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Transcript:

DELIBERAZIONE N. 72/PAR/2017 REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia Nella Camera di consiglio dell 11 maggio 2017 composta dai seguenti magistrati: Presidente di Sezione Consigliere Agostino Chiappiniello Stefania Petrucci Primo Referendario Rossana De Corato, Relatore Primo Referendario Referendario Referendario Cosmo Sciancalepore Carmelina Addesso Michela Muti A seguito della Camera di consiglio dell 11 maggio 2017 ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere pervenuta a questa Sezione in data 26 aprile 2017, formulata dal Sindaco del Comune di Statte (TA). Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto l art 10 bis decreto legge 24/06/2016 n. 113 conv. dalla legge 7/08/2016 n. 160 che ha integrato l art. 7 comma 8 della legge n. 131/2003; Vista l ordinanza presidenziale n. 62 del 2 maggio 2017 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 11 maggio 2017; 1

Udito nella Camera di consiglio il relatore, P. Ref. Rossana De Corato. Ritenuto in FATTO Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Statte (TA) ha presentato una richiesta di parere in merito alla legittimità del riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, nei confronti di personale incaricato di posizione organizzativa che assolve le funzioni di Rup, di direttore lavori, di direttore dell esecuzione ovvero di collaudatore, in enti locali privi di figure dirigenziali. Considerato in DIRITTO 1. Ammissibilità soggettiva. Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità, sia soggettiva che oggettiva, della richiesta di parere alla luce dell art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. Da ultimo, l art 10-bis d.l. 24/06/2016 n. 113 conv. dalla l. 7/08/2016 n. 160, fermo restando i requisiti soggettivi di ammissibilità sopra richiamati, ha introdotto un nuovo periodo nel testo del citato art. 7, comma 8, prevedendo che le richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata. In relazione al profilo di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Statte (TA) per cui non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto. Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali. Invero, l art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L.R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e 2

competenze. Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere. 2. Ammissibilità oggettiva. Con riferimento all ammissibilità del quesito, sottoposto all attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo. In via preliminare, la sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità va scrutinata mediante la verifica dell attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della Legge 131/2003) e del carattere generale ed astratto della questione sottostante il quesito. In particolare, nel definire gli ambiti della funzione consultiva, sotto il profilo dell attinenza con la materia della contabilità pubblica, le SS.RR. della Corte dei conti con deliberazione 54/2010, hanno escluso che la suindicata disposizione conferisca alle Sezioni regionali di controllo una funzione di consulenza di portata generale. Ulteriore elemento di valutazione è connesso alla indispensabile verifica della circostanza che, il quesito proposto, non implichi la possibilità di adottare provvedimenti amministrativi di ordine gestionale, ancor più se connessi ad atti già posti in essere o comportamenti espletati, che l ambito di interesse in concreto possa essere oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero di contenzioso penale, civile o amministrativo. D altra parte, l attività consultiva intestata alla Corte dei conti impone che non siano resi pareri che comportino valutazione di atti gestionali specifici e attinenti a casi concreti, che determinerebbero un ingerenza della Corte di conti nella effettiva attività gestionale dell Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell amministrazione attiva, certamente non compatibile con la posizione fondamentale di neutralità ed indipendenza. Al fine specifico di verificare l ammissibilità oggettiva dei suindicati quesiti, sarebbe necessario costatarne l attinenza con quanto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo (Cfr. Delibera n. 54/2010), che hanno individuato alcune materie (personale, assunzioni, progressioni di carriera, incarichi di collaborazione ecc.) che si connotano per la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sugli equilibri di bilancio; tali tematiche, per la loro specifica attitudine ad incidere su rilevanti segmenti di spesa, costituiscono un 3

considerevole riferimento per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, a cui sono preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica. Il quadro ermeneutico delineato dalla summenzionata deliberazione delle Sezioni Riunite si riferisce: limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i summenzionati limiti e divieti.... La questione sottoposta al vaglio del Collegio da parte dell Ente interpellante, anche se ratione materiae può essere ricondotta nell alveo della materia del personale, non inerisce alla nozione di limiti e divieti alle spese di personale elaborata dalla giurisprudenza contabile in sede di controllo (quindi de relato alla materia della contabilità pubblica), in quanto, nel caso de quo, è evidente che il dubbio interpretativo riguarda la riconoscibilità ai dipendenti comunali incaricati di posizione organizzativa, in un ente privo di dirigenza, dell incentivo per le funzioni tecniche di cui all art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, istituto giuridico previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, ma concretamente disciplinato, ai fini dell individuazione delle categorie di dipendenti destinatari del fondo costituito ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell art. 113 cit., dalla contrattazione integrativa decentrata e da un apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti. Tale materia esula dall ambito oggettivo della funzione consultiva esercitabile dalla Corte dei conti, secondo il costante orientamento espresso da questa e da numerose Sezioni regionali (ex plurimis, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania - Deliberazione n.6/2010/par del 14 gennaio 2010, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia - Deliberazione n 980/2010/PAR del 4 novembre 2010, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 191/2013/PAR del 19 dicembre 2013, n. 91/PAR/2015 del 18 marzo 2015 e n. 130/PAR/2015 ). La richiesta de qua, poiché relativa all esegesi e conseguente applicazione di istituti contrattuali di carattere economico, rivenienti dalla contrattazione collettiva, è suscettibile di rientrare nell ambito della contestuale competenza dell ARAN in merito all interpretazione delle norme dei CCNL e, pertanto, presenta profili di potenziale contrasto con le posizioni applicative eventualmente esprimibili da questo Collegio. Si rammenta, comunque, che la Sezione ha avuto già occasione di pronunciarsi recentemente sull inammissibilità oggettiva di un istanza di parere recante, tra l altro, questioni attinenti all entità della retribuzione da riconoscere al personale incaricato di posizioni organizzative, formulato, proprio, dallo stesso Comune di Statte (Cfr. Deliberazione n. 112/PAR/2016). Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la richiesta di parere non può essere esaminata nel merito. P.Q.M. 4

La richiesta di parere, in premessa indicata, inoltrata dal Sindaco del Comune di Statte (TA) è inammissibile. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Statte (TA). Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio dell 11 maggio 2017. Il Relatore F.to Rossana De Corato Il Presidente F.to Agostino Chiappiniello Depositata in Segreteria l 11 maggio 2017 Il Direttore della Segreteria Marialuce Sciannameo 5