D.M. 23 LUGLIO 2009 E ASCENSORI: PIÙ SICUREZZA PER LE INSTALLAZIONI ANTE D.P.R. N. 162/1999



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D.M. 23 LUGLIO 2009 E ASCENSORI: PIÙ SICUREZZA PER LE INSTALLAZIONI ANTE D.P.R. N. 162/1999 di Laura Tomassini Dipartimento Tecnoogie di Sicurezza ISPESL Osservatorio a cura de Ufficio Reazioni con i Pubbico Con i D.M. 23 ugio 2009, in vigore da 1 settembre 2009, i egisatore ha rianciato ediizia con intenzione anche di migiorare a sicurezza degi ascensori instaati prima de entrata in vigore de D.P.R. n. 162/1999. I provvedimento è rivoto ai proprietari, agi amministratori, ae associazioni di piccoi proprietari immobiiari, ae imprese che effettuano manutenzione, riparazione, ammodernamento di ascensori, agi organismi notificati, ae ASL e agi ispettorati de avoro. I decreto ministeriae 23 ugio 2009 ha disposto «adozione di interventi di adeguamento mirati ad un progressivo e graduae migioramento de iveo di sicurezza, da attuarsi in modo seettivo, in funzione dee situazioni riscontrate su ogni singoo impianto». Gi interventi di adeguamento sono individuati attraverso una verifica straordinaria finaizzata a anaisi dei rischi presenti su impianto. Questa verifica deve essere effettuata da organismo notificato, daa ASL o da ispettorato de avoro che ha in affidamento impianto e deve essere condotta sua base dea norma tecnica UNI EN 81-80. I termini per esecuzione de anaisi dei rischi e degi interventi di adeguamento sono stabiiti in funzione, rispettivamente, de età de impianto e dee situazioni di rischio rievate. Lo scorso 1 settembre 2009 è entrato in vigore i decreto de Ministero deo Sviuppo economico 23 ugio 2009[1]. Si tratta di un provvedimento reativo a esercizio di impianti già instaati (materia di competenza nazionae) che fa rife- rimento aa raccomandazione europea n. 95/216/CE[2] per i migioramento dea sicurezza degi ascensori esistenti. Questo provvedimento, pubbicato in coincidenza con a direttiva europea 95/16/CE[3] finaizzata aa ibe- ra commerciaizzazione degi ascensori su territorio comunitario, si pone come un invito a verificare e a migiorare a sicurezza degi impianti preesistenti aa direttiva che, a contrario, ha stabiito e procedure per a commerciaizzazione 1) «Migioramento dea sicurezza degi impianti ascensoristici anteriori aa direttiva 95/16/CE», nea Gazzetta Ufficiae de 17 agosto 2009, n. 189. 2) «Raccomandazione europea 95/216/CE de 8 giugno 1995 reativa a migioramento dea sicurezza degi ascensori esistenti», nea G.U.C.E. L de 20 giugno 1995, n. 134. 3) «Direttiva 95/16/CE de Paramento europeo e de Consigio, de 29 giugno 1995, per i ravvicinamento dee egisazioni degi Stati membri reative agi ascensori», nea G.U.C.E. L de 7 settembre 1995, n. 213. 42 www.ambientesicurezza.isoe24ore.com

Tabea 1 I 10 PUNTI DELLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA N. 95/216/CE Principi per i migioramento dea sicurezza degi ascensori esistenti Osservazione preiminare: Le norme europee EN 81 1 e EN 81 2 possono essere utiizzate ogni vota che ciò sia possibie per ottenere dati numerici per quanto concerne e dimensioni, e toeranze, e veocità o e acceerazioni. 1. Instaare porte sue cabine e, a'interno dee cabine, un sistema che indichi i piano a quae si trova 'ascensore. 2. Controare, ed eventuamente sostituire, i cavi di sostegno dea cabina. 3. Modificare i dispositivi di arresto per ottenere un buon grado di precisione de iveo di arresto dea cabina ed una progressiva deceerazione. 4. Rendere gi organi di comando, sia nee cabine che ai piani, comprensibii e utiizzabii dae persone handicappate che si spostano da soe. 5. Instaare riveatori di presenza umana o animae sue porte a chiusura comandata. 6. Instaare sugi ascensori con veocità superiore a 0,6 m/s un sistema di paracadute a deceerazione progressiva prima de'arresto. 7. Modificare i sistemi di aarme in modo da avere un coegamento permanente con un servizio di intervento rapido. 8. Eiminare 'amianto, se esiste, dai meccanismi di frenatura. 9. Instaare un dispositivo che impedisca i movimenti incontroati verso 'ato dea cabina. Tae impianto deve consentire anche i funzionamento de sistema d'aarme di cui a punto 7. e i requisiti essenziai di sicurezza ai quai i nuovi ascensori devono conformarsi e i cui recepimento è cogente per o Stato membro. La direttiva, recepita ne ordinamento nazionae con i Capo I, D.P.R. n. 162/1999, è in vigore da 25 giugno 1999. Gi impianti antecedenti aa sua emanazione sono conformi aa normativa nazionae vigente a atto dea oro instaazione e sono stati tutti sottoposti a procedura di omoogazione da parte de Ente nazionae prevenzione infortuni (ENPI) o da Istituto superiore per a prevenzione e a sicurezza de avoro (ISPESL), fatte save e eccezioni ammesse daa egge n. 1415/1942 e da art. 19, D.P.R. n. 162/1999. Negi anni si sono suc- ceduti diversi provvedimenti nazionai ma, in generae, o stato de arte consoidato in Itaia prima dea direttiva si è riveato, a un confronto con gi atri Paesi europei, di iveo decisamente eevato. Gi interventi per i migioramento dea sicurezza non sono richiesti per carenze congenite degi impianti, ma soo in considerazione dea fisioogica evouzione deo stato de arte. Quindi, a meno di interventi migiorativi già apportati voontariamente in conformità aa UNI 10411-1[4], dovrebbero essere attesi adeguamenti di maggiore entità e più ravvicinati ne tempo a crescere de età de impianto, ovvero in funzione dea norma vigente a momento de instaazione. In reatà, a previsione deve essere in parte ridimensionata da momento che e tabee aegate a D.M. 23 ugio 2009, a contrario dea norma UNI EN 81-80 aa quae o stesso fa riferimento, non differenziano i tempi di intervento per e situazioni di rischio dovute a dispositivi/souzioni conformi a riferimenti di norma superati rispetto a quee dovute aa oro assenza. La raccomandazione europea ha richiamato attenzione degi Stati membri su 10 punti, in considerazione dei quai i CEN (Comitato europeo di normazione) ha eaborato a norma EN 81-80[5], pubbicata ne 2003. Questa, sua base di una anaisi dei rischi, ha fornito indicazioni sue souzioni tecniche che 4) UNI 10411 1, «Modifiche ad ascensori eettrici preesistenti». 5) EN 81 80, EN 81 80:2003, «Rues for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger ifts». www.ambientesicurezza.isoe24ore.com 43

Tabea 2 RIFERIMENTI NORMATIVI CONTENUTI NELLA EN 81-80 EN 81 1 Safety rues for the construction and instaation of ifts Part 1: Eectric ifts EN 81 2 Safety rues for the construction and instaation of ifts Part 2: Hydrauic ifts pren 81 21 * Safety rues for the construction and instaation of ifts Lifts for the transport of persons and goods Part 21: New passenger and goods ifts in existing buidings EN 81 28 Safety rues for the construction and instaation of ifts Lifts for the transport of persons and goods Part 28: Remote aarm on passenger and goods passenger ifts EN 81 70 Safety rues for the construction and instaations of ifts Particuar appications for passenger and goods passenger ifts Part 70: Accessibiity to ifts for persons incuding persons with disabiity EN 81 71 Safety rues for the construction and instaation of ifts Particuar appications to passenger ifts and goods passenger ifts Part 71: Vanda resistant ifts EN 81 73 Safety rues for the construction and instaation of ifts Particuar appications for passenger and goods passenger ifts Part 73: Behaviour of ifts in the event of fire EN 294 ** Safety of machinery Safety distance to prevent danger zones being reached by the upper imbs EN 1070 *** Safety of machinery Terminoogy Note: * È stata recentemente pubbicata e armonizzata a versione definitiva EN 81 21:2009, «Regoe di sicurezza per a costruzione e instaazione di ascensori Ascensori per i trasporto di persone e cose Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti». Armonizzazione dea EN 81 21:2009 aa direttiva 95/16/CE, in G.U.U.E. C de 5 novembre 2009, n. 263. ** La EN 294 è stata ritirata, attuae riferimento è a UNI EN ISO 13857:2008, «Sicurezza de macchinario Distanze di sicurezza per impedire i raggiungimento di zone pericoose con gi arti superiori e inferiori». *** La EN 1070 è stata ritirata, attuae riferimento è a UNI EN 12100 1. devono essere adottate per i migioramento dea sicurezza degi ascensori esistenti e, addove reaizzabie, ha posto come obiettivo i iveo di sicurezza definito dae norme armonizzate aa direttiva 95/16/CE appicabii agi impianti di nuova instaazione. I 10 punti 44 definiti nea raccomandazione e eenco dee norme richiamate daa EN 81-80 sono riportati nee tabee 1 e 2. Lo stato de arte precedente aa direttiva comunitaria presentava notevoi differenze su territorio comunitario; a norma EN 81-80 ha www.ambientesicurezza.isoe24ore.com dovuto considerare, quindi, un ampia casistica di situazioni pericoose, non tutte significative per i singoi Stati membri. Per adattare i documento aa reatà ocae è stato necessario, pertanto, un fitro nazionae che, in Itaia, è stato predisposto ne am-

bito dea UNI EN 81-80[6]. Quest utima è stata emessa da UNI ne 2004 ed è stata pubbicata, a escusione dee appendici, con i decreto de Ministero dee Attività produttive 16 gennaio 2006[7]; neo scorso mese di aprie 2009, UNI ha pubbicato a versione aggiornata UNI EN 81-80:2009. La UNI EN 81-80 è presa come riferimento tecnico ne D.M. 23 ugio 2009. Misure parziamente anaoghe a quee previste da nuovo provvedimento, anche se con scadenze più brevi, erano già state stabiite da D.M. 25 ottobre 2005; questo, però, è rimasto inappicato a causa dea mancata pubbicazione de decreto direttoriae attuativo che avrebbe dovuto definire e modaità di svogimento dee verifiche e i criteri generai dee prescrizioni di adeguamento. I CONTENUTI DEL D.M. 23 LUGLIO 2009 Nee premesse dea norma è evidenziato che o scopo de decreto ministeriae 23 ugio 2009 è a savaguardia dea sicurezza degi utiizzatori e dei tecnici che operano su impianto, ma con o stesso è perseguito anche «obiettivo de Governo di rianciare ediizia» otre a queo «dea messa in sicurezza degi edifici degi impianti tecnoogici, tra questi ascensore in considerazione anche dea vetustà di una parte rievante degi impianti». I disposto è rivoto espressamente a: i proprietari, gi amministratori, e associazioni di piccoi pro- prietari immobiiari; e imprese che effettuano a manutenzione, a riparazione, ammodernamento degi ascensori; gi organismi notificati, a ASL, ispettorato de avoro. La norma riguarda tutti gi ascensori non conformi aa direttiva 95/ 16/CE e ai reativi requisiti essenziai di sicurezza, poiché commerciaizzati prima de entrata in vigore de D.P.R. n. 162/1999. Questo dato è rievabie da ibretto d impianto/ibretto di immatricoazione riasciato a proprietario[8], ma in ogni caso gi ascensori oggetto dea norma sono facimente identificabii in quanto privi dea marcatura CE affissa in cabina che contraddistingue gi impianti instaati ai sensi dea direttiva stessa. I D.M. 23 ugio 2009, i quae ha disposto «adozione di interventi di adeguamento mirati ad un progressivo e graduae migioramento de iveo di sicurezza, da attuarsi in modo seettivo, in funzione dee situazioni riscontrate su ogni singoo impianto», è strutturato in 8 articoi e 3 tabee e ha previsto 3 fasi operative: anaisi e a vautazione dei rischi presenti su ascensore; individuazione, a prescrizione e esecuzione degi interventi di adeguamento; i controo de esecuzione degi interventi prescritti. I procedimento ha inizio in occasione dea prima verifica periodica successiva a entrata in vigore de decreto, aorché i proprieta rio deve prendere accordi con ente verificatore[9] per esecuzione di una verifica straordinaria ai sensi de art. 14, D.P.R. n. 162/ 1999. Questa verifica straordinaria è finaizzata a esecuzione di una «anaisi dee situazioni di rischio presenti su ascensore» e non deve essere confusa con e normai verifiche periodiche biennai dirette, invece, ad «accertare se e parti dae quai dipende a sicurezza di esercizio de'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regoarmente e se è stato ottemperato ae prescrizioni eventuamente impartite in precedenti verifiche». I termine massimo per esecuzione dea verifica straordinaria dipende da età de impianto, come mostrato nee tabee 3 e 4. Non è chiaro, però, se con espressione «instaati prima de» si intenda riferirsi aa data de riascio dea icenza di impianto o dea icenza di esercizio, oppure aa data di coaudo. I termine utimo per esecuzione degi interventi di adeguamento che ne derivano dipende, invece, da importanza dee situazioni di rischio rievate da ente verificatore e decorre daa data di esecuzione de anaisi dei rischi che, in assenza di diverse indicazioni ministeriai, è possibie ipotizzare coincidere con a data dea verifica straordinaria stessa. In aegato a decreto ministeriae 23 ugio 2009 sono state fornite 3 tabee (A, B e C) contenenti ciascuna un eenco 6) UNI EN 81 80, UNI EN 81 80:2004, «Regoe di sicurezza per a costruzione e instaazione degi ascensori Ascensori esistenti Regoe per i migioramento dea sicurezza degi ascensori per passeggeri e per gi ascensori per merci esistenti». 7) «Regoe per i migioramento dea sicurezza degi ascensori per passeggeri e degi ascensori per merci esistenti: UNI EN 81 80», nea Gazzetta Ufficiae de 2 febbraio 2006, n. 27. 8) Proprietario o suo egae rappresentante. 9) Organismo notificato, ASL o Ispettorato de avoro cui sono affidate e verifiche de ascensore. www.ambientesicurezza.isoe24ore.com 45

di «Punti di controo» e i reativo riferimento aa norma UNI EN 81-80; per ogni tabea è stato definito un termine per esecuzione degi interventi di adeguamento coegati aa stessa, come mostrato nee tabee 3 e 4. Pertanto, ente verificatore deve eseguire anaisi riferendosi ai «Punti di controo» indicati nee tabee A, B e C e deve prescrivere gi interventi di adeguamento sua base dea UNI EN 81-80, a momento unica norma di buona tecnica disponibie in materia. La nuova norma ministeriae ha imposto a proprietario, inotre, di richiedere espressamente a ente verificatore una specifica vautazione, in sede di anaisi dei rischi, per gi aspetti reativi a accessibiità ai disabii (norma UNI EN 81-70)[10], aa resistenza de impianto agi atti vandaici (norma EN 81-71)[11] e a comportamento sicuro in caso di incendio (norma EN 81-73)[12]. La necessità di eventuai interventi migiorativi in ta senso non è univocamente definita, ma deve essere determinata in funzione dee specificità de edificio quai: e caratteristiche costruttive; a destinazione d uso; e esigenze degi utiizzatori ecc. I decreto ministeriae 23 ugio 2009 ha considerato anche eventuaità che siano riscontrati ostacoi aa reaizzazione degi adeguamenti richiesti in edifici soggetti a vincoo da parte dea Soprintendenza per i beni architettonici; in ta caso, è ammessa una deroga a fronte di una specifica certificazione riasciata da un ingegnere o un architetto iscritto a abo, aa quae deve far seguito un parere de ente verificatore riguardo a effettiva impossibiità e aa conseguente individuazione dee misure tecniche aternative. I provvedimento ha attribuito a ente verificatore anche i compito di verificare, ne corso «dee ispezioni successive», avvenuto adeguamento de impianto. Non sono previste sanzioni, ma quaora o stesso ente rievi i mancato adeguamento nei termini previsti, è tenuto a comunicare «esito negativo dea verifica periodica» a competente ufficio comunae per i «provvedimenti di competenza»; inotre, deve informare i proprietario e i manutentore, per e rispettive competenze e responsabiità. Ne ambito dea disposizione reativa a «Controo de esecuzione degi interventi previsti» sono considerate e «successive ispezioni» e e «verifiche periodiche»; è possibie che, però, per adeguamento de impianto possano essere effettuate acune «modifiche costruttive non rientranti ne ordinaria o straordinaria manutenzione», come definite a art. 2, comma 1, ettera i), D.P.R. n. 162/1999. I D.M. 23 ugio 2009 non ha affrontato espicitamente questa situazione e, daa formuazione de disposto, i dubbio che tutto possa essere risoto in sede di verifica periodica è ecito; in ta caso, però, sembra non sia possibie esimersi da un uteriore verifica straordinaria ai sensi de art. 14, comma 3, D.P.R. n. 162/1999, stante a prevaenza de provvedimento e a diversa finaità dee due verifiche. Questi, in sintesi, sono i contenuti de decreto ministeriae 23 ugio 2009, comprese acune rifessioni sui passaggi meno chiari; a queste si potrebbero aggiungere uteriori considerazioni come, per esempio, quae atro soggetto possa intervenire nea fase di anaisi dei rischi, addove, a art. 3, è individuato ente verificatore «che ha effettuato o approvato» anaisi dei rischi. È stato anche soevato i caso dea determinazione dei termini per esecuzione de anaisi dei rischi (si veda a tabea 4) per gi ascensori messi in esercizio in regime transitorio ai sensi de art. 19, D.P.R. n. 162/1999, e per gi impianti sottoposti, in passato, a notevoi modifiche costruttive non rientranti nea ordinaria e straordinaria manutenzione, eseguite ne rispetto dea UNI 10411-1. Per questi utimi è stata ipotizzata a possibiità di cacoare questo termine a partire daa data di esecuzione dee modifiche anziché da quea di instaazione, ma ne D.M. 23 ugio 2009 questa indicazione non compare. È possibie che nei prossimi mesi intervengano acune circoari di chiarimento da parte de Ministero, ma se così non fosse, un interpretazione cauteativa de dettato normativo assicurerebbe comunque a corretta appicazione deo stesso. Per favorire attuazione dee mi- 10) UNI EN 81 70, «Regoe di sicurezza per a costruzione e instaazione di ascensori Appicazioni particoari per ascensori per passeggeri e per merci Accessibiità agi ascensori dee persone, compresi i disabii». 11) UNI EN 81 71, «Regoe di sicurezza per a costruzione e instaazione di ascensori Appicazioni particoari per ascensori per passeggeri e per merci Ascensori resistenti ai vandai». 12) UNI EN 81 73, «Regoe di sicurezza per a costruzione e instaazione di ascensori Appicazioni particoari per ascensori per passeggeri e per merci Comportamento degi ascensori in caso di incendio». 46 www.ambientesicurezza.isoe24ore.com

sure previste, nee premesse a provvedimento ministeriae è stata espressa, infine, a «necessità di sensibiizzare opinione pubbica e di assicurare a massima diffusione a iveo nazionae, anche attraverso comunicati stampa e/o comunicazioni radio-teevisive» riguardo ai contenuti deo stesso. Si attende, quindi, avvio di questa campagna informativa. LE TABELLE DEL DECRETO E LA UNI EN 81-80 Nee tabee A, B e C, decreto ministeriae 23 ugio 2009, sono stati inseriti i «Punti da controare» eencati ne «prospetto 1 Lista di riscontro di sicurezza per gi ascensori esistenti in Itaia», Appendice NA12 dea UNI EN 81-80 (74 punti in totae), a eccezione di quei reativi a accessibiità ai disabii, aa resistenza de impianto agi atti vandaici e a comportamento sicuro in caso di incendio, in quanto oggetto di specifica vautazione. In pochi casi, e tabee de disposto1 raggruppano due o più distinti punti dea ista di riscontro de prospetto 1. La ettura dee tabee de decreto ministeriae deve essere effettuata in paraeo a prospetto 1, Appendice NA[13], e, secondo quanto indicato da prospetto stesso, ai corrispondenti punti de Capitoo 5, UNI EN 81-80, che contengono i «requisiti di sicurezza», ovvero e «misure di protezione» che devono essere adottate. Ne dettagio, a coonna «Punto di controo» dee tabee dea norma ha riportato, con e differenze evidenziate, a coonna «Punti da controare» de prospetto 1, Appendi- ce NA; per sempificare a ettura integrata dei due documenti, a coonna «Riferimento aa UNI EN 81-80» ha indicato, invece, i numero identificativo (o i numeri identificativi) de corrispondente (o dei corrispondenti) «Punti da controare» de Appendice NA. Con i numeri identificativi si entra nei «Punti da controare» de prospetto 1, Appendice NA, dove, nea coonna «Situazioni reative aa egisazione nazionae», è identificato impianto in base aa norma di riferimento aa data dea sua instaazione. Ne introduzione a appendice NA, infatti, è stato chiarito che «e situazioni di rischio sono confrontate con o stato de arte in Itaia, cioè con e diverse normative tecniche appicate in Itaia a seconda de epoca di instaazione, con a passata adozione di adeguamenti per a sicurezza obbigatori in Itaia, e infine con esperienza di incidenti registratisi ne tempo». La successiva coonna «Possibii misure da adottare» ha riportato e misure di protezione proposte daa norma. Queste utime coincidono con attuae stato de arte, individuato attraverso indicazione de punto dea norma armonizzata appicabie e de corrispondente punto de capitoo 5, UNI EN 81-80. L obiettivo de normatore è queo, quindi, di portare tutti gi impianti ao standard dei nuovi; naturamente, questo potrebbe non essere tecnicamente possibie, per esempio, in reazione ae caratteristiche de edificio ne quae impianto è instaato. In ta caso sarà ente verificatore a vautare impossibiità tecnica e a individuare e misure aternative. I «Punti di controo» dee tabee, così come quei de prospetto 1, Appendice NA, sono riferiti sia agi ascensori eettrici sia a quei idrauici, distinguendoi soo addove necessario. A interno dee coonne «Situazioni reative aa egisazione nazionae» e «Possibii misure da adottare» de prospetto 1 e de capitoo 5, UNI EN 81-80, a trattazione dee due tipoogie è fatta in maniera specifica, attraverso indicazione dee norme e dee souzioni appicabii nei due casi. I «Punti da controare», Appendice NA,sono contraddistinti dai «Livei di priorità» basso, medio e ato, in funzione dea specifica «Situazione reativa aa egisazione e formazione nazionae». Le priorità di intervento indicate, frutto di un anaisi condotta da apposito gruppo di avoro de UNI, hanno costituito i riferimento per a definizione dei termini di intervento indicati da decreto ministeriae 23 ugio 2009 (si veda a tabea 4). LE SITUAZIONI DI RISCHIO PIÙ CRITICHE A titoo esempificativo si può procedere a un anaisi più approfondita dea tabea A, D.M. 23 ugio 2009, a quae ha proposto e situazioni di rischio più importanti e che, come tai, devono essere risote ne termine minimo previsto. Questa tabea si sofferma su nove punti che riguardano i seguenti aspetti: 13) Appendice NA, «Appendice nazionae NA Documento di impementazione nazionae dea EN 81 80 dea UNI EN 81 80 Regoe di sicurezza per a costruzione e instaazione degi ascensori Ascensori esistenti Regoe per i migioramento dea sicurezza degi ascensori per passeggeri e degi ascensori per merci esistenti». www.ambientesicurezza.isoe24ore.com 47

i mantenimento dea precisione di iveamento e di fermata, in saita e in discesa, entro i imiti definiti da punto 5.3.3, UNI EN 81-70 (+/- 20 mm per a iveazione e +/- 10 mm per a fermata); b instaazione di dispositivi di protezione dea porta di piano conformi ae norme UNI EN 81-1[14] o EN 81-2[15] (punti 7.5.2.1.1 e 8.7.2.1.1), ovvero aa UNI EN 81-70 (punti 5.2.3 e 5.2.4 - regoazione de tempo di chiusura dee porte e barriera di fotoceue o simie) sugi impianti con porte di piano scorrevoi automatiche non destinati a persone disabii e necessariamente conformi aa EN 81-70 per gi impianti per i quai è previsto uso da parte dei disabii; c adeguamento degi ascensori idrauici. Per questo «Punto di controo» non è stato indicato i riferimento ai corrispondenti «Punti da controare», prospetto 1, Appendice NA, e questo rende più difficotoso comprenderne gi obiettivi. È possibie presumere che a verifica riguardi ameno i seguenti punti: - n. 16, «Dispositivo di arresto nea fossa e ne ocae dee puegge»; - n. 17, «Adeguata iuminazione de vano corsa»; - n. 39, «Presenza de grembiue dea cabina»; - n. 54b, «Ritorno automatico dea cabina a iveo di piano più basso quando si usa un sistema eettrico contro a deriva»; - n. 57, «Presenza degi interruta tori di extracorsa»; - n. 60b, «Sistema per e manovre d emergenza per gi ascensori idrauici»; - n. 61, «Saracinesca (ascensori idrauici)»; - n. 65a, «Dispositivo di bassa pressione de ciindro su ascensori idrauici ad azione indiretta»; - n. 65b, «Dispositivo di bassa pressione de ciindro su ascensori idrauici ad azione diretta dove i pistone non è coegato in maniera rigida aa cabina». Parte di essi coincidono con gi adeguamenti già resi obbigatori per gi impianti eettrici da Aegato II a D.M. n. 587/1987; instaazione di dispositivi di bocco dee porte di piano conformi ae UNI EN 81-1 o EN 81-2 (punto 7.7); instaazione di un dispositivo di chiusura automatica dee porte di piano scorrevoi orizzontamente, conforme aa UNI EN 81-1 o EN 81-2 (punto 7.7.3.2, utimo paragrafo); i rapporto sicuro tra a superficie utie dea cabina e a portata. I vaore corretto è definito da punto 8.2, UNI EN 81-1 o EN 81-2, e obiettivo può essere raggiunto mediante a riduzione de area disponibie de pavimento di cabina oppure imitando utiizzo de ascensore ai soi utenti istruiti. Questa seconda ipotesi deve essere adottata con maggiore prudenza e soo nee reatà in cui è effettivamente possibie garantire i rispetto di questa imitazione d uso; instaazione di porte di cabina motorizzate o manuai conformi ai rispettivi punti dea UNI EN 81-1 o EN 81-2 sugi impianti che ne sono privi; instaazione di un dispositivo di comando di ispezione e di un dispositivo di arresto su tetto di cabina conformi aa UNI EN 81-1 o EN 81-2 (rispettivamente punti 14.2.1.3 e 14.2.2). È probabie che questo punto sia già rispettato, soprattutto per gi impianti eettrici, poiché per gi stessi già obbigatorio ai sensi de Aegato II a D.M. n. 587/ 1987; instaazione di un dispositivo di aarme in cabina e di un dispositivo per i recupero di emergenza di persone intrappoate ne vano corsa (personae di manutenzione) conformi aa UNI EN 81-1 o EN 81-2 (rispettivamente punti 14.2.3 e 5.10). Ne «Punto da controare» n. 71, riferito a dispositivo di aarme, è anche richiesto di considerare quanto previsto daa UNI EN 81-28[16] reativa ai teeaarmi per ascensori, ovvero ai dispositivi di comunicazione bidirezionai. La trattazione dei diciannove «Punti di controo» dea tabea B, D.M. 23 ugio 2009, e dei trentacinque punti dea tabea C richiederebbe moto tempo, ma in ogni caso approccio aa ettura incrociata dei singoi «Punti di controo» dee tabee, in reazione ai corrispondenti «Punti da controare», prospetto 1, Appendice NA, rimane invariato. 14) UNI EN 81 1, «Regoe di sicurezza per a costruzione e instaazione degi ascensori e dei montacarichi Ascensori eettrici». 15) UNI EN 81 2, «Regoe di sicurezza per a costruzione e instaazione degi ascensori e dei montacarichi Ascensori idrauici». 16) UNI EN 81 28, «Regoe di sicurezza per a costruzione e instaazione di ascensori Ascensori per i trasporto di persone e merci Teeaarmi per ascensori e ascensori per merci». 48 www.ambientesicurezza.isoe24ore.com

Tabea 3 SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.M. 23 AGOSTO 2009 Soggetto responsabie Art. 2 Azione da intraprendere Anaisi e va Proprietario Richiede e concorda utazione dei (o suo egae rap con organismo notificato, rischi presen presentante) ASL o ispettorato de avoro ti sugi una verifica straordinaria ascensori de impianto Interventi di adeguamento richiede espicitamente a organismo notificato, ASL o Ispettorato de avoro quai misure adottare: per assicurare accessibiità ai disabii contro gi atti vandaici per assicurare un comportamento sicuro in caso d incendio organismo noti ficato, ASL o ispettorato de avoro a quae è affidato incarico di ese guire e verifiche su impianto Art. 3 programma ed esegue a verifica straordinaria finaizzata a anaisi dei rischi richiesta da proprietario (o da suo egae rappresentante) organismo no effettua o approva tificato, anaisi dee situazioni di rischio ASL o ispetto presenti su impianto rato de avoro (a ta fine possono essere utiizzate a quae è affidato norme tecniche nazionai o europee, incarico di ese in particoare è citata a UNI EN 81 80) guire e verifiche I risutati de anaisi dei rischi devono in su impianto ogni caso essere rapportati ae tabee A, B e C, D.M. 23 ugio 2009 (che contengono i «punti di controo» eencati anche ne Appendice NA, UNI EN 81 80) www.ambientesicurezza.isoe24ore.com Quando in occasione dea prima verifica periodica già programmata da organismo notificato, daa ASL o da Ispettorato de avoro ascensori instaati entro i prima de 1 novembre 2011 15 novembre 1964 ascensori instaati prima de 24 ottobre 1979 entro i 1 novembre 2012 ascensori instaati prima de 9 aprie 1991 entro i 1 novembre 2013 ascensori instaati prima de 24 giugno 1999 entro i 1 novembre 2014 in occasione dea verifica straordinaria finaizzata a anaisi dei rischi 49

su richiesta espicita de proprietario considera i punti dea UNI EN 81 80 reativi a: misure per assicurare accessibiità ai disabii; misure contro gi atti vandaici; misure per assicurare un comporta mento sicuro in caso d incendio, (non considerati dae tabee A, B e C); in funzione dee esigenze degi utiizzatori e de ambiente in cui impianto ascensore è inserito Prescrive gi interventi di adeguamento sua base de esito de anaisi dei rischi Proprietario (o suo egae rappresentante) Art. 4 Controo de esecu zione degi interventi prescritti 50 organismo notificato, ASL o ispetto rato de avoro a quae è affida to incarico di eseguire e verifi che su impianto è responsabie dea corretta esecuzione degi interventi di adeguamento ne rispetto dei termini previsti da decreto e dee esecuzioni tecniche previste da anaisi dei rischi oppure da quee indicate daa norma di buona tecnica verifica avvenuto adeguamento de impianto per e situazioni di rischio indicate nea tabea A entro 5 anni daa data di esecuzione de anaisi dei rischi per e situazioni di ri schio indicate nea tabea B entro 10 anni daa data di esecuzione de anaisi dei rischi per e situazioni di ri schio indicate nea tabea C in occasione di interventi di modernizzazio ne successivi, di notevoe entità in occasione dee ispezioni successive In caso di mancato adeguamento comunica esito negativo dea verifica periodica a competente ufficio comunae per i provvedimenti di competenza; informa, inotre, per e rispettive competenze e responsabiità, i proprietario (o i suo egae rap presentante) e i manutentore www.ambientesicurezza.isoe24ore.com

Osservatorio ISPESL Legisazione Tabea 4 ANALISI DEI RISCHI ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO: TERMINI TEMPORALI PER L ESECUZIONE Determinazione dea data per esecuzione dea verifica straordinaria finaizzata a effettuazione de anaisi dei rischi de ascensore ascensori instaati prima de 15 novembre 1964 Determinazione dea data per esecuzione degi interventi di adeguamento prescritti da organismo notificato, daa ASL o da ispettorato de avoro situazioni di rischio tabea A datavp/ar 1 novembre 2009 dataia < data/vp/ar < datavp/ar + 5 anni < 1 novembre 2011 24 ottobre 1979 1 novembre 2009 < datavp/ar < 1 novembre 2012 9 aprie 1991 1 novembre 2009 < datavp/ar < 1 novembre 2013 24 giugno 1999 1 novembre 2009 < datavp/ar < 1 novembre 2014 situazioni di rischio tabea B situazioni di rischio tabea C dataia < datavp/ar + 10 anni dataia e situazioni di rischio possono essere eiminate in occasione di futuri interventi di modernizzazione successivi, di significativa entità LEGISLAZIONE Decreto de Ministero deo Sviuppo economico 23 ugio 2009 Migioramento dea sicurezza degi impianti ascensoristici anteriori aa direttiva 95/16/CE. In Gazzetta Ufficiae de 17 agosto 2009, n. 189 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista a raccomandazione dea Commissione europea 95/ 216/CE de 8 giugno 1995 su migioramento dea sicu rezza degi ascensori esistenti; Visto i decreto de Presidente dea Repubbica 30 apri e 1999, n. 162, reativo a regoamento recante norme per attuazione dea Direttiva ascensori 95/16/CE; Vista a norma UNI EN 81 80 «Regoe per i migioramen to dea sicurezza degi ascensori per passeggeri e degi ascensori per merci esistenti», approvata da Ente nazio nae itaiano di unificazione ne maggio 2004, pubbicata www.ambientesicurezza.isoe24ore.com 51

Osservatorio ISPESL Legisazione nea Gazzetta Ufficiae n. 27 de 2 febbraio 2006 e sue modifiche e/o integrazioni successive; Vista importanza de tema sicurezza egato a mezzo di trasporto più utiizzato ne nostro Paese con otre 70 miio ni di corse persona a giorno per cui per una adeguata sensibiizzazione de opinione pubbica occorre assicura re a presente decreto a massima diffusione a iveo nazio nae anche attraverso comunicati stampa e/o comunica zioni radio/teevisive; Considerato obiettivo de Governo di rianciare ediizia e pertanto di perseguire anche obiettivo dea messa in sicurezza degi edifici degi impianti tecnoogici, tra questi ascensore indispensabie mezzo di trasporto; Considerando che i presente decreto è rivoto espressa mente a: proprietari/amministratori/associazioni di piccoi pro prietari immobiiari; imprese che effettuano manutenzione/riparazione/ ammodernamento di ascensori; organismi notificati/asl/ispettorato de avoro; considerata a necessità di dover adeguare ao stesso ive o di sicurezza tutti gi ascensori in esercizio su territorio itaiano data effettiva vetustà di una parte rievante degi stessi; Decreta: Art. 1 Scopo 1. A fine di savaguardare a sicurezza degi utenti e dei tecnici operanti sugi ascensori, come definiti da art. 1 e da art. 2, comma 1, ettera a) de regoamento di cui a decreto de Presidente dea Repubbica 30 aprie 1999, n. 162, di seguito denominato «regoamento», si dispone adozione di appositi interventi di adeguamento mirati a progressivo e graduae migioramento de iveo di sicurez za degi ascensori instaati e messi in esercizio permanente negi edifici e nee costruzioni in epoca anteriore aa data di entrata in vigore de predetto regoamento, da attuarsi in modo seettivo in funzione dee situazioni riscontrate su ogni singoo impianto. Art. 2 Anaisi e vautazione dei rischi presenti sugi ascensori 1. I proprietario o i suo egae rappresentante a partire da entrata in vigore de presente decreto in occasione dea prima verifica periodica su impianto già program mata da Organismo notificato/daa ASL/da Ispettorato de avoro che ha in affidamento ascensore contestua 52 mente richiede e concorda effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi de art. 14 de regoamento, finaizza ta aa reaizzazione di un anaisi dee situazioni di rischio presenti ne impianto per a quae può essere utiizzata a norma di buona tecnica più recente. In Itaia e norme di buona tecnica sono quee pubbicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un iveo di sicurezza equivaen te (come UNI EN 81 80 ). 2. I soggetti responsabii affidatari di cui a comma 1 programmano che tai verifiche straordinarie vengano ef fettuate entro i termini perentorio di: due anni daa data di entrata in vigore de presente decreto per gi ascensori instaati prima de 15 novembre 1964; tre anni daa data di entrata in vigore de presente decreto per gi ascensori instaati prima de 24 ottobre 1979; quattro anni daa data di entrata in vigore de presente decreto per gi ascensori instaati prima de 9 aprie 1991; cinque anni daa data di entrata in vigore de presente decreto per gi ascensori instaati prima de 24 giugno 1999. 3. Quaora si vauti che acune dee caratteristiche specifi che de ascensore sono di ostacoo aa messa in opera di uno o più degi interventi di adeguamento previsti da ana isi dei rischi, in quanto protette daa Sovrintendenza ae Bee Arti, i proprietario de ascensore o i suo egae rappresentante può fare certificare a speciae situazione de componente de impianto di ascensore da un ingegne re o architetto iscritto a abo. In questo caso particoare ente autorizzato ad effettuare e verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui a art. 13 de regoamento, dà i suo parere su impossibiità dea richiesta e indica e misure di compensazione che i proprietario deve far mettere in opera per tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti nee predette norme di buona tecnica. Art. 3 Interventi di adeguamento 1. L ente autorizzato ad effettuare e verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui a art. 13 de regoamento, che ha effettuato o approvato anaisi dei rischi, prescrive i conse guenti interventi di adeguamento su impianto, che do vranno essere tassativamente attuati entro i termini se guenti: entro cinque anni daa data di esecuzione de anaisi dei rischi per e situazioni di rischio riportate nea tabea A; entro dieci anni daa data di esecuzione de anaisi dei rischi per e situazioni di rischio riportate nea tabea B. 2. Le situazioni di rischio riportate nea tabea C potranno www.ambientesicurezza.isoe24ore.com

Osservatorio ISPESL Legisazione essere eiminate in occasione di interventi di modernizza zione successivi, di significativa entità. 3. Le situazioni di rischio riportate nee tabee A, B e C sono quee eencate ne appendice NA dea norma UNI EN 81 80. Ad esse devono essere rapportati i risutati di ogni anaisi dei rischi, come pure e possibii misure da adottare. Art. 4 Controo dea esecuzione degi interventi prescritti 1. Gi enti responsabii dee verifiche periodiche devono verificare, ne corso dee ispezioni successive, avvenuto adeguamento previsto da presente decreto. Ne caso si verifichi i mancato adeguamento previsto da presente decreto, i soggetto che ha eseguito a verifica periodica ne comunica esito negativo a competente ufficio comunae per i provvedimenti di competenza informando, per e rispettive competenze e responsabiità, i proprietario deo stabie e/o amministratore de condominio e a ditta di manutenzione. Art. 5 Responsabiità de esecuzione degi interventi prescritti 1. I proprietario de impianto di ascensore, o i suo egae rappresentante, è responsabie dea corretta esecuzione degi interventi di adeguamento nei termi ni previsti da presente decreto e ne rispetto dee esecuzioni tecniche previste da anaisi di rischio op pure da quee indicate daa norma di buona tecnica. 2. In caso di mancata esecuzione degi interventi di ade guamento dea sicurezza prescritti da Organismo notifi cato o daa ASL o da Ispettorato de avoro, impianto ascensore non potrà essere tenuto in esercizio. Art. 6 Adeguamenti specifici 1. I seguenti punti dea norma UNI EN 81 80 richiamata a art. 3, comma 3: misure per assicurare accessibiità ai disabii; misure contro gi atti vandaici; misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d incendio, non sono compresi nee tabee in quanto soggetti a vauta zioni specifiche. Tuttavia, gi stessi devono essere conside rati in funzione dee esigenze degi utiizzatori e de am biente in cui impianto ascensore è inserito. Pertanto, è responsabiità de proprietario richiedere espicitamente quai misure adottare. Art. 7 Oneri 1. Gi oneri per esecuzione de anaisi e dea vautazione dei rischi sono a carico de proprietario o de egae rappre sentante de impianto eevatore. Art. 8 Aegati 1. Costituiscono parte integrante de presente decreto e tabee A, B e C con eenco degi interventi da attuare sugi eevatori a fine de oro adeguamento. Tabea A ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DECRETO MINISTERIALE Riferimento UNI EN 81 80 Punto di controo 1 3 Precisione di iveamento e di fermata 2 30 Dispositivi di protezione dea porta di piano 3 diversi 4 31 Dispositivi di bocco dea porta di piano 5 34 Chiusura automatica porte di piano scorrevoi orizzontamente 6 38 Rapporto sicuro tra superficie e portata 7 40 Presenza porta di cabina 8 70 Dispositivo di comando di ispezione e di arresto su tetto di cabina 9 71 18 Adeguamento ascensori idrauici (secondo appendice NA UNI EN 81 80) Dispositivo di aarme in cabina e per i recupero di persone intrappoate ne vano di corsa www.ambientesicurezza.isoe24ore.com 53

Osservatorio ISPESL Legisazione Tabea B ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DECRETO MINISTERIALE Riferimento UNI EN 81 80 Punto di controo 10 6 7 11 8 Dispositivi di bocco per e porte di accesso (ispezione) a vano di corsa e aa fossa 12 13 Difesa di separazione tra parti in movimento di più ascensori situati in un vano di corsa comune 13 14 Spazi iberi nea testata e nea fossa 14 15 Accesso sicuro aa fossa 15 22 Disivei e recessi ne ocae de macchinario 16 25 Porte di cabina e/o di piano cieche 17 26 Resistenza de fissaggio dea porta di piano 18 32 Sboccaggio di emergenza dee porte di piano con un attrezzo speciae 19 43 Protezione contro a caduta da tetto di cabina 20 45 Iuminazione normae dea cabina 21 46 Iuminazione di emergenza dea cabina 22 50a Presenza di paracadute attivato da un imitatore di veocità compatibie per gi ascensori eettrici 23 52 Protezione contro eccesso di veocità in saita dea cabina 24 53 Protezione contro i movimento incontroato dea cabina in saita o in discesa 25 56 Ammortizzatori adeguati 26 60a Sistema per e manovre di emergenza di ascensori eettrici 27 62 Arresto e controo di arresto de macchinario (contattori indipendenti) 28 63 Dispositivo contro aentamento dee funi o catene 29 66 Protezione contro eettrocuzione (IP2X) Chiusura cieca o parziae de vano di corsa 54 www.ambientesicurezza.isoe24ore.com

Osservatorio ISPESL Legisazione Tabea C ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DECRETO MINISTERIALE Riferimento UNI EN 81 80 Punto di controo 30 1 Instaazione senza materiai pericoosi, per esempio amianto 31 9 Parete de vano di corsa a di sotto dea sogia di ogni porta di piano 32 10 Protezione degi spazi accessibii situati a di sotto dea cabina, de contrappeso o dea massa di bianciamento 33 11 Difesa de contrappeso o dea massa di bianciamento 34 12 Difesa di separazione in fossa degi ascensori in un vano di corsa comune 35 19 Accesso sicuro a ocae de macchinario e dee puegge di rinvio 36 20 Pavimento non sdruccioevoe ne ocae de macchinario e dee puegge di rinvio 37 21 Distanze orizzontai ne ocae de macchinario 38 23 Adeguata iuminazione ne ocae de macchinario e dee puegge di rinvio 39 24 Supporti metaici o ganci per o spostamento dee apparecchiature ne ocae de macchinario e ne vano di corsa 40 27 Porte di cabina e di piano che contengono vetro 41 28 Precauzioni contro a possibiità che e mani dei bambini vengano trascinate dae porte in vetro 42 29 Iuminazione de piano 43 33 Non accessibiità dei dispositivi di bocco dea porta di piano da esterno de vano di corsa 44 35 Porte scorrevoi a più ante 45 36 Resistenza a fuoco dee porte di piano 46 37 La porta di cabina motorizzata scorrevoe orizzontamente funziona soo se a porta di piano a battente è chiusa 47 41 Bocco dea botoa di soccorso sua cabina 48 42 Sufficiente resistenza de tetto di cabina e dea botoa di soccorso 49 44 Sufficiente ventiazione dea cabina 50 47 Protezione contro gi infortuni da puegge di frizione, dae puegge e dai pignoni 51 48 Protezione contro o scarrucoamento dee funi o catene da puegge di frizione, dae puegge e dai pignoni 52 49 Protezione contro introduzione di oggetti tra e funi/catene e e puegge di frizione, e puegge e i pignoni 53 50b Paracadute e sistema imitatore di veocità compatibie per ascensori eettrici che funzionano correttamente www.ambientesicurezza.isoe24ore.com 55

Osservatorio ISPESL Legisazione 54 51 Dispositivo eettrico di sicurezza de tenditore dea fune de imitatore 55 54a Protezione degi ascensori idrauici contro a caduta ibera, a discesa con veocità eccessiva e a deriva dea cabina 56 55 Sistema di guida per a cabina o a massa di bianciamento 57 58 Distanza orizzontae tra a superifice de vano di corsa e a sogia, i teaio de accesso di cabina o bordo di chiusura dee porte scorrevoi di cabina 58 59 Distanza orrizontae tra a porta di cabina chiusa e a porta di piano 59 64 Limitatore de tempo di aimentazione de motore 60 67 Protezione de motore de macchinario de ascensore 61 68 Presenza di interruttori generai boccabii ne ocae de macchinario 62 69 Nessun funzionamento pericooso de ascensore in caso di inversione di fase 63 72 Comunicazione diretta tra i ocae de macchinario e a cabina 64 73 Presenza de controo de carico 65 74 Informazioni su uso sicuro e sua manutenzione de ascensore 56 www.ambientesicurezza.isoe24ore.com