Gazzetta ufficiale C 370 dell'unione europea 60 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 31 ottobre 2017 Sommario IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA 2017/C 370/01 Tassi di cambio dell'euro... 1 2017/C 370/02 Note esplicative della nomenclatura combinata dell Unione europea... 2 2017/C 370/03 Note esplicative della nomenclatura combinata dell Unione europea... 3 V Avvisi PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA 2017/C 370/04 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8656 Mitsui/Sime Darby/JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )... 4 2017/C 370/05 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8588 Continental Automotive/Alstom/EasyMile) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )... 6 IT ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE.
2017/C 370/06 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8637 APG/Hines/JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )... 7 ALTRI ATTI 2017/C 370/07 Avviso all attenzione dell armatore proprietario della nave CAPRICORN, designata dall elenco di cui all articolo 1, lettera h), e all articolo 15 del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, che impone misure restrittive specifiche nei confronti delle navi designate dal comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2146 (2014). L inserimento nell elenco è stato prorogato fino al 18 gennaio 2018 e la voce è stata modificata in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1974 della Commissione... 8 ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE.
31.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 370/1 IV (Informazioni) INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Tassi di cambio dell'euro ( 1 ) 30 ottobre 2017 (2017/C 370/01) 1 euro = Moneta Tasso di cambio USD dollari USA 1,1612 JPY yen giapponesi 131,83 DKK corone danesi 7,4410 GBP sterline inglesi 0,87980 SEK corone svedesi 9,7090 CHF franchi svizzeri 1,1603 ISK corone islandesi NOK corone norvegesi 9,4840 BGN lev bulgari 1,9558 CZK corone ceche 25,645 HUF fiorini ungheresi 311,01 PLN zloty polacchi 4,2432 RON leu rumeni 4,5990 TRY lire turche 4,3851 AUD dollari australiani 1,5148 Moneta Tasso di cambio CAD dollari canadesi 1,4918 HKD dollari di Hong Kong 9,0581 NZD dollari neozelandesi 1,6944 SGD dollari di Singapore 1,5836 KRW won sudcoreani 1 306,01 ZAR rand sudafricani 16,3361 CNY renminbi Yuan cinese 7,7165 HRK kuna croata 7,5220 IDR rupia indonesiana 15 762,75 MYR ringgit malese 4,9206 PHP peso filippino 60,079 RUB rublo russo 67,1203 THB baht thailandese 38,598 BRL real brasiliano 3,7790 MXN peso messicano 22,1764 INR rupia indiana 75,3560 ( 1 ) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
C 370/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 31.10.2017 Note esplicative della nomenclatura combinata dell Unione europea (2017/C 370/02) A norma dell articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 1 ), le note esplicative della nomenclatura combinata dell Unione europea ( 2 ) sono così modificate: a pagina 372: 9018 90 84 altri Dopo il testo esistente è inserito il testo seguente: «I cosiddetti lacci emostatici non rientrano nella presente sottovoce. Essi consistono di norma in un sistema di laccio e fibbia. Essi sono usati, stringendo il laccio, per controllare la circolazione sanguigna verso un estremità di un arto per un breve periodo. Altri tipi di lacci emostatici possono essere muniti per esempio di un asticella per stringerli. A causa della loro costruzione semplice e dei materiali utilizzati, non sono simili agli strumenti e alle apparecchiature che rientrano nella presente sottovoce, sebbene abbiano un uso medico (sono di norma classificati secondo il materiale costitutivo del laccio). Si vedano in particolare anche le note esplicative del SA, voce 9018, quarto comma.» ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). ( 2 ) GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.
31.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 370/3 Note esplicative della nomenclatura combinata dell Unione europea (2017/C 370/03) A norma dell articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 1 ), le note esplicative della nomenclatura combinata dell Unione europea ( 2 ) sono così modificate: a pagina 379 9403 Altri mobili e loro parti Dopo il testo esistente sono aggiunti il testo e le immagini seguenti: «Rientrano nella presente voce anche i cubi contenitori di diversi materiali, per esempio legno o cartone, che possono essere rivestiti, per esempio di similpelle o di materiale tessile, anche pieghevoli, muniti di coperchio. Essi sono progettati per essere collocati sul pavimento, per conservarvi oggetti e per essere utilizzati come mobili per sedersi. Esempi:» ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). ( 2 ) GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.
C 370/4 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 31.10.2017 V (Avvisi) PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA COMMISSIONE EUROPEA Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8656 Mitsui/Sime Darby/JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 370/04) 1. In data 20 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). La notifica riguarda le seguenti imprese: Mitsui & Co., Ltd («Mitsui», Giappone), Sime Darby Property (Sungai Kapar) Sdn Bhd («Sime Darby», Malaysia), appartenente al gruppo Sime Darby. Mitsui e Sime Darby acquisiscono, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune (la «JV»). La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: Mitsui: general trading company giapponese che opera in settori quali macchinari, elettronica, siderurgia, carbone e metalli non ferrosi, prodotti chimici e energia, Sime Darby: impresa con sede in Malaysia che opera principalmente nello sviluppo immobiliare, JV: acquisterà e svilupperà parcelle di terreno da adibire a parco logistico/industriale in Malaysia. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 2 ), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8656 Mitsui/Sime Darby/JV ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»). ( 2 ) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
31.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 370/5 Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti: Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301 Indirizzo postale: Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
C 370/6 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 31.10.2017 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8588 Continental Automotive/Alstom/EasyMile) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 370/05) 1. In data 20 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). La notifica riguarda le seguenti imprese: Continental Automotive Holding Netherlands BV («Continental», Paesi Bassi), controllata di Continental AG, Germania, Alstom Holdings («Alstom», Francia), EasyMile («EasyMile», Francia). Continental e Alstom acquisiscono, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di EasyMile. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: Continental: società tecnologica internazionale che produce e fornisce vari componenti e pezzi di ricambio, soprattutto per l industria automobilistica, Alstom: fornitura di attrezzature e servizi per il trasporto ferroviario, compreso il materiale rotabile, le infrastrutture di trasporto e le apparecchiature e i servizi di segnalamento e manutenzione, EasyMile: sviluppo e commercializzazione di tecnologie e soluzioni di mobilità intelligente e automatizzata per brevi distanze (concetto di «ultimo miglio»). 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 2 ), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8588 Continental Automotive/Alstom/EasyMile Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti: Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301 Indirizzo postale: Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»). ( 2 ) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
31.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 370/7 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8637 APG/Hines/JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 370/06) 1. In data 20 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). La notifica riguarda le seguenti imprese: APG Strategic Real Estate Pool («APG», Paesi Bassi), controllata da Stichting Pensioenfonds ABP («ABP», Paesi Bassi), Hines International Real Estate Holdings LP («Hines», Stati Uniti). APG e Hines acquisiscono, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un impresa comune di nuova costituzione, attraverso una società veicolo irlandese per la gestione collettiva degli attivi, per l acquisto e lo sviluppo di determinate parcelle di terreno a Dublino, Irlanda, a fini residenziali e commerciali. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: APG: fondo d investimento immobiliare il cui beneficiario effettivo ultimo è ABP, un organizzazione di gestione delle pensioni specializzata nelle pensioni collettive del settore pubblico, Hines: investimenti, sviluppo e gestione nel settore immobiliare, JV: acquisterà e svilupperà determinate parcelle di terreno a Dublino, Irlanda, a fini residenziali e commerciali. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 2 ), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8637 APG/Hines/JV Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti: Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301 Indirizzo postale: Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»). ( 2 ) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
C 370/8 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 31.10.2017 ALTRI ATTI COMMISSIONE EUROPEA Avviso all attenzione dell armatore proprietario della nave CAPRICORN, designata dall elenco di cui all articolo 1, lettera h), e all articolo 15 del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, che impone misure restrittive specifiche nei confronti delle navi designate dal comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2146 (2014). L inserimento nell elenco è stato prorogato fino al 18 gennaio 2018 e la voce è stata modificata in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1974 della Commissione (2017/C 370/07) 1. La decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio ( 1 ) chiede agli Stati membri di ordinare alle navi riportate nell elenco di cui all allegato V della decisione medesima di non caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia e di negare a tali navi l ingresso nei loro porti; vieta inoltre la prestazione di determinati servizi e l effettuazione di talune operazioni finanziarie in collegamento a tali esportazioni di petrolio. 2. Il 20 ottobre 2017 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato e modificato la voce dell elenco relativa alla nave Capricorn, soggetta a misure restrittive. Le persone interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, affinché sia riconsiderata la decisione di prorogare l inserimento nell elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo: United Nations Focal point for delisting Security Council Subsidiary Organs Branch Room S-3055 E New York, NY 10017 STATI UNITI D AMERICA Per ulteriori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting 3. Per dare esecuzione ai nuovi elenchi, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1974 ( 2 ) della Commissione, che modifica di conseguenza l allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio ( 3 ). L armatore proprietario della nave CAPRICORN può presentare alla osservazioni in merito alla decisione di prorogare l inserimento nell elenco, unitamente ai documenti giustificativi, inviandole al seguente indirizzo: «Misure restrittive» Rue de la Loi/Wetstraat 200 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË 4. Si segnala inoltre all armatore proprietario della nave CAPRICORN che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1974 dinanzi al Tribunale dell Unione europea, alle condizioni di cui all articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell Unione europea. ( 1 ) GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34. ( 2 ) GU L 281 del 31.10.2017, pag. 27. ( 3 ) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.
ISSN 1977-0944 (edizione elettronica) ISSN 1725-2466 (edizione cartacea) IT