ALL. B AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125, COMMI 10 E 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA TRIENNALE INFORTUNI PER LA SEDE DELLA SOGESID S.P.A. DI ROMA. CIG: 41444750F7. DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO 1. Oggetto dell affidamento 2. Importo a base d asta 3. Modalità e tempi di espletamento dell incarico: durata del contratto disdetta cessazione - proroga 4. Cauzione e Garanzia 5. Esecuzione del servizio 6. Gestione della polizza 7. Legge antimafia 8. Riservatezza e conseguenti responsabilità dell Affidatario 9. Rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. e del Codice Etico 10. Incedibilità dei crediti e divieto di cessione del contratto 11. Clausola risolutiva espressa 12. Informativa sulla privacy 13. Definizione delle controversie
1. OGGETTO DELL AFFIDAMENTO La presente procedura di gara ha per oggetto l affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza triennale infortuni per la Sogesid S.p.A. di Roma. 2. IMPORTO A BASE D ASTA L importo per il servizio oggetto del presente affidamento posto a base d asta è complessivamente pari ad 190.000,00 (Euro centonovantamila/00) comprensivo di oneri accessori ed imposte di legge. Il pagamento del premio è annuale anticipato. 3. MODALITÀ E TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL INCARICO: DURATA DEL CONTRATTO DISDETTA CESSAZIONE PROROGA Nell espletamento del servizio l Affidatario dovrà attenersi a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare di affidamento. Qualora l incarico venga affidato a seguito di una proposta migliorativa dell Affidatario, resta inteso che le attività andranno svolte senza alcun onere aggiuntivo per la Sogesid S.p.A., la quale si riserva la facoltà di accettarle ad integrazione parziale o totale di quanto già previsto nel Capitolato Tecnico. La copertura assicurativa della polizza triennale infortuni avrà decorrenza dalle ore 24 del 31/12/2012 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2015. È data facoltà alle parti di disdire ad ogni scadenza annuale il contratto in corso per la suddetta copertura assicurativa mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata spedita entro e non oltre 120 giorni da detta scadenza. Tutte le polizze cesseranno alla loro naturale scadenza senza obbligo di preventiva disdetta. La Sogesid S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere, entro le ore 24.00 del giorno della naturale scadenza, la proroga della copertura assicurativa oggetto della presente procedura per un periodo massimo di 60 giorni alle medesime condizioni normative ed economiche in corso, fino al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Compagnia/e di Assicurazione Aggiudicataria/e si impegna/no a prorogare la polizza alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un massimo di 60 giorni ed il relativo premio verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento del documento contrattuale regolarmente emesso.
Ove a seguito del verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili dovesse risultare necessario provvedere all estensione dell oggetto della polizza di cui al presente affidamento, la Sogesid S.p.A. procederà ai sensi di legge, fermo restando le medesime condizioni contrattuali fra le parti pattuite secondo quanto stabilito dalla presente documentazione di gara. 4. CAUZIONE E GARANZIE La cauzione a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte è pari al 10% dell importo contrattuale. Essa sarà costituita mediante fideiussione rilasciata da Primario Istituto di Credito o da Istituto Assicurativo associato all Ania. La firma di chi ha rilasciato la fideiussione dovrà essere autenticata da un notaio che ne attesti la validità, anche in relazione ai poteri d impegno conferiti al firmatario. La fideiussione dovrà riportare la clausola che il soggetto garante è tenuto a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta della Sogesid S.p.A. senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui all art. 1957 del cod. civ. e con la formale rinuncia, da parte del soggetto garante, al beneficio della preventiva escussione di cui all art. 1944 c.c.. La cauzione, come sopra costituita, sarà progressivamente svincolata ai sensi dell art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed il documento originale della stessa verrà restituito all Istituto rilasciante. 5. ESECUZIONE DEL SERVIZIO L Affidataria dovrà eseguire il servizio affidato alle condizioni e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico. L Affidataria è ritenuta responsabile del comportamento di tutto il personale impiegato nell esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento. Il servizio dovrà essere eseguito secondo le migliori regole dell arte ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di affidamento, restando salvo il diritto della Sogesid S.p.A. al risarcimento degli eventuali danni. 6. GESTIONE DELLA POLIZZA La Sogesid S.p.A. si avvale dell assistenza e della collaborazione del Broker De Besi Di Giacomo S.p.A. di Roma, al quale ha conferito formale incarico di consulenza e brokeraggio. La/e Compagnia/e di Assicurazione Aggiudicataria/e é/sono tenuta/e ad accettare l inserimento nelle polizze assicurative della Clausola Broker a favore della Società sopraindicata; quest ultima verrà remunerata, secondo consuetudine di mercato, per il tramite della Compagnia/e di Assicurazione con la/e quale/i verranno stipulate le polizze, nella misura del 10% del premio imponibile e la suddetta remunerazione non costituirà onere aggiuntivo alcuno a carico della Sogesid S.p.A. i cui unici oneri economici sono costituiti dalla corresponsione dei premi di polizza nei termini e modi previsti dal Capitolato Tecnico. Al Broker è affidata la gestione e l esecuzione delle polizze. Inoltre, ai fini dell art. 1901 del Codice Civile, il pagamento dei premi effettuato al Broker s intenderà come ricevuto dalla/e Compagnia/e di Assicurazione, così come le comunicazioni ricevute dal Broker, si intendono come ricevute dalla/e Compagnia/e di Assicurazione.
7. LEGGE ANTIMAFIA Il venire meno, nel corso dell affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui alla legge 575/65 e successive modificazioni e integrazioni, comporterà l immediata risoluzione dell affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo punto 11. 8. RISERVATEZZA E CONSEGUENTI RESPONSABILITA DELL AFFIDATARIO L Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga ad esso noto, in conseguenza od in occasione della esecuzione dell attività prevista dal contratto di affidamento; tali informazioni o documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Sogesid S.p.A. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra evidenziato sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste nel successivo articolo 11. 9. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. E DEL CODICE ETICO La Sogesid S.p.A. è dotata di un modello idoneo a prevenire reati e di un Codice Etico, entrambi pubblicati sul sito aziendale, a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società stessa. Pertanto, con la sottoscrizione dell incarico, l Affidataria si impegnerà al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società e dei principi in essi contenuti. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell art. 1456 del c.c. la risoluzione dell incarico, fermo restando la facoltà della Società ad agire per il risarcimento dei danni subiti. Qualsiasi comunicazione attinente ad eventuali responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. potrà essere effettuata al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., Sogesid S.p.A. via Calabria n. 35, 00187 Roma. Potrà, altresì, essere utilizzato il numero di fax 06/42082405 e/o il seguente indirizzo di posta elettronica: organismodiviglianza@sogesid.it. Verrà assicurata la riservatezza nonché l anonimato su ogni notizia pervenuta al predetto organismo. 10. INCEDIBILITA DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell art. 1260, secondo comma del cod. civ. ed è vietata la cessione anche parziale dello stesso.
11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Il rispetto degli impegni assunti con l accettazione dell affidamento costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui ai punti 7 (Legge Antimafia), 8 ( Riservatezza e Responsabilità dell Affidatario) e 9 (Rispetto del modello di organizzazione, gestione controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico), darà luogo alla automatica risoluzione del rapporto di cui ai sensi dell art. 1456 c.c. Nel verificarsi della risoluzione, la Sogesid S.p.A. procederà, in primo luogo, alla escussione della fidejussione, nonché tratterrà ogni somma ancora dovuta per l attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, nonché gli importi che a titolo di penale la Sogesid S.p.A. 12. INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. l Affidatario è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia. 13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per ogni controversia nascente dall interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente affidamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.