Perfezionamento della notifica ex art. 140 cpc e problematiche afferenti l efficacia di un decreto ingiuntivo

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Perfezionamento della notifica ex art. 140 cpc e problematiche afferenti l efficacia di un decreto ingiuntivo Autore: Avv. Mazzone Mirella In: Diritto processuale civile La problematica che si intende affrontare, attiene alle sorti di un decreto ingiuntivo tempestivamente presentato all UG dal creditore procedente per la notifica, la quale intraprende le forme dell art. 140 cpc per irreperibilità del destinatario, e si perfeziona oltre il termine di 60 giorni, di efficacia del decreto ingiuntivo. Occorre chiedersi, a questo punto, se il percorso anomalo della notifica possa incidere in qualche modo, sulla validità dell atto stesso, inficiandolo nonostante l atto medesimo sia stato presentato dal notificante, nei termini di legge previsti dall art. 644 cpc. Come noto, l art. 140 cpc prevede una serie di adempimenti che devono essere scrupolosamente osservati, affinchè la notifica possa ritenersi legalmente valida. Quid juris dunque, se l ultimo dei prescritti adempimenti, (ovvero la spedizione della raccomandata informativa dell avvenuto deposito della comunicazione presso la Casa Comunale) conclusivo dell iter di notifica, viene effettuato in un periodo abbondantemente successivo ai termini di efficacia del decreto ingiuntivo, ovvero ben oltre i 60 giorni (o 90 in caso di comunicazione all estero) dalla data di emissione del decreto stesso? Deve davvero ipotizzarsi che gli effetti pregiudizievoli del mancato raggiungimento del destinatario (e 1 di 6

dunque del mancato perfezionamento della notifica) gravino sul notificante che comunque si è attivato per tempo? A dire il vero, sul punto la Giurisprudenza non fornisce un aiuto significativo. Appare, infatti, alquanto divisa e oscillante. Per certi versi ritiene che la ratio dell art. 140 cpc consiste nell assicurare il perfezionamento della notifica a prescindere dalla materiale ricezione dell atto oggetto di notifica, essendo sufficiente la prova dell invio della raccomandata attestante il deposito del documento presso la Casa Comunale. Di talchè, proprio al fine di scongiurare il rischio di una notificazione impossibile e a tutela del principio di certezza del diritto, si pone la predetta norma, cristallizzando al momento della spedizione il perfezionamento della notifica, nonché il dies a quo di produzione di ogni effetto di legge Corte di Appello L Aquila, 06.06.2011. Per altri versi, invece, precisa che nel processo civile, in caso di notificazione a mezzo posta, il momento cui occorre riferirsi al fine di valutare il perfezionamento del procedimento notificatorio, coincide con la data di ricevimento della raccomandata da parte del destinatario, così come indicata nell avviso allegato alla raccomandata. Ne discende che, affinchè la notificazione ex art. 140 cpc possa ritenersi legittimamente effettuata, è necessario che il notificante comprovi la suddetta ulteriore circostanza, attraverso la produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, diversamente configurandosi la nullità della notificazione Tribunale di Ivrea, 23.03.2011. Come dunque si può notare, la Giurisprudenza giunge a soluzioni diametralmente opposte, prendendo come riferimento essenziale per il perfezionamento della notifica, due momenti differenti, e generando in tal modo confusione nell operatore giuridico che si trova a non comprendere appieno, quando un proprio atto abbia raggiunto o meno l obiettivo desiderato. 2 di 6

In mezzo alle due scuole di pensiero citate, si colloca la Corte Costituzionale che fungendo da spartiacque tra i due orientamenti giurisprudenziali contrapposti, tenta di fornire alcuni utili sussidi interpretativi. Cominciamo dalla sentenza n. 477/2002, nota per aver introdotto il principio della scissione soggettiva dei due momenti di perfezionamento della notifica, per il notificante e per il notificatario. In particolare, tale decisione, adduce una vera e propria garanzia nei confronti del notificante, in quanto stabilisce che, dal suo punto di vista, la notifica debba ritenersi perfezionata nel momento in cui, quest ultimo porti a compimento tutte le formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ovvero nel momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (es. l'agente postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera di dominio del notificante medesimo. Ciò, in virtù di quel necessario coordinamento tra le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario e l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso che lo vedrebbe responsabile di effetti da lui non dominati né conosciuti, né tantomeno prevedibili in anticipo. Aggiunge poi la Corte che, questo principio, di portata generale e astratta, debba ritenersi adattabile a ogni tipo di notificazione e dunque anche a quelle a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (quali ad es. l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. Stando al decisum di questa, ancora oggi, importante sentenza e applicando i principi che ne derivano, al caso concreto richiamato in apertura, il creditore notificante dovrebbe essere salvo e la sua notifica 3 di 6

dovrebbe ritenersi pienamente valida ed efficace, senza che lo stesso sia costretto a rinotificare o peggio ancora a richiedere l emissione di un nuovo decreto ingiuntivo. Il condizionale è d obbligo perché nel 2010, con la sentenza n. 3, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla questione del momento perfezionativo della notifica ex art. 140 c.p.c., ma questa volta cambiando il punto di prospettiva, in quanto ha esaminato la problematica guardando la posizione del destinatario di una comunicazione. Al riguardo, il Giudice delle Leggi ha chiarito che per il destinatario la notificazione dell atto deve ritenersi compiuta, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata che dà avviso dell infruttuoso accesso presso i luoghi raggiunti dall UG per la notifica, ovvero nella data di ritiro del piego postale, se anteriore. Ciò posto, non ci sentiamo di ritenere che il decisum del 2002 sia stato superato da quello del 2010; le due decisioni, infatti, studiano il fenomeno da diverse angolazioni, con la conseguenza che anche le considerazioni che ne discendono sono differenti, né peraltro emerge la volontà della Corte di ritornare sui suoi passi. Piuttosto è chiaro l intento garantistico e protettivo della Corte che, come del resto già nel 2002, interviene a tutelare la parte di un rapporto giuridico che essa ritiene più debole, con l unica differenza che questa volta, ha inteso tutelare maggiormente la posizione del destinatario di una comunicazione, il quale, nel vigore della vecchia interpretazione, vedeva fortemente ridotti i termini per lo svolgimento delle proprie successive attività difensive, giacché queste cominciavano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello della effettiva conoscibilità dell atto. Invece, come già visto, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale, oggi per il destinatario la notifica si intende perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della 4 di 6

lettera raccomandata che dà avviso dell infruttuoso accesso presso i luoghi raggiunti dall UG per la notifica, ovvero nella data di ritiro del piego postale, se anteriore. Chiarite, dunque, le due posizioni del mittente e del ricevente di un atto, non resta che da chiedersi se il suddetto allungamento dei termini valga anche per il notificante coinvolgendo tutte le sue attività successive alla consegna del proprio atto all UG. In altre parole, anche il notificante per ritenere compiuta una notifica da lui attivata e poi proseguita nelle forme del 140 cpc, deve attendere il decorso dei dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata che dà avviso dell infruttuoso accesso presso i luoghi raggiunti dall UG per la notifica? Oppure per lui, vige ancora il vecchio principio del perfezionamento della notifica, nel momento di consegna dell atto all U.G.? A dire il vero, la soluzione non è proprio chiara. Su un aspetto, però, non si può dubitare: la Corte specifica che il termine degli ulteriori dieci giorni, vale per il solo destinatario della notifica; alla luce di ciò, sembrerebbe potersi propendere ancora per la soluzione fornita dall orientamento del 2002, e dunque il notificante vede perfezionata la sua notifica nel momento della consegna del proprio atto all ufficiale giudiziario, qualunque cosa accada nelle more del procedimento di trasmissione. Di diverso avviso è un altra sentenza della Corte Costituzionale, la n. 318/2009 che merita di essere menzionata perché (sebbene precedente alla sentenza del 2010) sembra fornire un rimedio pratico e utile a superare l empasse, precisando che la distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario dell atto trova applicazione quando dall intempestivo esito del procedimento di notifica, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante stesso, potrebbero derivare conseguenze per lui pregiudizievoli, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell avvenuta notificazione, in quanto in tal caso essa deve intendersi perfezionata, per entrambe le parti, al momento della ricezione dell atto da parte del destinatario. 5 di 6

Quello che, in altri termini, è essenziale secondo questa decisione della Corte, è che si tuteli il diritto di difesa del notificante, che ha ragione di esistere tutte le volte in cui il perfezionamento della notifica assume rilevanza ai fini dell osservanza di un termine pendente per il notificante al momento della notifica stessa. Viceversa, dette ragioni non sussistono nei casi in cui sia necessario stabilire soltanto il dies a quo inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo. In tali casi, non venendo in rilievo alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa del notificante; non essendo identificabile un momento analogo a quello della consegna dell atto all U.G. o all agente postale; e non dipendendo l attività da compiere, da altri soggetti diversi dal notificante, il momento di perfezionamento non può che coincidere per entrambe le parti, al momento della ricezione dell atto da parte del destinatario. Che sia questa la soluzione? https://www.diritto.it/perfezionamento-della-notifica-ex-art-140-cpc-e-problematiche-afferenti-l-efficacia-diun-decreto-ingiuntivo/ 6 di 6