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1 il Portale del Tecnico Pubblico Lombardo ( Ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni dall abrogata Legge Bucalossi e della relativa legge regionale (applicativa) lombarda n /1977, si constata come gli uffici tecnici comunali lombardi non si comportino tutti alla stessa maniera in ordine alla problematica del Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione di cui all art. 3 della legge n. 47. La materia, invero, oggi è disciplinata dall art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 e dagli artt. 44 e 48 della L.R. n. 12/2005. Già nel lontano anno 1992 un Comune inoltrò al Servizio Giuridico della Regione Lombardia uno specifico quesito; in quel tempo, il comma 2 dell art. 3 della legge n. 47 così recitava: Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta:.... Il successivo comma 4 disponeva che Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.. Tenuto conto che, a quell epoca, in Lombardia il rilascio della concessione edilizia ed il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione erano disciplinati anche dalla L.R. n /1977, a seguito 1 di 5

2 di formulazione di specifico quesito del (da parte di un Comune) la Giunta Regionale -Settore al Coordinamento per il Territorio- Servizio Giuridico Amministrativo, con nota n di prot. del , chiarì i termini di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all art. 3 della legge n. 47/1985. Affinché tutte le Amministrazioni Comunali lombarde possano tenere comportamenti uniformi, di seguito si riportano integralmente sia il quesito che la risposta sopra menzionati circa l applicazione delle sanzioni di cui dall art. 3 della legge n. 47/1985, la cui risposta risulta ancora oggi attuale in ordine al regime sanzionatorio previsto dall art. 42 del D.P.R. n. 380/ LA SEGRETERIA PTPL 2 di 5

3 QUESITO La legge n. 10/1977, all art. 11, comma 1, dispone che gli oneri di urbanizzazione vengano corrisposti al Comune all atto del rilascio della concessione. La legge regionale n. 60 del 1977, integrata dalla legge regionale n. 61/1977, stabilisce all art. 7, comma 2, che Dell avvenuta emanazione del provvedimento di concessione il Sindaco dà avviso agli interessati, invitandoli a versare al Comune entro trenta giorni la quota di contributo relativa all incidenza degli oneri di urbanizzazione determinata.... Ora, i casi che si potrebbero verificare sono due: il concessionario, prima del ritiro della concessione edilizia, decide di pagare gli oneri di urbanizzazione in unica soluzione, oppure rateizzare il pagamento secondo le modalità vigenti nel Comune. Stando alle informazioni assunte in Regione ci si dovrebbe attenere alla seguente prassi: 1 CASO / PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE La legge regionale invita il concessionario a pagare entro 30 giorni dalla data di notifica dell avviso di avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia. Tale invito non sembrerebbe perentorio così da far scattare le sanzioni amministrative ex art. 3 legge n. 47/1985 in caso di inosservanza, dell invito medesimo, cosicché il concessionario potrebbe pagare anche al 364 giorno dalla data dell avviso di cui sopra, ritirare la concessione edilizia ed iniziare, lo stesso giorno, i lavori senza rischiare di trovarsi la concessione edilizia decaduta per mancato inizio lavori nei termini di legge. 2 CASO / PAGAMENTO IN FORMA RATEALE Secondo le modalità vigenti nel Comune di..., il concessionario dovrebbe pagare il 50% degli oneri di urbanizzazione entro 30 giorni dalla data di notifica dell avviso di avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia ed il restante 50% entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione edilizia (coincidente con quella dell avviso sopra menzionato), maggiorato logicamente degli interessi legali per lo stesso periodo (sei mesi) e producendo, altresì, una polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, a garanzia del versamento di tale 2^ rata. Ora, alla luce di quanto sopra, non si ravvisa una disparità di trattamento a seconda che si scelga il pagamento in unica soluzione ovvero in forma rateizzata? Colui che paga in unica soluzione ha tempo praticamente un anno per effettuare il versamento, senza alcuna maggiorazione, mentre chi paga in forma rateizzata deve 3 di 5

4 sostenere gli interessi legali per il periodo oggetto di rateizzazione ed altresì gli interessi bancari od assicurativi per la polizza fidejussoria stipulata a garanzia della 2^ rata di pagamento, considerato, inoltre, che il pagamento è effettuato in toto nell arco di sei mesi dalla data dell avviso sopra menzionato (inferiore all anno). Allora, proprio per evitare disparità di trattamento, si sarebbe portati a pensare che l invito comunale a pagare entro 30 giorni di cui si accennava sopra, sia invece perentorio. Così essendo, in entrambi i casi, sia che si scelga il pagamento in unica soluzione oppure il pagamento rateizzato, si avrebbero delle scadenze ben precise da rispettare per le quali, in caso di inosservanza, scatterebbero le sanzioni di cui all art. 3 della legge n. 47/1985. Pertanto, per quanto sopra esplicitato, si chiede di sapere: 1. l invito a pagare entro 30 giorni, gli oneri di urbanizzazione, è un termine perentorio? 2. se così non fosse, quanto tempo c è ai fini del pagamento degli oneri di urbanizzazione in unica soluzione? 3. le sanzioni ex art. 3 della legge n. 47/1985 si applicano relativamente a scadenze inosservate solo nel caso ricorra il pagamento rateizzato, oppure anche nel caso di pagamento in unica soluzione? RISPOSTA Nella richiesta di parere inoltrata a questi Uffici con nota 19 giugno 1992, prot. n. 5771, vengono evidenziati alcuni problemi di natura interpretativa ed applicativa che si pongono relativamente alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione afferenti le concessioni edilizie. Ritenendo pleonastica una trattazione completa della materia alla luce delle vigenti disposizioni legislative, che il redattore del quesito mostra di ben conoscere, ci si limita ad alcune considerazioni interpretative limitatamente ai profili enucleati dalla nota comunale; si precisa che le stesse vengono svolte in via generale e astratta, non considerando, dunque, valore e portata di eventuali difformi regolamentazioni assunte in sede comunale. 4 di 5

5 L art. 7, secondo comma, della L.R. n. 60/ 77, ai fini del versamento degli oneri di urbanizzazione, pone un termine di 30 gg. che non ha carattere perentorio; infatti, oltre al dato letterale si parla di invito a versare, non risulta disposta una specifica sanzione per l infruttuoso decorso del termine de quo. In particolare non operano le sanzioni previste dall art. 3 della legge n. 47/ 85 per il mancato versamento degli oneri nei termini di legge, vale a dire all atto del rilascio della concessione, secondo l art. 11 della legge n. 10/ 77; infatti, nel sistema delineato dalla già richiamata L.R. n. 60, i momenti del rilascio del provvedimento e del versamento degli oneri coincidono necessariamente, risultandone subordinata la stessa efficacia della concessione edilizia, pur già emanata (cfr. quarto comma, art. 7 cit.). Ne consegue che non può configurarsi, nella nostra Regione, l ipotesi sanzionatoria relativa al mancato o ritardato versamento degli oneri, se non nel caso di pagamento rateizzato e con esclusivo riferimento ai versamenti successivi al primo (cfr. art. 3, sesto comma, L.R. n. 60). Con riguardo all ipotesi esemplificativa prospettata con il quesito, a dimostrazione della presunta disparità di trattamento che potrebbe crearsi a seconda della modalità di pagamento prescelta, si osserva che la stessa non sembra tener conto di un aspetto essenziale, l efficacia o meno del provvedimento concessorio, che non consente di porre sullo stesso piano le due distinte fattispecie; infatti, nel caso di pagamento degli oneri in un unica soluzione il decorso infruttuoso del termine di 30 gg. di cui all art. 7 L.R. n. 60/ 77 non si configura quale ritardo sanzionabile, proprio perché il concessionario è titolare di un atto non ancora efficace; nel caso, invece, di un pagamento rateizzato, gli interessi legali e quelli connessi alla garanzia fidejussoria trovano valida giustificazione nel differimento del versamento di importi dovuti per l avvenuto rilascio di una concessione edilizia pienamente efficace. Chiarito il valore meramente indicativo del termine di 30 gg. di cui all art. 7 L.R. n. 60, rimane da precisare che alla corresponsione degli oneri il titolare della concessione deve comunque provvedere entro un anno a far tempo dalla data dell avviso di avvenuta emanazione, ciò in quanto da tale data decorrono i termini per l inizio dei lavori, pena, appunto, la decadenza della concessione. 5 di 5

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