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L istituto della Pensione Privilegiata DPR 29.12.1973 n. 1092 Titolo IV Trattamento privilegiato 4

L istituto della Pensione Privilegiata DPR 29.12.1973 n. 1092 Articolo 64 (Diritto alla pensione) 5

Articolo 64 (Diritto alla pensione) Comma 1. Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subìto menomazioni dell integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18.3.1966 n. 313 (DPR n. 834 del 30.12.1981), ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. 6

Articolo 64 (Diritto alla pensione) Comma 2. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall adempimento degli obblighi di servizio. 7

Articolo 64 (Diritto alla pensione) Comma 3. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. 8

Articolo 67 (Misura della pensione privilegiata dei militari) Comma 1. Al militare le cui infermità o le lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo n. 313 (DPR n. 834 del 30.12.1981) e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione. 9

Articolo 68 (Assegno rinnovabile per i militari) Comma 1. Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo n. 313 (DPR n. 834 del 30.12.1981) sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto al quarto comma. 10

Articolo 68 (Assegno rinnovabile per i militari) Comma 2. Alla scadenza dell assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di miglioramento, spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968 n. 313, spetta l indennità per una volta tanto stabilita dall articolo 11 seguente;

Articolo 68 (Assegno rinnovabile per i militari) Comma 2. (continua) Se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il 12 precedente sia durato sei anni spetta la pensione.

Articolo 68 (Assegno rinnovabile per i militari) Comma 3. Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l indennità per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra. 13

Articolo 68 (Assegno rinnovabile per i militari) Comma 4. omissis assegni superinvalidità ex tab. E se dopo quattro anni non ascrivibili, estensione per un biennio.., 14

Articolo 68 (Assegno rinnovabile per i militari) Comma 5. Qualora, alla scadenza dell assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata, né altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio, consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell assegno rinnovabile. 15

Articolo 70 (Aggravamento) Istanze di revisione senza limiti di tempo anche su precedenti pronunce denegative Limite di due o tre istanze nel tempo Applicazione art. 169 (cfr infra) 16

Articolo 71 (Criteri di classificazione) Utilizzo della tabella A e B Perdita anatomica e/o funzionale di un arto (ds/sn) 17

Articolo 72 (Coesistenza di più infermità) Utilizzo della tabella A e B ed F1 per i cumuli tabellari Articolo 73 (Perdita dell organo superstite) Entrambi i casi di perdita per SI/NO causa di servizio 18

La disciplina regolamentativa del procedimento di dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è fissata dai disposti del DPR 29.10.2001 n. 461 in vigore dal 22.01.2002 19

DPR 29.10.2001 n. 461 Art. 12. Unicità di accertamento. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio. 20

Con Ordinanza n. 4325-14 in data 08.10.2013 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, è stata dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti non soltanto sulla domanda di accertamento della causa di servizio ma anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato 21

Con tale Ordinanza si è riaffermata la giurisdizione della Corte dei Conti anche nelle circostanze in cui la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità/lesioni sia avanzata dal personale in servizio attivo, fatti salvi eventuali rilievi sull ammissibilità della proposta domanda. 22

DPR 29.10.2001 n. 461 Art.17. Trattamenti pensionistici di privilegio. 1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a fini di trattamento pensionistico di privilegio, nonché di stati invalidanti al servizio o di inabilità non dipendenti da causa di servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti civili e militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente regolamento e dalle disposizioni di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, non abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, fino all'assunzione da parte dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei relativi procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 23

DPR 29.10.2001 n. 461 Art.17. Trattamenti pensionistici di privilegio. 2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3. 24

DPR 29.10.2001 n. 461 Art.17. Trattamenti pensionistici di privilegio. La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 323 del 30 luglio 2008 ha dichiarato l illegittimità dell'articolo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa. 25

Con DL 06.12.2011 n. 201 convertito il 22.12.2011 in Legge n. 214 art. 6 sono stati abrogati gli istituti dell accertamento della dipendenza delle infermità da c.s. dell equo indennizzo e della pensione privilegiata per il personale della P.A. eccettuato quello del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico. 26

Art. 6 Comma 1 Ferma la tutela derivante dall assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell equo indennizzo e della pensione privilegiata. 27

Art. 6 Comma 1 La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. 28

Art. 6 Comma 1 La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. 29

Grazie per la cortese attenzione e BUON LAVORO! 30