ha pronunciato il presente

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

Giunta Regionale della Campania

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente

N /2013 REG.PROV.CAU. N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

contro ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

ha pronunciato la presente

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA

persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Sen. Vincenzo D Anna, con sede in Napoli, via S. Lucia,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

N /2016 REG.RIC. file:///volumes/serverdati/datiserver/st_docs/cp007/c... log. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

contro nei confronti di e con l'intervento di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

H Consiglio di Stato in sede giurisdizioni ale

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer. Indietro Pubblicato il 01/09/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Ecc.mo CONSIGLIO di STATO in S.G. Ricorso in appello avverso ordinanza cautelare. dell ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani, in persona del

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

contro nei confronti di per l'annullamento,

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

Avviso R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro nei confronti di per l'annullamento

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

per l'annullamento, previa sospensiva,

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

net

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

N /2015REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

Transcript:

Torna alla pagina precedente N. 00006/2015 REG.PROV.CAU. N. 15512/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 15512 del 2014, proposto da: Anai Associazione Nazionale Avvocati Italiani, De Tilla Maurizio, Prosperetti Giulio, Stoppani Isabella Maria, Fraioli Antonio Leonardo, Prosperetti Eugenio, Pascali Giulio, Simeoni Olga, Zazza Roberto, Pozzaglia Pietro, Graziano Alessandro, Palombi Walter, Aversa Nilia, https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/amministrazioneportale/documentviewer/index.html?ddocname=lwc3ov3c4elixxkhgxikrztkei&q=ordine%20or% 1/5

Shuli Flonja, Bellini Cristina, Bosco Maria Grazia, Silva Elisabetta, Finelli Antonio, Marino Manlio, Valcepina Chiara, Straniero Alessio, Belloni Silvia, Giannini Edilberto, Caterina Bruno Mario, Acampora Claudio, Renzella Roberto, Ferraro Nicola, Andretta Maria, Cerulli Danilo, Longino Lombardi Gilda, De Tilla Caterina, Esposito Andrea, Borgo Brunella, Carnevale Nadia Giuseppina, Raffa Maria Carmen, Attanasio Francesco, Straticò Maria Francesca, Di Sanzo Daniela, Mari Vincenzo, Bria Giancarlo, Laghi Domenico, Aiello Giusy, Malomo Fanny, Bellusci Mario, Niger Pompeo, Aversa Angela, Amato Rosalba, Chimenti Carmine, Verrina Elisabetta, Farciniti Teresa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Isabella Maria Stoppani e Giulio Prosperetti, con domicilio eletto presso lo studio di Isabella Maria Stoppani in Roma, via Brenta, 2/A; contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/amministrazioneportale/documentviewer/index.html?ddocname=lwc3ov3c4elixxkhgxikrztkei&q=ordine%20or% 2/5

Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170, in G.U. n. 273 del 24.11.2014, nonchè di tutti gli atti del sottostante procedimento amministrativo, presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, segnatamente i conseguenti bandi; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto il proprio decreto n. 6538/2014 di rigetto dell istanza di misure cautelari provvisorie, proposta dai ricorrenti ai sensi dell art. 56 c.p.a.; Vista l'istanza di parte ricorrente di riesame del succitato decreto cautelare n. 6538/2014 (depositata in data 7 gennaio 2015) e l allegata nota del 24.12.2014, della Direzione Generale della Giustizia Civile, indirizzata ai Consigli circondariali dell Ordine degli Avvocati; Rilevato che non è possibile, per ragioni organizzative dell Ufficio, accogliere la richiesta dell Avvocatura Generale dello Stato di anticipazione della Camera di https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/amministrazioneportale/documentviewer/index.html?ddocname=lwc3ov3c4elixxkhgxikrztkei&q=ordine%20or% 3/5

Consiglio per l esame collegiale della domanda di sospensiva; Ritenuto, tuttavia, opportuno riesaminare il succitato decreto monocratico, poiché in alcuni Consigli circondariali dell Ordine degli Avvocati le operazioni di voto avranno inizio prima dell udienza cautelare già fissata al 14 gennaio 2015; Ritenuto quindi di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, per quanto di interesse dei ricorrenti, fino alla suddetta Camera di Consiglio, in cui verrà effettuata la valutazione collegiale della richiesta di sospensione; P.Q.M. Accoglie l istanza di riesame del decreto n. 6538/2014 proposta dalla parte ricorrente e, pertanto, sospende gli effetti del provvedimento impugnato fino alla trattazione in sede collegiale della domanda cautelare alla Camera di Consiglio già fissata al 14 gennaio 2015. Il presente decreto sarà eseguito dall'amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/amministrazioneportale/documentviewer/index.html?ddocname=lwc3ov3c4elixxkhgxikrztkei&q=ordine%20or% 4/5

parti. Così deciso in Roma il giorno 7 gennaio 2015. Il Presidente Luigi Tosti DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 07/01/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 2014 giustizia amministrativa.it Regole di accesso Accessibilità Guida al sito Informativa privacy Condizioni di utilizzo https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/amministrazioneportale/documentviewer/index.html?ddocname=lwc3ov3c4elixxkhgxikrztkei&q=ordine%20or% 5/5