ATTO DI DEPOSITO DI DOCUMENTO REPUBBLICA ITALIANA



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REPERTORIO N. 32829 - RACCOLTA N. 6137 ATTO DI DEPOSITO DI DOCUMENTO REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentonovantotto. il giorno venti due del mese di settembre 22 settembre 1998 In Roma, nel mio studio invia Enrico Tazzoli n.6. Innanzi a me (omissis) notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, E' PRESENTE - (omissis), il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Segretario Generale dell'assemblea dei soci dell'ente Morale eretto con Regio Decreto in data 14 novembre 1929: - CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA. con sede in Roma Via Palestro n. 69/71, codice fiscale 80203050580. Detto comparente. della cui identità personale io notaio sono certo. mi dichiara di rinunciare all'assistenza dei testimoni. ATICOLO 1 Il comparente (omissis) nella suddetta qualità di Segreta rio dell' assemblea generale dei soci dell Ente Morale "CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA", avendovi interesse, mi richiede di depositare e conservar,e n,ei miei atti lo Statuto dell'ente Morale "CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA", con le modifiche approvate dal Consiglio di Stato e mi consegna il detto Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A". Il comparente, dichiarando di, averne esatta conoscenza, mi dispensa dalla lettura di detto allegato. Le spese del presente atto sono a carico della Chiesa Ortodossa Russa in Roma. Di questo atto scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia, io notaio ho dato lettura al comparente, che lo dichiara conforme alla propria volontà e con me notaio lo sottoscrive essendo le ore diciannove e cinquanta. Occupa due pagine di un foglio (omissis)

STATUTO DELL'ENTE MORALE CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA Capo 1 - Origine e scopo dell'ente e mezzi dei quali esso dispone, Art. 1. L'ente morale eretto con Regio Decreto in data 14 novembre 1929 nominato "Chiesa Ortodossa Russa in Roma" ha per iscopo la gestione di tutti gli affari concernenti la relativa parrocchia, per assicurare l'esercizio del culto divino, rigorosamente conforme al rito orientale greco-russo (Vostocznoe greco-rossiiskoe pravoslavie) è con osservanza delle disposizioni sanzionate dal Concilio generale della Chiesa Ortodossa Russa. convocato in Mosca negli anni 1917-1918. A questo scopo, l'ente esercita i diritti di proprietà su tutto il patrimonio di pertinenza della Chiesa Ortodossa Russa e ne cura l'amministrazione nel più lato senso di questa parola. L'accesso al servizio divino nei locali addetti a questo scopo sarà libero pertutti i fedeli ortodossi russi e non russi, che siano soci dell' ente o non, che si trovano in Roma, a condizione di rispettare le disposizioni prese dai dirigenti dell'ente a tutela della decorosità del culto e degli interessi della Chiesa stessa. Art. 2. L'ente provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoni ali che ad esso proverranno dal godimento dei beni mobili ed immobili di pertinenza della Chiesa, ed in particolare del fabbricato sito in Roma via Palestro, 69/71, tanto per quelli che eventualmente le saranno devoluti a qualsiasi titolo, nonché da titoli del valore nominale di Lit. 50.000.000 (cinquantamilioni). Inoltre, l'ente destinerà al medesimo scopo le contribuzioni e le offerte eventuali dei fedeli, nonché gli stanziamenti che la Chiesa Ortodossa Russa Centrale, o qualsiasi altro ente potrà stabilire a suo favore. Art.3. L'ente potrà costituire altre istituzioni a sua dipendenza, a scopo di assistenza morale e materiale degli ortodossi russi, nonché a provvedere alla amministrazione di tali istituzioni. Capo 2 Del Consiglio di amministrazione (Consiglio Parrocchiale) Art.4 L'ente è retto da un Consiglio di amministrazione (Consiglio Parrocchiale), composto di 6-8 membri, compreso il suo Presidente. Il Presidente ex officio è il superiore (parroco) della Chiesa Ortodossa Russa di Roma, che viene nominato dall'arcivescovo Russo Ortodosso di Parigi. Il Presidente ha la rappresentanza dell'ente a tutti gli effetti di legge.

Art.5. Tra i consiglieri due altri (oltre il presidente) fanno parte del Consiglio ex officio, in veste di membri del clero, e non dipendono da alcuna elezione. I rimanenti 4-6 membri vengono eletti dall'assemblea generale (riunione generale dei parrocchiani), e rimangono in carica per tre anni. Essi si rinnovano per la terza parte del Consigliò ogni anno, i primi due anni escono due membri ogni anno per sorteggio e negli anni successivi per anzianità di elezione, essi possono venire rieletti senza interruzione più di una volta. Art.6. Il Consiglio elegge nel suo seno un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Esso può affidare ad uno dei consiglieri la rappresentanza dell'ente dinnanzi alla autorità giudiziaria, nonché per tutti gli atti della sua vita civile (procuratore). Art. 7. In ogni caso di assenza odi impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione - quello che ebbe maggior numero di voti ed a parità di voti - il più anziano di età. Art. 8. I membri del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per otto mesi consecutivi alle sedute decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. Art.9. Il Consiglio viene convocato dal presidente o da chi ne fa le veci. Le sedute sono valide se vi assistono la maggioranza dei consiglieri in carica. Le decisioni vengono prese a semplice maggioranza dei voti; in caso di parità dei voti, quello del presidente forma la maggioranza. Art. 10. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno due volte l'anno nei mesi di maggio e settembre; le altre - ogni qual volta lo richieda Uil bisogno urgente, sia per invito del presidente, 'sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'autorità governativa. Art.11. Le votazioni si fanno per appello nominale ed hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concerriènti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 12. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e vengono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani i o ricusi, o non possa firmare, ne vien fatta menzione. Art.13. Il Consiglio di amministrazione provvede all'iscrizione dei soci, alla realizzazione degli scopi sociali, ali 'amministrazione dell'ente nel suo senso più Iato ed al suo regolare funzionamento, forma i progetti dei regolamenti di amministrazione o di servizio interno e per il personale: esso promuove, quando occorre, la modificazione dello statuto o dei regolamenti; esso nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati e delibera..le convenzioni da fare coi medesimi; esso delibera in genere su 1utti gli affari che interessano l'ente, che non siano di competenza dell'assemblea generale, ai termini degli articoli 25 e 26. Art.14.Al Consiglio di Amministrazione appartengono i più ampi poteri per l'amministrazione dell'ente, compresi i diritti di acquistare a qualsiasi titolo (per compra, donazione ed' ex jure legati) e di alienare (vendere, ipotecare, scambiare e cedere) beni mobili ed immobili, dietro deliberazioni delle assemblee generali (vedi art. 26). Esso è responsabile per la contabilità dell'ente. Ogni anno esso compila il rendiconto finanziario dell'esercizio scorso, nonché lo stato patrimoniale dei beni mobili ed immobili, che si trovano in possesso dell'ente a qualsiasi titolo. Prima della scadenza dell'esercizio, esso approva il bilancio dell'esercizio venturo. Esso ha la disposizione e la sorveglianza dei locali addetti,al culto e fa il regolamento amministrativo per le riunioni dei fedeli a scopo di culto, nonché per la gestione delle istituzioni dipendenti dall'ente. Capo 3 Dei Soci Art.15. L'ente si compone di soci promotori, di soci onorari, di soci effettivi e di soci aderenti con voto consultivo, cioè membri ortodossi della parrocchia che non sono soci membri - ortodossi della parrocchia che non sono soci effettivi Art. 16. I soci promotori ed i soci onorari rimangono in carica vita natural durante e godono tutti i diritti dei soci effettivi. I soci onorari vengono nominati dall'assemblea generale su proposta del Consiglio amministrativo.

Art.17. Per essere socio effettivo occorre la raccomandazione di due soci (promotori, onorari od effettivi), aver compiuto 25 anni di età essere di nazionalità o di origine russa e di religione ortodossa, ed essere socio aderente con voto consultivo da almeno tre anni. I fedeli non di origine russa devono essere soci aderenti da almeno cinque anni. I soci devono adempiere tutti i doveri religiosi ed altri, prescritti dallo statuto parrocchiale elaborato dal Concilio generale di Mosca, pagare una quota annua ed accettare il presente statuto. L'ammissione a socio effettivo viene deciso senza appello dal Consiglio amministrativo I membri del clero della Chiesa Ortodossa Russa in Roma sono soci effettivi ex officio e sono esenti dal pagamento di quote annue. Art. 18. La qualità di socio si perde 1) per dimissione 2) per radiazione, pronunciata dal Consiglio amministrativo per i seguenti motivi: a) mancato: pagamento di quota senza ragione sufficiente; b) reati comuni e condotta disonorevole ; c) azioni contrarie agli interessi ed agli scopi dell'ente. La radiazione sarà pronunciata non altrimenti, che dopo disamina delle spiegazioni scritte o verbali dell'interessato. Capo 4 Dell 'Assemblea generale Art. 19. Le Assemblee generali (riunioni generali dei parrocchiani) sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo. entro il mese di maggio; per deliberare il consuntivo dell'ultimo esercizio. Le altre, ogni qual volta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta di almeno 25 soci. Le assemblee sono indette per invito del presidente del Consiglio amministrativo o di chi ne fa le veci ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. All'invio va unito l'ordine del orno gi delle materie da trattarsi. Nessuna questione potrà essere iscritta all'ordine del giorno senza previa deliberazione del Consiglio amministrativo. Le questioni non iscritte all'ordine del giorno non sono ammesse a discussione. Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono fissate dal regolamento interno.

Art.20. Alle Assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuato quelli i quali siano in mora coi pagamenti. Ogni socio ordinario ha diritto oltre che al proprio anche al voto di un socio che, impedito di partecipare all' Assemblea l'abbia delegato per iscritto. Art.21. Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci. In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un terzo più uno dei soci. Art.22. Le Assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio amministrativo. L'Assemblea elegge un vice-presidente nel suo seno, al quale il presidente può deferire la presidenza effettiva dell'assemblea. Essa elegge nel suo seno anche uno o più segretari e computatori di voti. Essa elegge una Commissione di controllo per la revisione dei conti, composta di tre membri, i quali rimangono in carica un anno. Art.23. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. A parità dei voti, quello del presidente forma la maggioranza. I verbali delle Assemblee vengono firmati dal presidente e dal segretario. Art.24. L'Assemblea generale delibera, i conti consuntivi le modificazioni statutarie,- il regolamento organico e quello di servizio interno nomina l'economo, i membri del Consiglio amministrativo ed i soci onorari. Le modificazioni statutarie vengono deliberate a maggioranza dei votanti, solo su proposta del Consiglio amministrativo. Le domande di modificazioni statutarie, che non provengono dal Consiglio stesso, debbono portare le firme di non meno della terza parte dei soci effettivi dell'ente. Tali domande vengono discusse in assemblea ed, in caso di voto favorevole, esse saranno rinviate al Consiglio per la disamina; esse verranno in seguito iscritte all'ordine del giorno della prossima assemblea. La dicitura delle modifiche proposte verrà riprodotta integralmente sugli avvisi di convocazione per l'assemblea nella quale deve avvenire la deliberazione definitiva. Art.25.Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche alle proposte relative agli acquisti, scambi ed alienazione di beni immobili di pertinenza della Chiesa, alla costituzione di

ipoteche sui medesimi, alle locazioni per un termine di oltre 9 anni ed alle proposte di scioglimento dell'ente. Le deliberazioni mentovate agli articoli 25 e 26 diventeranno esecutive solo dopo loro approvazione da parte dell'arcivescovo Ortodosso-Russo in Parigi, dal quale dipende la Chiesa. Capo 5 Delle entrate e delle spese Art. 26. Il bilancio dell'ente si compone di una parte ordinaria ed una straordinaria Art. 27.Le entrate ordinarie sono: l) le rate annue dei soci 2) il prodotto della vendita dei ceri, dei panini consacrati, delle Icone, ecc; 3) le offerte e le collette; 4) le retribuzioni per servizi religiosi; 5) il frutto dei beni mobili ed immobili in possesso della Chiesa; 6) i sussidi di altre associazioni culturali; 7) ogni altra entrata permessa dalla legge. Art. 28.Le spese ordinarie sono: l) le spese di manutenzione ed altre, relative agli immobili ed i locali occupati dalla Chiesa, ad eccezione delle spese per restauri e per costruzioni; 2) il pagamento dei debiti correnti; 3) le spese per il culto, comprese quelle di facilitazione del compimento dei loro doveri religiosi ai fedeli bisognosi; 4) le competenze e stipendi dei membri del clero e degli impiegati dell'ente; 5) i sussidi e pensioni agli impiegati, alle1oro vedove ed orfani; 6) le spese di manutenzione e di restauro dell'arredamento della Chiesa e di sue dipendenze; nonché degli oggetti per il culto e del materiale necessario al medesimo. Art. 29. Il bilancio straordinario si compone delle entrate e delle spese.di somme provenienti da mutui, alienazioni, rimborsi e costituzione di fondi per servizi religiosi ed altri, le spese per restauri. costruzioni appartengono anche al bilancio straordinario.

Art.30. Al termine di ogni esercizio, i residui attivi del bilancio vengono adoperati per costituire dei fondi di riserva, destinati alla manutenzione, all'acquisto, alla costruzione, alla decorazione ed ai lavori di restauro dei beni immobili e mobili di pertinenza dell'ente. Capo 6 Dello scioglimento dell'ente Art. 31. In caso di scioglimento dell'ente,l'assemblea Generale incarica, sia il Consiglio amministrativo, sia uno o più procuratori da essa nominati, della liquidazione e dell'impiego dei beni attivi a scopi conformi a quelli dell' ente. Art. 32. Un regolamento amministrativo interno verrà elaborato per l'applicazione delle disposizioni del presente statuto. Capo 7 Generale Art. 33. Per quanto eventualmente non contemplato in questo Statuto, saranno applicabili le norme del Codice Civile e le leggi dello Stato Italiano.