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Regolamento in tema di tirocini Corso di Laurea Magistrale in: Ingegneria dei Materiali, (ai sensi del D.M.270/04), Giusta delibera del Consiglio di corso di studio del: 09.06.2015 Classe di appartenenza: LM 53 Scienza e Ingegneria dei Materiali Sede didattica: Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali Ai fini del presente Regolamento si intende: ARTICOLO 1 Definizioni a) per Tirocinio": Il Tirocinio di Orientamento e Formazione. previsto dal D.M. 25 marzo 1998 n. l42, a completamento dell attività didattica complessiva per mettere lo studente/laureato in contatto con la realtà delle imprese e degli enti, pubblici e privati: (i) per Tirocinio curriculare quello obbligatorio, svolto durante il corso degli studi universitari e che comporta l acquisizione di CFU e quello facoltativo, pure svolto durante il corso degli studi universitari ma non soggetto alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienza prevista all interno del percorso formale di istruzione o di formazione e che non comporta l acquisizione di CFU. (ii) per Tirocinio extra curriculare" quello svolto al termine degli studi. b) per Tirocinanti : Studenti iscritti presso l'università degli studi di Palermo e soggetti che hanno conseguito un titolo di studio presso la stessa Università; c) per Soggetto promotore : l'università degli studi di Palermo: d) per Tutor Universitario": il docente, nominato dal Consiglio Corso di Studio che assumerà la funzione di responsabile didattico-organizzativo delle attività del tirocinante. e)per "Soggetto ospitante" la struttura, pubblica o privata, sia nazionale sia estera, disposta ed interessata ad accogliere soggetti in tirocinio; f) per "Tutor Aziendale": il soggetto, nominato dal Soggetto Ospitante, che assumerà la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante; g) per" Progetto formativo": il documento in cui vengono indicati gli obiettivi, le attività e le modalità esecutive del tirocinio; ARTICOLO 2 Ambito di applicazione e modalità di attivazione 2.l. Sono disciplinati dal presente Regolamento i tirocini promossi dall'università e attivati in base ad uno specifico progetto formativo che il tirocinante svolgerà attraverso la partecipazione diretta

alle attività del Soggetto Ospitante. I Soggetti Ospitanti sono convenzionati secondo la procedura descritta nel Regolamento di Ateneo sui Tirocini. 2.2 I tirocini sono svolti, di norma, presso Soggetti Ospitanti esterni convenzionati con l Università. I tirocini destinati ad essere svolti all'interno dell'università hanno carattere eccezionale e devono essere adeguatamente motivati. La richiesta motivata di tali tirocini ed i loro progetti formativi devono essere singolarmente sottoposti all approvazione preventiva del Consiglio di Corso di Studi. In ogni caso, il numero complessivo di tirocini interni attivati in ciascun corso di studio in ciascun anno solarne non potrà superare la quota del 2% del totale dei tirocini esterni conclusi e registrati nell'anno solare precedente. Ai tirocini interni si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento. 2.3 Non sono disciplinati dal presente Regolamento i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e la formazione. 2.3 Il tirocinio non può essere configurabile come forma di lavoro retribuito o di prestazione professionale. Il Soggetto Ospitante può sostenere il tirocinante con contributi economici e facilitazioni indicate all'interno del progetto formativo, da non intendersi, in nessun caso come remunerazione. 2.4 Il Soggetto Ospitante è tenuto a erogare un indennità per la partecipazione al tirocinio extracurriculare, secondo le Linee guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013 e le direttive adottate da Governo, Regioni e dalle Procincie Autonome di Trento e Bolzano, nonché ai sensi dell art. 1, commi 34.36 della legge 92/2012. ARTICOLO 3 Destinatari 3.1 Possono accedere al tirocinio, parte dell offerta formativa, gli studenti che abbiano acquisito almeno 60 CFU 3.2 Possono anche partecipare ad attività di tirocinio coloro i quali abbiano conseguito una Laurea in settori affini a quelli del Corso di Studi, presso l Ateneo di Palermo ed entro e non oltre 12 mesi antecedenti alla data di inizio del tirocinio ARTICOLO 4 Tirocinio curriculare - Obblighi del Tirocinante Tutti interessati ad accedere al tirocinio, nell'osservanza del presente Regolamento e modalità attuative ed operative stabilite dal relativo Regolarmente di Dipartimento e in possesso dei requisiti indicati nell'art.3 comma 1, dovranno formulare la domanda di ammissione secondo la modulistica prevista di cui all art. 5 del Regolamento di Ateneo sui Tirocini

ARTICOLO 5 Modalità di assegnazione dei tirocini curriculari 5.1 Il Consiglio di Corso di Studi, tenendo conto della necessità di realizzare l'efficace incontro tra le competenze e le prospettive di ogni soggetto interessato e i profili professionali richiesti per le necessità contingenti dei Soggetti Ospitanti, operano assegnando direttamente i posti di tirocinio disponibili come segue: a) pubblicizzazione delle opportunità di tirocinio disponibili: b) pubblicizzazione e trasparenza nelle procedure di assegnazione, che dovranno essere effettuate in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio; per le parti di competenza; c) nel caso di istanze di soggetti richiedenti l assegnazione di tirocini curriculari facoltativi, che non comportano l acquisizione di CFU, il Consiglio di Corso di Studi se ne riserva la relativa approvazione nel rispetto della priorità dovuta a quelli obbligatori: 5.2 Il Consiglio di Corso di Studi, ricevuto il progetto formativo concordato tra studente, Tutor Aziendale e Tutor Universitario, assegna il tirocinio al candidato. ARTICOLO 6 Tirocinio extracurriculare- Obblighi del Tirocinante Tutti gli interessati ad accedere al tirocinio extracurriculare nell osservanza del presente Regolamento, dovranno formulare la domanda di ammissione al tirocinio, secondo il modulo disponibile on fine, al Settore Orientamento, Promozione e Placement. ARTICOLO 7 Modalità di assegnazione dei tirocini extracurriculari 7.1 Il Settore Orientamento, Promozione e Placement, individuati gli obiettivi professionali dei richiedenti e le specifiche esigenze formative indirizzerà i soggetti Laureati Magistrali verso il Consiglio di Corso di Studi i soggetti interessati in modo che possa essere individuato un Tutor Universitario e predisposto un progetto formativo. 7.2 Il Consiglio di Corso di Studi, ricevuto il progetto formativo concordato tra Laureato Magistrale, Tutor Aziendale e Tutor Universitario, assegna il tirocinio al candidato.

ARTICOLO 8 Modalità di svolgimento dei tirocini curriculari ed extracurriculari 8.1 Il tirocinio viene svolto in base al progetto formativo, che deve essere redatto secondo lo schema disponibile presso i singoli Dipartimenti/CCS e presso il Settore Orientamento, Promozione e Placement oltre che sulla pagina web d'ateneo all'uopo dedicata. 8.2 Il progetto formativo, che deve essere concordato tra Tutor Universitario, Tirocinante e Tutor Aziendale, una volta approvato, deve essere trasmesso, per i tirocini curriculari a cura del Consigliodi Corso di Studio e a cura del Settore Orientamento, Promozione e Placement, per i tirocini extra-curriculari, unitamente alla Convenzionedi cui all art.2 comma 1: - al Centro per l impiego della Regione o Provincia autonoma competente per territorio - alle rappresentanze sindacali aziendali o alle organizzazioni sindacali più rappresentative. 8.3 I tirocini extracurriculari sono assoggettati alla comunicazione obbligatoria, prevista dall'art.9 - bis., comma2, del D.L. 1 ottobre1 996,n.510,a cura del Soggetto Ospitante ARTICOLO 9 Relazioni e documentazione 9.1 Il tirocinante sarà dotato di un registro nel quale annoterà le date e gli orari di ingresso e uscita dalle strutture del Soggetto Ospitante, nonché le attività svolte. Tale registro dovrà essere controfirmato dal Tutor Aziendale. 9.2 Il Tirocinante, ultimato il tirocinio, dovrà produrre, oltre al summenzionato registro, una relazione finale sulle attività svolte, sottoscritta sia dal Tutor Universitario che dal Tutor Aziendale. Tale relazione andrà presentata: - per i tirocini curriculari: al Consiglio di Corso di Studi - per i tirocini extracurriculari: al Settore Orientamento, Promozione e Placement 9.3 Al termine del tirocinio extracurriculare, il tirocinante, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 2, dovrà produrre e consegnare al Settore Orientamento, Promozione e Placement la relazione finale/attestazione delle competenze sottoscritta sia dal Tutor Universitario che dal Tutor Aziendale. ARTICOLO 10 Durata, proroga, sospensione e interruzione 10.1 La durata del Tirocinio curriculare, strettamente connessa con il numero di CFU previsti dall Ordinamento degli Studi, non può essere superiorea l2 mesi, comprensiva delle eventuali proroghe.

10.2 La durata del Tirocinio extra-curriculare non può essere superiore a 12 mesi comprensiva delle eventuali proroghe. 10.3 La proroga del tirocinio può essere concessa su richiesta del Tirocinante dietro conforme e concorde parere del Tutor universitario e del Tutor aziendale e previo assenso del Consiglio di Corso di studi. 10.4 Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per malattia lunga - intesa per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio - o per maternità. 10.5 I tirocinanti, a fronte del riconoscimento attraverso idonea documentazione delle condizioni individuate dallalegge, 104/1992, hanno la facoltà di esercitare le prerogative corrispondenti. 10.6 ll Soggetto Ospitante, con riferimento al termine finale fissato nel progetto formativo può motivatamente comunicare al Tutor universitario ed al tirocinante la decisione di interrompere il tirocinio. ARTICOLO 11 Registrazione del Tirocinio 11.1 Il tirocinante, ai fini del riconoscimento, deve presentare entro 30 giorni dalla data del suo completamento, la relazione finale di cui al precedente art. 9, comma 2, e una richiesta, da inoltrare per i tirocini curriculari, al Consiglio di Corso di Studi e, per i tirocini extracurriculari al Settore Orientamento, Promozione e Placement 11.2 Esaminata la documentazione presentata e sentito il Tutor Universitario, si procede dalla valutazione della relazione e, in caso di approvazione, per i tirocini curriculari il Consiglio di Corso di Studi assegnerà i crediti formativi previsti mentre per i tirocini extracurriculari il Settore Orientamento, Promozione e Placement rilascerà il relativo attestato. ARTICOLO 12 Monitoraggio delle attività di tirocinio 12.1 Al termine del tirocinio, ai fini del controllo e del miglioramento qualitativo del rapporto coi Soggetti Ospitnti, il Tutor Universitario, il Tutor Aziendale e il Tirocinante compilano delle schede di valutazione che dovranno fornire una sintesi valutativa di tutti gli aspetti del tirocinio. Viceversa, rimane facoltativa la compilazione da parte dei Tutor dei questionari di autovalutazione. 12.2 I documenti di cui al precedente comma 1 saranno consegnati a cura del Tirocinante, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, al Consiglio del Corso di Studi nel caso di tirocini curriculari e al Settore Orientamento, Promozione e Placement nel caso di tirocini extracurriculari. 12.3 Il Consiglio di Corso di Studi dovrà acquisire dai Soggetti Ospitanti le opinioni su punti di forza e aree di miglioramento di preparazione del tirocinante.

12.4 Gli esiti del monitoraggio sui tirocini sono periodicamente inviati alla Struttura di Raccordo (Scuola Politecnica) sotto la forma di dati aggregati.