RISOLUZIONE N. 80/E. Roma, 6 agosto 2010



Documenti analoghi
RISOLUZIONE N. 19/E. A Equitalia S.p.A. Alla So.Ge.I. S.p.A. All ISVAP. All ANIA

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, , Ascoli Piceno (AP) info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E

RISOLUZIONE N. 84/E QUESITO

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

RISOLUZIONE N. 109/E

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

Roma, 8 novembre 2011

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

Ufficio Stampa COMUNICATO STAMPA

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

N. I / 2 / /2002 protocollo

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

DENUNCIA DELL IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI DOVUTA SUI PREMI ED ACCESSORI INCASSATI

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

Roma, 19 settembre 2014

1. Aziende destinatarie degli obblighi contributivi per le indennità economiche di malattia e maternità (art. 20, c. 2 L.

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

3. Regime fiscale dei partecipanti... 15

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

RISOLUZIONE N. 102/E

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Gestione Credito IVA Annuale

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010

DENUNCIA DELL IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI DOVUTA SUI PREMI ED ACCESSORI INCASSATI

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

73/2014 Maggio/12/2014 (*) Napoli 23 Maggio 2014

Roma, 27 dicembre 2005

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Ministero dell Economia e delle Finanze

Articolo 20 comma 1 regolamento delle entrate del comune di Torino.

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

OGGETTO: Quesiti relativi al modello enti associativi (Modello EAS) - Ulteriori chiarimenti.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro dell economia e delle finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MODELLO F24 ACCISE

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 296/E

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Con Provvedimento del Direttore dell Agenzia del 23 ottobre 2007 è stato approvato il nuovo modello di versamento F24.

Roma, 27 dicembre 2005

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Circolare n. 3 del 3 marzo 2014

Il Ministro dello Sviluppo Economico

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

Via Repubblica Biella Tel: Fax: C. F.: Internet: mailbox@biella.cna.

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Comunicazione. Roma, Messaggio n.

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Approvazione delle modifiche al modello F24 IVA immatricolazione auto UE IL DIRETTORE DELL AGENZIA

nel campo Codice Ufficio (il codice dell ufficio destinatario ovvero dell ufficio che ha emesso l atto) indicare

CIRCOLARE N. 40/E. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Chiarimenti

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

Circolare N.27 del 12 Febbraio Entro il 28 febbraio 2013 invio dei dati per gli stampati fiscali

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Roma, 24 ottobre 2011

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

RISOLUZIONE N. 160/E QUESITO

Direzione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015

MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Circolare N.27 del 23 febbraio Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

INTRODUZIONE. Il Prospetto Informativo Aziendale

OGGETTO: Istanza di interpello Obblighi di rilevazione e comunicazione ai sensi dell art. 7, sesto comma, D.P.R. n. 605 del 1973 Casi di esclusione

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Locazioni immobiliari: debutta il nuovo modello RLI

Circolare N.10 del 22 Gennaio 2014

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Transcript:

RISOLUZIONE N. 80/E Roma, 6 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi. Chiarimenti in ordine alla modalità di presentazione della denuncia di cui all articolo 9, comma 3, della legge n. 1216 del 1961 1. Premessa La legge 29 ottobre 1961, n. 1216 - contenente le norme tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi - detta, tra l altro, le disposizioni in ordine alla modalità di denuncia, mensile ed annuale, e di versamento, da parte delle società assicurative, dell imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare. Le disposizioni si rivolgono sia alle imprese assicuratrici nazionali che alle imprese estere che operano in libera prestazione di servizi, le quali, per effetto dell articolo 4-bis, comma 6-bis, della citata legge n. 1216 del 1961 - introdotto dall articolo 10 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - non hanno più l obbligo di nominare un rappresentante fiscale, al fine di provvedere alla denuncia e ai versamenti di cui al successivo articolo 9, sempre che abbiano sede principale negli Stati dell Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.

2 Con riferimento all obbligo di denuncia, il citato articolo 9, comma 2, della legge n. 1216 del 1961, dispone che la stessa deve essere presentata entro il 31 maggio di ciascun anno e, ai sensi del successivo comma 3, deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell industria, del commercio e dell artigianato. Ai sensi dell articolo 11 della medesima legge, ove gli assicuratori siano soggetti non residenti, diversi da quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi, la denunzia è presentata dal contraente entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all assicuratore, pagando contemporaneamente l imposta. Invece, ai sensi dell articolo 4-bis, comma 5, della legge n. 1216 del 1961, gli assicuratori esteri, che operano in regime di libera prestazione di servizi, presentano una denuncia mensile relativa ai premi incassati nel mese precedente. Con provvedimento interdirettoriale del 18 maggio 2010, è stato approvato il nuovo modello di denuncia dell imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, da presentare in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati. Tanto premesso, da più parti sono stati manifestati dubbi in ordine alla corretta compilazione del modello da parte delle compagnie assicurative e, in particolare, da parte di quelle imprese estere che, seppure esonerate dall obbligo, continuano volontariamente ad avvalersi del rappresentante fiscale. Al riguardo, in aggiunta alle istruzioni allegate al modello di denuncia, si forniscono i chiarimenti di seguito riportati. 2. Modalità di compilazione della denuncia e del modello F23 Nel caso in cui l impresa assicurativa estera operi in regime di libera prestazione di servizi avvalendosi di un rappresentante fiscale, la parte del frontespizio dedicata all indicazione dei dati anagrafici del soggetto tenuto alla denuncia e di quelli del rappresentante, andranno compilati inserendo:

3 nello spazio impresa di assicurazione i dati di riferimento dell assicuratore estero, compreso il codice fiscale ad esso attribuito. Nell ipotesi in cui la compagnia estera non sia in possesso di un codice fiscale è consentito, in via transitoria, indicare, in luogo del codice fiscale, il numero di iscrizione all albo imprese attribuito dall ISVAP alla compagnia estera, che consente di identificare in maniera univoca le diverse società che possono anche essere rappresentate dal medesimo rappresentante fiscale. Il predetto numero - attribuito ai sensi del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 - si compone di otto caratteri alfanumerici per cui, in sede di compilazione del modello dichiarativo, andranno inseriti davanti al numero tre zeri (quanti ne servono per completare il relativo campo); nello spazio rappresentante firmatario della denuncia i dati di riferimento del rappresentante fiscale, compreso il suo codice fiscale; nello spazio impegno alla presentazione telematica i dati dell intermediario che trasmette la denuncia - che non necessariamente deve coincidere con il rappresentante fiscale. Le medesime indicazioni (codice fiscale, ovvero numero di iscrizione all albo imprese attribuito dall ISVAP e codice fiscale del rappresentante fiscale) andranno riportate nel modello di pagamento F23. In particolare, il codice assegnato dall ISVAP va indicato esclusivamente nel campo denominato estremi dell atto o del documento all interno della sezione Dati del versamento, allineandolo a destra. Così operando, considerato che la denuncia deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal dichiarante ovvero tramite intermediario abilitato, il sistema potrà collegare automaticamente la denuncia presentata dal rappresentante fiscale alla società estera rappresentata, nonché al modello F23. Conseguentemente non sarà più necessario consegnare o spedire all Ufficio finanziario la delega del versamento eseguito.

4 3. Casi di esonero dalla presentazione della denuncia In linea con quanto affermato nella risoluzione n. 83/E del 12 marzo 2002, si esprime l avviso che la società assicuratrice estera non sia tenuta alla presentazione della denuncia in argomento qualora, nel periodo di riferimento, non abbia incassato alcun premio, ovvero, abbia incassato solo premi non soggetti ad imposta. 4. Acconti versati Nel quadro della denuncia dell imposta sulle assicurazioni relativo alla determinazione dell imposta e dei contributi, nel rigo AC5 va indicato l acconto versato entro il 30 novembre di ciascun anno. Nell ipotesi di denuncia mensile presentata da assicuratori esteri che operano in regime di libera prestazione di servizi, l acconto versato va scomputato nella denuncia da presentare nel mese di febbraio, indicando il relativo importo nel rigo AC5. Qualora l acconto versato non sia stato recuperato integralmente nella denuncia presentata in febbraio, l importo residuo andrà indicato nelle successive denunce nel rigo AC3 (credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente) e, pertanto, non dovrà più essere compilato il rigo AC5. 5. Il ravvedimento operoso Nell ipotesi di versamenti effettuati oltre i termini stabiliti dalla legge, ovvero in misura inferiore al dovuto, è possibile avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso di cui all articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, tenendo conto, tuttavia, che le disposizioni sanzionatorie, cui occorre fare riferimento per determinare gli importi dovuti in sede di ravvedimento, sono contenute nell articolo 24 della legge n. 1216 del 1961. Analoga facoltà va riconosciuta nel caso di denuncia omessa/tardiva o infedele. In tale evenienza, ai fini del ravvedimento andrà presentata la denuncia,

5 ovvero una nuova denuncia corretta, corrisposta l imposta ovvero la maggiore imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, nonché versate le sanzioni in misura ridotta. ***** Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.