N. 00156/2010 REG.DEC. N. 04808/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 4808 del 2004, proposto da: D'Auria Giuseppe Renzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Tangari, Domenico Pitignolo, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via Dardanelli N.13; contro A.R.S.S.A. Agenzia regionale di sviluppo e servizi in agricoltura,in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Aulicino, con domicilio eletto presso lo lo studio Biagetti in Roma, alla via A. Bertoloni n.35; per la riforma della sentenza del TAR CALABRIA - CATANZARO :SEZ. II n. 01373/2003, resa tra le parti, concernente IL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DI ATTIVITA' PROFESSIONALE NON RIENTRANTE NELLE MANSIONI ORDINARIE Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg; nessuno è presente per le parti; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO E impugnata la sentenza n. 1373 del 5 maggio 2003 con la quale il Tar della Calabria, sede di Catanzaro, ha respinto il ricorso presentato dal signor Giuseppe Renzo D Auria, dipendente della Agenzia regionale sviluppo e servizi in agricoltura ( d ora in avanti, ARSSA), avverso il diniego di riconoscimento del pagamento delle sue competenze professionali per l attività di consulente tecnico di parte prestata, in favore della suddetta Agenzia, nell ambito del giudizio arbitrale tra detta ARSSA (già ESAC) e la società NUSAM spa. Deduce l appellante che erroneamente l adito tribunale avrebbe denegato la spettanza del rivendicato compenso, pur avendo in premessa riconosciuto la natura extralavorativa della attività disimpegnata nell ambito del detto giudizio arbitrale. Di qui la richiesta di riconoscimento della pretesa creditoria e la condanna, in totale riforma della impugnata decisione, al pagamento in suo favore del compenso dovuto, quantificato in Euro 14.460,80, oltre al rimborso delle spese sostenute, nella misura di Euro 2.148,46. Si è costituita in giudizio l ARSSA per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto. All udienza pubblica dell 11 dicembre 2009 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione. Il ricorso in appello non merita di essere accolto. Come correttamente messo in rilievo dal giudice di prime cure, per il principio
della onnicomprensività del trattamento retributivo, il dipendente pubblico non può rivendicare il pagamento di prestazioni lavorative, salvo i casi di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative ( art. 58 d.lgs. 3.2.1993 n. 29). Vige infatti per il dipendente l obbligo della esclusività della prestazione dell attività di lavoro dipendente in favore della Amministrazione, di per sé incompatibile fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o dai contratti collettivi - con l esercizio di attività libero-professionale quand anche espletata in favore della stessa Amministrazione datoriale. Peraltro, come messo condivisibilmente in rilievo dal Tar, l attività di lavoro prestata dall appellante nelle vesti di consulente di parte della stessa Amministrazione datoriale, nella vertenza arbitrale che vedeva quest ultima in posizione antagonista alla società NUSAM, non potrebbe dirsi estranea ai compiti ed ai doveri di istituto del signor D Auria; quest ultimo svolgeva infatti, all epoca dei fatti, le mansioni proprie inerenti la qualifica di responsabile amministrativo e della contabilità-stralcio dello zuccherificio Val di Neto, e la controversia arbitrale riguardava giustappunto questioni attinenti la produzione saccarifera in ordine alle quali il dipendente è stato individuato quale consulente proprio in considerazione della sua competenza professionale. Del pari corretta appare l affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, nel concorso delle condizioni, l odierno appellante ha diritto al rimborso delle spese e, se del caso, al riconoscimento del trattamento retributivo per lavoro straordinario. Ma si tratta di affermazione, quest ultima, che il giudice di primo grado ha sviluppato per completezza di ragionamento, non già per necessità decisorie, non essendo mai stata proposta, nell ambito del giudizio di primo grado, una domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese ovvero il riconoscimento del lavoro straordinario. Per tal ragione, il Collegio non può fare a
meno di rilevare la inammissibilità, in quanto prodotta soltanto nel corso del presente grado d appello in violazione del divieto di ius novorum, della richiesta di liquidazione delle spese occorse per l espletamento dell incarico di consulente di parte. Le spese del grado devono essere compensate tra le parti, in considerazione della natura della pretesa azionata. P.Q.M. Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo respinge. Spese del grado compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente Roberto Garofoli, Consigliere Manfredo Atzeni, Consigliere Claudio Contessa, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione