Il Decreto Legislativo n 81 del 9/4/2008



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Il Decreto Legislativo n 81 del 9/4/2008 attuazione dell articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n 123, sostitutivo del Decreto Legislativo 626/94 e 242/96, ed il Decreto Legislativo n 106 del 3/8/09, recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs 81/08, evidenziano, quale obiettivo prioritario, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'art. 13 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza. In concreto, tale attività è volta a verificare l'attuazione del complesso di norme, contenute nel testo unico, nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di: tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro; prevenire la formazione e l'innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro; assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione.

I principali reati di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal "nuovo testo unico«si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, relativo alle principali ipotesi di reato previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. (D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106), relativamente alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.): 1. Violazione dell'art. 37, comma 9: Mancato adempimento agli obblighi di formazione e aggiornamento periodico in relazione all'omessa formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di gestione dell'emergenza. (punito dall'art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

2. Violazione dell'art. 46, comma 2: Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori (es. per mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato o per mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica di prevenzione incendi, ecc). (punitodall'art.55comma5lett.cconl'arrestoda2a4mesiocon l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro) 3. Violazione dell'art. 163, comma 1: Omessa predisposizione di segnaletica di sicurezza conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da Allegato XXIV a Allegato XXXII. (punito dall'art. 165 comma 1 lett. a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

4. Violazione dell'art. 64, comma 1: Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 63, comma 1 per la mancanza dei seguenti requisiti indicati nell'allegato IV: 1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza non risultano sgombre. 1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza non hanno altezza minima di m 2,0 e/o larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 1.5.6. Le uscite di emergenza sono dotate di porte non apribili nel verso dell'esodo. 1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza risultavano chiuse a chiave in presenza di lavoratori in azienda in assenza di specifica autorizzazione degli organi di vigilanza. 1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza non sono dotate di un'illuminazione di sicurezza.

1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, non sono provviste di solida barriera o munite di parapetto normale. Le porte e portoni non risultano conformi al punto 1.6. 4.1.3. Non sono stati predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei. 4.1.3. I mezzi ed impianti di estinzione non sono mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto. (punito dall'art. 68 comma 1 lett. b con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro)

5. Violazione dell'art. 29, comma 1: Omessa valutazione dei rischi e omessa elaborazione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (punito dall'art. 55 comma 1 lettera a con l'arresto da 3a6mesiocon l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro) 6. Omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b). (punito dall'art. 55 comma 1 lett. b con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

7. Adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo. (punito dall'art. 55 comma 4 con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro) 8. Violazione dell'art. 18, comma 1 lett. d): Omessa fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale. (punito dall'art. 55 comma 5 lett. d con l'arresto da 2a4mesiocon l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

Altri reati connessi con i controlli di prevenzione incendi MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, l'omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I. viene equiparata alla mancata presentazione della SCIA. «Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA» (Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011). In base a tale interpretazione le sanzioni penali si applicano a tutte le "attività soggette" (di cat. A, B e C), in caso di mancata presentazione della SCIA, e non solamente a quelle di cat. C.

Altri reati connessi con i controlli di prevenzione incendi MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA Art. 20 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - Comma 1: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arrestosinoadunannoo conl'ammendadaeuro258aeuro2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall'art. 16, co. 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011).

ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO NELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I. Le pene previste in tal caso dall'articolo 20 comma 2 del d.lgs. 139/06, sono rappresentate dalla reclusione e multa. Si tratta pertanto di un delitto, reato più grave di quelli contravvenzionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 20 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - Comma 2: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

La procedura per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro del D.Lgs. 758/1994 Il Capo II del decreto legislativo n 758/94 prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle norme indicate nell'allegato I del decreto medesimo. L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: 1. il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza; 2. il pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Si tratta di un istituto che presenta notevoli analogie con quello dell'oblazione, previsto dagli artt. 162 e 162 bis del codice penale, dal quale però si discosta in quanto l'estinzione del reato consegue non solo al pagamento di una somma di denaro, ma anche al tempestivo adempimento della prescrizione ed in quanto il pagamento della somma ha luogo non in sede giudiziaria, ma in sede amministrativa.

linee di indirizzo interazioni tra la Legge 689/81, il D. Lgs 81/08 e il D. Lgs 758/94 1 Accertamento 2 Ammissione al pagamento 3 Pagamento rateale della sanzione 4 Notifica

La procedura per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro del D.Lgs. 758/1994 Il Capo II del decreto legislativo n 758/94 prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle norme indicate nell'allegato I del decreto medesimo. L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza ed il pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Si tratta di un istituto che presenta notevoli analogie con quello dell'oblazione, previsto dagli artt. 162 e 162 bis del codice penale, dal quale però si discosta in quanto l'estinzione del reato consegue non solo al pagamento di una somma di denaro, ma anche al tempestivo adempimento della prescrizione ed in quanto il pagamento della somma ha luogo non in sede giudiziaria, ma in sede amministrativa.

1 - Accertamento a) accertate violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, previste dal Capo II del D. Lgs 758/94, l organo di vigilanza, nelle funzioni di P.G. di cui all art. 55 del CCP, verifica che trattasi di reato estinguibile con contravvenzione, impartisce apposite prescrizioni fissando il termine tecnicamente necessario all eliminazione delle condizioni di rischio, non superiore a 6 mesi (art. 20 c. 1 D. Lgs 758/94); il termine temporale è prorogabile, su istanza, di ulteriori 6 mesi per specifiche circostanze giustificative non imputabili al contravventore. b) La prescrizione è atto obbligatorio e la contravvenzione della norma disattesa deve essere imputata al contravventore, individuato nella persona o persone che hanno violato la norma in concreto. c) L organo di vigilanza ha l obbligo di riferire al P.M., entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, la notizia di verifica relativa all eliminazione della violazione.

2 Ammissione al pagamento a) Accertato l adempimento delle prescrizioni, l Organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, entro 30 giorni, una somma pari ad 1/4 del massimo dell ammenda stabilita. b) In caso di inadempienza, l organo di vigilanza ne dà comunicazione al P.M. ed al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. c) A conclusione del pagamento dell ammenda stabilita, l Organo di vigilanza dà comunicazione al PM al fine della richiesta di archiviazione del procedimento. d) Nel caso di più prescrizioni correlate a distinte ipotesi di reato, qualora il contravventore adempia solo ad alcune, l organo di vigilanza provvederà a dare separata comunicazione al P.M. e ad ammettere al pagamento per le sole prescrizione adempiute.

3 Pagamento rateale della sanzione a) Nel caso di istanza di richiesta da parte del contravventore di pagamento rateale della sanzione pecuniaria (art. 26 Legge 689/81) che dichiari di trovarsi in condizioni economiche disagiate, si ritiene possa essere accettata, in via generale, rateizzazione massima non superiore ad 1/10 della sanzione prevista. b) Casi diversi dovranno essere prospettati a domanda dal contravventore e valutati acquisendo il parere di questa Procura. c) L importo delle rate mensili dovrà essere integrato con l incremento derivato dall applicazione degli interessi legali eventualmente previsti nell anno in corso. d) Il debito può essere estinto in qualsiasi momento mediante un unico pagamento. e) Decorso inutilmente il termine fissato per ogni singolo pagamento, anche per una sola rata, il contravventore è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un unica soluzione.

Si rammenta infine la segnalazione alle autorità competenti per l eventuale sospensione dell attività nei casi in cui si configurino gravi e/o reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28 17.1 lett a Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 18.1 lett b Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio il numero e la dislocazione degli addetti antincendio può costituire una misura compensativa del rischio incendio, anche per attività soggette, ed è pertanto di esclusiva competenza VV.F. Si raccomanda sempre di verificare eventuali obblighi derivanti da regole tecniche specifiche (es. alberghi.ecc.)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:.. e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 18.1 lett. e Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio Es.: Lavori in spazi confinati, lavori con rischio specifico di Incendio e/o esplosione (Omessa vigilanza per l accesso alle zone a rischio ai soli lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni)

La formazione dei lavoratori deve essere fatta obbligatoriamente? 1. Si, la formazione ai lavoratori deve essere effettuata obbligatoriamente. 2. Si, ma ai lavoratori che si prestano in maniera volontaria 3. No, dipende dalla valutazione del rischio

Se ritengo di non voler formare i miei lavoratori, cosa succede? Per la mancata formazione dei propri lavoratori sono previste, ai sensi art. 55 comma 5, lett c) D.Lgs. n. 81/2008, le seguenti sanzioni a carico del datore di lavoro: 1. arresto da due (2) a quattro (4) mesi 2. o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Ho dei collaboratori che non sono dipendenti, devono fare la formazione? 1. Si, i collaboratori devono fare formazione. Fanno parte della categoria lavoratori. 2. No, in quanto non sono contrattualizzati. 3. Si, ma dipende dal tipo di lavoro effettuato Per lavoratori (D.Lgs. n. 81/08, Art. 2) si intendono tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro, anche senza retribuzione.

Il mio collaboratore lavora in più studi, deve fare formazione? 1. Il Collaboratore che svolge le stesse mansioni in tutti gli studi e quindi ha gli stessi rischi, deve essere formato, ed è sufficiente che lo faccia uno dei datori di lavoro con cui il collaboratore opera. Il collaboratore deve poi dare evidenza della formazione ricevuta a tutti i datori di lavoro. 2. Si, a cura di ogni datore di lavoro 3. No, in quanto non ha contratto esclusivo con un datore di lavoro.

Come faccio a dare evidenza che il mio lavoratore sia stato formato? a. Occorre esibire documentazione (es.: attestato di avvenuta formazione) che contenga: i riferimenti anagrafici del lavoratore le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione. a. È automaticamente iscritto nell albo regionale dei formati previsto dal D. Lgs. 81/08 a. Viene rilasciato «patentino» di abilitazione

1. In base al decreto n. 81/2008 come viene definito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione? A. è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; B. è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; C. è la persona in possesso di capacità e requisiti professionali indicati nell'articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; D. è la persona in possesso di capacità e requisiti professionali indicati nell'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 1 C

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza A. deve essere eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive, a prescindere dal numero di lavoratori addetti. B. deve essere eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive con almeno 200 addetti C. può essere eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive, a prescindere dal numero di lavoratori addetti. D. può essere eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive con almeno 200 addetti 2 C

4. Gli obblighi relativi ad interventi strutturali e di manutenzione per alcuni tipi di datori di lavoro A. restano sempre e solo a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione della struttura che accoglie l istituzione (es. scuola= Comune o Provincia) B. restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione della struttura che accoglie l istituzione scolastica, ma, nell ottica della prevenzione, il dirigente (scolastico in caso di scuola) deve fare richiesta dell adempimento di questi obblighi, formalmente inoltrata all'amministrazione cui fa carico l'onere di fornitura. C. restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione della struttura che accoglie l istituzione (es. scolastica), ma, nell ottica della prevenzione, il dirigente può, a sua discrezione e senza nessuna responsabilità in caso di inadempienza, fare richiesta dell adempimento di questi obblighi, formalmente inoltrata all'amministrazione cui fa carico l'onere di fornitura. D. restano a carico del datore di lavoro 4 B

18.In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione dell utilizzo del terminale, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di applicazione continuativa al videoterminale. A. di quindici minuti ogni sessanta minuti B. di quindici minuti ogni novanta minuti C. di quindici minuti ogni cento minuti D. di quindici minuti ogni centoventi minuti 18 D

20.L art. 5 dell allegato 1 al decreto ministeriale 26 agosto 1992, (in G.U., 16 settembre, n. 218) recante norme di prevenzione incendi per l edilizia scolastica, stabilisce che, per assicurare corrette misure per l evacuazione in caso di emergenza, il numero massimo di persone è fissato in A. 26 persone per aula B. 28 persone per aula C. 30 persone per aula D. 32 persone per aula 20 A

17.In caso di danno alla salute di un lavoratore, provocato dalla sua stessa negligenza, imperizia o imprudenza nell utilizzo del luogo di lavoro A. il responsabile principale è lo stesso lavoratore B. il responsabile principale è l Azienda Sanitaria Locale o i VV.F. che non hanno effettuato i controlli C. il responsabile principale è l ente o proprietario tenuto, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione degli edifici D. il responsabile principale è il Datore di lavoro, se non ha effettuato attività di informazione e di formazione concreta del lavoratore medesimo 17 D

15.Il datore di lavoro, in base al D.Lgs. 81/2008, deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su alcune tematiche relative alla sicurezza. Quale fra le seguenti non è un informazione che il Dirigente è tenuto obbligatoriamente ad offrire? A. I rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività; B. Le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; C. Il nominativo del Responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione D. Il nominativo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 15 D

Nell ambito della propria azienda o unità produttiva

autorimessa C.T. enel G.E. lavorazione mensa reparto ingresso wc uffici magazzino deposito spogliatoio

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco