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Deliberazione n. 76/2017/SUCC SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai Magistrati dott. Carlo Greco dott. Massimo Romano dott. Paolo Romano dott. Riccardo Patumi dott. Federico Lorenzini presidente consigliere consigliere primo referendario primo referendario (relatore) Assiste con funzione di segretario verbalizzante il funzionario dott.ssa Stefania Ravelli. Adunanza del 26 aprile 2017 Istituto Comprensivo di San Giovanni in Persiceto (BO) - RTS di Bologna. Controllo successivo di legittimità ex art. 10 d.lgs. 123/2011 Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; visto il T.U. delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n.161; visto l art.27 della legge 24 novembre 2000, n.340; visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con delibera n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008; visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123; vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite n.9/contr/2012; visto il decreto prot. n. 5999/C4 del 16 dicembre 2014 del dirigente scolastico dell Istituto Comprensivo di San Giovanni in Persiceto (BO) con il quale è stata disposta a decorrere dal 22 dicembre 2014 la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del contratto a tempo determinato (20 ottobre

2014-30 giugno 2015) della docente di sostegno Andreacchio Maria Stella, portandolo a 9 ore su 18 settimanali; vista la relazione prot. n. 64073039 del 5 aprile 2017 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della questione alla Sezione; vista la nota prot. n. 64073276 del 5 aprile 2017 con la quale il Consigliere delegato ha chiesto il deferimento della questione alla sede collegiale; vista l ordinanza n. 25 del 13 aprile 2017 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l adunanza del 26 aprile 2017; vista la nota prot. n. 3265 del 13 aprile 2017 della segreteria della Sezione con la quale la predetta ordinanza, la nota del Consigliere delegato e la relazione di deferimento sono state trasmesse tramite posta elettronica certificata all Istituto comprensivo di San Giovanni in Persiceto ed alla Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna; essendo intervenuto in rappresentanza dell amministrazione scolastica il Dirigente dott. Mauro Borsarini, mentre nessuno ha presenziato per la Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna; udito il Magistrato relatore dott. Federico Lorenzini; premesso in FATTO Con nota prot. n. 32420 del 14 aprile 2015 la Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna trasmetteva a questa Sezione regionale, ai fini del controllo successivo di legittimità ex articolo 10, comma 1, del d.lgs. 30/06/2011, n.123, il decreto prot. n. 5999/C4 del 16/12/2014 del Dirigente scolastico dell Istituto comprensivo di San Giovanni in Persiceto (BO), con cui si disponeva, a decorrere dal 22 dicembre 2014, la trasformazione a tempo parziale del contratto a tempo determinato (20 ottobre 2014-30 giugno 2015) della docente di sostegno Andreacchio Maria Stella, portandolo a 9 ore su 18 settimanali previste. Con osservazione ostativa al visto n. 201 del 13 febbraio 2015, formulata ex art. 7 del d.lgs.123/2011, la Ragioneria riteneva che fosse stata concessa impropriamente la trasformazione del rapporto di lavoro, in quanto il personale della scuola con rapporto a tempo determinato può avere la concessione del part-time solo contestualmente all instaurarsi del rapporto di lavoro ai sensi dell art. 25, comma 6, del CCNL 2007 Comparto Scuola. Inoltre veniva richiamato il fatto che il personale della scuola dovesse comunque presentare la richiesta di part-time entro il 15 marzo dell anno scolastico antecedente, come previsto dall ordinanza ministeriale n.55/98. Da tale data dovevano poi decorrere 2

60 giorni per la valutazione del dirigente, con l eventuale concessione del tempo parziale a partire dall inizio dell anno scolastico successivo. Con nota prot. n. 1591/C4 del 17 marzo 2015 inviata alla Ragioneria territoriale, il Dirigente scolastico disponeva di riproporre il proprio decreto prot. n.5999/c4 del 16/12/2014 invariato, con esplicita assunzione di responsabilità, dando corso al visto ai sensi dell art.10 D. Lgs. 123/11. Veniva poi allegata una risposta all osservazione ostativa in cui si affermava la piena legittimità del provvedimento assunto. Questo in quanto l art. 39 del CCNL 2007 Comparto Scuola, che al comma 1 ha previsto la possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo parziale sia all atto dell assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno, non ha escluso il personale a tempo determinato dall applicazione di tale istituto. Peraltro veniva contestata l applicazione dell O.M. 446/97 integrata dall O.M. 55/98 in quanto, diversamente, il diritto di chiedere e ottenere il part-time per il personale con contratto a tempo determinato sarebbe limitato a casi residuali. Nella relazione di deferimento il Magistrato istruttore ha rilevato che il Dirigente dell Istituto Comprensivo di San Giovanni in Persiceto, nell assumere il provvedimento oggetto di contestazione ha violato la procedura prescritta dal comma 13 dell art.39 del CCNL summenzionato, articolo di cui era stata invocata la diretta applicabilità nella fattispecie in esame per giustificare la trasformazione a tempo parziale del contratto a tempo determinato stipulato con la docente di sostegno. Pertanto, ritenendo il provvedimento non conforme a legge, non lo ammetteva al visto ed alla conseguente registrazione, rimettendo gli atti al Consigliere delegato per il deferimento alla Sezione. Il Consigliere delegato, concordando con la proposta del Magistrato istruttore, ha chiesto, con nota del 5 aprile 2017, il deferimento della questione alla Sezione per una valutazione della stessa in sede collegiale. Con ordinanza n. 25 del 13 aprile 2017, il Presidente ha convocato la Sezione per l adunanza del 26 aprile 2017. All adunanza del 26 aprile 2017 è intervenuto il solo Dirigente dell Istituto scolastico, dott. Mauro Borsarini. Considerato in DIRITTO La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un decreto con cui si dispone la trasformazione del contratto a tempo determinato di una docente di sostegno da tempo pieno a tempo parziale. Preliminarmente si dà atto del rispetto degli aspetti procedurali come declinati agli artt. 7-10 del d. lgs.123/2011. 3

Passando quindi al merito della questione, la Sezione osserva che il rilievo della Ragioneria territoriale dello Stato appare fondato. Infatti, la normativa che disciplina il tempo parziale ne prevede la fruibilità sia all atto dell assunzione in servizio (art. 39, comma 18, legge n. 449/1997) che in un momento successivo, a seguito della trasformazione - previa domanda - del rapporto di lavoro a tempo pieno già in corso (comma 25 del citato art. 39 della legge n. 449/1997, nonché art. 1, comma 58 della legge n. 662/1996, come modificato dall art. 73 del d.l. n. 112/2008, nonché comma 58-bis del medesimo articolo, introdotto dall art. 6 del d.l. n. 79/1997 - cfr. in proposito la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise n. 53/2015/SUCC). Entrambe le modalità di accesso al tempo parziale risultano espressamente richiamate nel contratto collettivo del comparto scuola (CCNL 2006/2009) ove, all art. 39 comma 1 viene previsto che l Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all atto dell assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati.. Con particolare riferimento all ipotesi della trasformazione, oltre a subordinare la costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale al rispetto dei limiti e delle condizioni indicati nello stesso articolo del contratto, nonché di quelli specificati all art. 73 del d.l. n. 112/2008, quanto alle modalità applicative viene fatto rinvio alle disposizioni di cui all ordinanza ministeriale n. 446/97, così come integrata dalla successiva n. 55/98 (cfr. art.39 comma 13 del CCNL). In proposito, la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale risulta subordinata, secondo quanto prescritto dalle summenzionate ordinanze, a dei precisi limiti temporali, sia con riferimento ai termini per presentare la domanda (entro il 15 marzo, con efficacia differita all inizio dell anno scolastico successivo), sia in relazione a quelli previsti per la valutazione della stessa (60 giorni dalla scadenza del termine suindicato), nel rispetto della funzionalità del servizio scolastico per l intero anno. Nel caso in esame, invece, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale reca la data del 20 ottobre 2014, giorno della presa di servizio, mentre il part-time viene fatto decorrere dal 22 dicembre dello stesso anno, non rispettando i limiti temporali imposti dalla disciplina della fattispecie nonchè la ratio a questa sottesa. La Sezione rileva, pertanto, la violazione dell art.39 del CCNL citato che, pur consentendo al comma 1 la trasformazione di rapporti a tempo pieno in 4

tempo parziale ne prescrive, al comma 13, determinate modalità procedurali e temporali, come sopra richiamate e non rispettate nella fattispecie in esame. Non è, quindi, accoglibile l osservazione dell Istituto scolastico che nell ipotesi all esame vorrebbe l applicazione del comma 1 dell art. 39, laddove si ammette l istituto della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, per poi invece invocare la disapplicazione del comma 13 del medesimo articolo che subordina, tra l altro, la fruibilità della trasformazione a precise modalità e termini procedurali. Il rinvio alla contrattazione effettuato dall art.2 comma 3 del d.lgs.165/2001 implica il riscontro di non conformità a legge del summenzionato provvedimento. In conclusione, la Sezione ribadisce che la trasformazione del contratto a tempo determinato non fosse praticabile nel caso di specie (contratto decorrente dal 20 ottobre 2014 al 30 giugno 2015), in quanto non consentito dalle modalità procedurali richiamate al comma 13 dell art.39 del CCNL che, in particolare richiedono, in ragione del rinvio ai termini di cui alle ordinanze summenzionate, che la domanda venga presentata entro il 15 marzo dell anno scolastico precedente (cfr. deliberazione n.122 del 19 agosto 2013 della Sezione regionale di controllo per l Umbria). Questo, peraltro, in conformità alla ratio della prescrizione, che implica una valutazione dell esigenza formativa pe l intero anno scolastico e con quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In conseguenza di detta declaratoria, il decreto non può essere ammesso al visto ed alla conseguente registrazione. Il Collegio, infine, reputa necessario disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti per l Emilia- Romagna, per le valutazioni di competenza quanto all accertamento di eventuali responsabilità per i possibili danni erariali derivanti dall esaminata vicenda. Risulta, infatti dal verbale dell udienza pubblica che la concessione del part-time in corso d anno abbia implicato la conseguente necessaria stipulazione di un ulteriore contratto per coprire le 9 ore rimaste vacanti. Inoltre, nella nota prot. n. 1591/C4 del 17 marzo 2015 inviata alla Ragioneria territoriale dal Dirigente scolastico è altresì precisato che la retribuzione di due contratti a tempo determinato per 9 ore ciascuno per il medesimo periodo comportano un identica retribuzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno per 18 ore, ad eccezione del versamento di 80,00 mensili per ciascun dipendente previsto dal d.l. n.66/2014. P.Q.M. 5

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l Emilia-Romagna, ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto prot. n. 5999/C4 del 16 dicembre 2014 a firma del Dirigente scolastico dell Istituto Comprensivo di San Giovanni in Persiceto. Dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti per l Emilia - Romagna. Così deliberato in Bologna nella camera di consiglio del 26 aprile 2017. Il Relatore f.to (Federico Lorenzini) Il Presidente f.to (Carlo Greco) Depositata in Segreteria in data 26 aprile 2017 Per il Funzionario preposto al Servizio di supporto f.to (Dott.ssa Elisa Grazia) 6