GUIDA PRATICA PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA INFERMITA, LESIONE O MALATTIA DERIVANTE DA CAUSA DI SERVIZIO

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1 GUIDA PRATICA PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA INFERMITA, LESIONE O MALATTIA DERIVANTE DA CAUSA DI SERVIZIO a)premessa Il riconoscimento della dipendenza della infermità/malattia da causa di servizio è regolato dal DPR n. 461 del 2001, che ha sostituito il DPR n. 349 del E da premettere che il DPR si applica ai soli dipendenti pubblici, siano essi contrattualizzati o meno, pertanto ne possono usufruire sia i militari, sia le categorie ancora sottoposte a contratto di natura pubblica, sia le categorie sottoposte a contratto di diritto comune. Va altresì rilevato che il dipendente non può cumulare l eventuale equo indennizzo, di cui al DPR 461 citato, con le prestazioni INAIL (in capitale o in rendita) in quanto non è possibile cumulare due prestazioni previdenziali per la stessa infermità. b)come procedere Per fa accertare una infermità o una malattia come dipendente da causa di servizio (attività lavorativa), il dipendente deve presentare apposita richiesta ai competenti uffici della propria amministrazione entro sei mesi dal verificarsi della malattia o da quanto ne ha avuto conoscenza. Alla domanda va allegato ogni documento utile (la natura dell infermità o lesione o malattia, i fatti di servizio che l hanno causata ecc ). La domanda può essere presentata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La richiesta di equo indennizzo può essere contestuale o successiva alla domanda di cui sopra e deve riguardare una menomazione dell integrità fisica secondo le categorie della tabella a e b del DPR n. 834 del Qualora la menomazione non sia tra quelle tabellate è indennizzabile solo se equivalente a una di quelle contenute nelle tabelle, anche quando la menomazione si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (10 anni in altri specifici casi).

2 Qualora la richiesta di equo indennizzo non sia stata presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento della causa di servizio, essa deve essere presentata entro sei mesi dalla data di comunicazione all interessato del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio per le menomazioni ascrivibili alle tabelle a e b del citato DPR n. 834 del L amministrazione inizia d ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio allorché risulti che un proprio dipendente abbia contratto una infermità o malattia o lesione derivante presumibilmente dall attività di servizio. L amministrazione procede in tal senso anche a seguito di decesso del dipendente in attività di servizio. c)tutela della riservatezza il DPR n. 461 del 2001 fa ovviamente riferimento, per la tutela della riservatezza, alla legge n. 675 del 1996 e al decreto legislativo n. 135 del Ovviamente in oggi occorre far riferimento al c. d. codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003). In ogni caso le amministrazioni possono effettuare operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, distruzione dei dati. In caso di misure da adottare per la tutela della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS, si applica la legge n. 135 del d)procedura istruttoria L ufficio ricevente la domanda dell interessato trasmette immediatamente gli atti all ufficio dell amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale. Tale ultimo ufficio, entro 30 giorni, qualora verifichi che la domanda è irricevibile o inammissibile, comunica tale sito al dipendente nei successivi 10 giorni. Qualora non sussistano tali pregiudiziali, lo stesso ufficio trasmette, nel medesimo termine, gli atti alla commissione medica competente per territorio e ne dà comunicazione al dipendente. Il responsabile dell ufficio presso cui il dipendente ha prestato servizio nel periodo in cui si sono svolti i fatti che siano stati presumibile causa dell infermità o lesione denunziata deve fornire tutti gli elementi informativi in suo possesso. Il dipendente interessato può opporsi alla trattazione dei dati personali, con effetto sospensivo del procedimento qualora non abbia già dichiarato, nella domanda, il suo consenso. e)poteri della commissione La diagnosi dell infermità o lesione o malattia, del momento della conoscibilità (in merito alla validità del termine di presentazione della domanda) e delle conseguenze sull integrità fisica o psichica e sull idoneità al servizio è effettuata dalla commissione dica competente per territorio, in relazione alla ubicazione dell ufficio del dipendente. La commissione è composta da tre ufficiali medici di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni e, a seconda della complessità del caso da valutare, può richiedere la partecipazione di un medico specialista il quale ha

3 voto consultivo. Durante la visita il dipendente può essere assistito da un medico di fiducia, senza oneri per l amministrazione. Entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, la commissione effettua la vista dell interessato e redige un apposito verbale la cui risulti il giudizio diagnostico, gli accertamenti effettuati, il giudizio di idoneità al servizio ecc. Entro 15 giorni dalla vista il verbale è trasmesso all amministrazione di appartenenza del dipendente. Qualora venga accertata infezione da HIV o di AIDS, l interessato viene interpellato per il consenso alla prosecuzione del procedimento. La data della vista viene comunicata al dipendente con un anticipo di almeno 10 giorni. Se il dipendente no ha possibilità di presentarsi per la data fissata, la commissione lo riconvoca per una nuova visita. In caso di assenza ingiustificata, gli atti vengono restituiti all amministrazione. In caso di permanente impedimento fisico, la commissione può disporre che la visita venga fatta al domicilio dell interessato. f)incombenze dell amministrazione Entro 30 giorni dalla ricezione del verbale della commissione medica, l ufficio che deve emettere il provvedimento finale (si tratta di ufficio dell amministrazione di appartenenza del dipendente) invia al comitato per la verifica delle cause di servizio il verbale più una relazione informativa. Entro i successivi 10 giorni il dipendente viene informato di tale trasmissione atti e avvisato che può presentare richiesta di equo indennizzo (qualora non presentata prima). Nel caso il procedimento no abbia seguito per mancato consenso del dipendente alla trattazione dei dati o per sua assenza ingiustificata alla visita, l ufficio citato emana un provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio. Al fine di accelerare il procedimento, il dipendente o l avente diritto in caso di morte del dipendente può presentare, insieme alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica di riconoscimento dell infermità o della causa clinica di morte, rilasciata da una delle commissione mediche che operano preso le aziende sanitarie locali. In questo caso il competente ufficio dell amministrazione, se non sussistono condizioni di inammissibilità, inoltra domanda e certificazione alla commissione e al comitato entro 30 giorni dalla ricezione. Il dipendente viene avvisato dell invio degli atti entro i successivi 10 giorni. L effettuazione della vista è disposta dall azienda sanitaria locale competente previa richiesta del medico di base. L amministrazione, verificati i carichi di lavoro della commissione medica militare, può trasmettere la domanda dell interessato all azienda sanitaria locale competente per territorio ovvero alla commissione medica di verifica di cui all articolo 2-bis comma 2 del decreto legislativo n. 157 del In tal caso la visita viene effettuata da tali commissioni. g)poteri del comitato per la verifica delle cause di servizio e pronuncia dell amministrazione Il comitato per la verifica delle cause di servizio (ex comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ), formato e ordinato secondo le norme di cui all articolo 10 del DPR n. 461 del 2001, accerta se la malattia o infermità denunziata dal dipendente sia riconducibile all attività lavorativa e si pronuncia in tal senso entro 60 giorni dal

4 ricevimento degli atti da parte dell amministrazione. Il parere deve essere comunicato all amministrazione entro i successivi 15 giorni. Il comitato può richiedere un supplemento di accertamenti alla commissione medica militare o a una delle commissioni ASL. Su parere del comitato, l amministrazione si pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio, entro 20 giorni dalla ricezione del parere stesso. In questo senso l amministrazione deve seguire forzatamente il parere del comitato tranne la possibilità di richiedere allo stesso un ulteriore parere, ricevuto il quale deve comunque emettere il provvedimento finale, motivandolo e comunicandolo o notificandolo all interessato. Se la richiesta di equo indennizzo è formulata prima del parere del comitato, viene adottato un unico provvedimento di riconoscimento di causa di servizio e di concessione di equo indennizzo. Entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione per la quale gli è stato concesso l equo indennizzo, può chiedere, per una sola volta, la revisione dell equo indennizzo. h) accertamenti di inidoneità/inabilità al servizio Ai fini dell accertamento delle condizioni di inidoneità al servizio, l amministrazione sottopone il dipendente a visita presso la commissione competente per territorio. Qualora sussista un accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi mansione, l amministrazione, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale della commissione, procede alla risoluzione del rapporto di lavoro e all adozione degli atti necessari alla concessione di trattamenti pensionistici secondo le norme vigenti. i)cosa comporta il riconoscimento della lesione o infermità derivanti da causa di servizio il riconoscimento dell infermità o lesione da causa di servizio comporta : - che il periodo di assenza dal servizio per la malattia riconosciuta derivante da causa di servizio sia retribuito integralmente - che siano rimborsate integralmente le spese di cura ed eventuale degenza - che venga concesso un equo indennizzo ( quale prestazione una tantum ) in base a determinati criteri di calcolo, secondo l ascrivibilità

5 della menomazione alle categorie contenute nelle tabelle A e B di cui al DPR n. 834 del che venga erogata una pensione privilegiata qualora lesioni, infermità o malattia abbiano causato l inabilità permanente al servizio - che siano rimborsate le spese per cure termali entro determinati limiti secondo le qualifiche di appartenenza - che i figli di coloro che hanno avuta riconosciuta la causa di servizio abbiano diritto di preferenza nei concorsi pubblici ATTENZIONE! IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DELL INFERMITA O LESIONE COSTITUISCE ACCERTAMENTO DEFINITIVO ANCHE NELL IPOTESI DI SUCCESSIVA RICHIESTA DI EQUO INDENNIZZO E DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI PRIVILEGIO CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO - PARERE DEL VIMINALE CIRCA LA RICHIESTA DI EQUO INDENNIZZO, SECONDO LE NORME DEL DPR N. 461/2001, DA PARTE DI DIPENDENTI ASSICURATI PRESSO L'INAIL, COM'E' NOTO IL CONSIGLIO DI STATO HA DICHIARATO NON CUMULABILI I BENEFICI DELLE RENDITE INAIL E QUELLI DERIVANTI DALL'EQUO INDENNIZZO MEDESIMO. IN PROPOSITO IL VIMINALE CHIARISCE CHE, QUALORA IL DATORE DI LAVORO ABBIA PRESENTATO DENUNCIA ALL'INAIL PER L'INFORTUNIO O LA MALATTIA PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE, SECONDO IL DPR N. 1121/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, SPETTANO AL DIPENDENZE SOLO LE PROVVIDENZE INAIL CON ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI RICHIEDERE L'EQUO INDENNIZZO (VEDASI GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO). INVECE, QUALORA IL DATORE NON ABBIA L'OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'INAIL DEL FATTO DANNOSO, OPPURE IL DIPENDENTE ABBIA RICHIESTO

6 L'EQUO INDENNIZZO, L'ENTE DOVRA' SEGUIRE LE PROCEDURA DI CUI AL DPR N. 461/2001 CHE RIGUARDA IL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO, SENZA INVESTIRE L'INAIL DELLA QUESTIONE.

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