deliberazione G.R. N. 11/14 Del 28.02.2017 CE Reg. CE 852/2004 PER SAPERNE DI PIÙ Resta escluso dal campo della somministrazione di alimenti e bevande, sebbene affine, il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l esercizio di vicinato, quando vengono utilizzati i locali e gli arredi dell azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie. Esercizio di attività accessorie: fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli abilitanti l esercizio dell attività di somministrazione: consentono l installazione e l uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società; con riguardo agli apparecchi da gioco sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. abilitano all effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l apprestamento di elementi atti a trasformare l esercizio in locale di pubblico spettacolo o

trattenimento; detta attività deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico.