Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici dentisti.

Documenti analoghi
del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Ordinanza del DFI

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Programmi di studio. del 20 settembre 2002

Ordinanza del DFI

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Ordinanza del DFI

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

primi due anni (studio di base) del corso quinquennale di scienze farmaceutiche e del diploma federale di farmacista.

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica

Piano di studio Animazione di corsi per adulti

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Conservatorio Licinio Refice Regolamento Didattico dei Corsi di Base. Art. 1) Premesse. Art. 2) organizzazione dei corsi di base

del 1 novembre 1999 (Stato 26 novembre 2002)

Scopo. La procedura di ammissione. La domanda di iscrizione

Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

Bando ERASMUS+/Erasmus A.A. 2016/17 Allegato 2 Requisiti di partecipazione per Area/Dipartimento

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Bando ERASMUS+/Erasmus A.A. 2017/18 Allegato 2 - Requisiti di partecipazione per Area/Dipartimento

Allegato A. Scadenze amministrative Modalità Procedura informatizzata *** Procedimenti amministrativi Corsi di laurea ad accesso non programmato

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda del 9 maggio 2016

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Allegato A. Scadenze amministrative Modalità Procedura informatizzata *** Procedimenti amministrativi Corsi di laurea ad accesso non programmato

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Università degli studi di Roma La Sapienza

Dentisti

Dentisti

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

LAUREA IN INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE Sede di Taranto (corso in videoconferenza) 20 posti

ITS Bandini Siena - Decreto 99/2009 istitutivo della lode e modificativo del credito pag. 1/4

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)

REGOLAMENTO PROVA FINALE E DETERMINAZIONE DEL VOTO DI LAUREA CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE

DIPARTIMENTO di FISICA. REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO Corso di Laurea in Fisica

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

ACCORDO SINDACALE. le parti concordano

REGOLAMENTO DIDATTICO della LAUREA SPECIALISTICA IN FILOLOGIA MODERNA Classe 16/s

FINANZA, ASSICURAZIONI E IMPRESA

DISPOSTO N.80 /ASSINT IL DIRETTORE GENERALE

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Ingegneria Elettronica

Ordinanza del DDPS sugli operatori di ricognitori telecomandati

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Facoltà: MEDICINA E CHIRURGIA Corso: SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (LM) Ordinamento: DM270

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

approvata dall Assemblea federale il 17 dicembre

Bando per l ammissione all Alta Scuola Roma Tre - ASTRE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE. REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO Corso di laurea in Ingegneria Industriale

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

Regolamento in materia di Riconoscimento CFU, Esami di profitto e prova finale

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Università degli Studi di Messina

Facoltà di Ingegneria

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

GUIDA ALLA PROVA DI CONOSCENZA LINGUISTICA INFORMATIZZATA LIVELLO A1b. Anno accademico 2014/15

GUIDA ALLA PROVA DI CONOSCENZA LINGUISTICA INFORMATIZZATA LIVELLI C1 e C2. Anno accademico 2014/15

Regolamento Didattico del Corso di Laurea Specialistica in GIURISPRUDENZA Classe 22/S

COLLEGIO PAPIO SCUOLA MEDIA e LICEO Casella Postale 840, CH-6612 Ascona Tel. +41 (0) Fax +41 (0)

Schema di Decreto legislativo valutazione ed esami di Stato

NORME PER L AMMISSIONE

Regolamento per la procedura di ammissione e l immatricolazione al Bachelor della SUPSI (Laurea di primo livello)

Università degli Studi di Roma La Sapienza

Art. 1 Definizioni Art. 2 Istituzione Art. 3 Comitato per la Didattica, Consiglio Didattico e Commissione di Gestione della Qualità

LINGUE INGLESE, TEDESCA, FRANCESE E SPAGNOLA C1 e C2

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Economia aziendale

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Mediazione culturale. Classe di laurea L-12

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE CLASSE DI LAUREA L 39

Regolamento interno della Scuola specializzata superiore di tecnica dell abbigliamento e della moda di Lugano

D. R. n. 249 IL RETTORE. 20 dicembre 2016 DECRETA

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA REGOLAMENTO DIDATTICO

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Corso di Laurea in Informatica

1 Foglio ufficiale 11/2014 Venerdì 7 febbraio 1107

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC)

Università degli studi di Roma La Sapienza

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore tecnica di Bellinzona del 29 luglio 2016

D.R. n IL RETTORE DECRETA

Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Scienze della formazione primaria

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DELL ISCRIZIONE SCADENZA PRIMA RATA: 17 OTTOBRE 2016

Borsa di studio finalizzata all esonero dai contributi accademici in onore di Paola Einaudi

Regole generali del Progetto di Ateneo La Ricerca della Qualità Percorso per i Giovani Talenti

(allegato 1 al DR n. 218 del 26/04/2017 ) Disponibile all indirizzo:

Transcript:

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre 2005 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 46a dell ordinanza generale del 19 novembre 1980 1 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina: Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d insegnamento e d esame (modulo speciale) per il terzo anno dello studio di medicina dentaria presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di medicina dell Università di Zurigo (Centro). 2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre 1980 2 sugli esami dei medici dentisti. Sezione 2: Programma e struttura dello studio Art. 2 Programma dello studio 1 Nel terzo anno di studio sono trasmesse le nozioni di base della medicina dentaria e le tecniche di medicina dentaria fondamentali. 2 Nella seconda metà dell anno di studio, il lavoro eseguito sul fantoccio clinico consente agli studenti di lavorare sui pazienti. RS 811.112.32 1 RS 811.112.1 2 RS 811.112.3 2005-1705 4833

Art. 3 Studio di base e studio complementare 1 Lo studio si articola in uno studio di base e in uno studio complementare. 2 Lo studio di base comprende il programma d insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti. 3 Lo studio complementare comprende il programma d insegnamento all interno del quale gli studenti devono scegliere un dato numero di corsi. Sezione 3: Ordinamento degli esami Art. 4 Informazione agli studenti Il Centro comunica per scritto agli studenti, all inizio dell anno di studio: a. un sommario dei contenuti dell insegnamento determinanti per le singole prove d esame; b. i corsi d insegnamento obbligatori e gli eventuali test di verifica concomitanti; c. l offerta relativa allo studio complementare e il numero di corsi che gli studenti devono scegliere; d. la ripartizione dei punti di credito per ogni singolo apprezzamento; e. le condizioni per l attribuzione dei punti di credito (inclusi i requisiti necessari per la conferma della partecipazione attiva); f. la ponderazione degli esami parziali di cui sono costituite le singole prove d esame; g. la procedura di apprezzamento applicata ai singoli esami parziali; h. le date in cui si svolgono gli esami parziali; i. la condizione per la compensazione delle prestazioni di esami parziali all interno di una singola prova d esame; j. le date riservate, prima dell inizio del nuovo anno di studio, alla ripetizione di esami scritti non superati o al proseguimento di esami scritti interrotti; k. l applicazione delle disposizioni transitorie della presente ordinanza. Art. 5 Ammissione alle verifiche delle prestazioni 1 Sono ammessi alle verifiche delle prestazioni, indipendentemente dal risultato delle verifiche delle prestazioni svolte nel corso dell anno, gli studenti che: a. hanno seguito lo studio di base e il numero prescritto di corsi dello studio complementare; 4834

b. si sono sottoposti ai test di verifica prescritti, svolti in concomitanza con l insegnamento; c. si sono iscritti agli esami secondo la procedura prevista dall OPMed; d. hanno superato tutte le verifiche delle prestazioni del secondo anno di studio in medicina umana e dentaria conseguendo 60 punti. 2 Il Centro comunica alla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva) i nominativi degli studenti che non adempiono i requisiti di cui al capoverso 1. 3 La Giunta direttiva decide in merito all ammissione alle verifiche delle prestazioni o alla revoca di un autorizzazione di ammissione precedentemente rilasciata. Art. 6 Forma e numero delle verifiche delle prestazioni 1 Le prestazioni degli studenti sono verificate durante e al termine del rispettivo anno di studio nelle forme seguenti: a. singole prove d esame teoriche e pratiche secondo la OPMed; b. partecipazione attiva a corsi d insegnamento definita dal Centro per quanto attiene al programma e alla durata (partecipazione attiva). 2 Nel terzo anno di studio devono essere compiute otto verifiche delle prestazioni. 3 Ogni verifica delle prestazioni è composta al massimo da quattro parti che si compensano a vicenda. Art. 7 Sistema di crediti formativi Le prestazioni degli studenti sono valutate mediante un sistema di crediti formativi che corrisponde al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Il valore dei punti di credito è armonizzato a livello svizzero. Art. 8 Esaminatori, valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra le persone che hanno partecipato al programma d insegnamento del modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta del Centro. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami svolti secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente della commissione d esame (presidente locale o supplente). 4 Gli esami pratici sono sorvegliati per campione da un presidente della commissione d esame. 4835

Art. 9 Comunicazione dei risultati delle verifiche delle prestazioni 1 Il Centro comunica il risultato delle singole verifiche delle prestazioni al presidente locale. 2 Al termine degli esami, il presidente locale comunica agli studenti l esito complessivo delle verifiche delle prestazioni di un anno di studio mediante decisione formale. Art. 10 Ripetizione e proseguimento delle verifiche delle prestazioni 1 Le verifiche delle prestazioni del terzo anno possono essere ripetute due volte. 2 Gli studenti che non hanno superato una o più singole prove d esame devono ripetere unicamente le singole prove non superate con tutti gli esami parziali di cui sono costituite. 3 Prima dell inizio del quarto anno di studio, il Centro permette agli studenti di ripetere le singole prove d esame scritte del terzo anno di studio. Questa opportunità è concessa anche agli studenti che per gravi motivi non hanno potuto sostenere o hanno dovuto interrompere le singole prove d esame scritte durante o al termine dell anno di studio. 4 Gli studenti che non hanno superato una singola prova d esame pratica devono ripetere, oltre alla singola prova d esame, anche i pertinenti corsi d insegnamento. 5 Gli studenti che non adempiono i requisiti per la partecipazione attiva devono ripetere i pertinenti corsi d insegnamento. Art. 11 Esclusione definitiva L esclusione definitiva dallo studio secondo il modulo speciale comporta l esclusione definitiva da ogni ulteriore esame per le professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale presso altre facoltà), che sia sostanzialmente simile alla verifica delle prestazioni che il candidato globalmente non ha superato. Sezione 4: Tasse e indennità Art. 12 Tasse 1 Per le verifiche delle prestazioni del terzo anno di studio è prelevata una tassa di 670 franchi. 2 Per la ripetizione di una singola prova d esame le tasse sono ridotte proporzionalmente. 4836

Art. 13 Indennità per medici liberi professionisti Per la loro collaborazione alle verifiche delle prestazioni secondo la presente ordinanza, i medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento calcolato in base alle indennità fissate agli articoli 7 e 11 dell ordinanza del 12 novembre 1984 3 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche. Sezione 5: Valutazione del modulo speciale e rendiconto Art. 14 1 Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue valutazioni. 2 Il Centro presenta annualmente un rapporto alla Giunta direttiva in merito alle esperienze acquisite con il modulo speciale. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 15 Disposizioni transitorie 1 Il modulo speciale d insegnamento e d esame della presente ordinanza si applica agli studenti del terzo anno di studio a partire dall anno accademico 2005/2006. 2 L esame nelle materie cliniche fondamentali per medicina dentaria secondo il diritto previgente verrà svolto per l ultima volta nell autunno 2006. 3 Gli studenti che non hanno superato l esame nelle materie cliniche fondamentali per medicina dentaria secondo il diritto previgente, ma che non sono esclusi definitivamente, possono compiere il terzo anno di studio e i relativi apprezzamenti secondo la presente ordinanza. 4 Su proposta del Centro, la Giunta direttiva decide se per le verifiche delle prestazioni secondo il modulo speciale d insegnamento e d esame della presente ordinanza possono essere computati anche gli esami sostenuti secondo il diritto previgente e gli esami e gli apprezzamenti svolti secondo i moduli speciali o i programmi di studio convenzionali per le professioni mediche di altre facoltà. 5 Le modifiche del programma di studio e dell ordinamento degli esami a seguito della presente ordinanza devono essere comunicate agli studenti al più tardi all inizio del rispettivo anno di studio. 3 RS 811.112.11 4837

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 o novembre 2005. 17 ottobre 2005 Dipartimento federale dell interno: Pascal Couchepin 4838