REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE DELEGATE E DEI DELEGATI AL 1 CONGRESSO TERRITORIALE FEMCA-CISL MILANO METROPOLI Consiglio Generale Territoriale del 21 DICEMBRE 2016 Art. 1 Il Congresso della FEMCA-CISL MILANO METROPOLI, su decisione del Consiglio Generale Territoriale 21 DICEMBRE 2016, si svolgerà nei giorni 21 e 22 FEBBRAIO 2017. I congressi aziendali di posto di lavoro eleggono i delegati al Congresso Territoriale. Art. 2 I Congressi aziendali di posto di lavoro costituiscono la prima istanza congressuale. I Congressi Territoriali dovranno prevedere che i candidati nelle liste siano espressione prevalente dei componenti delle SAF e degli eletti nelle liste Cisl nelle RSU/RSA. Conseguentemente i delegati delle SAF e gli eletti FEMCA-CISL nelle RSU/RSA devono rappresentare almeno il 70% dei delegati al Congresso Territoriale di categoria, e non meno del 60% degli eletti, il 50% dei delegati al Congresso Regionale e non meno del 40% degli eletti. Per i delegati al Congresso UST la lista dovrà contenere almeno il 40% di delegati delle SAF e degli eletti FEMCA-CISL nelle RSU/RSA e non meno del 40% degli eletti. Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle. Qualora risultasse eletto un numero inferiore alle obbligazioni prescritte, si dovrà procedere alla designazione della quota mancante, scorrendo la graduatoria dei primi non eletti nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo degli eleggibili. 1
Art. 3 Le fasi congressuali si svolgeranno come segue: a) Congressi di base nei luoghi di lavoro per la elezione: del Direttivo della SAF - Struttura Aziendale FEMCA - (di cui all articolo 33 dello Statuto e al capitolo XIV del regolamento di attuazione dello statuto); dei rappresentanti nel Consiglio Generale Territoriale, qualora previsto in base all'art. 37 del Regolamento di attuazione dello Statuto FEMCA. delle delegate e dai delegati al 1 Congresso della Federazione Territoriale; Le Assemblee Congressuali di base si terranno a partire dal 4 gennaio 2017 e dovranno concludersi almeno 5 giorni prima del Congresso della Federazione Territoriale. La Federazione Territoriale, nella convocazione delle Assemblee Congressuali di base dovrà procedere nel seguente modo: curerà di darne avviso a tutti i soci almeno 6 giorni prima della data fissata; predisporrà il materiale occorrente per procedere alle votazioni; invierà alla rispettiva Federazione Regionale e alla Federazione Nazionale i verbali delle elezioni dei direttivi della SAF. Entro la data di svolgimento dei Congressi Territoriali. Le modalità di svolgimento delle operazioni di voto devono garantire la più larga partecipazione degli iscritti, tenendo conto sia della distribuzione degli orari, sia dell'organizzazione del lavoro. b) Congresso della Federazione Territoriale per l'elezione: del Consiglio Generale della Federazione Territoriale; dei Direttivi Territoriali di Comparto (ove previsto); dei componenti di Comparto nel Consiglio Generale Territoriale (qualora non sia prevista la elezione del Direttivo Territoriale di Comparto e laddove non è prevista l'elezione diretta da parte delle SAF); dei delegati di Comparto al Congresso della Federazione Regionale; dei delegati al Congresso dell'unione Sindacale Territoriale; 2
Art. 4 La data e la località di svolgimento del Congresso Territoriale vanno definite con apposita delibera del Consiglio Generale e comunicata, oltre che alla Federazione Nazionale, alla U.S.T. e alla Federazione Regionale, che avranno facoltà di presenziare. Art. 5 In ogni fase congressuale hanno diritto al voto soltanto gli iscritti alla FEMCA in regola con i contributi alla data di svolgimento del Congresso e in possesso della tessera confederale alla data del 31.12.2016 Partecipano al Congresso, con diritto di voto e di parola, i delegati eletti nei Congressi di base, con solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti uscenti del Consiglio Generale Territoriale. Art. 6 La rappresentatività si calcola sulla media degli iscritti totali e divisi nei tre comparti: Energia, Moda, Chimica del quadriennio 2013-2016 La Segreteria Confederale comunicherà, dopo convalida, a tutte le strutture il numero degli iscritti sulla base del quale si svolgeranno i rispettivi Congressi. Entro 5 giorni da tale comunicazione, la Federazione Territoriale dovrà trasmettere alla Federazione Regionale che ne darà comunicazione alla Federazione Nazionale, la ripartizione degli iscritti per ogni territorio, suddivisa nei tre comparti previsti dall' art. 6 dello Statuto. La Segreteria Nazionale comunicherà, dopo convalida, a tutte le strutture, il numero degli iscritti di ciascun comparto, sulla base dei quali si svolgeranno le votazioni previste per comparto. Il quoziente di rappresentatività per il Congresso Territoriali è stabilito nel presente Regolamento. Al fine di assicurare la partecipazione al dibattito congressuale anche degli iscritti delle aziende più piccole, si potranno decidere eventuali raggruppamenti di aziende all'interno dello stesso comparto. I quozienti di rappresentatività devono tener conto dell obiettivo di assicurare la partecipazione al dibattito congressuale delle istanze aziendali e di comparto più piccole. 3
I quozienti di rappresentatività per il Congresso della Federazione Territoriale sono stabiliti come segue: Comparto Energia: 1 delegato ogni 25 iscritti o frazione superiore a 15; Comparto Moda: 1 delegato ogni 50 iscritti o frazione superiore a 15; Comparto Chimico: 1 delegato ogni 50 iscritti o frazione superiore a 15; 1. Le frazioni fino a 25 sono arrotondate a 25; 2. Le frazioni da 26 a 50 sono arrotondate a 50 Art. 7 Lo svolgimento del Congresso è disciplinato dal Regolamento appositamente predisposto e approvato dal Consiglio Generale Territoriale Femca. Art. 8 Le delegate e i delegati, impossibilitati a presenziare al Congresso Territoriale, possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato eletto nella medesima istanza congressuale di base. Possono trasferire la delega ad altro delegato di Comparto solo nel caso in cui l istanza di base abbia espresso un solo delegato, su convalida della Commissione Verifica Poteri. I delegati e le delegate possono anche trasferire il proprio mandato ad un delegato di altro Comparto; la delega è valida però soltanto agli effetti della elezione del Consiglio Generale, dei delegati al Congresso della UST e non è valida per le elezioni di Comparto. Non possono essere cumulate più di due deleghe, compresa la propria. Non è ammesso il trasferimento di deleghe per le Assemblee congressuali di posto di lavoro, in quanto è prevista la partecipazione diretta degli iscritti. In ogni caso e in ogni fase congressuale è vietato il voto per corrispondenza. Art. 9 L'elezione dei delegati si svolge a scrutinio segreto con una o più liste e con diritto di scelta tra i candidati delle varie liste. Non può essere candidato per l'elezione a delegato al Congresso dell'istanza superiore colui che è già eletto delegato da altro Congresso. 4
Ogni candidato può far parte di una sola lista. La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessato. Le liste, per essere valide, dovranno essere firmate da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Per quanto riguarda la composizione delle liste, complessivamente nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 30% dei candidati e del 30% degli eletti. Qualora risultasse eletto un numero inferiore al 30 % degli eleggibili, si dovrà procedere alla designazione della quota mancante, scorrendo la graduatoria delle prime non elette nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo degli eletti. Nelle liste dovrà essere garantita, laddove possibile, una adeguata presenza di lavoratori immigrati/e e/o di seconda generazione; la medesima attenzione dovrà essere posta per la presenza una di giovani under 35 pari al 10% nelle liste, garantendo la medesima quota tra gli eletti. Ogni lista non può contenere un numero di candidati inferiore a un terzo degli eleggibili; la Commissione Elettorale raccoglie in un unica scheda le varie liste. Ogni presentatore non può firmare più di una lista. I candidati non possono firmare la presentazione di liste. Ogni elettore può votare non più di 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fatto salvo quanto previsto sulla percentuale di presenza di genere e di delegati delle SAF e gli eletti FEMCA-CISL nelle RSU/RSA. Nel caso di presentazione di più liste, con delibera presa a maggioranza dei 2/3 dei delegati può essere adottato il sistema della lista unica. In tal caso i candidati devono essere elencati in ordine alfabetico, salvo diversa delibera dell Assemblea congressuale. Nei casi di lista unica, di più liste, o di unificazione di liste il numero delle/dei candidate/i dovrà essere comunque superiore di almeno il 20% delle/degli eleggibili. La maggiorazione, in ciascuna lista, non è necessaria per l elezione delle/i delegati alle istanze congressuali superiori. Art. 10 I membri elettivi del Consiglio Generale Territoriale sono eletti dai delegati al Congresso Territoriale. 5
Art. 11 Art. 12 Al fine di verificare la corrispondenza ai principi statutari copia dei Regolamenti congressuali saranno inviate alla Segreteria Regionale e Nazionale, Settore Organizzativo. I verbali delle elezioni dovranno essere redatti e compilati in tutte le parti descritte, firmati dal Presidente e dagli scrutatori, come segue: a) Congresso di base nei luoghi di lavoro: per i delegati al Congresso Territoriale: 1 copia alla Federazione Territoriale, 1 copia all'unione Sindacale Territoriale, 1 copia alla Federazione Regionale, 1 copia alla Federazione Nazionale; per il direttivo della SAF: 1 copia alla Federazione Territoriale, 1 copia alla Federazione Regionale, 1 copia alla Federazione Nazionale; per i componenti di diritto nel Consiglio Generale Territoriale, come da articolo 3, 1 copia alla Federazione Territoriale, 1 copia alla Federazione Regionale, 1 copia alla Federazione Nazionale. b) Congresso della Federazione Territoriale: N. 1 copia alla Federazione Nazionale; N. 1 copia alla Federazione Regionale; N. 1 copia alla Federazione Territoriale; N. 1 copia alla Unione Sindacale Territoriale. Le copie dei verbali devono essere inviati alle istanze superiori entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso. 6