Linee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale e di assistenza

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Linee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale e di assistenza per l autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica o intellettiva, nonché per la realizzazione degli interventi per l inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali. 1

1. Finalità 2. Normativa di riferimento 3. Tipologia degli interventi 4. Il Servizio di trasporto scolastico 4.1 Destinatari 4.2 Modello Organizzativo 4.3 Modalità di attivazione del servizio 4.4 Modalità di erogazione del servizio 4.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione della dote 4.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione 5. Il Servizio di assistenza per l autonomia e la comunicazione personale 5.1 Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale 5.2 Modello organizzativo 5.3 Modalità di attivazione del servizio 5.4 Modalità di erogazione del servizio 5.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione della dote 5.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione 2

1. Finalità Le presenti linee guida sono volte a definire, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l..r 19/2007, i criteri e le modalità operative per lo svolgimento da parte dei Comuni, in relazione all istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, dei servizi di trasporto scolastico degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale e di assistenza per l autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica o intellettiva, nonché alla realizzazione da parte della Regione, in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale, degli interventi per l inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali. Gli interventi sono realizzati attraverso una rete coordinata di servizi educativi, formativi, sanitari e socio-sanitari operanti sul territorio, con l obiettivo di dare attuazione al principio dell inclusione scolastica e sociale degli studenti con disabilità e consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità, in un ottica di inserimento lavorativo e continuo miglioramento della qualità della vita. 2. Normativa di riferimento - Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità; - legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l assistenza e l integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale; - decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado e in particolare l articolo 315 che prevede l integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati; - decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e in particolare gli articoli 139 e seguenti; - legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; - legge 10 marzo 2000, n. 62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all istruzione ; - decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ; - d.p.c.m. 23 febbraio 2006, n. 185 Regolamento recante modalità e criteri per l individuazione dell alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ; - l.r. 12 marzo 2008 n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale ; - articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Legge di stabilità 2016 ; - l.r. 6 agosto 2007, n. 19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia ; 3

- legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ; - il D.Lgs. XX Norme per l inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell art. 1, commi 180, 181 lett. c) della legge l13 luglio 2015, n. 107 ; 3. Tipologia degli interventi Gli interventi per l inclusione scolastica degli studenti con disabilità riguardano: 1. il servizio di trasporto scolastico a favore degli studenti di secondo ciclo con disabilità privi di autonomia nel raggiungimento della sede scolastica o formativa; 2. il servizio di assistenza per l autonomia e la comunicazione personale degli studenti di secondo ciclo con disabilità fisica o intellettiva; 3. i servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale. 4. Il servizio di trasporto scolastico Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto degli studenti di secondo ciclo con disabilità dall abitazione alla sede scolastica e viceversa ed è volto a favorire la frequenza scolastica e, più in generale, il concreto esercizio del diritto allo studio. Sono ammissibili le seguenti tipologie di servizi: a) servizi di trasporto svolti in ambito urbano, extraurbano o in area urbana -anche privatifinalizzati al raggiungimento della sede scolastica e formativa degli studenti con disabilità non autonomi; b) servizi di assistenza specialistica al trasporto, anche attraverso mezzi attrezzati con personale specializzato, con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. 4.1 Destinatari Sono destinatari del servizio di trasporto scolastico gli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, residenti in un comune del territorio regionale o in altri comuni ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo affido presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale designato dal Tribunale competente), frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto-dovere, privi di autonomia e in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di trasporto (Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011). 4.2 Modello organizzativo I Comuni sono individuati quali enti gestori dei servizi per rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze territoriali e garantire continuità degli interventi offerti ai soggetti destinatari. I Comuni promuovono forme di collaborazione e coordinamento territoriale con gli uffici di piano di cui all articolo 18 della l.r. 3/2008, gli istituti scolastici, nonchè con le ATS e relativi distretti e le ASST. 4

A decorrere dal 1 gennaio 2019, l accertamento dello stato di alunno con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l accompagnamento dello studente disabile ai fini dell inclusione scolastica è effettuato con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. XX. L erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità è sostenuta dalla Regione con il sistema dotale, quale strumento per garantire la libera scelta delle famiglie nei percorsi educativi e facilitare l accesso e la permanenza degli studenti con disabilità nel sistema scolastico e formativo. 4.3 Modalità di attivazione del servizio L attivazione del servizio avviene a seguito di presentazione al comune di residenza dello studente disabile di apposita richiesta, sua o del rappresentante legale, se minorenne o in stato di interdizione, corredata della documentazione sanitaria di cui al punto 4.1 nonché del certificato di iscrizione rilasciato dall'istituto scolastico frequentato. Al termine dell istruttoria, il Comune presenta alla Regione -tramite apposito sistema informativouna richiesta di dote individuale, corredata della prescritta documentazione di cui al paragrafo 4.1. La richiesta di dote è predisposta con il coinvolgimento delle famiglie sia nel caso di trasporto effettuato dal comune, sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalle stesse. 4.4 Modalità di erogazione del servizio Il servizio è realizzato dai Comuni, in forma singola o associata, con mezzi propri o tramite l affidamento a soggetti terzi, ovvero per il tramite delle famiglie che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all effettuazione del servizio con mezzi privati. 4.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione della dote Il valore della dote per ciascun studente disabile - che non può in ogni caso essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dai Comuni e dalle famiglie - è determinato in base alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio (andata e ritorno) e in base ai giorni di effettiva frequenza (sino ad un massimo di 200 giorni) secondo il calendario scolastico definito dalla Regione, nei seguenti importi massimi: Fascia chilometrica (andata e ritorno) Contributo massimo riconosciuto Fino a 10 km 1.500.00 Oltre i 10 km e fino a 20 km 2.000,00 Oltre i 20 km e fino a 30 km 3.000,00 Oltre i 30 km 3.500,00 Il preventivo di spesa è effettuato calcolando, per ogni giornata di frequenza, due viaggi per 0,40 al Km. E' escluso dalla dote l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico regionale o locale di cui alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6 Disciplina del settore dei trasporti. La liquidazione delle doti ai Comuni avviene con le seguenti modalità e tempistiche: 5

- il 30% entro 90 giorni dall inizio dell anno scolastico, previa presentazione di rendicontazione intermedia; - il 70% a consuntivo, al termine di ciascun anno scolastico, ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute. I Comuni provvedono al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie che hanno effettuato autonomamente il servizio e che ne abbiano fatto esplicita richiesta. 4.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione I Comuni destinatari delle doti sono tenuti a conservare - per ciascun anno scolastico e formativo - la documentazione giustificativa dei servizi erogati e i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche - anche a campione - svolte dai competenti uffici territoriali della Regione. I Comuni sono inoltre obbligati ad alimentare il monitoraggio regionale sull apposito sistema informativo, trasmettendo i dati relativi all attivazione dei servizi e all assegnazione delle doti. A conclusione dell anno scolastico i Comuni sono tenuti a trasmettere la seguente documentazione: - relazione di rendicontazione finale e giustificativa delle spese sostenute; - attestazione di regolare esecuzione del servizio. 5. Il servizio di assistenza per l autonomia e la comunicazione personale Il servizio di assistenza per l autonomia e la comunicazione degli studenti di secondo ciclo con disabilità, funzionale ai processi di apprendimento e di socializzazione nonché di potenziamento delle relative capacità in ambiti quali l autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali, viene erogato dai Comuni avvalendosi dell attività svolta da un assistente specialistico con competenze professionali riferite alla tipologia di disabilità. L assistente specialistico svolge la propria attività in ambito scolastico e formativo, collaborando con il personale della scuola e gli insegnanti ai fini dell effettiva partecipazione dello studente alle attività scolastiche, con l obiettivo di favorirne l inserimento e l integrazione. L assistente specialistico orienta gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci nell ambito del contesto scolastico e formativo. In particolare, svolge le seguenti attività: - collabora alla stesura e all aggiornamento del piano educativo individualizzato (PEI) dello studente e partecipa ai momenti di lavoro di equipe della scuola; - programma, realizza e verifica interventi, quanto più integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con gli insegnanti curriculari e di sostegno nelle attività della classe; - supporta gli interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari e socio-sanitari, in coerenza con quanto previsto nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente; - collabora all analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con le stesse; - in sede extrascolastica collabora per le uscite e i viaggi di istruzione in aderenza all offerta formativa dell istituto scolastico o formativo, lavora per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti per l uscita dal percorso scolastico. L assistente specialistico è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti nella scuola, quali docenti curriculari, di sostegno e personale ATA e non può essere in alcun modo adibito a mansioni di assistenza di base che, come precisato dalla circolare del Ministero della Pubblica 6

Istruzione n. 3390 del 30.11.2001, deve essere garantita dal personale ATA mediante il coordinamento del dirigente scolastico. 5.1 Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale Sono destinatari del servizio di assistenza per l autonomia e la comunicazione gli studenti con disabilità, residenti in un comune del territorio regionale o in altri comuni ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo affido presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale designato dal Tribunale competente), frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale, in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza. (Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011). Nella diagnosi funzionale, atto sanitario necessario per l attivazione degli interventi di sostegno e di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, è determinato, tra l altro, il livello di fabbisogno di assistenza sulla base dei seguenti criteri: tipologia di diagnosi; fascia di età; livello di funzionamento cognitivo; comorbilità; frequenza scolastica. All intensità del fabbisogno di assistenza corrispondono diverse graduazioni della misura dell intervento (numero di ore settimanali da assegnare), come di seguito riportati Livello di fabbisogno Alto Medio Basso Numero di ore di assistenza da 8 a 10 ore da 5 a 7 ore fino a 4 ore A decorrere dal 1 gennaio 2019, l accertamento dello stato di alunno con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l accompagnamento dello studente disabile ai fini dell inclusione scolastica è effettuato con le modalità e le tempistiche di cui agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. XX. In particolare, il livello di fabbisogno assistenziale è determinato sulla base dei predetti criteri nell ambito del nel profilo di funzionamento di cui all art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 5.2 Modello organizzativo I Comuni sono individuati quali enti gestori dei servizi per rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze territoriali e garantire continuità degli interventi offerti ai soggetti destinatari. I Comuni, promuovono forme di collaborazione e coordinamento territoriale con gli uffici di piano di cui all articolo 18 della l.r. 3/2008, gli istituti scolastici, gli uffici scolastici territoriali nonchè con le ATS e relativi distretti e le ASST. 7

L erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità è sostenuta dalla Regione con il sistema dotale, quale strumento per garantire la libera scelta delle famiglie nei percorsi educativi e facilitare l accesso e la permanenza degli studenti con disabilità nel sistema scolastico e formativo. Le ATS assicurano il raccordo tra il fabbisogno assistenziale rilevato e gli obiettivi delle presenti linee guida, al fine di garantire parità di trattamento ed omogeneità dei servizi in relazione alle differenti tipologie e gradi di disabilità. 5.3 Modalità di attivazione del servizio Il servizio di assistenza per l autonomia e la comunicazione a favore di studenti con disabilità frequentanti istituti di istruzione secondaria di secondo grado e istituti formativi di secondo ciclo aventi sede nel territorio regionale è attivato dal Comune di residenza dell alunno. Il Servizio viene attivato a seguito di domanda che deve essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all istituto scolastico frequentato. L istituzione scolastica, acquisita l istanza, la trasmette al Comune, corredata della documentazione di cui al paragrafo 5.1, comprovante la condizione di disabilità dello studente nonché la necessità e la misura dell intervento (livello di fabbisogno di assistenza), con le modalità ed i tempi dallo stesso stabiliti. Il Comune, ad esito dell attività diagnostico funzionale e della relativa determinazione del livello di fabbisogno assistenziale e d intesa con l istituto scolastico, provvede- anche ai fini della predisposizione del PEI- all istruttoria delle richieste e alla formulazione dell elenco dei beneficiari. Il fabbisogno assistenziale assegnato è comprensivo dell'intervento entro l'orario scolastico, della partecipazione alle riunioni di coordinamento e dello svolgimento di attività quali alternanza scuolalavoro o progetti con servizi del territorio, laboratori con la classe ed eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione. Agli studenti che, al termine dell anno scolastico, sostengono l esame di Stato dei percorsi di istruzione o l esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato all'espletamento delle prove d'esame, nei limiti di intensità del fabbisogno sopra indicati. A seguito di istruttoria della domanda, i Comuni presentano alla Regione, tramite apposito sistema informativo, una richiesta di dote individuale corredata della prescritta documentazione e contenente, altresì, la determinazione del livello di intensità del fabbisogno assistenziale e dell importo della relativa dote. Livello di fabbisogno Numero di ore di assistenza Importo della dote Alto da 8 a 10 ore da 5.440,00 a 6.800,00 Medio da 5 a 7 ore da 3.400,00 a 4.760,00 Basso fino a 4 ore Max 2.720,00 Il preventivo di spesa è effettuato dai comuni sulla base della seguente formula: numero di ore settimanali x 34 settimane di frequenza scolastica x costo orario pari a 20,00. 8

La richiesta di assegnazione della dote è predisposta con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e formative, degli educatori, degli operatori e delle famiglie, in coerenza con le esigenze specifiche degli studenti in funzione dell'intervento scolastico concordato. A decorrere dal 1 gennaio 2019, il Comune, il servizio è attivato dal comune ad esito dell attività dell unità di valutazione multidisciplinare di cui all art. 5, comma 3 del D:Lgs. XX e d intesa con l istituto scolastico, anche ai fini della predisposizione del PEI Con riferimento all attività e tempistica dei gruppi per l inclusione scolastica, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 15 e 19 del D.Lgs. XX 5.4 Modalità di erogazione del servizio Il comune provvede all erogazione del servizio, in forma singola o associata. Le figure professionali di cui può avvalersi sono quelle previste dalla vigente normativa statale. Nella selezione degli operatori, i Comuni che organizzano il servizio sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di contratti pubblici nonché di rapporti di lavoro. 5.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione della dote Al fine di garantire parità di trattamento ed omogeneità dei servizi in relazione alle differenti tipologie e gradi di disabilità, il valore della dote per ciascun studente disabile è determinato dalla Regione in base ai livelli di intensità del fabbisogno di assistenza di cui al paragrafo 6.3, assicurando la massima estensione del servizio. La liquidazione delle doti ai Comuni avviene con le seguenti modalità e tempistiche: - il 30% entro 90 giorni dall inizio dell anno scolastico, previa presentazione di rendicontazione intermedia; - il 70% a consuntivo, al termine di ciascun anno scolastico, ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute. 5.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione I Comuni destinatari delle doti sono tenuti a conservare - per ciascun anno scolastico e formativo- la documentazione giustificativa dei servizi erogati e i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche - anche a campione - svolte dai competenti uffici territoriali della Regione. I Comuni sono inoltre obbligati ad alimentare il monitoraggio regionale sull apposito sistema informativo, trasmettendo i dati relativi all attivazione dei servizi e all assegnazione delle doti. A conclusione dell anno scolastico i Comuni sono tenuti a trasmettere la seguente documentazione: - relazione di rendicontazione finale e giustificativa delle spese sostenute; - attestazione di regolare esecuzione del servizio. 9