GRUPPI FRIGO/POMPE DI CALORE E REGOLAMENTO REGIONALE 25/R PROCEDURE DI AUTOCERTIFICAZIONE ATTIVITÀ DI VERIFICA ING. JONATHAN MAGLIOZZI 15/06/2017, LUCCA
SINTESI QUADRO NORMATIVO DPR 74/2013 Introduce il controllo di efficienza energetica sui Gruppi Frigo DM 10/02/2014 Definisce il modello da compilare durante il controllo di efficienza energetica (Rapporto Tipo 2) oltre alle apposite sezioni del Libretto di Climatizzazione REGOLAMENTO REGIONALE [d.p.g.r.25/r/2015] Stabilisce le modalità operative per il controllo di efficienza energetica e l attività ispettiva. NOTA: la normativa di cui sopra (e a seguire) ed in genere l attività di SEVAS CONTROLLI SRL riguarda l efficienza energetica dei generatori, tematica differente dai controlli nell ambito della normativa fgas e relativa compilazione del registro apparecchiatura.
GRUPPI FRIGO E DEFINIZIONE IMPIANTO TERMICO Un gruppo frigo indipendentemente dalla potenza è sempre un «impianto termico» in quanto dotato di un sistema di produzione (macchina esterna), distribuzione (collegamento macchina esternainterna), utilizzazione (macchina interna) e regolazione (termostato o telecomando) ed quindi soggetto alle attività di regolare manutenzione. Impianto termico [D.lgs192/2005 e s.m.i.] Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché degli organismi di regolazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, tali apparecchi se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio delle singole unità immobiliari ad uso residenziale
CONTROLLO E MANUTENZIONE REGOLAMENTO REGIONALE 25/R - ARTICOLO8 Prescrizioni e Periodicità della manutenzione Contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell impianto fornite dalla impresa installatrice Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell impianto fornire, in forma scritta, le stesse istruzioni, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a quanto disposto dall articolo 7 DPR 74/2013
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEGLI IMPIANTI TERMICI REGOLAMENTO REGIONALE 25/R ARTICOLO 5 a) Libretto di impianto per la climatizzazione b) Istruzioni di uso e manutenzione dell impianto rese dalla ditta installatrice o incaricata della manutenzione dell impianto c) Libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell impianto forniti dai produttori d) Dichiarazione di Conformità DM 37/08 (o equivalente) e) Rapporti di Controllo e Manutenzione e Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica f) Codice identificativo dell'impianto
OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA REGOLAMENTO REGIONALE - ARTICOLO9 I controlli di efficienza energetica sono obbligatori per gli impianti (indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata) : climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw Con climatizzazione estiva si intende sia gruppi frigo che pompe di calore Per gli impianti di climatizzazione esistenti non contemplati dal d.lgs. 192/2005, ovvero GRUPPI FRIGO, SCAMBIATORI e COGENERATORI il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione ed in ogni caso entro 3 anni dall entrata in vigore del regolamento (24/03/2018)
OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA E necessario, cosi come avviene già da anni per le caldaie: Compilare RCEE Tipo 2; Applicare il bollino Regionale; Trasmettere telematicamente attraverso il software www.sevas-gecit.com. Per gli impianti la cui autocertificazione è stata registrata prima del 24/03/2018, o comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolamentazione regionale, la verifica di SEVAS CONTROLLI sarà a titolo gratuito. La potenza di riferimento è la potenza termica utile nominale espressa in kw. Non è: la potenza assorbita dalla macchina, il dato espresso in btu e nemmeno i kg di gas. Si considera, a fini tutelativi, in attesa di chiarimenti normativi la potenza maggiore tra quella di riscaldamento e raffrescamento, tranne nel caso che l impianto sia impossibilitato a funzionare con entrambe le modalità.
OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA Sempre ai fini della calcolo della potenza, vale quanto visto per i generatori di calore a fiamma, ovvero si sommano le potenze di macchine che sono sullo stesso circuito di distribuzione ed hanno medesima alimentazione. Per sottosistema di distribuzione si intende anche un sistema centralizzato di controllo di più apparecchi. Allegato A Regolamento Regionale 25/R: Tempistiche
OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA Allegato B Regolamento Regionale 25/R e L.R. 85/2016: Costo del bollini
OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica Tipo 2
OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA Trasmissione Telematica 1. Accesso al software: www.sevas-gecit.com 2. Ricerca o inserimento nuovo impianto A. Ricerca per i gruppi frigo già accatasti in passato B. Inserimento come nuovo per i restanti 3. Trasmissione RCEE
OBBLIGHI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI REGOLAMENTO REGIONALE 25/R - ARTICOLO11 Le ispezioni a titolo oneroso si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kw e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kw a) tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica laddove questo non risulti pervenuto b) gli impianti termici per i quali a seguito dell accertamento documentale permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità c) gli impianti termici per il quali l ispezione avvenga su richiesta del responsabile d impianto.
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI Sono sottoposti ad ispezione, a titolo gratuito, gli impianti per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo le modalità definite dalla autorità competente. Le ispezioni sono da eseguire sugli impianti e nelle cadenze temporali di seguito indicati: a) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kw, da ispezionare almeno una volta ogni due anni b) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kw, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni; c) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kw, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni d) un campione pari almeno al 5 per cento dei rapporti pervenuti su base annuale con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni
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