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DR/2015/3592 del 21/10/2015 Firmatari: De Vivo Arturo U.S.R. IL RETTORE VISTO l'art. 9 del D.P.R. 3/8/1990, n. 319; VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165; VISTO il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Università; VISTO il D.M. 22/10/2004, n. 270, relativo a Modifiche al regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ; VISTO il vigente Statuto dell Ateneo; VISTO il Regolamento per la disciplina dei permessi straordinari per il diritto allo studio, emanato con D.R. n. 4041 del 11/12/2007; RITENUTO necessario procedere ad una revisione del predetto Regolamento anche a seguito del riassetto organizzativo dell Ateneo e nell ottica di una maggiore semplificazione della procedura attualmente in essere; VISTA la Delibera n. 37 del 28/9/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica del Regolamento per la disciplina dei permessi straordinari per motivi di studio di cui sopra; VISTA la Delibera n. 13 del 29/9/2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche del suddetto Regolamento, DECRETA Il Regolamento per la disciplina dei permessi straordinari per il diritto allo studio, emanato con D.R. n. 4041 del 11/12/2007, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il testo modificato del suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all Albo Ufficiale dell Ateneo e sostituisce quello emanato con il citato D.R. n. 4041 del 11/12/2007. IL RETTORE Gaetano MANFREDI AdP Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori Il Dirigente ad interim della Ripartizione: dott. Francesco BELLO Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari Responsabile del procedimento: Il Capo dell Ufficio dott. Antonio NASTI

Regolamento per la disciplina dei permessi straordinari per il diritto allo studio Art. 1 Disposizioni generali 1. Il presente Regolamento disciplina i permessi straordinari per il diritto allo studio e si applica al personale tecnico-amministrativo inquadrato nelle categorie B, C, D ed EP, in servizio presso le Ripartizioni, gli Uffici ad esse afferenti, i Dipartimenti Universitari, le Scuole ed i Centri, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2. 2. Esso non si applica, salvo quanto precisato in ciascun capo: a) al personale tecnico-amministrativo utilizzato anche dall Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II ed individuato nell elenco allegato C al Protocollo di intesa Università/Regione Campania sottoscritto in data 20/04/2012, destinatario di altro trattamento accessorio finanziato con un distinto fondo dell Azienda stessa; b) al personale di cui all elenco allegato D al Protocollo di intesa Università/Regione Campania sottoscritto in data 20/04/2012, assunto dall Università in categoria D ed EP, per conto dell Azienda, per soli fini assistenziali, a totale carico del finanziamento regionale. Art. 2 Finalità, attribuzione quantitativa e contingente 1. Ai dipendenti sono concessi, in aggiunta alle attività formative programmate dall amministrazione o previste dal vigente CCNL Comparto Università, permessi straordinari per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell esame finale. 2. I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, i permessi sono ridotti in misura proporzionale alla durata dell attività lavorativa. 3. I permessi sono concessi nel limite del 3% del personale in servizio all inizio di ogni anno, con arrotondamento all unità superiore. 4. Il calcolo del contingente viene effettuato all inizio di ogni anno e reso noto, di norma, entro il 7 gennaio, mediante avviso pubblicato nell Albo Ufficiale on line di Ateneo e nel sito web di Ateneo. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Ai fini del calcolo, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è calcolato in proporzione alla durata dell attività svolta secondo i criteri di cui alla Circolare 30 aprile 2001, n 46, del Ministero del Lavoro e dell e Politiche Sociali. Art. 3 Trattamento economico e normativo 1. I permessi sono retribuiti e non soggetti a recupero; sono considerati utili anche ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. In attuazione delle disposizioni interne di Ateneo, non sono utili ai fini della maturazione del buono pasto.

Art. 4 Modalità e termini di richiesta 1. Ai fini della fruizione dei permessi, il dipendente è tenuto a formulare apposita istanza entro il 15 dicembre di ciascun anno secondo le modalità specificate al comma 2. 2. Il dipendente può alternativamente: a) utilizzare il modulo UAPPC-DS - reperibile nella sezione modulistica del sito web di Ateneo www.unina.it - debitamente sottoscritto e compilato in ogni sua parte e presentarlo all Ufficio Assenze e Presenze Personale contrattualizzato; b) compilare un documento informatico presente sul sito web di Ateneo. 3. Il richiedente deve indicare nella domanda i seguenti dati: a) nome, cognome e regime orario della propria attività lavorativa; b) data di nascita; c) corso di studi al quale è iscritto, o intende iscriversi, e relativa sede; d) anno di iscrizione al corso di studi; e) durata legale del corso di studi; f) l eventuale fruizione, negli anni precedenti, dei permessi per il medesimo corso di studi indicato; g) l eventuale superamento, per gli studenti universitari e post-universitari, di tutti gli esami degli anni precedenti; h) per gli studenti universitari fuori corso, l eventuale debito del solo esame finale di laurea; i) il possesso o meno di un titolo di studi pari a quello per il quale intende fruire dei permessi; l) l impegno a fornire al Responsabile della struttura di servizio il calendario dei corsi di insegnamento ai quali intende partecipare nonché a comunicare in via preventiva allo stesso eventuali permessi per la preparazione dell esame finale. 4. Le istanze pervenute incomplete dei dati di cui ai punti b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 3 si intendono respinte e del rigetto viene data comunicazione in sede di affissione della graduatoria di cui al successivo art. 5. Art. 5 Graduatoria, autorizzazione e rinunzia 1. Qualora il numero delle richieste pervenute entro il termine di cui all art. 4 non superi il contingente massimo di cui al comma 3 dell art. 2, l Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato provvederà, di norma, entro il 10 gennaio, con decreto del Direttore Generale da pubblicare nell Albo Ufficiale on line di Ateneo e nel sito web di Ateneo, a dare notizia di tale eventualità; a comunicare il numero di autorizzazioni residue; a fissare alla data del 31 gennaio successivo il termine per la presentazione di ulteriori istanze, secondo le medesime modalità fissate al precedente articolo 4, ai fini della copertura delle autorizzazioni residue rilasciabili; a redigere, secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, la graduatoria delle istanze pervenute. 2. Qualora il numero delle richieste pervenute entro il termine di cui all art. 4 sia pari o in esubero rispetto alla disponibilità di autorizzazioni, l Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato provvederà a redigere la relativa graduatoria, secondo i criteri di cui ai successivi commi 3 e 4, da formalizzare con decreto del Direttore Generale e pubblicare, di norma, entro il 10 gennaio, nell Albo Ufficiale on line di Ateneo e nel sito web di Ateneo.

3. La graduatoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 è redatta secondo il seguente ordine di precedenza: a) diploma di istruzione secondaria di primo grado; b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) laurea (L); d) diploma di laurea ante D.M. n. 509/99 (V.O.), laurea specialistica (LS) a ciclo unico e laurea magistrale (LM) a ciclo unico; e) master di I livello; f) master di II livello, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca; g) corsi di perfezionamento e attestati professionali; h) corsi di studio finalizzati al conseguimento di un ulteriore titolo rientrante nelle medesime tipologie tra quelle elencate dalla lettera b) alla lettera g) nonché corsi di studio finalizzati al conseguimento della laurea specialistica di durata biennale (LS) o della laurea magistrale di durata biennale (LM). Nell ambito dell ipotesi di cui al punto h), la preferenza sarà accordata secondo il seguente ordine di precedenza, tenuto conto dell ulteriore titolo di studio da conseguire: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) laurea (L); c) diploma di laurea ante D.M. n. 509/99 (V.O.), laurea specialistica (LS) a ciclo unico e laurea magistrale (LM) a ciclo unico; d) laurea specialistica (LS) e laurea magistrale di durata biennale (LM); e) master di I livello; f) master di II livello, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca; g) corsi di perfezionamento e attestati professionali. 4. Nell ambito di ciascuna delle tipologie di titolo di studio elencate al comma 3 la precedenza è accordata nel seguente ordine: a) se studenti universitari, ai dipendenti iscritti ad anni fuori corso che siano in debito del solo esame finale di laurea; b) ai dipendenti che frequentino l ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti; c) ai dipendenti che frequentino l anno di corso che precede l ultimo e, successivamente, quelli che, nell ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera b); d) ai dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche e formative che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). In caso di parità all interno delle ipotesi di cui ai punti a), b), c) e d), i permessi sono accordati ai dipendenti che non ne abbiano già fruito per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l ordine decrescente di età. 5. Qualora il numero delle ulteriori richieste pervenute entro il termine di cui al comma 1 sia inferiore rispetto alla disponibilità di autorizzazioni residue, l Ufficio Assenze e Presenze Personale contrattualizzato provvederà, di norma, entro il 10 febbraio, con decreto del Direttore Generale da pubblicare nell Albo Ufficiale on line di Ateneo e nel sito web di Ateneo, a dare notizia di tale eventualità; a comunicare il numero di autorizzazioni residue; a fissare alla data del 28 febbraio successivo il termine per la presentazione di ulteriori istanze, secondo le medesime modalità fissate al precedente articolo 4, ai fini della copertura delle

autorizzazioni residue rilasciabili; a redigere, secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, la graduatoria delle istanze pervenute. 6. Qualora il numero delle ulteriori richieste pervenute entro il termine di cui al comma 1 sia pari o in esubero rispetto alla disponibilità di autorizzazioni residue, l Ufficio Assenze e Presenze Personale contrattualizzato provvederà a redigere, con gli stessi criteri di cui ai commi 3 e 4, una graduatoria limitatamente alle stesse. 7. Relativamente alle ulteriori richieste pervenute entro il termine di cui al comma 5, l Ufficio Assenze e Presenze Personale contrattualizzato provvederà a redigere, secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, la relativa graduatoria da pubblicare, di norma, entro il successivo 10 marzo. 8. La pubblicazione della graduatoria di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 7 del presente articolo avverrà nell Albo Ufficiale on line di Ateneo e nel sito web di Ateneo. La pubblicazione costituirà autorizzazione alla fruizione dei richiesti permessi straordinari per il diritto allo studio a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione stessa ed alla stessa seguirà nota dirigenziale indirizzata agli interessati ed ai rispettivi Responsabili della struttura di servizio. 8. Il dipendente che intende rinunziare alla fruizione dei permessi, o che non si iscrive al corso di studi indicato, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all Ufficio Assenze e Presenze Personale contrattualizzato ai fini dello scorrimento della graduatoria e, quindi, dell assegnazione dei permessi al dipendente che, nell ambito della graduatoria, ricopre la posizione immediatamente successiva. Art. 6 Modalità di fruizione 1. I permessi possono essere fruiti dal giorno successivo alla pubblicazione nell Albo Ufficiale on line di Ateneo del decreto del Direttore Generale di cui al precedente articolo e fino al 31 dicembre del medesimo anno. I permessi comprendono anche il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi e per l eventuale rientro in servizio. 2. Sia per la fruizione in forma oraria che per la fruizione in forma giornaliera, il dipendente deve presentare al Responsabile della struttura di servizio apposita istanza, utilizzando l allegato modulo UAPPC-IDS, reperibile anche nella sezione modulistica del sito web di Ateneo www.unina.it, nella quale deve obbligatoriamente indicare la motivazione per la quale fruisce dei permessi. Le predette istanze, debitamente vistate dal Responsabile della struttura di servizio, sono inoltrate a cura di quest ultimo, all Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato tramite i tabulati riepilogativi delle assenze mensili. Il predetto Ufficio provvede alla verifica formale e sostanziale delle istanze formulate ed al loro consequenziale caricamento nell apposita procedura informatica. 3. Il dipendente è tenuto, altresì, a fornire al Responsabile della struttura di servizio (o comunque al superiore gerarchico) il calendario dei corsi nonché a comunicare in via preventiva allo stesso l eventuale fruizione dei permessi per la preparazione dell esame finale. 4. La fruizione dei permessi è subordinata al sostenimento, a prescindere dall esito, dell esame relativo al corso per il quale il dipendente ha fruito dei permessi o all ammissione agli anni successivi del corso di studi entro la fine dell anno scolastico o dell ultima sessione di esami dell anno accademico di riferimento.

5. Il dipendente è tenuto a produrre idonea dichiarazione sostitutiva in ordine alla iscrizione appena effettuata, nonché a produrre, in allegato all istanza di fruizione dei permessi, idonea dichiarazione sostitutiva in ordine alla frequenza alle scuole, ai corsi ed agli esami finali sostenuti. 5bis. Il dipendente iscritto ad una Università telematica è tenuto a produrre, in allegato all istanza di fruizione dei permessi, idonea dichiarazione sostitutiva attestante l avvenuto collegamento all Università telematica durante l orario di lavoro, conformemente alle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 12/2011. 6. Nel caso non siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi 4, 5 e 5bis del presente articolo, nonché nei casi di rinunzia con avvenuta fruizione di parte dei permessi, di superamento delle ore di permesso autorizzate, di fruizione dei permessi prima dell autorizzazione, di fruizione dei permessi per finalità diverse od oltre la scadenza annuale dell autorizzazione, l Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato procederà d ufficio a formalizzare, con provvedimento del Direttore Generale, quanto segue: a) i permessi fruiti in forma giornaliera saranno convertiti in congedo per motivi di famiglia e di studio secondo le disposizioni del vigente CCNL Comparto Università; b) i permessi fruiti in forma oraria saranno considerati debito orario e dovranno essere recuperati entro un termine congruo fissato dall Amministrazione anche in relazione all entità del debito stesso; in mancanza di recupero, si procederà alla proporzionale decurtazione della retribuzione. 7. Per sostenere gli esami relativi ai corsi di cui al comma 1, il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dal vigente CCNL Comparto Università. Art. 7 Pubblicazione ed entrata in vigore 1. Il presente Regolamento è pubblicato nell Albo Ufficiale on line di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.