INDICE. ALLEGATI - Regolamento comunale per l apertura e la gestione delle sale giochi,

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INDICE Premessa pag. 2 Descrizione normativa pag. 3 Il Regolamento comunale per l apertura di sale giochi pag. 5 La variante normativa pag. 7 Confronto normativa vigente e variata pag. 9 ALLEGATI - Regolamento comunale per l apertura e la gestione delle sale giochi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2011 1 COMUNE DI VICENZA Dipartimento Territorio - Settore Urbanistica

Premessa Con delibera n. 62 del 19.12.2011, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale per l apertura di sale giochi. Considerata l attualità e la complessità del fenomeno sale giochi nonché l impatto che tali esercizi pubblici generano sul territorio e sulla vivibilità delle aree interessate dall insediamento di dette attività (viabilità, inquinamento acustico, ecc.), così come osservato anche nella recente sentenza della Corte Costituzionale del 09 novembre 2011, n. 300, con il presente provvedimento si ritiene opportuno normare nel vigente Piano Regolatore Generale/Piano degli Interventi (P.R.G./P.I.) la loro localizzazione, attraverso l inserimento di un nuovo articolo nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.). La presente disposizione si rende altresì necessaria anche per tutelare i beni di interesse storico-culturale-architettonico dichiarati Patrimonio Mondiale UNESCO. Pertanto, ai sensi dell art. 18 della L.R. n. 11/2004 e smi, si propone di variare le vigenti N.T.A. di P.R.G./P.I. come di seguito illustrato. 2 COMUNE DI VICENZA Dipartimento Territorio - Settore Urbanistica

Descrizione normativa La materia sale giochi è caratterizzata da una proliferazione di varie fonti normative che hanno delineato un quadro complesso riguardo alla quantità e qualità di giochi offerti nonché alla loro ricaduta urbanistica. Innanzitutto, la disciplina principale degli apparecchi da trattenimento collocati in luoghi accessibili al pubblico è delineata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, e dal relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635, adeguati, nel corso degli anni, alle innovazioni tecnologiche che hanno interessato questa realtà. Attualmente l'art. 86 del Testo Unico prevede l'obbligo di licenza di pubblica sicurezza, rilasciata dal Comune competente per territorio per l apertura di sale giochi. Una nuova licenza, ai sensi dell art. 86, comma 3, così come sostituito dall art. 1, comma 534, della L. 266/2005, è stata introdotta per l installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all art. 88 ovvero per l installazione in aree aperte al pubblico od in circoli privati. Le sale giochi di cui all art. 88 del T.U.L.P.S. sono invece di competenza della Questura. Per dare attuazione alle disposizione del T.U.L.P.S., il Ministero dell Economia e delle finanze, attraverso l Amministrazione Autonoma dei Monopoli di stato, ha emanato i decreti per individuare: - le regole tecniche di produzione e le metodologie di verifica degli apparecchi da trattenimento; - le regole per la gestione telematica dei congegni di cui all art.110 del T.U.L.P.S.; - il numero massimo di apparecchi di cui all art. 110 del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso pubblici esercizi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati. 3 COMUNE DI VICENZA Dipartimento Territorio - Settore Urbanistica

Come ricordato in premessa, la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 9 novembre 2011, sancisce la legittimità di disposizioni che si preoccupano oltre che delle conseguenze sociali dell offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, anche dell impatto sul territorio, sulla viabilità e sull inquinamento acustico derivante dall accesso alle sale giochi, limitando di fatto la stessa competenza esclusiva dello Stato in materia. Nella vigente normativa di P.R.G./P.I. non risulta all oggi alcun specifico articolo o altra prescrizione a cui riferirsi. 4 COMUNE DI VICENZA Dipartimento Territorio - Settore Urbanistica

Il Regolamento comunale per l apertura di sale giochi Il Consiglio Comunale con delibera n. 62 del 19.12.2011, sentiti i rappresentanti delle Associazioni di categoria, dell Azienda U.L.S.S., della Questura di Vicenza, della Polizia Locale, ha approvato uno specifico Regolamento comunale per l apertura e la gestione delle sale giochi, che garantisce sia il rispetto della libertà di scegliere la propria attività economica, sancito dall art. 41 della Costituzione, sia il rispetto della sicurezza nei confronti delle categorie sociali più sensibili. Viene altresì posta l attenzione anche sulla necessità di salvaguardare la sicurezza urbana, la viabilità, la presenza di vincoli storiciculturali-architettonici e la quiete pubblica. Tale Regolamento in sintesi disciplina: i procedimenti amministrativi per l apertura, il trasferimento di sede ed il subingresso nella gestione delle sale pubbliche da gioco; il divieto di apertura di sale giochi nelle vicinanze di scuole, ospedali, impianti sportivi, case di riposo, caserme, ecc., in quanto luoghi di aggregazioni di soggetti sensibili prevedendo una distanza minima di almeno 500 metri; il rispetto dell ambito storico individuato quale Patrimonio Mondiale UNESCO (WHC IT712 bis), relativo al Centro storico di Vicenza con relativa buffer zone e delle aree monumentali delle tre ville palladiane (La Rotonda - Trissino - villa Gazzotti-Grimani, detta villa Marcello a Bertesina); le caratteristiche che devono presentare i locali dotati di apparecchi da intrattenimento, con particolare riguardo alla dotazione di parcheggi, all eliminazione delle barriere architettoniche, all osservanza delle disposizioni in materia di igiene e di sicurezza, alla valutazione previsionale delle missioni rumorose; il divieto di utilizzazione degli apparecchi di cui all art. 110, c.6, del T.U.L.P.S. da parte dei minorenni; la loro separazione rispetto ad altri congegni da trattenimento od attività di diversa natura praticate nel locale, imponendo all esercente di attuare 5 COMUNE DI VICENZA Dipartimento Territorio - Settore Urbanistica

accorgimenti idonei per esercitare la sorveglianza (ad es. accertamento dell età mediante esibizione di un documento di riconoscimento); il divieto di utilizzazione nell insegna od in messaggi pubblicitari del termine Casinò, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, o di altre definizioni che possano richiamare il concetto di gioco d azzardo; l invito ai gestori all esposizione, all ingresso ed all interno dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, di materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile. 6 COMUNE DI VICENZA Dipartimento Territorio - Settore Urbanistica

La variante normativa La vigente normativa di Piano Regolatore Generale/Piano degli Interventi (P.R.G./P.I.), non prevede alcuna specifica disposizione in materia. Al fine di disciplinare la localizzazione di strutture adibite a Sale giochi nel territorio comunale, per tutelare il patrimonio artistico e culturale cittadino e considerato che l insediamento di tali strutture potrebbe comportare un incremento del carico urbanistico e viabilistico della zona di riferimento, con la presente proposta di variante normativa si integrano le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) con un nuovo articolo 13bis Sale giochi, con il seguente testo: La realizzazione, la trasformazione e l utilizzo di locali da destinare alla pratica del gioco, di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e dal relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635, e s.m.i., è ammessa, fatto salvo il rispetto di altre normative settoriali, esclusivamente nelle parti del territorio comunale caratterizzate da adeguatezza delle infrastrutture per la mobilità e nelle quali detto insediamento e attivazione non costituisca e non generi incompatibilità o interferenze con attività e funzioni di carattere pubblico e di rilevanza sociale, formativa, assistenziale, sanitaria, culturale ed educativa. In applicazione di quanto sopra prescritto, la realizzazione, la trasformazione e l utilizzo di locali da destinare alla pratica del gioco è ammessa esclusivamente in aree e locali al piano terra degli edifici che: a) abbiano destinazione d uso commerciale e che dispongano di una capacità insediativa per detta destinazione sufficiente per l'insediamento dell'attività; b) distino almeno m. 500 da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, luoghi di culto e caserme; 7 COMUNE DI VICENZA Dipartimento Territorio - Settore Urbanistica

c) distino almeno m. 300 dal perimetro iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (WHC IT712 bis) - relativo al Centro storico di Vicenza con relativa buffer zone e delle aree monumentali delle tre ville palladiane (La Rotonda - Trissino - villa Gazzotti-Grimani, detta villa Marcello a Bertesina) - in considerazione dei primari obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale-architettonico dichiarato Patrimonio Mondiale UNESCO; d) distino almeno m. 100 dalle intersezioni stradali, riducibile a m. 50 se trattasi d intersezione tra strade locali in base alla classificazione viaria (approvata con delibera di C.C. n. 58 del 20.07.1999) ai fini della salvaguardia dei livelli di servizio delle intersezioni; e) dispongano, nella medesima area di pertinenza dell'attività, di una dotazione di parcheggi privati a disposizione della clientela in misura non inferiore a mq. 1 per ogni mq. della superficie dell esercizio usufruibile dal pubblico, calcolata sommando quella dedicata all intrattenimento a quella eventualmente riservata alla somministrazione; deve altresì essere garantita la sosta dei cicli in misura di uno stallo cicli per ogni stallo di sosta tramite installazione di apposita rastrelliera; deve essere altresì garantita la sosta dei cicli in misura di uno stallo cicli per ogni stallo di sosta anche per ciclomotori e motocicli. Le distanze di cui sopra dovranno essere misurate sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro e le intersezioni stradali.. 8 COMUNE DI VICENZA Dipartimento Territorio - Settore Urbanistica

Confronto normativa vigente e variata N.T.A. vigente N.T.A. variante omissis omissis CAPO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI CAPO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI omissis omissis Art. 13 Disciplina degli insediamenti commerciali Art. 13 Disciplina degli insediamenti commerciali omissis omissis Art. 14 omissis Costruzioni accessorie Art. 13 bis Sale giochi La realizzazione, la trasformazione e l utilizzo di locali da destinare alla pratica del gioco, di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e dal relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635, e s.m.i., è ammessa, fatto salvo il rispetto di altre normative settoriali, esclusivamente nelle parti del territorio comunale caratterizzate da adeguatezza delle infrastrutture per la mobilità e nelle quali detto insediamento e attivazione non costituisca e non generi incompatibilità o interferenze con attività e funzioni di carattere pubblico e di rilevanza sociale, formativa, assistenziale, sanitaria, culturale ed educativa. In applicazione di quanto sopra prescritto, la realizzazione, la trasformazione e l utilizzo di locali da destinare alla pratica del gioco è ammessa esclusivamente in aree e locali al piano terra degli edifici che: a) abbiano destinazione d uso commerciale e che dispongano di una capacità insediativa per detta destinazione sufficiente per l'insediamento dell'attività; b) distino almeno m. 500 da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, luoghi di culto e caserme; c) distino almeno m. 300 dal perimetro iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (WHC IT712 bis) - relativo al Centro storico di Vicenza con relativa buffer zone e delle aree monumentali delle tre ville palladiane (La Rotonda - Trissino - villa Gazzotti-Grimani, detta villa Marcello a Bertesina) - in considerazione dei primari obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale-architettonico dichiarato Patrimonio Mondiale UNESCO; d) distino almeno m. 100 dalle intersezioni stradali, riducibile a m. 50 se trattasi d intersezione tra strade locali in base alla classificazione viaria (approvata con delibera di C.C. n. 58 del 20.07.1999) ai fini della salvaguardia dei livelli di servizio delle intersezioni; e) dispongano, nella medesima area di pertinenza dell'attività, di una dotazione di parcheggi privati a disposizione della clientela in misura non inferiore a mq. 1 per ogni mq. della superficie dell esercizio usufruibile dal pubblico, calcolata sommando quella dedicata all intrattenimento a quella eventualmente riservata alla somministrazione; deve altresì essere garantita la sosta dei cicli in misura di uno stallo cicli per ogni stallo di sosta tramite installazione di apposita rastrelliera; deve essere altresì garantita la sosta dei cicli in misura di uno stallo cicli per ogni stallo di sosta anche per ciclomotori e motocicli. Le distanze di cui sopra dovranno essere misurate sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro e le intersezioni stradali.. NOTA: in grassetto corsivo nuovo testo in variante. Art. 14 omissis Costruzioni accessorie 9 COMUNE DI VICENZA Dipartimento Territorio - Settore Urbanistica

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