un contributo alla chiarezza ci auguriamo

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Circolare informativa - novembre 2016 Spett.le Azienda Oggetto: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza = R.L.S. nel seguito della presente : aziendale = R.L.S.A. / territoriale = R.L.S.T. tra il dire ed il fare c è di mezzo la burocrazia un contributo alla chiarezza ci auguriamo trattandosi di materia che coinvolge direttamente la gestione del personale è necessario vi confrontiate con il vs. consulente del lavoro Alcune informazioni preliminari per meglio orientarsi gli Enti Bilaterali (EB) sono enti no profit costituiti per ogni settore/comparto dalle organizzazioni di categoria più rappresentative sia dei datori di lavoro che dei lavoratori quali sedi privilegiate in ambito di regolazione del mercato del lavoro. gli Organismi ( o comitati ) Paritetici sono costituiti Territorialmente (OPT) come sopra, per iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per sviluppare iniziative e servizi in ambito di sicurezza e salute sul lavoro. L adesione al proprio Ente Bilaterale di riferimento è di fatto un obbligo contrattuale per le aziende aderenti ad associazioni datoriali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore. Chi vi aderisce paga mensilmente attraverso il mod. F24 un contributo all Ente Bilaterale nazionale che, ad esempio, per l artigianato è di 125 complessivi per lavoratore per anno così composto: - rappresentanza sindacale 12,5 euro (0,10%); - rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza 18,75 euro (0,15%); - ente bilaterale nazionale 1,25 euro (0,01%); - rappresentanza imprese 31,25 euro (0,25%); - fondo sostegno al reddito e fondo di solidarietà bilaterale 61,25 euro (0,49%). SOLUZIONE SRL -dal 1992- P.IVA 04404460489 Via Vittorio Emanuele II n 131 50135 FIRENZE 1/7

Le aziende che non aderiscono a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità devono garantire al lavoratore prestazioni e servizi equivalenti e riconoscere in busta paga un importo lordo che, ad esempio, per l artigianato è di 25 al mese (13 mensilità = 325 anno ) Le aziende in cui non è stato eletto il RLSA che non aderiscono a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità o che vi aderiscono, ma nel proprio settore non è ancora stato costituito un OPT, sono tenute a partecipare al Fondo di cui all art. 52 istituito presso l INAIL con un contributo come determinato alla lett. a c. 2 dell art. 52 ; vedi allegato E da considerare che nonostante la figura del RLS sia prevista da oltre 20 anni, solo alcuni Enti Bilaterali, e solo da qualche anno, hanno dato luogo ad Organismi o Comitati Paritetici che forniscono anche il servizio RLST Nella provincia di Firenze il servizio RLST ci risulta ad oggi attivo per i seguenti settori su iniziativa delle seguenti associazioni datoriali e dei lavoratori: artigianato CNA / CONFARTIGIANATO imprese/ CASARTIGIANI CGIL / CISL / UIL commercio/distribuzione CONFCOMMERCIO -imprese per l ItaliaCGIL / CISL / UIL costruzioni industria ANCE Firenze CGIL / CISL / UIL costruzioni artigianato CASSA EDILE agricoltura Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze / Unione Pratese degli Agricoltori / Federazione Interprovinciale Coldiretti / Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) CGIL / CISL / UIL OBBLIGO DELLA FIGURA DEL RLS L obbligo di tale figura, anche nelle aziende con un solo dipendente, discende dal c. 2 dell Articolo 47: In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ma l obbligo può essere considerato tale quando il sistema RLS sarà pienamente a regime. Ossia vi sono ancora carenze di attuazione della Legge che fanno si che alcune aziende non vedano presenza di tale figura al di là della volontà del datore di lavoro, sia per mancanza di accordi di settore che abbiano dato corso ai relativi OPT, sia per non completa attivazione del Fondo INAIL di cui all art 52. In allegato, per più approfondita informazione, si riportano integralmente gli articoli estratti dal D.Lgs. 81/08 e ss. mm. che trattano l argomento. La Commissione per gli Interpelli, ha confermato che la figura del RLS deve essere presente anche nelle aziende all interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori ( rif. :risposta del 25-10-16 all Interpello N 16/2016). 2/7

Alcune ns. interpretazione 1 Obbligo del datore è quello di informare i lavoratori della possibilità di avvalersi del diritto di elezione del proprio RLSA. Nel caso nessun lavoratore si candidi o sia eletto e dunque i lavoratori optino per avvalersi del RLST, il datore di lavoro è tenuto a rivolgersi al proprio ente bilaterale di settore. Questo se vi ha aderito e se l ente ha costituito un Organismo Paritetico Territoriale che fornisce il servizio RLST. L adesione all OPT risulta obbligatoria per quei datori di lavoro che :, come detto, hanno aderito o aderiscono ad una associazione datoriale firmataria del CCNL di settore ; - pur non iscritto ad una associazione datoriale, applichi il CCNL di settore; in tal caso l adesione all OPT può essere limitata al solo servizio RLST pagando esclusivamente la quota prevista per tale servizio. - 2 Se non eletto RLSA o designato RLST, l azienda è tenuta a partecipare al Fondo di cui all art 52 istituito presso l INAIL con un contributo come determinato alla lett.a c.2 dell art. 52 ; vedi allegato Ad oggi non ci risulta che INAIL abbia inoltrato alle aziende richiesta di pagamento di tale contributo. Non abbiamo notizie in merito, ne se verranno richiesti gli arretrati; evenienza poco probabile dato che il Fondo non ha ancora predisposto il servizio RLST. 3 La manca elezione designazione non è esplicitamente sanzionata, salvo l organo di controllo non applichi la sanzione per mancata consultazione del RLS, ma risulterebbe una forzatura. 44Il Comitato Paritetico per l Artigianato -c.p.r.a. toscana-, in forza dell Accordo Interconfederale del 13 11 2011 tra le suddette associazioni datoriali e dei lavoratori, ha stabilito che le aziende con un numero di dipendenti < a 15 devono avvalersi del RLST. Riteniamo che tale interpretazione sia una forzatura che non trova riscontro nel testo di Legge D.Lgs.81/08 -. Infatti: - le stesse associazione datoriali e sindacali della regione Lombardia hanno indicato che ritengono sia la forma di rappresentanza più adeguata, anche se non esclusiva ; - il citato OPT del commercio lascia libera scelta così come quello dell edilizia ed agricoltura. In sintesi se i lavoratori di una azienda anche di 5 addetti hanno eletto il proprio RLSA deve essere ritenuto valido. Interpretazione supportata dal fatto che lo stesso c.p.r.a. toscana ha predisposto una modulistica nel caso i lavoratori intendano avvalersi di tale facoltà -vedi sito web- 3/7

Come proponiamo di procedere 1. Per le aziende ancora sprovviste del RLS Proporre o riproporre Informativa ai lavoratori sulla possibilità di avvalersi del diritto di eleggere il RLSA. Nel caso di elezione inviare comunicazione con verbale di elezione al consulente del lavoro per trasmissisone all INAIL, ed avviare il lavoratore al relativo corso di formazione obbligatorio per legge. Nel caso di non elezione verificare attraverso anche il proprio consulente del lavoro se iscritti ad un ente bilaterale. In pratica, come detto, se l azienda aderisce ad una associazione datoriale di categoria il vs. EB e OPT, se costituito, è già determinato; per cui probabilmente l azienda già pagando i relativi contributi e potete attivare la procedura di richiesta RLST. Se non iscritti, e decidete di non aderire, chiedete informazioni al vs. consulente del lavoro in merito ai contributi al Fondo Inail di cui all art. 52. In termini di legge, rif c.6 art. 48, vedi allegato, spetterebbe agli Organismi Partietici o in loro assenza al fondo INAIL di cui all art 52 dare comunicazione all azienda del nominativo del RLST assegnato. 2. Per le aziende provviste del RLSA Verificare se erroneamente versati i contributi anche in presenza di RLS aziendale a suo tempo comunicato all INAIL attraverso il propio consulente del lavoro. In tal caso è possibile richiedere il rimborso. Inoltre, dato che alcuni accordi interconfederali lo prevedono, in particolare quello dell artigianato, è opportuno con cadenza triennale procedere in rielezione del RLS. Se confermata la stessa persona, conservare il verbale agli atti; se eletta una nuova persona inviare comunicazione con verbale al proprio consulente del lavoro per inoltro all Inail. Se invece i lavoratori optano per il RLST procedere come al punto 1. Vista la differenza di regole stabilite da ciascun Ente Bilaterale ed Organismo Paritetico Territoriale di ogni settore, e comunque per verificare come relazionarsi con la figura dell RLST, è opportuno visitare il sito del proprio Ente o Organismo di riferimento. dopo consultazione del vs. consulente del lavoro per ulteriori informazioni/chiarimenti tel. 055 48291 fax 055 477823 e-mail info@soluzionesrl.it 4/7

ALLEGATI Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6. 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall articolo 48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 6. L elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma. 3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all articolo 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all articolo 52. 4. Per l esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l accesso avviene previa segnalazione all organismo paritetico. 5/7

5. Ove l azienda impedisca l accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all organismo paritetico o, in sua mancanza, all organo di vigilanza territorialmente competente. 6. L organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale. 7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. 8. L esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l esercizio di altre funzioni sindacali operative. Articolo 51 - Organismi paritetici 1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all articolo 2, comma 1, lettera ee). 2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 3. Gli organismi paritetici possono sopportare le imprese nell individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l impiego dei fondi interprofessionali di cui all articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività; 3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,tecnicamente competenti. 4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali. 5. Agli effetti dell articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo. 6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3. 7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all articolo 7 una relazione annuale sull attività svolta. 8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti. 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali. ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento; 6/7

Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità 1. Presso l Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il: a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione; b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all articolo 2083 del Codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi; c) sostegno delle attività degli organismi paritetici. 2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato: a) da un contributo delle aziende di cui all articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l azienda ovvero l unità produttiva, calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore; le lettere b), c) e d) sono state soppresse dall art. 31 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106. 3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo. 3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo. 7/7