REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

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INDICE Articolo 1. FINALITA Articolo 2. DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI Articolo 3 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Articolo 4 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL ALBO - CANCELLAZIONI - ESCLUSIONI Articolo 5 - EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL ALBO Articolo 6 - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Articolo 7 - ORGANI DELLA CONSULTA Articolo 8 - FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO DELL ATTIVITÀ DELLA CONSULTA Articolo 9 - ABROGAZIONI Servizi scolastici, educativi e politiche giovanili 2

Articolo 1 - FINALITA 1. Visti gli artt. 52-53-54 dello Statuto del Comune di Lignano Sabbiadoro, il presente atto intende favorire concretamente e tutelare la partecipazione dei cittadini in forma associata, definendo strumenti ed organi specifici finalizzati a: promuovere la cultura civile e democratica della società, essere veicolo di promozione dei valori e delle opportunità di solidarietà che le associazioni esprimono e favorire la più ampia partecipazione attiva alla vita sociale; istituire sedi di confronto e programmazione comuni tra l Amministrazione Comunale e le Associazioni, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni, al fine di: - favorire la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni - garantire una migliore visibilità all interno del territorio - sviluppare la collaborazione ed il coordinamento fra le varie realtà presenti sul territorio; Articolo 2 - DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 1. Sono da intendersi come "Associazioni", ai fini del presente atto, tutte le libere forme associative e di volontariato, costituite con atto notarile o con scrittura privata, o iscritte nel registro generale delle organizzazioni di volontariato, senza finalità di lucro e rispettose della libertà e dignità degli associati e sotto condizione che esse siano a vario titolo espressione della Comunità locale e della libera Associazione dei cittadini del Comune ed impegnate a favore della comunità. Articolo 3 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 1. E' istituito l'albo comunale delle Associazioni ai sensi degli artt. 52 e 53 dello Statuto comunale, allo scopo di ampliare, valorizzare e monitorare le forme associative presenti ed operanti sul territorio. 2. L Albo è articolato per sezioni così definite: Sezione ambiente, territorio e impegno civile Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio. Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità il sostegno e lo sviluppo del senso civico, la promozione della comunità locale in tutte le sue dimensioni e la tutela dei diritti dei cittadini. Sezione cultura Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto e dell' iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio, storico, artistico e delle tradizioni. Sezione educativa, sportiva e ricreativa Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative, ludiche e ricreative in genere; la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l educazione permanente degli adulti, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni fra le persone. Sezione socio-assistenziale e sanitaria Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona, alla diffusione del principio di solidarietà e il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione. 3. L albo delle associazioni è pubblico, viene regolarmente aggiornato e depositato presso l ufficio Politiche giovanili. Articolo 4 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL ALBO - CANCELLAZIONI - ESCLUSIONI REQUISITI PER L ISCRIZIONE Al solo fine dell'iscrizione all'albo sono richiesti i seguenti requisiti, che debbono risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell Associazione, in particolare: l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale, fra quelle di cui al precedente articolo 3 comma 2, Servizi scolastici, educativi e politiche giovanili 3

avere sede e/o svolgere la propria attività nel Territorio Comunale assenza di qualsiasi scopo di lucro; organismi rappresentativi regolarmente costituiti; L iscrizione all albo comporta: l obbligo a comunicare le cariche associative, il numero degli iscritti e le attività svolte ed inoltre ogni modifica inerente le cariche, l assetto organizzativo e l attività svolta l obbligo di comunicare ogni variazione che comporti la cessazione dei requisiti per l iscrizione all albo. MODALITA PER L ISCRIZIONE Per l iscrizione all albo è necessaria la presentazione di richiesta scritta indirizzata al Sindaco, dove andranno specificati: la denominazione, la sede, i recapiti e i dati fiscali il nome del rappresentante legale e del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Lignano Sabbiadoro data d inizio dell attività nel territorio comunale il numero dei soci /iscritti/tesserati la sezione in cui si chiede l inserimento in relazione agli scopi statutari dichiarazione di accettazione delle disposizioni, di cui al presente regolamento Alla domanda devono essere allegate: copia dell'atto costitutivo e dello statuto o accordo fra aderenti formalizzato con scrittura privata; relazione sull'attività e sui programmi che l Associazione intende realizzare. CANCELLAZIONI ED ESCLUSIONI Si procederà alla cancellazione dall Albo nei seguenti casi: a seguito di cessazione dei requisiti di cui sopra; su richiesta scritta dell'associazione; Sono esplicitamente esclusi dall Albo: i partiti; le Associazioni sindacali e professionali di categoria; le Associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati; le Associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale. i gruppi religiosi o comunque le associazioni che hanno lo scopo esclusivo della promozione e della pratica di una specifica religione. Articolo 5 - EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL ALBO 1. L'iscrizione nell'albo è condizione per aver titolo a: partecipare con diritto di voto e rappresentare la propria associazione alle riunioni dell assemblea e delle commissioni di settore della Consulta; essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività; istituire rapporti di convenzione con il Comune di Lignano Sabbiadoro; presentare domanda di contributo dopo un anno di effettiva attività L accesso ai contributi resta disciplinato dallo specifico Regolamento per la concessione dei contributi e del patrocinio comunale attualmente in vigore, mantenendo inalterate le modalità, i tempi di presentazione e gli uffici di riferimento competenti. Articolo 6 - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Il Comune istituisce la Consulta delle Associazioni ai sensi degli artt. 53 e 54 dello Statuto Comunale al fine di: 1. favorire il raccordo fra associazioni e tra l associazionismo locale e l istituzione pubblica 2. promuovere azioni di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato, in particolare curando il coinvolgimento della popolazione giovanile 3. orientare l amministrazione comunale nell assunzione delle scelte aventi come riferimento l associazionismo locale. Servizi scolastici, educativi e politiche giovanili 4

L'iscrizione alla Consulta è effettuata d ufficio per le Associazioni che risultano iscritte nell Albo delle Associazioni di cui all art. 3. Articolo 7 ORGANI DELLA CONSULTA L ASSEMBLEA L'Assemblea della Consulta è costituita da un rappresentante designato da ogni associazione iscritta all'albo e dagli assessori competenti. L Assemblea è presieduta dal Sindaco, o suo delegato, e dallo stesso convocata, di concerto con l'esecutivo, almeno due volte all'anno. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco o dall'assessore da lui delegato. I membri dell assemblea decadono per dimissione o per scioglimento dell organismo rappresentato in consulta. Le proposte sono assunte per alzata di mano con la maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del presidente. COMPITI DELL'ASSEMBLEA: Eleggere fra i rappresentanti delle Associazioni i membri dell' Esecutivo; istituire le commissioni di settore; determinare le direttive generali ed i programmi di attività; valutare e sostenere i programmi e le iniziative proposte dalle commissioni di settore; promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca; esprimere pareri sugli atti di programmazione e di gestione adottati dall'amministrazione Comunale sulle materie inerenti l attività delle associazioni; favorire la pubblicizzazione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio fra le associazioni IL CONSIGLIO ESECUTIVO L'Esecutivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'assemblea. Esso dovrà essere quanto più possibile rappresentativo dei vari settori di attività e delle diverse realtà associative presenti nell ambito della Consulta. E costituito dal Presidente, dagli assessori dei servizi coinvolti, e di norma da un numero di rappresentanti per ogni sezione, proporzionale al numero delle associazioni rappresentate, comunque fino ad un massimo di 12 componenti, più il Presidente. COMPITI DELL ESECUTIVO: concerta con il Presidente le convocazioni dell'assemblea ed il relativo ordine del giorno; esegue le decisioni dell'assemblea; propone attività e progetti in un'ottica di integrazione tra le diverse realtà associative; L Assemblea e Il consiglio esecutivo sono supportati da un segretario, incaricato dal Presidente, che assiste alle riunioni, ne cura il regolare funzionamento con la necessaria verbalizzazione degli incontri. Ai lavori dell'assemblea, dell esecutivo e delle commissioni possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, su invito e senza diritto di voto. COMMISSIONI DI SETTORE 1. L esecutivo può deliberare la costituzione di commissioni di settore, composte dai rappresentanti delle associazioni delle sezioni di cui all'art. 3 comma 2. 2. Ogni Sezione/commissione è presieduto da un coordinatore, nominato fra i componenti dell esecutivo in rappresentanza della sezione di appartenenza, con il compito di convocare e gestire le riunioni. 3. E Compito delle commissioni, all'interno delle tematiche specifiche di ogni sezione, proporre all esecutivo: programmi ed iniziative nei propri ambiti di competenza; iniziative di formazione, di studio e di ricerca; Servizi scolastici, educativi e politiche giovanili 5

invitare soggetti esterni, in rappresentanza di organi politici o sociali, ove sia ritenuto utile ai fini degli argomenti trattati. Le commissioni di settore sono supportate da un segretario, incaricato dal Presidente tra i dipendenti degli uffici di riferimento, che assiste alle riunioni, ne cura il regolare funzionamento e la necessaria verbalizzazione degli incontri. Articolo 8 - FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO ALL ATTIVITÀ DELLA CONSULTA 1. L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento della Consulta, mettendo a disposizione: spazi di riunione; segreteria organizzativa e sportello informativo presso l ufficio Politiche giovanili eventuali contributi per particolari iniziative promozionali ed un fondo specifico per il funzionamento della Consulta; ed inoltre sostegno ad eventuali iniziative formative; sostegno organizzativo a particolari eventi ritenuti prioritari dall Amministrazione comunale. Articolo 9 - ABROGAZIONI Sono abrogati gli artt. 22-23-24 del Titolo III del Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale approvato con delibera consiliare n 25 del 22.03.1999, che istituiva l Albo comu nale delle Associazioni. Servizi scolastici, educativi e politiche giovanili 6