A TUTTI I CONSORZIATI LORO SEDI [CIRCOLARE nr 3/2014] A cura del Dr Ciribì Francesco Dottore commercialista in Pistoia Consulente fiscale del Consorzio Italiano Proprietari Campi da golf [APRILE 2014] NON SOLO FISCO, OCCHIO ANCHE A QUESTE NOVITA' LEGISLATIVE Pur non essendo compito di questo studio esaminare aspetti e norme non inerenti gli aspetti fiscali, si ritiene opportuno portare a conoscenza di tutti i consorziati l'entrata in vigore di norme che, se non rispettate, potrebbero portare a drammatiche conseguenze. ATTENZIONE AI CERTIFICATI MEDICI!!!! In data 30 ottobre 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge nr 125 del 30 ottobre 2013 che prevede novità in materia di certificati medici. La normativa prescrive nuovi obblighi che si differenziano a seconda che il tesserato ad una federazione sportiva svolga: - attività sportiva non agonistica; - attività sportiva agonistica. Si riporta qui di seguito l'estratto della norma: 1
Ciribì Francesco
In ambito golfistico, secondo quanto stabilito dalla Federazione Italiana Golf (vedi allegato E a pagina 4) la stragrande maggioranza dei golfisti svolge attività sportiva non agonistica. Per tali atleti non agonisti il certificato medico (che deve essere rilasciato dal medico o pediatra di base scelto dall'atleta o da un medico specialista in medicina dello sport) può, dopo l'entrata in vigore di questa norma, essere rilasciato solo dopo alcuni accertamenti, fra i quali deve essere incluso l'elettrocardiogramma!! Sorgono quindi spontanei alcuni dubbi: 1) i certificati medici non scaduti rilasciati prima di tale norma sono ancora validi? 2) se, dopo l'entrata in vigore della norma, questi certificati medici vengono rilasciati dai medici senza tali accertamenti, il presidente del circolo ne è responsabile? 3
La circolare nr 28 del 14 dicembre 2012 della F.I.G. riportava quanto segue: Idoneità Medica In allegato si rimette la normativa in vigore per il rilascio della certificazione medica per l'attività sportiva del gioco del Golf (Allegato E). A norma dell art. 26 dello Statuto Federale e dell art. 7 comma 2 punto a del Regolamento Professionisti, tutti i giocatori (dilettanti e professionisti) sono tenuti a far pervenire al proprio Circolo o alla propria Associazione copia del certificato medico. I Presidenti dei Circoli e delle Associazioni sono responsabili della verifica del possesso del certificato medico da parte dell atleta al momento del tesseramento e sono tenuti a conservarne copia provvedendo alla registrazione ed aggiornamento dello stesso nel database federale. Stesso testo ritrovato nella circolare nr 34 del 16 dicembre 2013 della F.I.G.: Idoneità Medica In allegato si rimette la normativa in vigore per il rilascio della certificazione medica per l'attività sportiva del gioco del Golf (Allegato E). A norma dell art. 26 dello Statuto Federale e dell art. 7 comma 2 punto a del Regolamento Professionisti, tutti i giocatori (dilettanti e professionisti) sono tenuti a far pervenire al proprio Circolo o alla propria Associazione copia del certificato medico. I Presidenti dei Circoli e delle Associazioni sono responsabili della verifica del possesso del certificato medico da parte dell atleta al momento del tesseramento e sono tenuti a conservarne copia provvedendo alla registrazione ed aggiornamento dello stesso nel database federale. SI RIPORTA ANCHE IL TESTO DELL'ALLEGATO E Accertamenti sanitari per la pratica del gioco del golf A) IDONEITA GENERICA ALL ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISTICA Sono tenuti a sottoporvisi tutti coloro che non svolgono attività agonistica ovvero non appartengono alle categorie di giocatori indicati al successivo punto B. Il certificato ha validità un anno e può essere rilasciato dal proprio medico curante oppure da uno specialista in medicina dello sport. B) IDONEITA SPECIFICA ALLA PRATICA AGONISTICO-SPORTIVA Il certificato ha validità due anni e deve essere rilasciato unicamente da un medico specialista in medicina dello sport. Sono tenuti al rispetto della suddetta normativa i giocatori appartenenti alle seguenti categorie: Giocatori di Interesse Nazionale Brevetti e Brevetti Giovanili; Partecipanti ai Campionati Nazionali ed Internazionali organizzati dalla F.I.G.; 4
Partecipanti ai Campionati Regionali organizzati dai Comitati e Delegazioni Regionali; Partecipanti a Gare Nazionali, Ufficiali a 54 e 72 buche con categoria scratch; Partecipanti ai Trofei Giovanili, su 36 buche; Partecipanti a gare, anche di circolo o di Associazioni di categoria, che prevedano 36 buche o più in un giorno L'OBBLIGO DEI DEFIBRILLATORI Si ricorda che entro la fine del 2014 ogni impianto sportivo dovrà essere dotato di defibrillatore e di personale che abbia partecipato a dei corsi di formazione. L'invito è quindi quello di informarsi presso il sito della propria Regione per documentarsi su tale nuovo obbligo e per verificare le date in cui tali corsi di formazione di terranno. CORSI PER UNDER 18 Da domenica 6 aprile è entrata in vigore la modifica all'articolo 25 bis del D.p.r. del 14/11/2002 nr 313 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale ) che prevede quanto segue: Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro: 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività' professionali o attività' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività' che comportino contatti diretti e regolari con minori. 2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. Molti dubbi permangono su quali siano i rapporti in cui questo certificato sia richiesto. Senza dubbio per tutti i rapporti di lavoro dipendente che preveda contatti diretti e regolare con i minori. Dalla prime pronunce del Ministero di Grazie e Giustizia pare che tale obbligo non sorga per quelle forme di collaborazione che non siano inquadrate all'interno di un ben definito rapporto di lavoro. 5
Dovrebbero quindi esserne esclusi le collaborazioni occasionali nonché le collaborazioni all'interno delle associazioni e società sportive dilettantistiche che godono dell'agevolazione sui compensi in quanto svolte in modo non professionale. E' auspicabile tuttavia che ulteriori chiarimenti giungano in futuro. Si ricorda che chi fosse interessato a chiarimenti sull argomento può contattare direttamente lo studio presso i recapiti e secondo le modalità indicate sul sito www.cipcg.com. Distinti saluti Ciribì Francesco 6