LICEO T. TASSO INCONTRO CON I PROFF. BENEDETTI E MONACO PER UN INFORMATIVA SUL SISTEMA DEI CREDITI SCOLASTICI Il prof. Benedetti e la prof. Monaco ci hanno illustrato la materia dei crediti scolastici e formativi, riferendoci, innanzitutto, notizie sul punteggio dell esame di stato (determinato dall esito delle prove d esame + credito scolastico), considerando che il credito con cui lo studente si presenta all esame finale è stato accumulato negli anni del triennio superiore. AMMISSIONE ALL ESAME DI STATO (RIFERIMENTI NORMATIVI: O.M. dell 8 aprile 2009, n. 40; D.M. del 22 maggio 2007, n. 42; L egge n. 1 dell 11 gennaio 2007; O.M. 92/2007;D.P.R. del 22 giugno, n. 122) Per l ammissione all Esame di Stato occorre che gli alunni, nello scrutinio finale, abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 1 / 12
PUNTEGGI ESAME DI STATO Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è 60/100. Concorrono alla definizione del punteggio: - le prove scritte: 45 il totale dei punti, ripartiti in ugual misura tra le prove (fino a un massimo di 15 punti per ciascuna prova). - il colloquio orale: il punteggio massimo è pari a 30 punti - l assegnazione di un bonus (da 1 a 5 punti), ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti (su un massimo di 25) e un risultato complessivo delle prove di esame pari almeno a 70 punti su un massimo di 75 (45 punti per le prove scritte e 30 punti per il colloquio orale). I criteri dell assegnazione dei punti di bonus (da 1 a 5) sono stabiliti dalla Commissione d esame. Il voto di maturità è quindi uguale alla seguente somma: prove scritte colloqui orali credito scolastico (eventuale bonus) TOTALE 2 / 12
max 45 punti max 30 punti max 25 punti (max 5 punti) 100 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE ALL ESAME DI STATO (RIFERIMENTI NORMATIVI: D.M. del 16 dicembre 2009, n. 99) La lode è assegnata in sede di Esame alle seguenti condizioni: - la Commissione deve decidere per la lode all'unanimità; - lo studente deve conseguire il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione; - il candidato deve aver conseguito il credito scolastico massimo complessivo ( 25 punti ) senza aver fruito di integrazioni; - il candidato deve aver riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento; 3 / 12
- il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno, nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame, devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe e dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità. IL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO - CREDITO SCOLASTICO Dall anno scolastico 1998/1999 nello scrutinio finale è assegnato ad ogni studente del triennio il credito scolastico sulla base di tabelle che, nel corso degli anni, hanno subito successivi aggiustamenti fino alla forma definitiva di seguito indicata. La somma dei punti ottenuti nel triennio costituisce il credito scolastico che lo studente si porterà all Esame di Stato conclusivo del corso di studi (costituendo il 25% della valutazione finale). Il credito scolastico deve essere espresso con un numero intero e deve rimanere all'interno della banda di oscillazione stabilita in base alla media dei voti. La somma totale dei crediti (25 punti al massimo, cumulabili nel triennio ed assegnati in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe) presenta questa ripartizione: Media dei voti Credito scolastico (Punti) 4 / 12
Sostituisce la tabella prevista dall articolo11,comma 2 del DPR 23 luglio1998 D.M. n. n. 323, 42/2007 così come modific I anno II anno III anno M = 6 3-4 3-4 4-5 6 4-5 4-5 5 / 12
5-6 7 5-6 5-6 6-7 8 6-7 6-7 7-8 9 7-8 7-8 6 / 12
8-9 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbande di oscillazione NOTA: Nell attribuzione del credito scolastico si considera la media dei voti. Limitatamente alla cosiddetta banda di oscillazione, cioè ad un solo punto di credito, si prendono in considerazione: - l assiduità della frequenza scolastica - l interesse e l impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative - eventuali crediti formativi - l interesse con il quale l alunno ha seguito l insegnamento della religione cattolica o l insegnamento alternativo e il profitto che ne ha tratto ( Il che non vuol dire ( ) che chi non segue religione o insegnamento alternativo non possa avere questo punto in più; potrà comunque averlo sulla base degli elementi che la legge considera rilevanti: media dei voti, assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative, eventuali crediti formativi ( Sentenza Consiglio di Stato 2749/10 ) 7 / 12
N.B. Tutte queste voci possono aggiungere punti (1 punto) esclusivamente entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, consentendo il raggiungimento del punteggio massimo della banda di oscillazione. Esempio: uno studente del I liceo (terzo anno) che a fine anno scolastico abbia la media del 7,25, ha diritto ad avere dai 5 ai 6 punti di credito. Ciò che determinerà l attribuzione di un punto in più (quindi di 6 punti anziché 5) sarà la valutazione del suo corso scolastico, e cioè se ha frequentato con assiduità, se ha mostrato interesse e impegno, se ha anche crediti formativi o ha seguito le lezioni di religione o della materia alternativa con profitto. Inoltre sempre ai fini dell attribuzione del credito scolastico, nell ambito della banda di oscillazione, il consiglio di classe terrà conto anche dell interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell insegnamento della religione cattolica o dell insegnamento alternativo, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. - CREDITO FORMATIVO RIFERIMENTI NORMATIVI: D.P. R. del 22 giugno 2009, n.122, art.6 comma 2; D.M. del 16 dicembre 2009, n. 99; D.M. del 22 maggio 2007, n. 42; D.M. del 24 febbraio 2000, n. 49; D.M. del 10 febbraio 1999, n. 34 art.1 Tra il 1999 e il 2000 viene individuata la possibilità di migliorare il punteggio attraverso attività extrascolastiche. La ratio di questa legge è portare l extra-scuola nella scuola, cioè valutare tutte quelle esperienze formative che lo studente compie fuori da scuola e che rappresentano un valore aggiunto per la sua formazione. Si giunge quindi alla definizione di credito formativo. I D.M. 34 del 10 febbraio 1999 e 49 del 24 febbraio del 2000 hanno individuato le tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi, che si configurano generalmente come esperienze acquisite al di fuori della scuola, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale. Il Collegio dei Docenti individua gli ambiti in cui gli studenti possono svolgere attività che, debitamente documentate, 8 / 12
danno diritto al riconoscimento del credito formativo. La circolare interna del Liceo Tasso n. 188 pubblicata in data 6 maggio 2013 dice: Si precisa che le esperienze che danno luogo a punteggio per crediti formativi sono acquisite al di fuori della Scuola di appartenenza.. Devono essere documentate con una attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso cui lo studente ha realizzato l esperienza. Per esemplificazione il Collegio dei docenti ha ritenuto valutabili: -le certificazioni attestanti esperienze di attività lavorativa o di ordine culturale -la frequenza di corsi di lingua straniera di durata annuale o le attestazioni rilasciate da Organizzazioni esaminatrici ufficialmente riconosciute (ad es. Trinity College, Cambridge, ecc.) le quali certificano il superamento di livelli -la pratica sportiva a carattere professionistico e semiprofessionistico -ogni forma debitamente attestata di volontariato e scoutismo -lo studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati Il Collegio ha ritenuto che non si dovessero valutare: -la frequenza dei corsi di lingua straniera brevi (estivi e non) 9 / 12
-la pratica di normali attività sportive pomeridiane Non sono valutabili neanche le esperienze di volontariato che abbiano avuto durata stagionale poiché si è deciso che, per concorrere alla determinazione del credito formativo, un esperienza debba avere avuto carattere di continuità e impegno nel tempo. Ciò non toglie che i docenti si riservino di considerare esperienze sia pure brevi ma di particolare rilevanza. Le certificazioni dei crediti formativi dovranno essere consegnate in Segreteria entro e non oltre il 15 maggio e devono riferirsi all anno in corso. Se si tratta di esperienze o corsi per i quali i ragazzi non abbiano ancora conseguito l attestato, sarà possibile consegnare un provvisorio documento di frequenza in attesa dell attestato finale che comunque deve pervenire a scuola entro i primi di giugno. I professori hanno ribadito che il credito formativo, anche in presenza di più di una attività extrascolastica significativa, non può aggiungere al credito scolastico neanche un solo punto OLTRE quelli della banda di oscillazione nel quale rientra la media dei voti dello studente. CASI PARTICOLARI 10 / 12
Studenti che hanno trascorso l intero anno scolastico all estero. Il Consiglio di Classe comunicherà quali materie, al rientro dello studente, saranno oggetto di accertamento e in quale forma, secondo programmi che richiedano i contenuti disciplinari indispensabili. Sulla base dell esito delle prove effettuate, il Consiglio di classe formulerà una valutazione globale che tenga conto anche della valutazione della scuola estera e determinerà l inserimento della valutazione dello studente in una delle bande di oscillazione del credito scolastico. Studenti che studino musica presso scuole specializzate o abbiano avuto esperienze continuative presso bande musicali o corali o presso teatri. Saranno ammessi gli attestati delle scuole che venivano riconosciuti prima della riforma del Conservatorio. Studenti che abbiano frequentato corsi extracurricolari a scuola. Posto che l attestato debba comunque essere rilasciato da un ente esterno alla scuola e mai dalla scuola stessa, il Consiglio di classe, nel rispetto dei criteri approvati a maggio dal Collegio dei docenti, si riserverà di considerarlo ai fini della determinazione del credito. Studenti che abbiano il giudizio sospeso a fine anno scolastico. Agli studenti che abbiano la sospensione del giudizio alla fine dell'anno, il credito scolastico viene congelato. Si procederà all integrazione dello scrutinio, in seguito agli interventi di recupero e alle relative prove. Sulla base del voto ottenuto, considerando gli stessi criteri indicati dalla tabella di cui sopra, si procederà all assegnazione del punteggio di credito scolastico. 11 / 12
12 / 12