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Transcript:

Circolare N. 52 del 7 Aprile 2017 Credito d imposta per la negoziazione assistita e arbitrato anno 2016: presentazione istanze entro il 10 Aprile 2017 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che la legge di stabilità 2016, in vigore dal 01.01.2016, ha reso permanente (non più temporaneo) il credito d imposta di cui all art. 21-bis del DL 83/2015 riconosciuto sui compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso, rispettivamente: i) di successo nel procedimento di negoziazione assistita; ii) di conclusione dell arbitrato con lodo. L agevolazione spetta a tutti i soggetti, vale a dire: i) persone fisiche; ii) titolari di reddito di lavoro autonomo; iii) titolari di reddito d impresa. Bisogna assolutamente prestare attenzione al fatto che il credito d imposta di cui trattasi: i) è riconosciuto, però, soltanto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell arbitrato con lodo; ii) è commisurato al compenso fino a concorrenza di 250,00 euro, nel limite di spesa di Euro 5.000.000,00 a decorrere dall anno 2016. Con riferimento al credito d'imposta relativo ai compensi di cui trattasi, il DM 30.3.2017, pubblicato sulla G.U. 1.4.2017 n. 77, ha fissato le date per la presentazione della domande, in virtù della stabilizzazione dell'incentivo ad opera della legge di stabilità 2016. Per il 2017, le domande per accedere all'agevolazione devono essere presentate nel periodo compreso tra l'1.4.2017 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM) e il 10.4.2017. Dal 2018, il periodo della presentazione sarà ogni anno dal 10 gennaio al 10 febbraio. Le richieste trasmesse in violazione di tali date sono considerate inammissibili.

Premessa La legge di stabilità 2016, in vigore dal 01.01.2016, ha reso permanente (non più temporaneo, quindi) il credito d imposta - disciplinato dall art. 21-bis del DL 83/2015- riconosciuto sui compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso, rispettivamente: di successo nel procedimento di negoziazione assistita; di conclusione dell arbitrato con lodo. Il credito d imposta era, infatti, inizialmente riconosciuto, in via sperimentale, per i compensi corrisposti nel 2015, utilizzabile quindi in UNICO 2016. Conseguentemente, per effetto della messa a regime del credito d imposta vengono apportate le opportune modifiche di coordinamento alla norma istitutiva. L agevolazione in sintesi Il credito d imposta spetta alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto i compensi oggetto dell agevolazione. L agevolazione spetta, quindi, a tutti i soggetti, vale a dire: persone fisiche; titolari di reddito di lavoro autonomo; titolari di reddito d impresa. Con riferimento all oggetto dell agevolazione, la norma dispone che sono agevolabili i compensi corrisposti: agli avvocati abilitati ad assistere le parti nel procedimento di negoziazione assistita, ai sensi del capo II del DL 12.9.2014 n. 132 (conv. L. 162/2014); agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del citato DL 132/2014.

Al riguardo, si evidenzia che, in linea generale, la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati è facoltativa per le controversie; tale procedura non può, però, avere ad oggetto le controversie riguardanti diritti indisponibili o in materia di lavoro (art. 2, comma 2, lett. b) del DL 132/2014). D altro canto la negoziazione assistita è obbligatoria, costituendo condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria di cui all art. 5, comma 1-bis, del DLgs. 28/2010. Sono altresì esclusi dall obbligo i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente (art. 3 del DL 132/2014). Particolari disposizioni sono, inoltre, previste nelle ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio (art. 6 del DL 132/2014). Bisogna assolutamente prestare attenzione al fatto che il credito d imposta di cui trattasi: è riconosciuto, però, soltanto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell arbitrato con lodo; è commisurato al compenso fino a concorrenza di 250,00 euro, nel limite di spesa di Euro 5.000.000,00 a decorrere dall anno 2016. Come richiedere il credito d imposta Con il DM 23 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 5 del 08.01.2016, sono state definite, invece, le modalità e le tempistiche per accedere al credito d imposta per le spese sostenute nel periodo d imposta 2015. In particolare, secondo il decreto, la richiesta del credito d imposta si sarebbe dovuta trasmettere esclusivamente avvalendosi delle funzionalità del sito internet e la trasmissione deve essere effettuata non prima dell 11 gennaio 2016 e, a pena di decadenza, entro l 11 febbraio 2016. TERMINI PER LA RICHIESTA DEL CREDITO D IMPOSTA ANNO 2016 (Spese sostenute nell anno 2015) TERMINE INIZIALE 11.01.2016 TERMINE FINALE 11.02.2016

Con riferimento al credito d'imposta relativo ai compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri per l anno 2016, il recente DM 30.3.2017, pubblicato sulla G.U. 1.4.2017 n. 77, ha fissato le nuove date per la presentazione della domande, modificando il DM 23.12.2015, in virtù della stabilizzazione dell'incentivo ad opera della legge di stabilità 2016. In particolare, l art. 1 comma 1 lett. c) del decreto 30 marzo 2017, sostituendo la formulazione dell art. 3 del DM 23 dicembre 2015, prevede che: le domande per accedere all'agevolazione devono essere presentate nel periodo compreso tra l'1.4.2017 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM) e il 10.4.2017. TERMINI PER LA RICHIESTA DEL CREDITO D IMPOSTA ANNO 2017 (Spese sostenute nell anno 2016) TERMINE INIZIALE 01.04.2017 TERMINE FINALE 10.04.2016 dal 2018, il periodo della presentazione della domanda sarà ogni anno dal 10 gennaio al 10 febbraio. TERMINI PER LA RICHIESTA DEL CREDITO D IMPOSTA ANNO 2018 E SUCCESSIVI (Spese sostenute nell anno 2017 e successivi) TERMINE INIZIALE 10.01.20xx TERMINE FINALE 10.02.20xx Le richieste trasmesse in violazione di tali date sono considerate inammissibili. Come richiedere il credito d imposta per l anno 2016 La domanda, compilata secondo l apposito modello disponibile sul sito del Ministero, dovrà essere presentata dalla parte (persone fisica, titolare di reddito di lavoro autonomo o d impresa) che ha corrisposto, nell anno 2016, il compenso: all avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero; agli arbitri nel procedimento di arbitrato concluso con lodo.

Nello specifico, la richiesta di attribuzione del credito di imposta deve essere proposta compilando l'apposito modulo, disponibile in un'area dedicata, denominata "incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione" del sito internet del Ministero della giustizia ("www.giustizia.it"). Alla richiesta, da presentare in via telematica secondo quanto sopra esposto, devono essere allegati i seguenti documenti: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA Copia dell accordo di negoziazione assistista e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell Ordine degli Avvocati, ovvero; prova del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, nonché; copia per immagine dell originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo; copia della fattura, inerente la prestazione di cui sopra, rilasciata dall avvocato o dall arbitro; copia della quietanza, del bonifico, dell assegno o di altro documento attestante l effettiva corresponsione del compenso nell anno 2016; copia del documento di identità del richiedente. In caso di definizione con successo di più negoziazioni assistite, ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, per i quali è stato corrisposto un compenso all avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.

Resta ovviamente inteso che il credito d imposta: è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all avvocato o all arbitro fino a concorrenza di 250 euro; è determinato, secondo i medesimi criteri, in misura corrispondente alle risorse stanziate, nel limite di spesa di 5 milioni di euro. Spetterà poi al Ministero della Giustizia comunicare, entro il 30 aprile 2017, al richiedente, l importo del credito d imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti interessati. La comunicazione ha luogo con le modalità che verranno rese note nell'area dedicata denominata "Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione del sito internet del Ministero della giustizia ("www.giustizia.it"). Come si utilizza il credito d imposta Quanto all utilizzo dell agevolazione, il credito d imposta: deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l anno 2016 (modello redditi 2017); è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell importo spettante. Per consentire l utilizzo in compensazione del credito d imposta in parola tramite il modello F24, con la risoluzione n. 40/E/2016 ha istituito il codice tributo: CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE 6866 Credito d imposta - Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione - articolo 21-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell operazione di versamento.

In alternativa, le persone fisiche non titolari di reddito d impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L ammontare del credito d imposta utilizzato in compensazione, tramite F24, non deve eccedere l importo comunicato dal Ministero, pena lo scarto dell operazione di versamento. Ai fini del controllo, il Ministero trasmette, quindi, all Agenzia delle Entrate: l elenco dei beneficiari; l importo del credito spettante; le eventuali variazioni e revoche. Il credito d imposta: non dà luogo a rimborso; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 del TUIR, riguardante la deducibilità degli interessi passivi dei soggetti IRPEF, e art 109, comma 5, del TUIR, concernente il rapporto di deducibilità di alcune spese ed altri componenti negativi. Ipotesi di revoca del credito d imposta Il decreto in commento dispone, poi, che il credito d imposta è revocato nel caso in cui: venga accertata l insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, ovvero; nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta. Ferme restando le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa, il Ministero della Giustizia provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.