INPS DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI. tabella dei contributi in vigore dal 1 gennaio 2015

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INPS DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI tabella dei contributi in vigore dal 1 gennaio 2015 CONTRIBUTI Aziende fino a 15 dipendenti Aziende con più di 15 dipendenti Ditta Dirig. Ditta Dirig. - Fondo previdenza dirigenti (1) - Fondo di garanzia per (5) - CTR ordinario ASpI (2) - Cassa Assegni familiari (2) (9) - Mobilità ctr. permanente (3) - Indennità maternità (2) 23,81% 0,40% 1,61% 0,68% 0,46% 23,81% 0,40% 1,61% 0,68% 0,30% 0,46% TOTALE 26,96% 27,26% - Contributo di solidarietà (6) - Aliquota aggiuntiva (4) - CTR addizionale ASpI (12) 10% 1,40% 1% 10% 1,40% 1%

FASI tabella dei contributi in vigore dal 1 gennaio 2015 Contribuzione per le aziende i cui dirigenti in servizio risultino iscritti o si iscrivano al FASI per dirigenti in servizio (10) 468,00 240,00 708,00 per dirigenti pensionati (7) Contribuzione per le aziende i cui dirigenti in servizio NON risultino iscritti al FASI e che non concorrano economicamente ad altre iniziative che assicurano ai dirigenti pensionati prestazioni sanitarie integrative per dirigenti pensionati (7) GESTIONE SEPARATA (GSR-FASI) CONTRIBUZIONE Per ogni dirigente in servizio iscritto all assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall INPS 100,00 (annui) 100,00 (annui)

PREVINDAI Contribuzione minima (11) dovuta dal 1 gennaio 2015 per i dirigenti iscritti con adesione piena (per gli iscritti con solo conferimento del TFR - tacito o esplicito la contribuzione minima riguarda solo la quota TFR): A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 Unitamente al versamento dei contributi l azienda deve trasferire al Previndai una quota dell accantonamento annuale del di importo pari al 3% della retribuzione globale lorda utile ai fini del TFR percepita da ciascun dirigente. B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1 gennaio 1996 o da data successiva e con prima occupazione di lavoro subordinato anteriore al 28 aprile 1993 Unitamente al versamento dei contributi l azienda deve trasferire al Previndai una quota dell accantonamento annuale del di importo pari al 4% della retribuzione globale lorda utile ai fini del TFR percepita da ciascun dirigente. C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1 gennaio 1996 o da data successiva e con prima occupazione di lavoro subordinato successiva al 27 aprile 1993 Unitamente al versamento dei contributi l azienda deve trasferire al Previndai l intera quota dell accantonamento annuale del afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo.

NOTE ALLE TABELLE (1) Le aliquote 23,81 e 9,19, rispettivamente a carico azienda e dirigente, si calcolano sull intera retribuzione imponibile, per i dirigenti con anzianità contributiva presso l INPDAI ovvero presso altro regime obbligatorio al 31.12.1995; nel limite di 100.324,00 annui, per i dirigenti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 o che optano per la pensione con il sistema contributivo. (2) Le percentuali indicate si calcolano sull intera retribuzione lorda con il limite minimale giornaliero di 131,89 dal 1 gennaio 2015. Non è fissato il limite massimale. (3) Il contributo interamente a carico impresa, introdotto con effetto dal 1 agosto 1991, dall art. 16, comma 2, legge 23 luglio 1991, n. 223. L obbligo non riguarda le imprese fino a 15 dipendenti, per le quali non sono ammessi interventi CIG straordinari. (4) L aliquota aggiuntiva 1%, a carico dirigente, è dovuta sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore nell Assicurazione Generale Obbligatoria, per l anno 2015 pari a 46.123,00, senza limiti di massimale, per i dirigenti con anzianità contributiva presso l INPDAI ovvero presso altro regime obbligatorio al 31.12.1995 e nel limite di 100.324,00 annui, per i dirigenti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 o che optano per la pensione con il sistema contributivo. (5) - L aliquota 0,40% è in vigore dal 1 gennaio1992 per effetto dal D.L. 27 gennaio 1992. E dovuta sull intera retribuzione, senza limiti di massimale. - La Finanziaria 2007 ha stabilito l esonero dal versamento del contributo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari eo al Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all art. 2120 c.c., istituito presso l INPS (Fondo Tesoreria). (6) Tale contributo, introdotto dall'art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, convertito con modificazioni nella legge 1 giugno 1991, n. 166, è dovuto sull'ammontare delle contribuzioni o premi versati a Fondi, Casse, Gestioni previsti dai contratti collettivi, da accordi aziendali o regolamenti, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali in favore dei dirigenti. (7) Per le aziende che si iscrivono, a partire dal 1 aprile 2006, a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del FASI a favore dei soli dirigenti in servizio, il contributo viene maggiorato del 25%, essendo, pertanto, pari a 397,50 al trimestre per ciascun dirigente alle dipendenze. (8) L ammontare del contributo annuo non deve essere più plafonato al limite di deducibilità fiscale previsto dal D.L. 18 febbraio 2000, n. 47. (9) Esonero per i datori di lavoro dal versamento di 0,28 punti percentuali del contributo in funzione della stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari eo al Fondo di Tesoreria INPS. (10) Il contributo di 468,00 e di euro 240,00 trimestrali è dovuto anche per ciascun dirigente già iscritto al FASI alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, che abbia espressamente richiesto al FASI, nei termini statutari previsti, il mantenimento dell'iscrizione al Fondo, per la durata del periodo coperto dalla indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità.

(11) In aggiunta alla contribuzione minima è facoltà, senza limiti di massimali: - per il dirigente di versare al Fondo un contributo aggiuntivo a suo totale carico; - dal 1 gennaio 2010 per l azienda di versare un ulteriore contribuzione a favore dei dirigenti che versino almeno a proprio carico la quota minima. (12) Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere da gennaio 2013, l art. 2, comma 28, della legge n. 922012 ha introdotto un contributo addizionale, pari all 1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai soli rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (sia già in essere al 1 gennaio 2013 che stipulati da tale data in poi). Il contributo addizionale ASpI non è dovuto con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori: i lavoratori assunti con contratto a termine per sostituire lavoratori assenti; i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR n. 15251963; limitatamente ai periodi contributivi dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati entro il 31 dicembre 2011.