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RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 dicembre 2013 OGGETTO: Interpello Art. 11 legge 27/07/2000, n. 212. Tassazione di redditi di fonte estera - Redditi di capitale - Applicazione alla Serbia e al Montenegro della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l Italia e la ex Repubblica di Jugoslavia Con l istanza d interpello di cui all oggetto, concernente l interpretazione del D. Lgs. n. 239 del 1996, è stato esposto il seguente QUESITO TIZIO è titolare di alcuni titoli di Stato emessi da Serbia e Montenegro. L istante fa presente che la Circolare del 28 marzo 2012 n.11/e (che chiarisce la portata delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 138/2011 e dalla legge n.148/2011), conferma la tassazione del 12,50 per cento sui titoli di Stato italiani e su quelli dei paesi rientranti nella c.d. White List di cui al D.M. 4 settembre 1996. Tuttavia, tra i Paesi enunciati nella citata lista non figura né la Serbia né il Montenegro ma solo la Jugoslavia, Stato oggi non più esistente. Tanto premesso, l istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare ai rendimenti dei suddetti titoli di Stato.

2 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Considerato che, come chiarito nella circolare del 18 aprile 2002, n. 33/E, la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra il Governo italiano e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia trova oggi applicazione nei confronti sia di Serbia che di Montenegro, l istante ritiene che tali Stati possano essere considerati ricompresi nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996. Pertanto è dell avviso che, ai rendimenti percepiti sui suddetti titoli di Stato si applichi l imposta sostitutiva del 12,50 per cento. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria, cioè dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, introducendo un aliquota unica del 20 per cento. Tuttavia, il successivo comma 7 ha previsto una eccezione a tale regola per alcune tipologie di proventi finanziari al fine di salvaguardare interessi generali di natura pubblica. In particolare, la richiamata disposizione stabilisce che tale aliquota unica non si applica, oltre che ai rendimenti di titoli pubblici italiani di cui all articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, ed equiparati (lettera a), anche ai proventi derivanti dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell articolo 168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (cfr. lettera b del citato comma 7).

3 A partire dal 1 gennaio 2012, per effetto delle modifiche introdotte dal citato decreto legge n. 138/2011, il trattamento degli interessi e altri proventi dei titoli emessi dagli Stati che consentono un adeguato scambio d informazioni è regolato esclusivamente dall articolo 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 che prevede un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, a prescindere dalla durata del titolo stesso. Nella circolare del 28 marzo 2012, n. 11/E, si precisa altresì che l aliquota del 12,50 per cento nel caso di titoli emessi da Stati esteri, a differenza di quanto previsto nel caso di titoli pubblici italiani di cui all articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973, si applica esclusivamente ai titoli aventi le caratteristiche proprie delle obbligazioni, ossia dei titoli che prevedono il rimborso alla scadenza di una somma almeno pari a quella mutuata. Con riferimento al caso di specie, al fine di individuare il corretto trattamento fiscale da riservare al rendimento percepito da TIZIO sui titoli emessi dallo Stato serbo e dallo Stato montenegrino, occorre stabilire se tali Stati possono considerarsi rientranti o meno nella c.d. white list. Si evidenzia che, in attesa dell emanando decreto ministeriale ex articolo 168-bis del TUIR, ai fini dell individuazione dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, occorre far riferimento al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e alle successive modifiche o integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000, del 14 dicembre 2000 e del 27 luglio 2010. Anche se nella suddetta lista è indicata la ex Jugoslavia, e non la Serbia e il Montenegro, si ritiene che tali Stati siano compresi nella white list di cui al D.M. del 4 settembre 1996, sulla base di quanto precisato in riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni.

4 Con circolare del 18 aprile 2002, n. 33 l amministrazione finanziaria ha, infatti, affermato che per gli Stati sorti in conseguenza della disgregazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, che hanno dichiarato espressamente di voler succedere alle entità sovrane preesistenti, continuano ad applicarsi i trattati a suo tempo stipulati. Era il caso, in particolare, di Croazia e Slovenia, che avevano dichiarato di subentrare negli obblighi assunti dall entità statale preesistente (la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia), che all epoca aveva assunto il nome di Unione di Serbia e Montenegro. Inoltre, con la risoluzione del 31 ottobre 2008 n. 421/E, è stato ribadito come la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l Italia e la Repubblica di Jugoslavia trovi applicazione nei confronti degli Stati sorti a seguito della dissoluzione della stessa. E solo il caso di precisare, al riguardo, che la Repubblica di Serbia si è dichiarata Stato successore della ex Jugoslavia, assumendo gli obblighi contenuti nel Trattato stipulato nel 1984 tra lo Stato Italiano e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. La validità di tale Trattato è stata confermata anche dal Governo del Montenegro nel memorandum stipulato con il Governo della Repubblica Italiana, riguardante la successione degli accordi bilaterali concordati prima della sua dichiarazione d indipendenza, avvenuta il 3 giugno 2006. Peraltro, si segnala che, a seguito di specifica richiesta dell amministrazione finanziaria italiana, le competenti autorità montenegrine hanno confermato la loro disponibilità a scambiare informazioni in materia fiscale. Per quanto sopra esposto, dunque, è possibile ricomprendere sia la Repubblica di Serbia che la Repubblica del Montenegro nella c.d. white list di cui al D.M. del 4 settembre 1996.

5 In conclusione, nel presupposto che i titoli di Stato posseduti dall istante abbiano i requisiti previsti dalla normativa e cioè che abbiano le caratteristiche proprie delle obbligazioni (titoli che prevedono il rimborso alla scadenza di una somma almeno pari a quella mutuata), appare condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente di applicare l imposta sostitutiva con l aliquota del 12,50 per cento ai rendimenti dei titoli sopra descritti. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE