;<.. 8. Giacomo MANCINI Componente

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REGIONE GIUNTA CALABRIA REGIONALE Deliberazione n.1,8 7 della seduta del) Q. ~ ( - GO ~~ Dipartimento Organizzazione Proponente: e Personale Oggetto: Approvazione del «Piano annuale delle assunzioni relative all'anno 2013» Presidente o Assessore/i Proponente/i: Relatore (se diverso dal pr9ronente)~ Dirigente/i Generale/i: I \ DIRTGEN GENERALE Alla trattazione dell'argomento in\oggetto p:lh~ci 'a- 1 :1' o. 1 Giuseppe SCOPELLITI Presidente Giunta Presente Assente 2 Antonella ST ASI Vice Presidente )( 3 Alfonso DATIOLO Componente 4. Mario CALIGIURI Componente 5. Luigi FEDELE Componente 6. Demetrio ARENA Componente 7. Giuseppe GENTILE Componente ;<.. 8. Giacomo MANCINI Componente 9. Francesco PUGLIANO Componente lo. Nazzareno SALERNO Componente x 11. Domenico TALLINI Componente )( 12. Michele TREMA TERRA Componente ;< K ~ >< Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. La delibera si compone di n. ~ pagine compreso il frontespizio e di n. /allegati. Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria. Il dirigente di Servizio

LA GIUNTA REGIONALE Richiamata la D.G.R. n. 549 del 10.12.2013 avente ad oggetto "Deliberazione n. 485 del 6 novembre 2012 - Annullamento d'ufficio - Definizione del «Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014» - Approvazione del «Piano annuale delle assunzioni relative all'anno 2012». Rideterminazione della Dotazione Organica"; Visto: l'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede al comma 1 «Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire»; l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone, rispettivamente: al comma 557 «Aifini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali»; al comma 557 bis «Aifini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti isoggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente»; al comma 557-ter «In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; l'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modifiche con legge 6 agosto 2008, n. 133) che stabilisce: al comma 4 «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»; al comma 7 «E'fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero aifini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Aifini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di

personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale»; l'art. 77-ter del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modifiche con legge 6 agosto 2008, n. 133) che stabilisce, al comma 16 «Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76»; l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 "legge di stabilità 2012") che prevede: al comma 2 «Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere»; al comma 3 «La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare»; l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, disponendo «In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente», esclude dai vincoli assunzionali la copertura dei posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro (c.d. mobilità volontaria) di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni sottoposte a regime di limitazioni; la deliberazione di Giunta regionale n. 216 del1'8 giugno 2013, con la quale è stato approvato il "Piano della Performance 2013-2015"; Considerato che, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014, il piano annuale delle assunzioni 2013 è stato formulato, tra l'altro, sulla base: della D.G.R. n. 369 del 18.10.2013 avente ad oggetto "Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria - Atto d'indirizzo", con la quale la Giunta Regionale ha demandato al competente Dipartimento Attività Produttive, di concerto con il Dipartimento Organizzazione e Personale, la valutazione circa la sussistenza dei presupposti di legge e la predisposizione di tutti gli atti necessari alla riallocazione nel ruolo del personale della Giunta regionale delle unità di personale dipendente del liquidando Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria; della conferenza dei servizi, tenutasi in data 13 dicembre U.S., il cui verbale (unitamente ai fascicoli del restante personale dipendente) è stato acquisito agli atti del Dipartimento Organizzazione e Personale con il prot. n. 400276 del 23 dicembre c.a., in esito alla quale è emerso che sono ancora presenti nel ruolo dell'ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria n. 1 unità di cat. D3, poso ec. D6, profilo professionale "funzionario tecnico" e n. 1 unità di cat. C, poso ec. C5, profilo professionale "istruttore amministrativo contabile"; Dato atto: che il Dipartimento Bilancio e Patrimonio: con nota prot. n. 120110 del9 aprile 2013, ha certificato il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2012; con nota prot. n. 203974 del 18 giugno 2013, ha comunicato il valore delle spese correnti al 31.12.2012; che il Dipartimento "Controlli", con nota prot. n. 180174 del 28 maggio 2013 e n. 398297 del 19 dicembre 2013 ha certificato le spese di personale delle società a partecipazione regionale per l'anno 2012; che, sulla base degli atti trasmessi dai dipartimenti "Bilancio e Patrimonio" e "Controlli", il Dipartimento "Organizzazione e Personale" (nota prot. n. 399645 del 20 dicembre 2013), ha effettuato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il monitoraggio delle spese di personale impegnate nell'anno 2012, raffrontandole con le corrispondenti spese di personale riferite all'anno precedente, attestando: che è stata assicurata la riduzione delle spese di personale, impegnate nell'anno 2012, rispetto all'anno precedente; che è stata assicurata la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, nell'anno 2012; che \'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, nell'anno 2012, è stata inferiore al 50%;

che, sulla base della ricognizione coordinata dal Dipartimento "Organizzazione e Personale" ed effettuata in collaborazione con tutte le Direzioni generali dei Dipartimenti della Giunta regionale, non vi sono condizioni di eccedenza e/o soprannumero né di personale né di dirigenti in nessuna articolazione organizzativa; che, pertanto, non è necessario nel corso dell'anno 2013 avviare le procedure previste dall'art 33 del D.Lgs. 165/2001, in caso di eccedenze; che, con le note prot. n. 13075/siar del 04.05.2011 e n. 302449 del 13.09.2012, il Dirigente Generale del Dipartimento del Personale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 165/2001 (come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 e da ultimo dalla legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010), che prevede "li documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamento di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti", ha chiesto ai Dirigenti Generali degli altri Dipartimenti di indicare il fabbisogno di personale; Su conforme proposta dell'assessore al Personale, Domenico Tallini, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla relativa Struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto; DELIBERA 1. DI APPROVARE il «Piano annuale delle assunzioni 1013» e per l'effetto disporre la riallocazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, nel ruolo del personale della Giunta regionale delle unità di personale dipendente del liquidando Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria e, precisamente, n. 1 unità di cat. D3, poso ec. D6, profilo professionale "funzionario tecnico" e n. 1 unità di cat. C, poso ec. C5, profilo professionale "istruttore amministrativo contabile"; 2. DI DARE MANDATO al Dipartimento "Organizzazione e Personale" per l'attuazione del «Piano annuale delle assunzioni 1013», come sopra approvato; 3. DI DARE ATTO: 3.1 che l'ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2012; 3.2 che la spesa connessa alla copertura dei posti indicati sopra trova regolare copertura nel bilancio di previsione 201~.)1 4. DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente deliberazione alle OO.SS. ed alle RS.U.; 5. DI PROWEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04.09.2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente; 6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione nella sezione "Novità" del portale tematico del Dipartimento "Organizzazione e Personale" allink www.regione.calabria/oersonalel. )Jr.,tsIDENTE J I (.:/ k~tf!jutiia~~ Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene s~toscritto come segue: Il Verbalizzante Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data Dipartimento interessato~al Consiglio Regionale D alla Corte dei Conti D ".. JI L'impiegato addetto j. t