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PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Ex ART. 2222 del codice civile Tra Il Comune di XXX con sede in XXX 1, XXX XXX (PR) C.F. e P.IVA XXX in persona del responsabile del settore finanziario/servizio personale sig. XXX di seguito denominata committente; e il dott. XXX nato a Parma il XX/XX/19XX e residente a XXX in via XXX XX cap XXX codice fiscale XXXXXXXXX di seguito denominato anche lavoratore PREMESSO CHE - il committente ha la necessità di avvalersi della collaborazione professionale del dott. XXXXX per impiegarlo nelle attività a supporto e di XXXX, affinché XXX, fornisca ai XXXX; TUTTO CIÒ PREMESSO si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 Descrizione generale Le premesse sono parte integrante del presente contratto e ne costituiscono il presupposto. ARTICOLO 2 Attività Il lavoratore s impegna a svolgere le attività propedeutiche, principali e accessorie necessarie per adempiere all incarico assegnato di vicesegretario comunale. In particolare: XXX; XXX; ARTICOLO 3 Autonomia dell incarico L attività del lavoratore sarà svolta in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in conformità agli standard professionali richiesti per la natura della prestazione e dovrà essere resa personalmente dal lavoratore. ARTICOLO 4 Durata del contratto La prestazione di lavoro autonomo occasionale verrà resa per la durata di giorni con inizio il e termine il. ARTICOLO 5 Il corrispettivo

Il compenso globale spettante per la durata del presente contratto è pari a euro ( /00) da intendersi al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi, se dovuti, posti a carico del lavoratore. Le parti danno atto che il compenso è stato determinato sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell impegno richiesto per la realizzazione dell incarico. La liquidazione delle spettanze, sino all importo del corrispettivo sopra indicato, avverrà a seguito di presentazione di notula per la collaborazione che attesterà sotto la personale responsabilità del collaboratore, la rispondenza dell attività svolta a quanto riportato nel presente contratto. Potrà essere conosciuto un rimborso spese. ARTICOLO 6 Inadempimento del lavoratore In caso di inadempimento da parte del lavoratore, il committente ha facoltà di interrompere il rapporto riconoscendo esclusivamente quanto dovuto per la prestazione effettuata fino alla data di interruzione. Resta inteso che il compenso sarà ridotto, commisurandolo all effettiva attività svolta, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la prestazione debba risolversi prima del suo compimento. ARTICOLO 7 Normativa di rinvio Per quanto non previsto dalla presente lettera d incarico si applicano gli art. 2222 e seguenti del codice civile. ARTICOLO 8 Privacy Il lavoratore, con la firma, prende atto che il committente, in relazione all incarico conferito, ai fini del rispetto delle norme sulla privacy, si attiene a quanto previsto dall allegata Nota informativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Il collaboratore è tenuto alla comunicazione tempestiva di eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Il committente Il lavoratore COMUNICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI E DEI DATI PER L INQUADRAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE IN RELAZIONE AD INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE O OCCASIONALE Il sottoscritto XXXXX nato a XXX (XX) l XX XX 19XX ed anagraficamente residente nel Comune di XXX Prov. PR in Via XXX XX C.A.P XXX, codice fiscale XXXXXXXX esercente la professione di XXXX 1 DICHIARA sotto la propria responsabilità, in relazione alla liquidazione del rapporto di lavoro autonomo costituito in data con la ed ultimato /da ultimare entro il

A) che la prestazione richiesta rientra nell esercizio abituale della propria professione, di cui all art. 53 c.1 D.P.R. n. 917/1986, con obbligo pertanto di rilascio di regolare fattura, ai sensi dell art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972; B) che la prestazione richiesta ha carattere di assoluta occasionalità, mancando di qualsiasi requisito di abitualità e professionalità, e pertanto di non essere soggetto ad emissione di fattura, ai sensi degli artt. 1,3, e 5 del D.P.R. n. 633/1972, essendo i relativi compensi annoverabili fra quelli di cui all art. 67, comma 1, lett. l), del D.P.R. n. 917/1986; Esclusivamente per coloro che hanno sottoscritto la lettera B): B.1) di non essere tenuto alla iscrizione presso la gestione separata INPS di cui all art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995, in base a quanto disposto dall art. 44 del D.L. n. 269/2003 convertito nella L. n. 326/2003, non avendo superato nel corso dell anno e non superando con il compenso cui la presente dichiarazione è riferita, il limite di 5.000,00 di redditi percepiti per prestazioni di lavoro autonomo occasionale; B.2) (oppure) di essere tenuto alla iscrizione presso la gestione separata INPS di cui all art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995, in base a quanto disposto dall art. 44 del D.L. n. 269/2003, avendo già percepito nel corso dell anno a titolo di compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e superando con il compenso cui la presente dichiarazione è riferita, il limite di 5.000,00 di redditi percepiti a tale titolo; Esclusivamente per coloro che hanno sottoscritto il punto B.2): B.2.1) di prendere atto che il committente opererà la ritenuta contributiva nella misura di 1/3 del contributo dovuto all INPS, di cui all art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995; tale contributo dovrà essere applicato nella misura del (barrare il caso che interessa): 17% in quanto il sottoscritto è in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria in qualità di presso ; 17% in quanto titolare di pensione (diretta e indiretta); 24,72% in quanto non avente altra copertura obbligatoria; B.2.2) (oppure) di essere comunque escluso dall obbligo del contributo INPS in quanto (barrare il caso che interessa): soggetto non residente in Italia, non tenuto alla presentazione in Italia della dichiarazione dei redditi e non soggetto alla ritenuta di cui all art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 in quanto si avvale della

Convenzione Internazionale contro le Doppie Imposizioni (Circ. INPS n. 164 del 21 dicembre 2004) specificata al punto C.2) di questa dichiarazione 2 ; soggetto che ha superato il massimale per il 2007 di reddito annuo imponibile di 87.187,00 assoggettato a contribuzione nella gestione separata INPS 3 ; soggetto che alla data del 30.06.1996 (se a tale data già pensionato o iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria) o del 01.04.1996 (nel caso contrario) aveva già compiuto il 65 anno di età e si è avvalso della facoltà di non iscriversi alla gestione separata, ex art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. n. 282/1996 4 ; soggetto che ha compiuto nell anno il 65 anno di età e si è avvalso della facoltà di cancellarsi dalla gestione separata INPS ex art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. n. 282/1996 4 ; Esclusivamente per i soggetti fiscalmente non residenti: C.1) di non disporre abitualmente in Italia di una base fissa per l esercizio delle proprie attività, di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, soggiornandovi per un periodo comunque inferiore a 183 giorni, e pertanto di essere soggetto alla ritenuta del 30% a titolo definitivo di cui all art. 25, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973; C.2) (oppure) di non disporre abitualmente in Italia di una base fissa per l esercizio delle proprie attività, di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, soggiornandovi per un periodo comunque inferiore a 183 giorni, e di non essere soggetto alla ritenuta di cui all art. 25, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973 in relazione a quanto disposto dalla Convenzione Internazionale contro le Doppie Imposizioni fra l Italia e di cui alla Legge ; allega a tal fine documentazione attestante la residenza ai fini fiscali in, rilasciata da 5. Il sottoscritto conferma quanto sopra indicato e si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione o altro dato che importi modificazioni al regime contributivo, o che comunque sia rilevante ai fini previdenziali e/o fiscali, impegnandosi a sostenere tutti gli oneri o responsabilità dovessero derivare al committente dalla mancata tempestiva comunicazione delle variazioni a quanto sopra dichiarato. XXXX,, I dati della presente comunicazione saranno trattati dal Committente in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Note

1 Nel caso di dipendente di altra pubblica amministrazione occorre acquisire l autorizzazione dell ente di appartenenza nei casi previsti dall art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 2 Cfr. Circ. INPS n. 164 del 21 dicembre 2004 dalla quale si evince che anche i soggetti fiscalmente non residenti sono tenuti alla contribuzione alla gestione separata INPS (sopra la franchigia di 5000), eccettuato il caso di applicazione della eventuale convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. 3 Il superamento nell anno del massimale INPS di 87.187,00 può essere connesso ad altri rapporti occasionali, etc., comunque soggetti a contribuzione presso la gestione separata INPS, di cui all art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995. 4 La facoltà di non iscriversi alla gestione separata o di cancellarsi dalla stessa poteva esercitarsi solo nel quinquennio 1996-2001 e pertanto non è più esercitabile a partire dal 30 giugno 2001. In proposito, occorre acquisire copia della richiesta di esonero dall iscrizione alla gestione separata presentata dall interessato nel quinquennio suddetto. 5 È necessario acquisire una certificazione in originale rilasciata dall Autorità fiscale competente del paese di residenza dell interessato, conforme al modulo specificato eventualmente nella convenzione bilaterale, o comunque attestante la propria residenza fiscale estera. Istruzioni per la compilazione: - i punti A), B), sono alternativi e uno dei due deve essere sempre sottoscritto, anche da soggetti fiscalmente non residenti; - i punti B.1), e B.2) sono alternativi e devono essere compilati solo se si è sottoscritto il punto B); - i punti B.2.1), B.2.2) sono alternativi e devono essere compilati solo se è sottoscritto il punto B.2); - i punti C.1) o C.2) sono alternativi e devono essere sottoscritti solo da soggetti fiscalmente non residenti; - l impegno finale deve essere sempre sottoscritto.